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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa NA RR, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 417/2024 R.G. avente ad oggetto “ Appello avverso sentenza n. 674/2023 del G.D.P. di Avellino depositata in data 28.06.2023 ” e vertente TRA
, C.F.: rapp.to e difeso dall' Avv. Luigi Carbone;
Parte_1 C.F._1
Appellante E
(C.F.: ), in persona del suo Prefetto p.t., Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro‐tempore;
Appellate
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione Con ricorso ex art. 7 D. Lgs. 150/2011 proponeva opposizione dinanzi al Giudice Parte_1 di Pace di avverso la cartella di pagamento n. N. 04720210010955152000, con la quale CP_1 gli veniva intimato il pagamento della somma di € 4.999,84, per presunte infrazioni al Codice della Strada, assumendo di non aver commesso alcuna violazione né tantomeno di aver mai ricevuto la notifica di alcun verbale di accertamento. Si costituivano in prime cure la e l' , Controparte_1 Controparte_3 assumendo il perfezionamento della notifica dei verbali di accertamento all'odierno appellante e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 674/2023 pubblicata il 28.6.2023 il Giudice di Pace di rigettava il CP_1 ricorso, compensando interamente tra le parti le spese di lite. Con atto di citazione notificato in data 29.1.2024 e iscritto a ruolo l'8.2.2024, Parte_1 proponeva appello avverso la summenzionata sentenza, all'uopo formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 139 cpc e 8 L 890/1982.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L.890/1982 e dell'art. 140 cpc. Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'opposizione avanzata in primo grado e annullare la cartella esattoriale. Con vittoria di spese di entrambi gradi di giudizio e attribuzione. Le amministrazioni appellate, ritualmente citate, restavano contumaci in appello. Acquisito il fascicolo di primo grado, disposto il mutamento del rito, all'esito dell'udienza di discussione del 26.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dall'appellante, la causa viene decisa mediante deposito nel fascicolo telematico della presente sentenza con motivazione contestuale che tiene luogo della lettura in udienza.
*** L'appello è inammissibile. Risulta dagli atti di causa, nonché riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, che la domanda proposta in primo grado - introdotta con ricorso - ha assunto la forma della opposizione a cartella di pagamento disciplinata dall'art. 7 del D.Lgs. 150/2011. In ossequio alla predetta previsione normativa, il procedimento di primo grado si è svolto secondo il rito del lavoro. Ne discende che l'appello avrebbe dovuto proporsi, secondo quanto previsto dall'art. 433 c.p.c., nella forma del ricorso, che come è noto prevede il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice e la sua successiva notificazione alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, laddove l'atto introduttivo che assume la forma dell'atto di citazione è direttamente notificato alla controparte, con l'importante conseguenza che il giudizio, anche in appello, può considerarsi instaurato nel primo caso con il deposito del ricorso, nel secondo con la notifica dell'atto. Va invero rammentato che, in virtù del principio della ultrattività del rito, la trattazione di una controversia secondo un determinato rito processuale comporta l'applicabilità del medesimo rito anche nella fase della impugnazione ( Cass. n. 2329 del 2023; Cass. n. 17646 del 2021; Cass. n. 210 del 2018; Cass. n. 20705 del 2018; Cass. n. 15897 del 2014 ). Il principio, che mira a garantire l'esigenza di certezza nella applicazione delle norme processuali fondato sui criteri oggettivi dell'apparenza e dell'affidamento, si basa sul rilievo che se la scelta del rito è di fatto lasciata alla parte che introduce il processo, essa, una volta effettuata, si cristallizza nelle forme prescelte, salvo l'esercizio del potere del giudice, nei casi in cui la legge lo prevede, di disporne il mutamento. La parte è pertanto tenuta ad introdurre il giudizio di impugnazione secondo il rito seguito in primo grado, senza facoltà di mutarlo, non essendo ormai la scelta più disponibile. In tale prospettiva la circostanza che il giudice di appello ritenga che in realtà la causa non fosse sottoposta al rito seguito e che pertanto, in ipotesi, la diversa forma dell'atto di appello prescelta sarebbe stata corretta, è di fatto del tutto ininfluente, trattandosi comunque una evenienza successiva alla proposizione dell'appello, il quale non può che ritenersi soggetto alla disciplina processuale applicabile al momento della sua proposizione. Tanto precisato, deve farsi applicazione del principio, di origine giurisprudenziale, secondo cui quando l'atto di appello, da proporsi con ricorso, è invece proposto con atto di citazione, al fine della valutazione del rispetto del termine per appellare, deve aversi riguardo, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge ( Cass. n. 19754/2024; Cass. n. 21153 del 2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015 ), a nulla rilevando, al fine di superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello (Cass. n. 19298/2017). Nel caso di specie l'atto di appello è stato depositato ed iscritto a ruolo in data 8.2.2024, oltre il termine lungo di 6 mesi giorni previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto che la sentenza appellata è stata pubblicata il 28.6.2023. Con rilievo ex officio, l'appello va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in ragione della contumacia degli appellati. Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue altresì l'applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa NA RR, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) Nulla per le spese;
Dà atto che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002. Avellino, 27 novembre 2025
Il Giudice
dr.ssa NA RR