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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
IS STEFANO, TO
PLAZZI MORENA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520259001680437000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 6.11.2025 il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, res. in Forlì, Indirizzo_1 , difeso dall'Avv. Difensore_1 , presentava ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Imola (BO), per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.045
20259001680437/000 notificatagli il 16.10.2025 recante la pretesa di complessivi € 56.512,40 che traeva origine dalle cartelle di pagamento n. 04520060005953134000 dell'importo di € 27.517,49 per presunti debiti tributari relativi all'anno d'imposta 2003, asseritamente notificata il 24.2.2007, e n. 04520080000083681000 dell'importo di € 28.783,67 per presunti debiti tributari relativi all'anno d'imposta 2004, asseritamente notificata il 10.6.2008.
La parte ricorrente chiedeva a questa Corte “previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e dei titoli ad esso sottesi e connessi ricorrendone gravi motivi (come sopra esposto) e, comunque, i presupposti ex lege richiesti, dichiarare nullo, radicalmente inefficace, annullare e/ o, con qualunque altra statuizione, porre nel nulla, per i motivi e le causali di cui in narrativa e, in particolare, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei presunti crediti ivi esposti, l'atto/provvedimento impugnato costituito da “Intimazione di pagamento n. 045 2025 90016804 37/000”, in relazione a presunti crediti e sanzioni di natura tributaria per complessivi € 56.512,40 (che vedono quale Ente creditore Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Imola), notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 16/10/2025, nonché qualsiasi altro provvedimento rispetto ad essa antecedente, connesso e/o conseguente;
il tutto, con integrale vittoria di spese e compensi di lite.”. Dopo aver brevemente riassunto la vicenda, eccepiva: 1) l'integrale prescrizione, decennale e/o quinquennale, e la decadenza ex art.25, DPR 602/73, dei presunti crediti di natura tributaria oggetto del provvedimento impugnato e delle sottese cartelle di pagamento della cui notifica -nelle date specificate- non era stata fornita alcuna prova, così come della successiva notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione fino alla comunicazione dell'intimazione contestata;
sul punto richiamava inoltre diversi precedenti di merito per affermare che “le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d'imposta) hanno fisiologicamente insita la caratteristica della “periodicità” alla quale l'art. 2948, n.4, cod. civ., riconduce la prescrizione quinquennale”; e ancora richiamava l'indiscutibile prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni e agli interessi per ritardata riscossione;
2) la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione dovuta alla mancata allegazione delle cartelle di pagamento ivi richiamate;
in ogni caso, l'arbitrario addebito di “abnormi e ingiustificate spese di esecuzione” non dovute.
Con le controdeduzioni 19.12.2025 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, chiedeva a questa Corte “In via preliminare e pregiudiziale: di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di parte per violazione dell'art. 19, terzo comma, e art. 21 del D.lgs. n. 546/1992. In via cautelare: rigettare l'istanza di sospensione e condannare controparte alle spese della relativa fase. Nel merito: rigettare, comunque, l'avverso ricorso, dichiarando la legittimità dell'intimazione di pagamento connessa alle cartelle validamente notificate e non opposte nei termini di legge, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”. Dopo aver a sua volta riassunto analiticamente la vicenda, eccepiva preliminarmente l'“inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli art. 19, 3° co., e 21, D.Lgs. n.546/92”, stante la rituale notifica delle cartelle prodromiche (la n.04520060005953134000 avvenuta il 24.2.2007 ex art. 138 cpc a mani proprie del destinatario -all.
3- e la n.04520080000083681000 avvenuta il 10.6.2008 “per compiuta giacenza” ex art. 140 cpc per irreperibilità relativa del destinatario e successivo invio della racc. informativa n.6062363195-5 -all.4-) e la rituale notifica di atti interruttivi relativi ad entrambe le cartelle: il 22.10.2015 l'intimazione di pagamento n.
04520159003538704/000 con consegna a mani del destinatario -all.5-; il 1.3.2016 il pignoramento presso terzi n. 04584201600000316001 con consegna a mani del destinatario -all.6-; il 5.2.2020 l'intimazione di pagamento n. 04520189001683291/000 secondo il rito degli irreperibili ex artt. 26, DPR n.602/73, e 60, DPR
n. 600/73, dopo aver effettuato gli adempimenti di legge -all.7-; in proposito citava pronunce di legittimità: Cass., 5, n.3231/2005, Cass. Ord. n.3005/2020, Cass. Ord. 8198/2022, Cass. Ord. n.25000/2024. In ordine poi alle eccezioni avversarie precisava che: 1) “l'intimazione di pagamento rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, D. Lgs.546/1992. e, in quanto tale, ove non impugnato nei termini decadenziali previsti, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione eventualmente compiutasi anteriormente alla decorrenza del menzionato termine.” (Cass. n.20476/2025). Inoltre osservava che il termine di prescrizione quinquennale non era applicabile ai crediti erariali (non aventi natura di prestazioni periodiche;
Cass. n.24322/2014), né agli accessori (per il principio di unitarietà della sanzione tributaria;
Cass. Ord. 10549/2019 per sanzioni;
CTR Toscana n.11/01/2021 e n. 619/01/2020 per interessi), e non era comunque decorso fra i vari atti interruttivi, tenendo anche conto della sospensione legale emergenziale dell'attività di notifica e di riscossione dell'ADER. I crediti in esame erano quindi irretrattabili in considerazione della cristallizzazione della pretesa impositiva e della intempestiva e inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento in esame, impugnazione fondata non su vizi propri dell'atto, ma su eccezioni afferenti alle pretese impositive. 2) Anche
l'eccezione di decadenza ex art. 25, DPR n.600/73, era priva di fondamento in base alla normativa vigente alla luce delle date di consegna dei ruoli e della successiva notifica delle cartelle di pagamento (art. 25, DPR
602/73). 3) l'avviso di intimazione era un atto di natura vincolata ex art.50, DPR n. 602/73, che non prevedeva l'allegazione delle citate cartelle, fra l'altro in precedenza notificate al contribuente e, come tali, da lui già conosciute;
inoltre in tema di motivazione per relationem lo Statuto del contribuente non imponeva l'allegazione di atti già notificati e conosciuti dal contribuente, senza contare che l'art.7, L. 212/2000, non prevedeva alcuna conseguenza dovuta all'eventuale omissione (Cass. n.15221/2012, Cass. Ord.
3417/2017), soprattutto se l'interessato non deduceva uno specifico pregiudizio al contraddittorio dovuto a tale omissione. Le spese di esecuzione, infine, erano quelle espressamente individuate dalla legge. Quanto alla richiesta sospensione osservava, da ultimo, la mancata indicazione dei requisiti previsti dalla legge per la concessione del beneficio.
Il 16.1.2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, esaminati gli atti di causa e valutate le deduzioni e produzioni delle parti, delibera di rigettare il ricorso.
In punto di fatto dalla documentazione allegata agli atti dalla parte resistente risulta quanto segue: la cartella n.04520060005953134000 è stata notificata il 24.2.2007 ex art. 138 cpc a mani proprie del destinatario
(all.3) e la n.04520080000083681000 è stata notificata il 10.6.2008 “per compiuta giacenza” ex art. 140 cpc per irreperibilità relativa del destinatario e successivo invio della racc. informativa n.6062363195-5 (all.4);
l'intimazione di pagamento n. 04520159003538704/000 è stata notificata il 22.10.2015 mediante consegna a mani del destinatario (all.5); il pignoramento presso terzi n. 04584201600000316001 è stata notificato il
1.3.2016 mediante consegna a mani del destinatario (all.6); l'intimazione di pagamento n.
04520189001683291/000, infine, è stata notificata il 5.2.2020 secondo il rito degli irreperibili ex artt. 26, DPR
n.602/73, e 60, DPR, n. 600/73, dopo aver effettuato gli adempimenti di legge (all.7).
In punto di diritto va poi tenuto conto del seguente principio: “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, D.Lgs.n.546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.” (Cass. n.476/2025). A ciò si aggiunga che il termine di prescrizione quinquennale non è applicabile ai crediti erariali
(non aventi natura di prestazioni periodiche;
Cass. n.24322/2014).
In ragione di ciò va perciò ritenuto che la pretesa tributaria di cui all'intimazione di pagamento n.04520159003538704/000 notificata il 22.10.2015 e non impugnata nei termini si è cristallizzata;
la notifica dei successivi atti citati, tenendo conto anche della sospensione legale emergenziale dei termini di notifica e di riscossione dell'AER, ha comunque interrotto i termini (quand'anche fossero quinquennali) di prescrizione della pretesa azionata. La contestata decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973, in base alle citate risultanze di fatto non si è verificata (“la notifica delle cartelle emesse a seguito dei controlli ex art. 36 bis, D.P.R. 600/73,
e art 54, D.P.R. 633/72, deve essere effettuata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli richiamati “nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta” per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al DPR n.917/1986) poiché per l'anno d'imposta 2003 -termine per la presentazione della dichiarazione il 2004- la cartella è stata notificata il 24.2.2007, mentre per l'anno d'imposta 2004 -termine per la presentazione della dichiarazione il 2005- la cartella è stata notificata il 21.6.2008, in entrambi i casi entro i tre anni previsti dalla normativa.
Il primo motivo di ricorso (prescrizione e decadenza dei crediti azionati) è pertanto infondato.
Ad analoghe conclusioni si giunge a seguito dell'esame del secondo motivo di ricorso sottoposto a questa
Corte: difetto di motivazione dell'intimazione impugnata a causa della mancata allegazione delle cartelle di pagamento ivi richiamate e ingiustificato addebito delle spese di esecuzione.
Sulla questione va rilevato che, in base agli atti, le citate cartelle risultano essere state ritualmente notificate in precedenza al contribuente che pertanto era a conoscenza del loro contenuto (Cass. Ord. 3417/2017) ed, inoltre, l'interessato non ha indicato il concreto pregiudizio che gli sarebbe derivato dalla loro mancata allegazione (Cass., n.21119/2011); e ciò senza contare che l'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata in quanto ai sensi dell'art. 50, DPR n.602/1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze”. Quanto infine alle spese di esecuzione, va osservato che le stesse sono state addebitate alla parte ai sensi di legge e la contestazione relativa è del tutto generica e, come tale, risulta pretestuosa.
Il ricorso va pertanto rigettato poiché infondato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell'importo di 5.000,00 €, oltre agli oneri accessori previsti dalla legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Forlì il 16.1.2026
Il Giudice Est. Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
IS STEFANO, TO
PLAZZI MORENA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520259001680437000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 6.11.2025 il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, res. in Forlì, Indirizzo_1 , difeso dall'Avv. Difensore_1 , presentava ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Imola (BO), per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.045
20259001680437/000 notificatagli il 16.10.2025 recante la pretesa di complessivi € 56.512,40 che traeva origine dalle cartelle di pagamento n. 04520060005953134000 dell'importo di € 27.517,49 per presunti debiti tributari relativi all'anno d'imposta 2003, asseritamente notificata il 24.2.2007, e n. 04520080000083681000 dell'importo di € 28.783,67 per presunti debiti tributari relativi all'anno d'imposta 2004, asseritamente notificata il 10.6.2008.
La parte ricorrente chiedeva a questa Corte “previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e dei titoli ad esso sottesi e connessi ricorrendone gravi motivi (come sopra esposto) e, comunque, i presupposti ex lege richiesti, dichiarare nullo, radicalmente inefficace, annullare e/ o, con qualunque altra statuizione, porre nel nulla, per i motivi e le causali di cui in narrativa e, in particolare, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei presunti crediti ivi esposti, l'atto/provvedimento impugnato costituito da “Intimazione di pagamento n. 045 2025 90016804 37/000”, in relazione a presunti crediti e sanzioni di natura tributaria per complessivi € 56.512,40 (che vedono quale Ente creditore Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Imola), notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 16/10/2025, nonché qualsiasi altro provvedimento rispetto ad essa antecedente, connesso e/o conseguente;
il tutto, con integrale vittoria di spese e compensi di lite.”. Dopo aver brevemente riassunto la vicenda, eccepiva: 1) l'integrale prescrizione, decennale e/o quinquennale, e la decadenza ex art.25, DPR 602/73, dei presunti crediti di natura tributaria oggetto del provvedimento impugnato e delle sottese cartelle di pagamento della cui notifica -nelle date specificate- non era stata fornita alcuna prova, così come della successiva notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione fino alla comunicazione dell'intimazione contestata;
sul punto richiamava inoltre diversi precedenti di merito per affermare che “le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d'imposta) hanno fisiologicamente insita la caratteristica della “periodicità” alla quale l'art. 2948, n.4, cod. civ., riconduce la prescrizione quinquennale”; e ancora richiamava l'indiscutibile prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni e agli interessi per ritardata riscossione;
2) la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione dovuta alla mancata allegazione delle cartelle di pagamento ivi richiamate;
in ogni caso, l'arbitrario addebito di “abnormi e ingiustificate spese di esecuzione” non dovute.
Con le controdeduzioni 19.12.2025 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, chiedeva a questa Corte “In via preliminare e pregiudiziale: di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di parte per violazione dell'art. 19, terzo comma, e art. 21 del D.lgs. n. 546/1992. In via cautelare: rigettare l'istanza di sospensione e condannare controparte alle spese della relativa fase. Nel merito: rigettare, comunque, l'avverso ricorso, dichiarando la legittimità dell'intimazione di pagamento connessa alle cartelle validamente notificate e non opposte nei termini di legge, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”. Dopo aver a sua volta riassunto analiticamente la vicenda, eccepiva preliminarmente l'“inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli art. 19, 3° co., e 21, D.Lgs. n.546/92”, stante la rituale notifica delle cartelle prodromiche (la n.04520060005953134000 avvenuta il 24.2.2007 ex art. 138 cpc a mani proprie del destinatario -all.
3- e la n.04520080000083681000 avvenuta il 10.6.2008 “per compiuta giacenza” ex art. 140 cpc per irreperibilità relativa del destinatario e successivo invio della racc. informativa n.6062363195-5 -all.4-) e la rituale notifica di atti interruttivi relativi ad entrambe le cartelle: il 22.10.2015 l'intimazione di pagamento n.
04520159003538704/000 con consegna a mani del destinatario -all.5-; il 1.3.2016 il pignoramento presso terzi n. 04584201600000316001 con consegna a mani del destinatario -all.6-; il 5.2.2020 l'intimazione di pagamento n. 04520189001683291/000 secondo il rito degli irreperibili ex artt. 26, DPR n.602/73, e 60, DPR
n. 600/73, dopo aver effettuato gli adempimenti di legge -all.7-; in proposito citava pronunce di legittimità: Cass., 5, n.3231/2005, Cass. Ord. n.3005/2020, Cass. Ord. 8198/2022, Cass. Ord. n.25000/2024. In ordine poi alle eccezioni avversarie precisava che: 1) “l'intimazione di pagamento rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, D. Lgs.546/1992. e, in quanto tale, ove non impugnato nei termini decadenziali previsti, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione eventualmente compiutasi anteriormente alla decorrenza del menzionato termine.” (Cass. n.20476/2025). Inoltre osservava che il termine di prescrizione quinquennale non era applicabile ai crediti erariali (non aventi natura di prestazioni periodiche;
Cass. n.24322/2014), né agli accessori (per il principio di unitarietà della sanzione tributaria;
Cass. Ord. 10549/2019 per sanzioni;
CTR Toscana n.11/01/2021 e n. 619/01/2020 per interessi), e non era comunque decorso fra i vari atti interruttivi, tenendo anche conto della sospensione legale emergenziale dell'attività di notifica e di riscossione dell'ADER. I crediti in esame erano quindi irretrattabili in considerazione della cristallizzazione della pretesa impositiva e della intempestiva e inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento in esame, impugnazione fondata non su vizi propri dell'atto, ma su eccezioni afferenti alle pretese impositive. 2) Anche
l'eccezione di decadenza ex art. 25, DPR n.600/73, era priva di fondamento in base alla normativa vigente alla luce delle date di consegna dei ruoli e della successiva notifica delle cartelle di pagamento (art. 25, DPR
602/73). 3) l'avviso di intimazione era un atto di natura vincolata ex art.50, DPR n. 602/73, che non prevedeva l'allegazione delle citate cartelle, fra l'altro in precedenza notificate al contribuente e, come tali, da lui già conosciute;
inoltre in tema di motivazione per relationem lo Statuto del contribuente non imponeva l'allegazione di atti già notificati e conosciuti dal contribuente, senza contare che l'art.7, L. 212/2000, non prevedeva alcuna conseguenza dovuta all'eventuale omissione (Cass. n.15221/2012, Cass. Ord.
3417/2017), soprattutto se l'interessato non deduceva uno specifico pregiudizio al contraddittorio dovuto a tale omissione. Le spese di esecuzione, infine, erano quelle espressamente individuate dalla legge. Quanto alla richiesta sospensione osservava, da ultimo, la mancata indicazione dei requisiti previsti dalla legge per la concessione del beneficio.
Il 16.1.2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, esaminati gli atti di causa e valutate le deduzioni e produzioni delle parti, delibera di rigettare il ricorso.
In punto di fatto dalla documentazione allegata agli atti dalla parte resistente risulta quanto segue: la cartella n.04520060005953134000 è stata notificata il 24.2.2007 ex art. 138 cpc a mani proprie del destinatario
(all.3) e la n.04520080000083681000 è stata notificata il 10.6.2008 “per compiuta giacenza” ex art. 140 cpc per irreperibilità relativa del destinatario e successivo invio della racc. informativa n.6062363195-5 (all.4);
l'intimazione di pagamento n. 04520159003538704/000 è stata notificata il 22.10.2015 mediante consegna a mani del destinatario (all.5); il pignoramento presso terzi n. 04584201600000316001 è stata notificato il
1.3.2016 mediante consegna a mani del destinatario (all.6); l'intimazione di pagamento n.
04520189001683291/000, infine, è stata notificata il 5.2.2020 secondo il rito degli irreperibili ex artt. 26, DPR
n.602/73, e 60, DPR, n. 600/73, dopo aver effettuato gli adempimenti di legge (all.7).
In punto di diritto va poi tenuto conto del seguente principio: “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, D.Lgs.n.546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.” (Cass. n.476/2025). A ciò si aggiunga che il termine di prescrizione quinquennale non è applicabile ai crediti erariali
(non aventi natura di prestazioni periodiche;
Cass. n.24322/2014).
In ragione di ciò va perciò ritenuto che la pretesa tributaria di cui all'intimazione di pagamento n.04520159003538704/000 notificata il 22.10.2015 e non impugnata nei termini si è cristallizzata;
la notifica dei successivi atti citati, tenendo conto anche della sospensione legale emergenziale dei termini di notifica e di riscossione dell'AER, ha comunque interrotto i termini (quand'anche fossero quinquennali) di prescrizione della pretesa azionata. La contestata decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973, in base alle citate risultanze di fatto non si è verificata (“la notifica delle cartelle emesse a seguito dei controlli ex art. 36 bis, D.P.R. 600/73,
e art 54, D.P.R. 633/72, deve essere effettuata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli richiamati “nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta” per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al DPR n.917/1986) poiché per l'anno d'imposta 2003 -termine per la presentazione della dichiarazione il 2004- la cartella è stata notificata il 24.2.2007, mentre per l'anno d'imposta 2004 -termine per la presentazione della dichiarazione il 2005- la cartella è stata notificata il 21.6.2008, in entrambi i casi entro i tre anni previsti dalla normativa.
Il primo motivo di ricorso (prescrizione e decadenza dei crediti azionati) è pertanto infondato.
Ad analoghe conclusioni si giunge a seguito dell'esame del secondo motivo di ricorso sottoposto a questa
Corte: difetto di motivazione dell'intimazione impugnata a causa della mancata allegazione delle cartelle di pagamento ivi richiamate e ingiustificato addebito delle spese di esecuzione.
Sulla questione va rilevato che, in base agli atti, le citate cartelle risultano essere state ritualmente notificate in precedenza al contribuente che pertanto era a conoscenza del loro contenuto (Cass. Ord. 3417/2017) ed, inoltre, l'interessato non ha indicato il concreto pregiudizio che gli sarebbe derivato dalla loro mancata allegazione (Cass., n.21119/2011); e ciò senza contare che l'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata in quanto ai sensi dell'art. 50, DPR n.602/1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze”. Quanto infine alle spese di esecuzione, va osservato che le stesse sono state addebitate alla parte ai sensi di legge e la contestazione relativa è del tutto generica e, come tale, risulta pretestuosa.
Il ricorso va pertanto rigettato poiché infondato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell'importo di 5.000,00 €, oltre agli oneri accessori previsti dalla legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Forlì il 16.1.2026
Il Giudice Est. Il Presidente