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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10876/2024
Oggi 12/02/2025 sono comparsi:
Per Avv. Berni in sost. l'avv.to/gli avv.ti MARIANI Parte_1
EDUARDO MARIA FABRIZIO
Per l'avv.to/avv.ti Controparte_1
Drssa Brigida Zanconi GDP in tirocinio
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo
1 da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Berni precisa le conclusioni come da ricorso, discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10876/2024 tra le parti:
Attore: con l'Avv. MARIANI EDUARDO MARIA Parte_1
FABRIZIO
Convenuto: contumace Controparte_1
Ritenuto in fatto e in diritto
1. allega: Parte_1
1) contratto di comodato 27 giugno 2020 stipulato dal suo dante causa pro quota avente per oggetto l'immobile meglio descritto nel ricorso, concesso CP_2 in godimento ad fino al 31 dicembre 2028; Controparte_1
2) di non aver ratificato l'operato del comproprietario avendo chiesto la restituzione del bene in data 17.04.2023;
3) l'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 428 cc.
Pertanto, chiede che sia dichiarata la cessazione degli effetti del contratto Parte_1 di comodato 27 giugno 2020 e in subordine che sia annullato, con condanna di
[...] alla restituzione dell'immobile che ne costituisce oggetto. CP_1
regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
2.
La domanda è infondata.
3 2.1
Occorre muovere dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nell'ipotesi di comodato a termine - anche se di lunga durata - stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante” (Cassazione, sent. 8548/2008, che si riferisce anche al caso di comodato destinato a protrarsi per tutta la durata della vita del comodatario).
Nel caso di specie, non sono state allegate le ragioni di recesso contemplate nell'art. 1804 c.c., comma 3, art. 1811 c.c. e art. 1809 c.c., comma 2.
Sul rapporto di comproprietà, vale la giurisprudenza di legittimità che ha esteso al contratto di comodato il principio di diritto secondo cui “la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa". Tale conclusione, ad avviso di questa Corte, ha il vantaggio di tutelare l'affidamento del terzo nel regolamento d'interessi originario, giacché egli non è tenuto a subire gli effetti delle sopravvenute modifiche della volontà di contrarre che si verificano tra i comproprietari dell'immobile concesso in godimento, e gli interessi del comunista non comodante, il quale, ove sia a conoscenza della intenzione del comproprietario di addivenire ad una locazione del bene comune, può manifestare preventivamente il proprio dissenso, il che lo esonererebbe, ai sensi dell'art. 2031, comma 2, c.c. dal dovere di adempiere le obbligazioni che il gestore abbia assunto, anche in nome proprio, e di rimborsargli le spese sostenute” (Cassazione, ord. n. 22540/2019).
Nel caso di specie non vi è prova della manifestazione di un preventivo dissenso (il
“divieto dell'interessato” di cui all'art. 2031 comma II cc). Il fatto che tale dissenso non si sia potuto esprimere, per omessa comunicazione, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, non consente di superare l'affidamento che si sia ingenerato nell'altro contraente.
2.2
Parte ricorrente ha dedotto l'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 428 cc.
Sennonchè, tale norma prevede che debba risultare la malafede dell'altro contraente, qui il comodatario. Nel caso di specie, ciò si traduce in un tema di prova, il cui onere non è stato assolto dal ricorrente, non potendosi peraltro desumere la malafede né dal
“pregiudizio che sia derivato o possa derivare” all'incapace (neppure allegato), né dalla qualità del contratto, che di per sé non suggerisce alcun tipo di stato soggettivo (il fatto che non sia oneroso per il comodatario potrebbe semplicemente giustificarsi con la voglia o la necessità di una convivenza).
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda.
Bologna, 12/02/2025
5
Il giudice
Paolo Siracusano
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10876/2024
Oggi 12/02/2025 sono comparsi:
Per Avv. Berni in sost. l'avv.to/gli avv.ti MARIANI Parte_1
EDUARDO MARIA FABRIZIO
Per l'avv.to/avv.ti Controparte_1
Drssa Brigida Zanconi GDP in tirocinio
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo
1 da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Berni precisa le conclusioni come da ricorso, discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10876/2024 tra le parti:
Attore: con l'Avv. MARIANI EDUARDO MARIA Parte_1
FABRIZIO
Convenuto: contumace Controparte_1
Ritenuto in fatto e in diritto
1. allega: Parte_1
1) contratto di comodato 27 giugno 2020 stipulato dal suo dante causa pro quota avente per oggetto l'immobile meglio descritto nel ricorso, concesso CP_2 in godimento ad fino al 31 dicembre 2028; Controparte_1
2) di non aver ratificato l'operato del comproprietario avendo chiesto la restituzione del bene in data 17.04.2023;
3) l'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 428 cc.
Pertanto, chiede che sia dichiarata la cessazione degli effetti del contratto Parte_1 di comodato 27 giugno 2020 e in subordine che sia annullato, con condanna di
[...] alla restituzione dell'immobile che ne costituisce oggetto. CP_1
regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
2.
La domanda è infondata.
3 2.1
Occorre muovere dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nell'ipotesi di comodato a termine - anche se di lunga durata - stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante” (Cassazione, sent. 8548/2008, che si riferisce anche al caso di comodato destinato a protrarsi per tutta la durata della vita del comodatario).
Nel caso di specie, non sono state allegate le ragioni di recesso contemplate nell'art. 1804 c.c., comma 3, art. 1811 c.c. e art. 1809 c.c., comma 2.
Sul rapporto di comproprietà, vale la giurisprudenza di legittimità che ha esteso al contratto di comodato il principio di diritto secondo cui “la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa". Tale conclusione, ad avviso di questa Corte, ha il vantaggio di tutelare l'affidamento del terzo nel regolamento d'interessi originario, giacché egli non è tenuto a subire gli effetti delle sopravvenute modifiche della volontà di contrarre che si verificano tra i comproprietari dell'immobile concesso in godimento, e gli interessi del comunista non comodante, il quale, ove sia a conoscenza della intenzione del comproprietario di addivenire ad una locazione del bene comune, può manifestare preventivamente il proprio dissenso, il che lo esonererebbe, ai sensi dell'art. 2031, comma 2, c.c. dal dovere di adempiere le obbligazioni che il gestore abbia assunto, anche in nome proprio, e di rimborsargli le spese sostenute” (Cassazione, ord. n. 22540/2019).
Nel caso di specie non vi è prova della manifestazione di un preventivo dissenso (il
“divieto dell'interessato” di cui all'art. 2031 comma II cc). Il fatto che tale dissenso non si sia potuto esprimere, per omessa comunicazione, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, non consente di superare l'affidamento che si sia ingenerato nell'altro contraente.
2.2
Parte ricorrente ha dedotto l'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 428 cc.
Sennonchè, tale norma prevede che debba risultare la malafede dell'altro contraente, qui il comodatario. Nel caso di specie, ciò si traduce in un tema di prova, il cui onere non è stato assolto dal ricorrente, non potendosi peraltro desumere la malafede né dal
“pregiudizio che sia derivato o possa derivare” all'incapace (neppure allegato), né dalla qualità del contratto, che di per sé non suggerisce alcun tipo di stato soggettivo (il fatto che non sia oneroso per il comodatario potrebbe semplicemente giustificarsi con la voglia o la necessità di una convivenza).
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda.
Bologna, 12/02/2025
5
Il giudice
Paolo Siracusano