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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9307 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 20442/25
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Aminei n.34, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fuschino, elettivamente domiciliata come in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1 funzionaria , elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi Controparte_2
n. 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.9.2025 parte ricorrente in epigrafe indicato esponeva di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c. conclusosi con il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 5.7.2023; che aveva notificato infruttuosamente all il modello AP70. CP_1
Concludeva chiedendo di “a richiedere all' ai sensi dell'art. 210 c.p.c. CP_1
l'esibizione del modello T/08 con sede legale in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 ovvero in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica in Roma CP_1 alla via Ciro il Grande n. 21 nella persona del legale rappresentante pro tempore e di pagare, senza dilazione, alla ricorrente l'importo della prestazione mensile e i ratei arretrati pari ad Euro 11.259,30 per le voci meglio specificate in premessa, oltre agli interessi legali calcolati dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo. Si chieda ai sensi dell'art. 210 cp.c. l'esibizione del T/08 da parte dell' Con condanna della CP_1 medesima Società al pagamento delle spese della presente procedura”. L , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando la CP_1 liquidazione della prestazione e il pagamento della prima rata era stato disposto con la rata di pensione del mese di settembre 2025 comprensivo di arretrati;
che la pensione era attualmente in pagamento. Concludeva chiedendo di “dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione spese”.
All'udienza cartolare odierna, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, per come non contestato dal procuratore di parte ricorrente nelle note di t.s. depositate in occasione della odierna udienza ( essendosi costui limitato a chiedere la decisione della causa a fronte della difesa dell che ha eccepito il pagamento), si CP_1
è verificato a decorrere dal 2 settembre 2025 il riconoscimento e, con valuta del
22.9.2025, il successivo pagamento della prestazione.
Tale circostanza è stata documentata dallo stesso che ha prodotto il modelli TE08, CP_1 relativo alla comunicazione di accoglimento della originaria domanda del 2023, datato
2.9.2025.
Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, il pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, essendo stato disposto il pagamento stesso nel decorso settembre 2025 laddove il ricorso è stato depositato il 10.9.2025 e notificato regolarmente per l'odierna udienza in data
7.11.2025.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr.
Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999).
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
tuttavia, va considerato il fatto che il pagamento è avvenuto in data coeva e di pochi giorni successiva al deposito del ricorso, così come lo stesso accoglimento della domanda, avvenuta il 2 settembre 2025, con leggero ritardo – considerato anche il periodo estivo - rispetto alla notifica del modello AP70, risalente a sua volta al 11.3.2025; anche il pagamento degli arretrati risale ad epoca successiva al deposito ma non alla notifica del ricorso, risalendo quest'ultima addirittura a circa due mesi dopo il pagamento;
pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono equa la condanna dell al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della CP_1 soccombenza virtuale, spese che vengono liquidate come da dispositivo, nei limiti di un terzo, mentre per il resto vengono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento di un terzo delle spese di lite, quantificando quest'ultimo CP_1 in euro 540,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensati tra le parti i restanti due terzi. Si comunichi. Napoli, 16.12.2025
Il giudice
Dr.Elisa Tomassi