Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14741
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Sentenza 23 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VIII Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dall'attore, persona fisica, nei confronti di due convenuti, anch'essi persone fisiche. L'attore, debitore in virtù di una sentenza passata in giudicato, aveva agito per essere liberato dall'obbligazione di pagamento nei confronti del creditore originario, deducendo di aver tentato inutilmente di adempiere, e chiedendo pertanto la dichiarazione di insussistenza della mora debendi e la non debenza degli interessi di mora, oltre al riconoscimento di un compenso per la custodia delle somme offerte. A tal fine, aveva effettuato un'offerta reale di circa € 60.902,40, poi ridotta a € 51.068,00 a seguito di una comunicazione relativa al regime fiscale del creditore. Successivamente, era venuto a conoscenza di una cessione di credito, datata 01.02.2021, con cui il creditore originario aveva trasferito il proprio credito alla moglie, una delle convenute. L'attore eccepiva la simulazione assoluta di tale atto di cessione e aveva ottenuto un sequestro liberatorio delle somme depositate. La convenuta cessionaria, costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna all' svincolo del libretto bancario contenente le somme in suo favore e al risarcimento dei danni subiti. Il convenuto cedente, anch'egli costituito, chiedeva in via preliminare l'autorizzazione a proporre domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della moglie e, nel merito, l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cessione, con conseguente declaratoria di nullità e assegnazione delle somme depositate in suo favore, nonché il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dalla moglie e delle spese relative alla tenuta del libretto.

Il Tribunale ha respinto la domanda attorea, ritenendo che il credito fosse cedibile e che la cessione del credito tra il convenuto cedente e la convenuta cessionaria fosse efficace nei confronti del debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., in quanto regolarmente comunicata. In merito all'eccepita simulazione assoluta dell'atto di cessione, il Giudice ha rilevato che l'attore non aveva fornito la prova presuntiva o valutativa necessaria per fondare una decisione in tal senso, né aveva prodotto alcuna controdichiarazione scritta tra le parti del contratto di cessione, come richiesto dall'art. 1417 c.c. e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di prova della simulazione tra le parti. Pertanto, la domanda di simulazione è stata respinta. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato l'attore, nella sua qualità di custode, a corrispondere alla convenuta cessionaria le somme portate dalla cessione del credito e oggetto di sequestro. La domanda di risarcimento danni proposta dalla convenuta cessionaria è stata respinta per totale assenza di prova. Infine, in considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono state interamente compensate tra tutte le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14741
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 14741
    Data del deposito : 23 ottobre 2025

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