Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni, dipendente dalla applicazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 547 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni, dipendente dalla applicazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 547 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.