Art. 5.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera' ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalita' e i termini per le richieste di rimborso.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera' ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalita' e i termini per le richieste di rimborso.