Articolo 33 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 32Articolo 34
Versione
8 novembre 1970
Art. 33. (Dimissioni)

Il medico incaricato puo' in qualunque tempo dimettersi dall'incarico; le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, ed avranno effetto dal 60° giorno successivo alla data di presentazione.
La cessazione dall'incarico per dimissioni e' disposta con decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970