Versione
8 novembre 1970
8 novembre 1970
Art. 33. (Dimissioni)
Il medico incaricato puo' in qualunque tempo dimettersi dall'incarico; le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, ed avranno effetto dal 60° giorno successivo alla data di presentazione.
La cessazione dall'incarico per dimissioni e' disposta con decreto ministeriale.
Il medico incaricato puo' in qualunque tempo dimettersi dall'incarico; le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, ed avranno effetto dal 60° giorno successivo alla data di presentazione.
La cessazione dall'incarico per dimissioni e' disposta con decreto ministeriale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Frosinone, sentenza 26/07/2022, n. 280Provvedimento: R.G. n.589/2021 TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di NO, Dott. Massimo Lisi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di lavoro con R.G. n. 589/2021, promossa con ricorso ex art.414 c.p.c., depositato in data 28.2.2021 da Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco D'Amici e con lui elett.te domiciliato in NO, Via Adige 41, per procura speciale su foglio separato contro Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa – come da deliberazione n.477 del 25.6.2021 - dall'Avv. Paola Baglio, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Simeto n.27, giusta procura speciale …Leggi di più...
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