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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 590/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 293/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto l'Agenzia delle Entrate di Lucca ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.293/01/23, resa dalla CGT di Lucca all'udienza del 9 novembre 2023.
Con tale sentenza era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente Resistente_1 in ordine all'avviso di accertamento sopraindicato, relativo a maggiori imposte richieste per l'annualità 2016.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
In sintesi l'Ufficio ha interposto il gravame alla sentenza di primo grado eccependo la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, della L. 88/2001, norma di interpretazione autentica dell'articolo 48, comma 8 bis, del T.U. 1986 n. 917” e l'”errata valutazione dei fatti di causa” avendo sostenuto che “il sig.
Resistente_1 non ha assolto al proprio onere probatorio necessario per beneficiare del regime fiscale ex art. 5, comma 5, L. 88/2001”.
Diversamente argomentando la parte contribuente ha controdedotto alle tesi di parte appellante con richiamo a precedenti giurisprudenziale (di cui meglio infra).
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello non fondato.
In particolare l'Agenzia ha ritenuto che trattandosi “di una fattispecie di redditi esclusi dalla base imponibile, è posto a carico del lavoratore marittimo l'onere di dimostrare il presupposto, ossia di essere stato imbarcato sulla nave per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi, esibendo a richiesta documentazione idonea”
Sempre l'Agenzia ha evidenziato che secondo l'accertamento impugnato “sono emerse le seguenti criticità”:
“a) i documenti consegnati riportano solo indicativamente un periodo di imbarco … nonostante le presumibili interruzioni del lavoro previste per le ferie e malattie …;
b) i contratti consegnati e il libretto di navigazione non specificano le tratte percorse dalle imbarcazioni né
i periodi certi di navigazione …;
c) i libretti di navigazione non sono da ritenersi esaustivi ai fini della prova dei giorni di imbarco effettivo, poiché non riportano con precisione le tratte di navigazione di volta in volta effettuate né le date e/o le località di imbarco e sbarco”
In sede di ulteriore istruttoria l'Agenzia ha precisato che “l'analisi dei conti correnti bancari del contribuente” e “dei pagamenti dei pedaggi ai caselli autostradali da parte di apparecchi Telepass intestati al sig. Resistente_1” avrebbero consentito di “rilevare ulteriori giorni di presenza sul territorio italiano e non a bordo dell'imbarcazione” con il risultato che l'Ufficio avrebbe “dimostrato che il sig. Resistente_1 nel 2016 ha soggiornato in Italia, sulla terraferma, per almeno 230 giorni” con la conseguenza che il “sig. Resistente_1 non ha assolto il proprio onere probatorio necessario per beneficiare del regime fiscale ex art. 5, comma 5, L. 88/2001” ed in particolare che “la circostanza che il sig. Resistente_1 risulti imbarcato dal proprio libretto di navigazione personale non significa che quest'ultimo per tale periodo di tempo, abbia prestato, in concreto, l'attività a bordo di tali navi per un periodo superiore a 183 giorni”
In sede di memoria conclusionale la parte appellata ha citato alcuni passaggi di sentenze adottate in materia in I° e II° grado.
Con la pronunzia n. 326/2024, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Lucca ha rilevato che “quando l'imbarcazione sia ormeggiata in un porto, italiano o estero, con sosta più o meno prolungata, restano fermi gli obblighi propri del contratto di arruolamento, sicché, ad esempio, quanto alla posizione del comandante della nave, questi è tenuto, fra l'altro, a verificare quotidianamente la messa in sicurezza della nave, nonché a curare le forniture di bordo necessarie per il buon funzionamento della nave e per il mantenimento dell'equipaggio, di modo che la nave sia sempre pronta per il prossimo viaggio secondo le richieste dell'armatore” precisando che “l'adempimento di tali prestazioni non è incompatibile con il fatto che il Comandante … possa trascorrere parte della propria giornata lavorativa a terra o l'intera giornata in caso dei turni di riposo settimanale”.
Con la pronunzia n. 42/2025, passata in giudicato, Corte di Giustizia di Primo Grado di Lucca ha precisato “che sono esclusi dalla tassazione in Italia i redditi da lavoro dipendente prodotti da lavoratori marittimi residenti fiscalmente in Italia a condizione che svolgano la loro attività lavorativa su navi battenti bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi” precisando che “la disposizione non richiede che l'imbarcazione, battente bandiera estera, navighi in acque internazionali e, quindi, può ben essere ormeggiata per lunghi periodi in porti italiani”.
Con la pronunzia n. 73/2025, passata in giudicato, la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Toscana,
Sezione n.2, ha statuito che “quello che rileva sono le prestazioni contrattuali che si possono svolgere sia a bordo che a terra nell'interesse dell'Armatore, per il resto il personale marittimo è libero di utilizzare il proprio tempo libero dove e come meglio crede” con ciò sancendo la piena compatibilità dello status di
“imbarcato su navi battenti bandiera estera” (come quello dell'esponente) e l'effettuazione di attività
(acquisti tracciati / prelievi / viaggi autostradali) nel territorio della Repubblica italiana.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di aderire alle tesi difensiva di parte appellata per cui l'appello deve essere respinto con conferma del pronunciamento di primo grado.
Circa la liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la relativa complessità della questione giuridica ed il mero accoglimento per difetto di prova integrano le richieste
“gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio. Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
respinge l'Appello e compensa le spese
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 590/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 293/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto l'Agenzia delle Entrate di Lucca ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.293/01/23, resa dalla CGT di Lucca all'udienza del 9 novembre 2023.
Con tale sentenza era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente Resistente_1 in ordine all'avviso di accertamento sopraindicato, relativo a maggiori imposte richieste per l'annualità 2016.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
In sintesi l'Ufficio ha interposto il gravame alla sentenza di primo grado eccependo la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, della L. 88/2001, norma di interpretazione autentica dell'articolo 48, comma 8 bis, del T.U. 1986 n. 917” e l'”errata valutazione dei fatti di causa” avendo sostenuto che “il sig.
Resistente_1 non ha assolto al proprio onere probatorio necessario per beneficiare del regime fiscale ex art. 5, comma 5, L. 88/2001”.
Diversamente argomentando la parte contribuente ha controdedotto alle tesi di parte appellante con richiamo a precedenti giurisprudenziale (di cui meglio infra).
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello non fondato.
In particolare l'Agenzia ha ritenuto che trattandosi “di una fattispecie di redditi esclusi dalla base imponibile, è posto a carico del lavoratore marittimo l'onere di dimostrare il presupposto, ossia di essere stato imbarcato sulla nave per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi, esibendo a richiesta documentazione idonea”
Sempre l'Agenzia ha evidenziato che secondo l'accertamento impugnato “sono emerse le seguenti criticità”:
“a) i documenti consegnati riportano solo indicativamente un periodo di imbarco … nonostante le presumibili interruzioni del lavoro previste per le ferie e malattie …;
b) i contratti consegnati e il libretto di navigazione non specificano le tratte percorse dalle imbarcazioni né
i periodi certi di navigazione …;
c) i libretti di navigazione non sono da ritenersi esaustivi ai fini della prova dei giorni di imbarco effettivo, poiché non riportano con precisione le tratte di navigazione di volta in volta effettuate né le date e/o le località di imbarco e sbarco”
In sede di ulteriore istruttoria l'Agenzia ha precisato che “l'analisi dei conti correnti bancari del contribuente” e “dei pagamenti dei pedaggi ai caselli autostradali da parte di apparecchi Telepass intestati al sig. Resistente_1” avrebbero consentito di “rilevare ulteriori giorni di presenza sul territorio italiano e non a bordo dell'imbarcazione” con il risultato che l'Ufficio avrebbe “dimostrato che il sig. Resistente_1 nel 2016 ha soggiornato in Italia, sulla terraferma, per almeno 230 giorni” con la conseguenza che il “sig. Resistente_1 non ha assolto il proprio onere probatorio necessario per beneficiare del regime fiscale ex art. 5, comma 5, L. 88/2001” ed in particolare che “la circostanza che il sig. Resistente_1 risulti imbarcato dal proprio libretto di navigazione personale non significa che quest'ultimo per tale periodo di tempo, abbia prestato, in concreto, l'attività a bordo di tali navi per un periodo superiore a 183 giorni”
In sede di memoria conclusionale la parte appellata ha citato alcuni passaggi di sentenze adottate in materia in I° e II° grado.
Con la pronunzia n. 326/2024, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Lucca ha rilevato che “quando l'imbarcazione sia ormeggiata in un porto, italiano o estero, con sosta più o meno prolungata, restano fermi gli obblighi propri del contratto di arruolamento, sicché, ad esempio, quanto alla posizione del comandante della nave, questi è tenuto, fra l'altro, a verificare quotidianamente la messa in sicurezza della nave, nonché a curare le forniture di bordo necessarie per il buon funzionamento della nave e per il mantenimento dell'equipaggio, di modo che la nave sia sempre pronta per il prossimo viaggio secondo le richieste dell'armatore” precisando che “l'adempimento di tali prestazioni non è incompatibile con il fatto che il Comandante … possa trascorrere parte della propria giornata lavorativa a terra o l'intera giornata in caso dei turni di riposo settimanale”.
Con la pronunzia n. 42/2025, passata in giudicato, Corte di Giustizia di Primo Grado di Lucca ha precisato “che sono esclusi dalla tassazione in Italia i redditi da lavoro dipendente prodotti da lavoratori marittimi residenti fiscalmente in Italia a condizione che svolgano la loro attività lavorativa su navi battenti bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi” precisando che “la disposizione non richiede che l'imbarcazione, battente bandiera estera, navighi in acque internazionali e, quindi, può ben essere ormeggiata per lunghi periodi in porti italiani”.
Con la pronunzia n. 73/2025, passata in giudicato, la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Toscana,
Sezione n.2, ha statuito che “quello che rileva sono le prestazioni contrattuali che si possono svolgere sia a bordo che a terra nell'interesse dell'Armatore, per il resto il personale marittimo è libero di utilizzare il proprio tempo libero dove e come meglio crede” con ciò sancendo la piena compatibilità dello status di
“imbarcato su navi battenti bandiera estera” (come quello dell'esponente) e l'effettuazione di attività
(acquisti tracciati / prelievi / viaggi autostradali) nel territorio della Repubblica italiana.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di aderire alle tesi difensiva di parte appellata per cui l'appello deve essere respinto con conferma del pronunciamento di primo grado.
Circa la liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la relativa complessità della questione giuridica ed il mero accoglimento per difetto di prova integrano le richieste
“gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio. Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
respinge l'Appello e compensa le spese