Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 789
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica di atti prodromici

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado non ha esaminato specificamente questo motivo, concentrandosi sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Prescrizione o decadenza della pretesa impositiva

    Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo superato il termine quinquennale di prescrizione per la notifica dell'avviso di accertamento. La Corte di secondo grado ha riformato tale decisione, ritenendo la notifica tempestiva.

  • Accolto
    Tempestività notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, accogliendo il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Ha considerato rilevante la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica (richiesta di notifica il 20 ottobre 2021, consegnata al Comune di Napoli il 24 novembre 2021), e non la data successiva di effettiva conoscenza da parte del contribuente (13.05.2024). Pertanto, il ritardo nell'esecuzione della notifica da parte del messo notificatore non è imputabile all'ente richiedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 789
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 789
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo