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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 789/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST RA, OR
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2111/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 913/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3587 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7115/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Resistente_1, con atto notificato al Comune di Castelvolturno (CE), proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 13.05.2024, concernente IMU 2016 per un valore di €.
2.473,00.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica di atti prodromici e la prescrizione o decadenza della pretesa impositiva.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Castelvolturno (CE) che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 913/25, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA accoglieva il ricorso, dovendosi ritenere superato il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi.
E ciò perché, benchè il Comune di Castelvolturno avesse affidato in data 22.10.2021 al Comune di Napoli
l'avviso di accertamento per cui è causa, perché fosse notificato all'interessato, la notifica veniva eseguita dal Messo comunale solo in data 13.05.2024, quindi ben oltre i termini di prescrizione.
Avverso tale sentenza, il Comune di Castel Volturno ha proposto appello.
Si è costituito il contribuente che ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che il primo giudice abbia sbagliato nel ritenere maturati i termini sia decadenziali che di prescrizione dettati dalla legge perché l'avviso di accertamento è stato notificato tempestivamente, ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73, in data 20 ottobre 2021, dovendosi applicare il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, secondo cui, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Nella fattispecie, la notifica fu richiesta il 20 ottobre
2021, quando non erano ancora decorsi i cinque anni previsti per la prescrizione/decadenza, trattandosi di IMU 2016.
Il motivo è fondato.
È documentato che il Comune di Castelvolturno consegnò l'avviso di accertamento al Comune di Napoli, affinchè provvedesse alla notifica ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73. La consegna avvenne in data 24 novembre 2021, come risulta dal timbro del protocollo del Comune di Napoli apposto sull'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'atto era stato trasmesso.
Risulta anche documentalmente che la notifica fu eseguita dal Messo del Comune di Napoli in data
13.5.2024.
Tali essendo i fatti documentati, la notifica deve reputarsi tempestiva in applicazione del seguente principio di diritto: < sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente>> (Sez. U - , Sentenza n. 40543 del 17/12/2021).
Per questo motivo, il ritardo col quale il Messo notificatore eseguì la notifica non è imputabile all'ente richiedente. Questi, avendo richiesto la notifica prime del decorso del quinquennio, non è incorso in alcuna decadenza. Né, tanto meno, è maturata la prescrizione.
Alla stregua delle osservazioni svolte, l'appello va accolto, con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
accoglie l'appello e rigetta l'originario ricorso del contribuente;
spese e competenze dell'intero giudizio compensate
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST RA, OR
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2111/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 913/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3587 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7115/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Resistente_1, con atto notificato al Comune di Castelvolturno (CE), proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 13.05.2024, concernente IMU 2016 per un valore di €.
2.473,00.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica di atti prodromici e la prescrizione o decadenza della pretesa impositiva.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Castelvolturno (CE) che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 913/25, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA accoglieva il ricorso, dovendosi ritenere superato il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi.
E ciò perché, benchè il Comune di Castelvolturno avesse affidato in data 22.10.2021 al Comune di Napoli
l'avviso di accertamento per cui è causa, perché fosse notificato all'interessato, la notifica veniva eseguita dal Messo comunale solo in data 13.05.2024, quindi ben oltre i termini di prescrizione.
Avverso tale sentenza, il Comune di Castel Volturno ha proposto appello.
Si è costituito il contribuente che ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che il primo giudice abbia sbagliato nel ritenere maturati i termini sia decadenziali che di prescrizione dettati dalla legge perché l'avviso di accertamento è stato notificato tempestivamente, ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73, in data 20 ottobre 2021, dovendosi applicare il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, secondo cui, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Nella fattispecie, la notifica fu richiesta il 20 ottobre
2021, quando non erano ancora decorsi i cinque anni previsti per la prescrizione/decadenza, trattandosi di IMU 2016.
Il motivo è fondato.
È documentato che il Comune di Castelvolturno consegnò l'avviso di accertamento al Comune di Napoli, affinchè provvedesse alla notifica ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73. La consegna avvenne in data 24 novembre 2021, come risulta dal timbro del protocollo del Comune di Napoli apposto sull'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'atto era stato trasmesso.
Risulta anche documentalmente che la notifica fu eseguita dal Messo del Comune di Napoli in data
13.5.2024.
Tali essendo i fatti documentati, la notifica deve reputarsi tempestiva in applicazione del seguente principio di diritto: < sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente>> (Sez. U - , Sentenza n. 40543 del 17/12/2021).
Per questo motivo, il ritardo col quale il Messo notificatore eseguì la notifica non è imputabile all'ente richiedente. Questi, avendo richiesto la notifica prime del decorso del quinquennio, non è incorso in alcuna decadenza. Né, tanto meno, è maturata la prescrizione.
Alla stregua delle osservazioni svolte, l'appello va accolto, con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
accoglie l'appello e rigetta l'originario ricorso del contribuente;
spese e competenze dell'intero giudizio compensate