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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14741 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 55368/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55368 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CACCIATORE ANGELO, giusta delega in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. BRACONI EMANUELE, giusta delega in atti
- CONVENUTO -
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3
DA ZO, giusta delega in atti
- CONVENUTO - Oggetto: Indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
Ritenere e dichiarare per i motivi esposti in premessa la liberazione dell'Ing. Pt_1 dall'obbligazione di provvedere al pagamento in favore dell'avente diritto
[...]
della somma dovuta in esecuzione della citata sentenza n. 9198/2020 del
Tribunale di Roma, emettendo ogni conseguente e necessaria statuizione anche in ordine alla insussistenza di una qualsivoglia mora debendi;
- Per l'effetto, ritenere non dovuti gli interessi di mora sulla somma anzidetta;
- Liquidare in favore dell'Ing. l compenso per la custodia delle Parte_1
somme e del relativo libretto, nonché riconoscere in suo favore tutte le spese che verranno addebitate dalla per la tenuta del libretto e per la sua chiusura. CP_3
Con il beneficio delle spese sia per la fase cautelare, sia per la presente fase di merito.”
Deduce l'attore di essere debitore del Dott. in virtù della sentenza n. Controparte_1
9198, emessa inter partes il 26.06.20 dal Tribunale di Roma (nei confronti della quale è pendente iscritto al n. 4881 R.G. 2020 avanti la Corte di Appello di Roma, di aver promosso più volte il pagamento della predetta somma stante la immediata esecutività della sentenza;
tuttavia, il creditore rifiutava di accettarla o di mettere, comunque, il debitore nelle condizioni di provvedere al pagamento, di volersi liberare della predetta obbligazione, provvedeva a fare istanza di offerta reale della complessiva somma di Euro
60.902,40, oltre interessi per un complessivo importo di € 62.050.00.
L'offerta reale veniva presentata in data 12.03.2021 all'Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, al quale venivano consegnati due assegni circolari:
- assegno datato 25.03.2021, n. 5111197381 – 04 di Euro 2000 emesso in favore del
[...]
dalla ; CP_1 CP_4 - assegno datato 25.03.2021, n. 5301197558 – 07 di Euro 60.050,00 emesso in favore del dalla . CP_1 CP_4
Tale offerta, che veniva effettuata in data 14.04.2021 aveva esito negativo stante l'assenza del creditore , per cui, prima di effettuare il deposito nelle forme di CP_1
legge, si chiedeva al di prendere in consegna gli assegni circolari restituiti CP_1 dall'Ufficiale Giudiziario, e ciò con lettera inviata a mezzo pec il 30.04.2021.
Con pec di risposta del 03.05.2021il procuratore del , dichiarava la disponibilità CP_1
del suo assistito a prendere in consegna gli assegni circolari anzidetti, ma poiché il creditore rientrava nel c.d. regime forfettario si doveva escludere la debenza CP_1 dell'iva, coì l'attore Ing. rovvedeva a far riemettere gli assegni per l'importo di Euro Pt_1
51.068,00 [(62.050 – 10982 (iva) = 51.068]. successivamente con comunicazione a mezzo pec in data 11.05.202 all'Ing. veniva comunicata la cessione di crediti datato Pt_1
01.02.2021, registrato il 22.02.2021, con il quale il cedeva alla moglie, CP_1 CP_2
proprio il credito nascente dalla sentenza n. 9198/2020 del Tribunale di Roma.
[...]
L'odierno attore asserendo che essere il reale ed unico creditore fosse il CP_1 eccepiva la simulazione assoluta dell'atto di cessione del credito, Con ricorso depositato il
14.07.2021 ed iscritto al 43677 R.G. 2021 di aver chiedere il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. della somma dovuta, con ordinanza del 28.07.2021 il G.D. dott.ssa Clelia Testa
Piccolomini accoglieva il ricorso proposto, ordinando il sequestro delle somme depositate e nominando custode l'odierno attore e chiedeva all'intestato Tribunale di accogliere le proprie conclusioni.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto così disporre:
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da parte del sig. e del sig. in quanto totalmente infondate in fatto e Pt_1 CP_1
in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertato e dichiarato che il credito
è correttamente vantato dalla signora in conseguenza della vicenda in atti, CP_2
condannare il sig. a disporre lo svincolo del libretto bancario n. Parte_1
106184155 emesso il 7.7.21 dalla Unicredit Spa agenzia 713 piazza Lecce- Roma
e delle somme in esso contenute pari a Euro 60.902,40 in favore della signora e condannare il sig. al pagamento in favore della stessa a CP_2 CP_1 CP_2
titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto”
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:” Voglia l'On.le Tribunale:
A) in via preliminare e di rito:
- autorizzare, ai sensi dell'art. 269 cpc, il Sig. alla domanda CP_1
riconvenzionale trasversale nei confronti della Sig.ra c.f. CP_2 [...]
, residente in [...], per le ragioni dedotte C.F._4 in narrativa e, per l'effetto, differire la data della prima udienza, allo scopo di consentire allo stesso di citare in giudizio la convenuta, nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c.;
B) Nel merito:
- spiegando un'autonoma domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della
Sig.ra accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di CP_2 cessione del credito dell'1/2/2021, con conseguente declaratoria di nullità dello stesso e accertamento in capo al Dott. dell'esclusiva titolarità del CP_1 credito nascente dalla sentenza n. 9198/2020. Per l'effetto, disporre
l'assegnazione ed il pagamento in favore del Dott. delle Controparte_1
somme depositate sul libretto bancario n. 106184155 emesso il 7/7/2021 da
Unicredi spa – filiale di Roma, piazza Lecce, n. 713
- rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Sig.ra nei CP_2
confronti del Dott. in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre ad CP_1
essere non provata;
- rigettare la domanda del Sig. volta al riconoscimento in proprio favore di Pt_1
tutte le spese che verranno addebitate dalla per la tenuta del libretto n. CP_3
106184155 emesso il 7/7/2021 e per la chiusura dello stesso, in quanto infondata per le ragioni dedotte in narrativa. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva come per legge.”
Istruita la causa, ammesso interpello da deferire alla convenuta assegnata CP_2
a questo giudice in via definitiva con provvedimento del 8 maggio 2024, tentata la conciliazione, la causa era rinviata all'udienza del 10 giugno 2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per deposito di conclusionali e memorie di replica al 1 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda non è fondata e deve può essere accolta per quanto di ragione.
Va precisato che il credito vantato dal è un credito cedibile;
Controparte_1
Va rilevato, preliminarmente, che all'Ing. con comunicazione a Parte_1
mezzo pec in data 11.05.202 è stata regolarmente comunicata la cessione di crediti datato 01.02.2021, registrato il 22.02.2021, con la quale CP_1
ha ceduto alla signora moglie del debitore , il
[...] CP_2 Parte_1
medesimo credito nascente dalla sentenza n. 9198/2020 del Tribunale di Roma;
va considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1264 c.c. la cessione ha prodotto i suoi effetti nei confronti del debitore ceduto e che per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con gli accessori ex art. 1263 c.c.
Nel merito della vicenda processuale l'attore ha dedotto la simulazione della cessione del credito, ed in merito alla prova della simulazione che il deducente deve fornire si richiama la pronuncia della Cassa2021/n.36478 ha affermato che
“in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico”
Orbene la dedotta simulazione della cessione del credito avanzata dall'attore con la documentazione depositata e con le memorie depositate non ha consentito a questo giudice di valutare positivamente la decisione né su elementi presuntivi né valutativi di guisa che l'attore non ha assolto all'onere probatorio sul Parte_1
medesimo gravante, pertanto la domanda di simulazione della cessione del credito tra e va respinta. Controparte_1 CP_2
Quanto, invece alla medesima deduzione di simulazione della cessione del credito tra la e , parti delle stesso contratto, va rilevato, CP_2 Controparte_1 ex plurimis, l'illuminante provvedimento della Suprema corte di Cassazione, sez.
III Civile, sentenza 7 febbraio – 13 ottobre 2020, n. 22126 che stabilisce “In tema di prova della simulazione nei rapporti tra le parti (arg. a contrario dall'art. 1417
c.c., che la prova per testi senza limiti ammette solo se la domanda è proposta da creditori o da terzi ovvero quando essa, anche se proposta dalle parti, sia diretta a far valere l'illiceità del contratto), se il negozio è stato redatto per iscritto vale la regola generale della limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali (e dunque anche di quella per presunzioni, giusta il disposto dell'art. 2729 c.c., comma 2), onde, sia per la simulazione assoluta che per quella relativa, la prova può essere data - ove, come nella specie, si assuma che si tratti di patto coevo - soltanto in base a controdichiarazioni (art. 2722 c.c.)
Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, in tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 1, consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento (Cass.
03/06/2016, n. 11467; 22/03/1990, n. 2401).
Ebbene non è stato prodotto in causa alcuna controdichiarazione scritta intervenuta tra e con la conseguenza che la Controparte_1 CP_2
cessione del credito ha dispiegato integralmente i propri effetti tra le parti originarie ed il terzo debitore . Parte_1
Alla luce di quanto sopra va respinta la domanda dell'attore e condannato Pt_1
, nella sua qualità di custode, giusto provvedimento di sequestro liberatorio
[...]
e nomina di custode, delle somme depositate dell'importo di € 62.050.00 e condannato al pagamento dell'importo accantonato con il sequestro Parte_1
a beneficio della . Respinge la domanda del convenuto CP_2 CP_1
. Non può essere accolta la ulteriore domanda della
[...] CP_2 in merito ai di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi,
[...]
perché totalmente sfornita di prova.
Le spese seguono la soccombenza attesa la reciproca soccombenza, si compensano tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Respinge la domanda attorea;
2) Condanna a corrispondere alla le somme portate Parte_1 CP_2
dalla cessione del credito e oggetto di sequestro;
3) Respinge la domanda di;
Controparte_1
4) Compensa integralmente le spese d i lite tra le parti
Sentenza decisa in Roma, 17 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55368 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CACCIATORE ANGELO, giusta delega in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. BRACONI EMANUELE, giusta delega in atti
- CONVENUTO -
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3
DA ZO, giusta delega in atti
- CONVENUTO - Oggetto: Indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
Ritenere e dichiarare per i motivi esposti in premessa la liberazione dell'Ing. Pt_1 dall'obbligazione di provvedere al pagamento in favore dell'avente diritto
[...]
della somma dovuta in esecuzione della citata sentenza n. 9198/2020 del
Tribunale di Roma, emettendo ogni conseguente e necessaria statuizione anche in ordine alla insussistenza di una qualsivoglia mora debendi;
- Per l'effetto, ritenere non dovuti gli interessi di mora sulla somma anzidetta;
- Liquidare in favore dell'Ing. l compenso per la custodia delle Parte_1
somme e del relativo libretto, nonché riconoscere in suo favore tutte le spese che verranno addebitate dalla per la tenuta del libretto e per la sua chiusura. CP_3
Con il beneficio delle spese sia per la fase cautelare, sia per la presente fase di merito.”
Deduce l'attore di essere debitore del Dott. in virtù della sentenza n. Controparte_1
9198, emessa inter partes il 26.06.20 dal Tribunale di Roma (nei confronti della quale è pendente iscritto al n. 4881 R.G. 2020 avanti la Corte di Appello di Roma, di aver promosso più volte il pagamento della predetta somma stante la immediata esecutività della sentenza;
tuttavia, il creditore rifiutava di accettarla o di mettere, comunque, il debitore nelle condizioni di provvedere al pagamento, di volersi liberare della predetta obbligazione, provvedeva a fare istanza di offerta reale della complessiva somma di Euro
60.902,40, oltre interessi per un complessivo importo di € 62.050.00.
L'offerta reale veniva presentata in data 12.03.2021 all'Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, al quale venivano consegnati due assegni circolari:
- assegno datato 25.03.2021, n. 5111197381 – 04 di Euro 2000 emesso in favore del
[...]
dalla ; CP_1 CP_4 - assegno datato 25.03.2021, n. 5301197558 – 07 di Euro 60.050,00 emesso in favore del dalla . CP_1 CP_4
Tale offerta, che veniva effettuata in data 14.04.2021 aveva esito negativo stante l'assenza del creditore , per cui, prima di effettuare il deposito nelle forme di CP_1
legge, si chiedeva al di prendere in consegna gli assegni circolari restituiti CP_1 dall'Ufficiale Giudiziario, e ciò con lettera inviata a mezzo pec il 30.04.2021.
Con pec di risposta del 03.05.2021il procuratore del , dichiarava la disponibilità CP_1
del suo assistito a prendere in consegna gli assegni circolari anzidetti, ma poiché il creditore rientrava nel c.d. regime forfettario si doveva escludere la debenza CP_1 dell'iva, coì l'attore Ing. rovvedeva a far riemettere gli assegni per l'importo di Euro Pt_1
51.068,00 [(62.050 – 10982 (iva) = 51.068]. successivamente con comunicazione a mezzo pec in data 11.05.202 all'Ing. veniva comunicata la cessione di crediti datato Pt_1
01.02.2021, registrato il 22.02.2021, con il quale il cedeva alla moglie, CP_1 CP_2
proprio il credito nascente dalla sentenza n. 9198/2020 del Tribunale di Roma.
[...]
L'odierno attore asserendo che essere il reale ed unico creditore fosse il CP_1 eccepiva la simulazione assoluta dell'atto di cessione del credito, Con ricorso depositato il
14.07.2021 ed iscritto al 43677 R.G. 2021 di aver chiedere il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. della somma dovuta, con ordinanza del 28.07.2021 il G.D. dott.ssa Clelia Testa
Piccolomini accoglieva il ricorso proposto, ordinando il sequestro delle somme depositate e nominando custode l'odierno attore e chiedeva all'intestato Tribunale di accogliere le proprie conclusioni.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto così disporre:
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da parte del sig. e del sig. in quanto totalmente infondate in fatto e Pt_1 CP_1
in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertato e dichiarato che il credito
è correttamente vantato dalla signora in conseguenza della vicenda in atti, CP_2
condannare il sig. a disporre lo svincolo del libretto bancario n. Parte_1
106184155 emesso il 7.7.21 dalla Unicredit Spa agenzia 713 piazza Lecce- Roma
e delle somme in esso contenute pari a Euro 60.902,40 in favore della signora e condannare il sig. al pagamento in favore della stessa a CP_2 CP_1 CP_2
titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto”
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:” Voglia l'On.le Tribunale:
A) in via preliminare e di rito:
- autorizzare, ai sensi dell'art. 269 cpc, il Sig. alla domanda CP_1
riconvenzionale trasversale nei confronti della Sig.ra c.f. CP_2 [...]
, residente in [...], per le ragioni dedotte C.F._4 in narrativa e, per l'effetto, differire la data della prima udienza, allo scopo di consentire allo stesso di citare in giudizio la convenuta, nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c.;
B) Nel merito:
- spiegando un'autonoma domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della
Sig.ra accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di CP_2 cessione del credito dell'1/2/2021, con conseguente declaratoria di nullità dello stesso e accertamento in capo al Dott. dell'esclusiva titolarità del CP_1 credito nascente dalla sentenza n. 9198/2020. Per l'effetto, disporre
l'assegnazione ed il pagamento in favore del Dott. delle Controparte_1
somme depositate sul libretto bancario n. 106184155 emesso il 7/7/2021 da
Unicredi spa – filiale di Roma, piazza Lecce, n. 713
- rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Sig.ra nei CP_2
confronti del Dott. in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre ad CP_1
essere non provata;
- rigettare la domanda del Sig. volta al riconoscimento in proprio favore di Pt_1
tutte le spese che verranno addebitate dalla per la tenuta del libretto n. CP_3
106184155 emesso il 7/7/2021 e per la chiusura dello stesso, in quanto infondata per le ragioni dedotte in narrativa. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva come per legge.”
Istruita la causa, ammesso interpello da deferire alla convenuta assegnata CP_2
a questo giudice in via definitiva con provvedimento del 8 maggio 2024, tentata la conciliazione, la causa era rinviata all'udienza del 10 giugno 2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per deposito di conclusionali e memorie di replica al 1 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda non è fondata e deve può essere accolta per quanto di ragione.
Va precisato che il credito vantato dal è un credito cedibile;
Controparte_1
Va rilevato, preliminarmente, che all'Ing. con comunicazione a Parte_1
mezzo pec in data 11.05.202 è stata regolarmente comunicata la cessione di crediti datato 01.02.2021, registrato il 22.02.2021, con la quale CP_1
ha ceduto alla signora moglie del debitore , il
[...] CP_2 Parte_1
medesimo credito nascente dalla sentenza n. 9198/2020 del Tribunale di Roma;
va considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1264 c.c. la cessione ha prodotto i suoi effetti nei confronti del debitore ceduto e che per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con gli accessori ex art. 1263 c.c.
Nel merito della vicenda processuale l'attore ha dedotto la simulazione della cessione del credito, ed in merito alla prova della simulazione che il deducente deve fornire si richiama la pronuncia della Cassa2021/n.36478 ha affermato che
“in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico”
Orbene la dedotta simulazione della cessione del credito avanzata dall'attore con la documentazione depositata e con le memorie depositate non ha consentito a questo giudice di valutare positivamente la decisione né su elementi presuntivi né valutativi di guisa che l'attore non ha assolto all'onere probatorio sul Parte_1
medesimo gravante, pertanto la domanda di simulazione della cessione del credito tra e va respinta. Controparte_1 CP_2
Quanto, invece alla medesima deduzione di simulazione della cessione del credito tra la e , parti delle stesso contratto, va rilevato, CP_2 Controparte_1 ex plurimis, l'illuminante provvedimento della Suprema corte di Cassazione, sez.
III Civile, sentenza 7 febbraio – 13 ottobre 2020, n. 22126 che stabilisce “In tema di prova della simulazione nei rapporti tra le parti (arg. a contrario dall'art. 1417
c.c., che la prova per testi senza limiti ammette solo se la domanda è proposta da creditori o da terzi ovvero quando essa, anche se proposta dalle parti, sia diretta a far valere l'illiceità del contratto), se il negozio è stato redatto per iscritto vale la regola generale della limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali (e dunque anche di quella per presunzioni, giusta il disposto dell'art. 2729 c.c., comma 2), onde, sia per la simulazione assoluta che per quella relativa, la prova può essere data - ove, come nella specie, si assuma che si tratti di patto coevo - soltanto in base a controdichiarazioni (art. 2722 c.c.)
Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, in tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 1, consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento (Cass.
03/06/2016, n. 11467; 22/03/1990, n. 2401).
Ebbene non è stato prodotto in causa alcuna controdichiarazione scritta intervenuta tra e con la conseguenza che la Controparte_1 CP_2
cessione del credito ha dispiegato integralmente i propri effetti tra le parti originarie ed il terzo debitore . Parte_1
Alla luce di quanto sopra va respinta la domanda dell'attore e condannato Pt_1
, nella sua qualità di custode, giusto provvedimento di sequestro liberatorio
[...]
e nomina di custode, delle somme depositate dell'importo di € 62.050.00 e condannato al pagamento dell'importo accantonato con il sequestro Parte_1
a beneficio della . Respinge la domanda del convenuto CP_2 CP_1
. Non può essere accolta la ulteriore domanda della
[...] CP_2 in merito ai di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi,
[...]
perché totalmente sfornita di prova.
Le spese seguono la soccombenza attesa la reciproca soccombenza, si compensano tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Respinge la domanda attorea;
2) Condanna a corrispondere alla le somme portate Parte_1 CP_2
dalla cessione del credito e oggetto di sequestro;
3) Respinge la domanda di;
Controparte_1
4) Compensa integralmente le spese d i lite tra le parti
Sentenza decisa in Roma, 17 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo