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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 14/05/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
814/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per scioglimento del matrimonio
DA
CF , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Chatillon in Rue de la Gare n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Boschini, CF
, (PEC – fax 0165 239557) presso il cui studio sito in C.F._2 Email_1
Loc. La Maladière n. 1 a Saint Christophe (AO) ha eletto domicilio
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) nata ad [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._3
(AO), Fraz. Albard n.33, rappresentata e difesa per delega in atti dal domiciliatario Avv. Laura Marozzo del Foro di Aosta, con studio in Aosta, Via Porta Pretoria n. 19
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 3/05/2013 le parti contraevano matrimonio civile presso il Comune di Chatillon in regime di separazione di beni (atto n° 2 P.I anno 2013) (doc. 1).
Dalla loro unione sono nate ad Aosta, in data 17/10/2002, , in data 9/05/2004, Persona_1 Per_2
e, in data 17/10/2006, .
[...] Persona_3
Con ricorso del 29/10/2020 la signora chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi e nelle CP_1 more del giudizio le parti addivenivano ad un accordo circa le condizioni di separazione, trasfuso nel verbale di udienza del 7/10/2021 e successivamente omologato dal Tribunale di Aosta con decreto n.
948/2021 del 29/10/2021.
pagina 1 di 3 Nell'ambito del presente giudizio, assunti i provvedimenti provvisori all'esito della prima udienza, le parti hanno concordato, per la successiva udienza fissata, le condizioni di divorzio come segue:
1. la signora manterrà integralmente – sia per le spese straordinarie che ordinarie - la figlia CP_1
senza nulla pretendere dal signor Per_3 Pt_1
2. Il signor per parte sua, rinuncia a qualsiasi forma di contributo al mantenimento Pt_1 maturato sino alla data odierna per la figlia che continuerà a mantenere Per_2 integralmente - sia per le spese straordinarie che ordinarie - senza nulla pretendere dalla signora CP_1
3. L'assegno unico erogato a favore di verrà percepito al 100% dalla madre e l'assegno Per_3 unico erogato a favore di verrà percepito al 100% dal padre. Pari disciplina Per_2 seguiranno le deduzioni e detrazioni maturate per le figlie.
4. La casa famigliare sita in Chatillon Rue de La gare n. 60 verrà assegnata al signor Pt_1
5. I coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno nella vita dell'altro, con facoltà di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno.
6. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Per_
7. Le parti danno atto che la figlia è maggiorenne economicamente autosufficiente.
8. Le parti rinunciano all'appello della sentenza.
9. Spese compensate.
La domanda di divorzio, sulla scorta degli elementi acquisiti, appare meritevole di accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge, in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta. Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse delle figlie non economicamente autosufficienti quanto alla disciplina del mantenimento.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, dato atto delle conclusioni congiunte
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra e , ordinando all'ufficiale dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Chatillon di provvedere all'annotazione negli appositi registri, alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti.
Spese integralmente compensate. Ordina all'Ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni e adempimenti di legge.
AOSTA, 12.05.2025
Il Giudice relatore/estensore Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 2 di 3
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per scioglimento del matrimonio
DA
CF , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Chatillon in Rue de la Gare n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Boschini, CF
, (PEC – fax 0165 239557) presso il cui studio sito in C.F._2 Email_1
Loc. La Maladière n. 1 a Saint Christophe (AO) ha eletto domicilio
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) nata ad [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._3
(AO), Fraz. Albard n.33, rappresentata e difesa per delega in atti dal domiciliatario Avv. Laura Marozzo del Foro di Aosta, con studio in Aosta, Via Porta Pretoria n. 19
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 3/05/2013 le parti contraevano matrimonio civile presso il Comune di Chatillon in regime di separazione di beni (atto n° 2 P.I anno 2013) (doc. 1).
Dalla loro unione sono nate ad Aosta, in data 17/10/2002, , in data 9/05/2004, Persona_1 Per_2
e, in data 17/10/2006, .
[...] Persona_3
Con ricorso del 29/10/2020 la signora chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi e nelle CP_1 more del giudizio le parti addivenivano ad un accordo circa le condizioni di separazione, trasfuso nel verbale di udienza del 7/10/2021 e successivamente omologato dal Tribunale di Aosta con decreto n.
948/2021 del 29/10/2021.
pagina 1 di 3 Nell'ambito del presente giudizio, assunti i provvedimenti provvisori all'esito della prima udienza, le parti hanno concordato, per la successiva udienza fissata, le condizioni di divorzio come segue:
1. la signora manterrà integralmente – sia per le spese straordinarie che ordinarie - la figlia CP_1
senza nulla pretendere dal signor Per_3 Pt_1
2. Il signor per parte sua, rinuncia a qualsiasi forma di contributo al mantenimento Pt_1 maturato sino alla data odierna per la figlia che continuerà a mantenere Per_2 integralmente - sia per le spese straordinarie che ordinarie - senza nulla pretendere dalla signora CP_1
3. L'assegno unico erogato a favore di verrà percepito al 100% dalla madre e l'assegno Per_3 unico erogato a favore di verrà percepito al 100% dal padre. Pari disciplina Per_2 seguiranno le deduzioni e detrazioni maturate per le figlie.
4. La casa famigliare sita in Chatillon Rue de La gare n. 60 verrà assegnata al signor Pt_1
5. I coniugi vivranno separati, senza interferire l'uno nella vita dell'altro, con facoltà di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno.
6. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Per_
7. Le parti danno atto che la figlia è maggiorenne economicamente autosufficiente.
8. Le parti rinunciano all'appello della sentenza.
9. Spese compensate.
La domanda di divorzio, sulla scorta degli elementi acquisiti, appare meritevole di accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge, in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta. Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse delle figlie non economicamente autosufficienti quanto alla disciplina del mantenimento.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, dato atto delle conclusioni congiunte
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra e , ordinando all'ufficiale dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Chatillon di provvedere all'annotazione negli appositi registri, alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti.
Spese integralmente compensate. Ordina all'Ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni e adempimenti di legge.
AOSTA, 12.05.2025
Il Giudice relatore/estensore Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 2 di 3
pagina 3 di 3