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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1595/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA REL. nella causa civile iscritta al n. N.1595/2024 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_2 C.F._2 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MITTINO ROBERTO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al sig. - Porre a carico Pt_2 del sig. assegno di mantenimento a favore della sig.ra pari ad €.350 mensili indicizzati da versare entro Pt_2 Parte_1 il giorno 5 del mese tramite bonifico bancario - Con il favore delle spese.
Parte resistente: in via preliminare: revocarsi il provvedimento provvisorio emesso ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., nella parte in cui stabilisce a carico del sig. il versamento di €. 300,00= mensili alla sig.ra Parte_2 Parte_1
perchè infondato. Nel merito in via principale: dichiararsi la separazione personale tra i coniugi, respingersi
[...] la domanda di addebito della separazione così come proposta perchè infondata, nonché respingersi la richiesta di assegno di mantenimento a carico del sig. perchè infondata. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di Pt_2 accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, ridursi l'importo di €. 350,00= richiesto, a quello che risulterà di giustizia. Con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/09/2024, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la separazione dal marito.
Ha rappresentato di aver contratto matrimonio con in data 16/9/1991, in seconde nozze, e Pt_2 che dalla loro unione non sono nati figli (la donna ha una figlia nata dal primo matrimonio. La convivenza è proseguita bene fino al 2008 quando che non era d'accordo con alcune scelte della moglie Pt_2 relative alla gestione del compendio immobiliare da ella ricevuto in eredità, cominciava a comportarsi in modo disinteressato verso la moglie. La situazione, che in un primo momento era migliorata, precipitava definitivamente nel mese di febbraio 2024 quando la comunicava al marito di volersi Parte_1 separare. Questi, per ripicca, disattivava tutte le utenze e la sottoponeva a comportamenti maltrattanti tali da indurla a denunciare le condotte vessatorie cui era stata sottoposta dal 2018, consistenti in insulti, totale mancanza di assistenza, presunte relazioni con altre donne prelievo dai conti in comune della somma di € 127.000,00 complessivi.
A causa di tali comportamenti, come già detto, in data 3/6/2024, la ha sporto querela, Parte_1 innescando un procedimento penale, per il delitto di cui all'art. 572 c.p., durante cui stato Parte_1 sottoposto alle misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell'allontanamento dalla casa familiare e che, poi, si è concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui è stata applicata la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, dichiarata sospesa ex art. 162 c.p.
Quindi ha concluso come in epigrafe.
Si è costituto nei termini di legge , il quale ha contestato la ricostruzione avversaria, Parte_2 ha riferito che non aveva mai interferito con le scelte della moglie in merito ai beni ricevuti in eredità e che aveva sempre provveduto al ménage familiare. Ha, quindi, concluso chiedendo la separazione con rigetto della domanda di addebito e della domanda di assegno di mantenimento.
***
Alla prima udienza del 26/11/2024, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti.
a dichiarato: “Vivo ospite da mia sorella in un appartamento di sua proprietà, sotto di lei, a Trecate. Parte_1
Pago solo le utenze. Sono proprietaria di una macchina di dieci anni (una C3 rossa), ho una casa in cui ho un diritto di usufrutto, avuto in eredità da mia mamma e la casa in comproprietà con mio marito. Ho una figlia avuto dal mio primo marito: è maggiorenne, autosufficiente, ha 55 anni. Sono in pensione e percepisco 1.100,00 € mensili. Non ho altre entrate economiche. Non ho spese particolari. A settembre 2023, ho comunicato a mio marito che non si poteva più andare avanti così. La situazione con mio marito da quando ho donato la nuda proprietà di un immobile a mia figlia. Anche mio marito voleva quella abitazione a Silvi Marina. Da allora a iniziato a odiare mia figlia, tanto che lui le ha tolto la parola. Da lì la situazione si è incancrenita. Io non gli ho più parlato per il comportamento che lui aveva con mia figlia. Dopo l'estate 2023 ho preso la decisione di separarmi. A gennaio/febbraio 2024 ho chiesto a mio marito una separazione consensuale. Da lì mi ha insultato, mi ha sputato addosso, mi impediva di cucinare. Io in quel periodo dormivo a casa e vivevo da mia sorella. Ho sporto denuncia-querela nei confronti di mio marito;
lui aveva anche delle armi. Io avevo paura e mi chiudevo in stanza per dormire. Mi sono fatta mille scrupoli prima di denunciarlo. Dopo gli ultimi insulti che ho ricevuto ho deciso di denunciarlo. Dal 24 dicembre 2024 lui se ne è andato di casa, senza sapere dove fosse. Il giorno 27 dicembre mi sono rivolta alla banca e risultavano 81.000,00 sul conto corrente cointestato. Poi io mi sono recata al mare, informando per messaggio mio marito. Una volta tornata dal mare, il 22 gennaio 2024, lui era a casa. Dal 28 al 30 gennaio 2024 lui si è allontanato di casa e ho poi scoperto che era andato alle terme in Svizzera. Io mi sono accorta che mio marito aveva portato via i soldi dal conto corrente, quando il difensore mi ha chiesto di darle i conti dell'ultimo triennio;
mi sono accorta che lui aveva trasferito tutti i soldi sul proprio conto corrente;
forse ha lasciato sul conto 700,00 €. Mio marito si è impossessato anche i buoni della Coop, cointestati, e li ha girati sul proprio conto personale, per l'importo complessivo di € 48.000,00. Risulta che sia stato lui a prelevare i soldi. Non ho chiesto spiegazioni a mio marito, in quanto non gli parlavo. Confermo il contenuto della querela sporta ai Carabinieri. Anche oggi, a bassa voce, mi ha detto bastarda. Ad ottobre è venuto a ritirare i panni, e mi ha detto 'ti ammazzo'. Chiedo solo di avere la separazione e vivere tranquilla questi ultimi anni”.
ha dichiarato: “Io abito a Trecate in via S. Cassiano n. 69; attualmente vivo in via Leonardi Parte_2
n.
6. Vivo da solo in una casa in locazione. Pago un canone di € 500,00. Sono proprietario di una macchina e del 50% con mia moglie dell'abitazione. Sono in pensione e percepisco € 1.900,00 mensili. Non ho spese particolari. Il rapporto con mia moglie è andato in crisi, secondo me, perché lei voleva che facessi testamento in favore di sua figlia. Io non ero d'accordo. La questione della casa al mare non è stato un argomento di discussione, in quanto non era roba mia. Anche con la figlia di mia moglie non ci parlo da più di un anno. La decisione di separarsi è stata di mia moglie;
io non l'ho presa bene, oltre 30 anni di matrimonio. In alcune occasioni, su provocazione della signora, che mi ha detto 'io ti rovino', confermo che l'ho insultata. NE di aver sputato a mia moglie. NE di aver defecato nelle lenzuola. Sono stato alle terme dal 24 al 26 gennaio 2024. Sotto le feste di Natale sono andato dai miei parenti di Torino. A Capodanno ero a casa;
mia moglie non c'era e non so dove era. Non so se mi avesse informato per messaggio di dove fosse. Io non leggo i messaggi. Confermo di aver preso l'importo di € 81.000,00; li ho presi per paura. Attualmente sono sul mio conto corrente. Ho fatto degli investimenti. L'importo di € 81.000,00 è in parte derivante dalla vendita di un immobile dei miei genitori. Su quel conto condiviso mia moglie non versava niente da oltre cinque anni. Ero l'unico che versava delle somme. Ho prelevato l'intera somma. Per quanto concerne i libretti della coop, io ho prelevato circa 35.000,00 € che ho girato sul mio conto corrente. Su uno ho lasciato € 500,0; sull'altro ho lasciato € 5.000,00. Le somme di questi libretti derivavano dalla mia liquidazione e dal TFR. Mia moglie non ha mai messo niente. Secondo me è un piano ben architettato. La mia famiglia mi ha insegnato una educazione diversa. Non ho mai preso una lira, ho sempre sudato e faticato. NE di aver detto a mia moglie 'zoccola, troia e puttana'; le ho detto 'bastarda', come del resto la chiamava la madre di lei. NE di averla minacciata. NE di aver avuto dei lingotti d'oro, ho venduto delle collane in oro e alcuni monili ho la fattura”.
Con ordinanza del 31/12/2025, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice in allora procedente ha emesso il seguente provvedimento provvisorio: “In via temporanea ed urgente: AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
DISPONE che versi a titolo di mantenimento del coniuge Parte_2
l'importo di € 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per Parte_1 legge;
FISSA per lo svolgimento dell'istruttoria orale (escussione dei testi) l'udienza del 11 febbraio 2025 alle ore 15.15 onerando parte ricorrente della tempestiva citazione. CHIEDE al pubblico ministero di trasmettere, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto, informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.; Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alle parti”.
Alla successiva udienza dell'11/2/2025, è sono stata sentita la teste e all'esito è stata Testimone_1 disposta l'acquisizione della “sentenza emessa ex art 444 c.p.p. dal GUP presso il tribunale di Novara nei confronti di nel termine di giorni 15” e sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., Parte_2 con rinvio all'udienza del 16/7/2025 durante cui la causa è stata rimessa in decisione. Con ordinanza collegiale dell'8/8/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione della sentenza indicata, con attestazione del passaggio in giudicato, nonché della misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Novara a carico di Pt_2
L'udienza del 30/10/2025 è stata rinviata per mancato pervenimento degli atti all'udienza del 27/11/2025 durante cui, dato atto del pervenimento degli atti richiesti, le parti si sono riportate alle memorie conclusive già in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla richiesta di addebito, ritiene il Collegio che la relativa domanda debba essere accolta.
E, invero, emerge dalle allegazioni di parte ricorrente nel ricorso che abbia commesso Pt_2 condotte maltrattanti e violente in danno della la cui querela ha dato origine al Parte_1 procedimento penale, nel corso del quale è stata applicata una misura cautelare non detentiva e all'esito del quale è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena ad anni 1 e mesi 4 di reclusione. Con tale sentenza, il G.U.P. ha escluso la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. e ha confermato la qualificazione in art. 572 c.p. delle condotte ascritte al Tali condotte Pt_2 sono state così qualificate già dal G.I.P. che ha adottato la misura cautelare, ravvisando sia i gravi indizi di colpevolezza che il pericolo di reiterazione del reato. Segnatamente il G.I.P. ha così statuito “può ritenersi che il contesto di condotte maltrattanti e prevaricazioni fisiche e psicologiche attuato volontariamente dall'indagato durante l'ultima fase della convivenza coniugale, nella piena consapevolezza delle sofferenze, delle privazioni anche economiche e delle vessazioni inflitte alla moglie, si è protratto senza dubbio per un apprezzabile arco temporale, sicché appare senz'altro integrato il presupposto dell'abitualità, quale ulteriore presupposto idoneo a configurare il reato per cui si procede. La a ben evidenziato la intollerabilità della convivenza coniugale, in quanto le quotidiane e sempre più gravi Parte_1 vessazioni, umiliazioni e recenti gravi minacce inflittele dal marito avevano ingenerato in lei una condizione di costante terrore nei confronti dell'uomo e della imprevedibilità dei suoi impulsi maltrattanti, al punto da costringerla a lasciare l'abitazione familiare, trasferendosi, inizialmente solo di giorno e poi in maniera stabile presso l'abitazione della sorella
”. Parte_3
Anche in tale giudizio, la ha ripercorso le condotte maltrattanti cui è stata sottoposta, Parte_1 confermate anche dalla figlia che, all'udienza dell'11/2/2025, ha dichiarato “Mia mamma mi ha raccontato quanto sopra. Mi ha raccontato che non poteva usare il bagno, non poteva farsi il caffè, non poteva lavarsi. Mi ha raccontato che se avesse voluto usare la casa avrebbe dovuto pagare. Mi ha fatto ascoltare alcune registrazioni fatte con il suo telefonino in cui le diceva di andare via e di non tornare più. Io personalmente non mi sono recata aa casa di mia Parte_2 mamma per verificare quanto sopra. Ho visto invece mi mamma provata e dimagrita e piangente”; ha poi confermato che la madre le aveva detto che il marito le aveva dato della 'ladra'.
Ora, non ignora questo Collegio l'orientamento in merito alla attendibilità della testimonianza de relato ma è anche vero che in tale circostanza le dichiarazioni della trovano conferma nella querela Tes_1 depositata dalla dalle sue dichiarazioni rese in interrogatorio libero e dagli atti emessi dal Parte_1
G.I.P. e dal G.U.P. all'esito del giudizio nato con la sua querela.
Fatta tale premessa, com'è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sostiene che anche un solo episodio di violenza è sufficiente per integrare l'addebito della separazione: di recente, la Corte di Legittimità (cfr., Cass. Sez. 1, ordinanza n. 10021 del 16 aprile 2025) ha statuito che la pronuncia di addebito non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona;
che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse. La Cassazione ha, poi, ribadito che, in materia di rapporti familiari, il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale (accertabile anche tramite la testimonianza de relato e le relazioni dei servizi sociali).
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che le condotte di -integranti il delitto di maltrattamenti e, Pt_2 quindi, violenze commesse abitualmente- abbiano causato la disgregazione dell'unione familiare e la cessazione dell'affectio coniugalis, rendendo la convivenza intollerabile e inducendo la moglie ad interrompere il loro rapporto.
Pertanto, la separazione è addebitabile a In tema, si ritiene di condividere il recente Pt_2 orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento” (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 40769 del 20/12/2021): nella fattispecie, la sentenza di patteggiamento oltre a riportare le dichiarazioni della persona offesa, riporta anche i riscontri a tali dichiarazioni. La sentenza è poi supportata dalla querela, prodotta dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.
La ricorrente ha proposto richiesta di assegno di mantenimento per sé, ex art. 156 c.c.
Com'è noto, in tema di separazione dei coniugi, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento si fonda su due presupposti: la non addebitabilità della separazione nonché l'assenza di adeguati redditi propri da parte del coniuge richiedente l'assegno. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 14081 del 17/06/2009) l'assegno di mantenimento è volto a ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ferma restando anche la valutazione da effettuare in ordine alla disgregazione dell'unione familiare e degli effetti che ha avuto sulle 'finanze' dei partners (che si trovano a sopportare costi fissi prima ripartiti).
Per la sua quantificazione, quindi, occorre tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 14367 del 23/5/2024).
Più di recente, inoltre, la Corte di Legittimità ha statuito che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 234 del 7/1/2025).
Fatta tale premessa, alla luce della durata del matrimonio di oltre 30 anni, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nonché della differenza netta di patrimonio tra le parti (il resistente percepisce una pensione di € 2.000,00 circa al mese mentre la resistente di € 1.000,00; inoltre, il resistente ha titoli e fondi di investimento per € 110.000,00. Pertanto, considerato che, rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, non sono state prodotte emergenze da cui desumere il peggioramento della posizione economica di (né tantomeno un miglioramento delle condizioni della Pt_2
si ritiene di dover confermare a carico di l'assegno ex art. 156 c.c. con Parte_1 Pt_2
l'importo già indicato in sede di provvedimenti provvisori e, quindi, di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
***
Stante la soccombenza di le spese di lite devono essere poste a suo carico, con l'importo Pt_2 liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) addebita la separazione a;
Parte_2
3) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno ex art. 156 c.c. alla Parte_2 Parte_1 pari ad € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
4) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € Parte_2
3.809,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA REL. nella causa civile iscritta al n. N.1595/2024 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_2 C.F._2 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MITTINO ROBERTO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al sig. - Porre a carico Pt_2 del sig. assegno di mantenimento a favore della sig.ra pari ad €.350 mensili indicizzati da versare entro Pt_2 Parte_1 il giorno 5 del mese tramite bonifico bancario - Con il favore delle spese.
Parte resistente: in via preliminare: revocarsi il provvedimento provvisorio emesso ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., nella parte in cui stabilisce a carico del sig. il versamento di €. 300,00= mensili alla sig.ra Parte_2 Parte_1
perchè infondato. Nel merito in via principale: dichiararsi la separazione personale tra i coniugi, respingersi
[...] la domanda di addebito della separazione così come proposta perchè infondata, nonché respingersi la richiesta di assegno di mantenimento a carico del sig. perchè infondata. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di Pt_2 accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, ridursi l'importo di €. 350,00= richiesto, a quello che risulterà di giustizia. Con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/09/2024, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la separazione dal marito.
Ha rappresentato di aver contratto matrimonio con in data 16/9/1991, in seconde nozze, e Pt_2 che dalla loro unione non sono nati figli (la donna ha una figlia nata dal primo matrimonio. La convivenza è proseguita bene fino al 2008 quando che non era d'accordo con alcune scelte della moglie Pt_2 relative alla gestione del compendio immobiliare da ella ricevuto in eredità, cominciava a comportarsi in modo disinteressato verso la moglie. La situazione, che in un primo momento era migliorata, precipitava definitivamente nel mese di febbraio 2024 quando la comunicava al marito di volersi Parte_1 separare. Questi, per ripicca, disattivava tutte le utenze e la sottoponeva a comportamenti maltrattanti tali da indurla a denunciare le condotte vessatorie cui era stata sottoposta dal 2018, consistenti in insulti, totale mancanza di assistenza, presunte relazioni con altre donne prelievo dai conti in comune della somma di € 127.000,00 complessivi.
A causa di tali comportamenti, come già detto, in data 3/6/2024, la ha sporto querela, Parte_1 innescando un procedimento penale, per il delitto di cui all'art. 572 c.p., durante cui stato Parte_1 sottoposto alle misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell'allontanamento dalla casa familiare e che, poi, si è concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui è stata applicata la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, dichiarata sospesa ex art. 162 c.p.
Quindi ha concluso come in epigrafe.
Si è costituto nei termini di legge , il quale ha contestato la ricostruzione avversaria, Parte_2 ha riferito che non aveva mai interferito con le scelte della moglie in merito ai beni ricevuti in eredità e che aveva sempre provveduto al ménage familiare. Ha, quindi, concluso chiedendo la separazione con rigetto della domanda di addebito e della domanda di assegno di mantenimento.
***
Alla prima udienza del 26/11/2024, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti.
a dichiarato: “Vivo ospite da mia sorella in un appartamento di sua proprietà, sotto di lei, a Trecate. Parte_1
Pago solo le utenze. Sono proprietaria di una macchina di dieci anni (una C3 rossa), ho una casa in cui ho un diritto di usufrutto, avuto in eredità da mia mamma e la casa in comproprietà con mio marito. Ho una figlia avuto dal mio primo marito: è maggiorenne, autosufficiente, ha 55 anni. Sono in pensione e percepisco 1.100,00 € mensili. Non ho altre entrate economiche. Non ho spese particolari. A settembre 2023, ho comunicato a mio marito che non si poteva più andare avanti così. La situazione con mio marito da quando ho donato la nuda proprietà di un immobile a mia figlia. Anche mio marito voleva quella abitazione a Silvi Marina. Da allora a iniziato a odiare mia figlia, tanto che lui le ha tolto la parola. Da lì la situazione si è incancrenita. Io non gli ho più parlato per il comportamento che lui aveva con mia figlia. Dopo l'estate 2023 ho preso la decisione di separarmi. A gennaio/febbraio 2024 ho chiesto a mio marito una separazione consensuale. Da lì mi ha insultato, mi ha sputato addosso, mi impediva di cucinare. Io in quel periodo dormivo a casa e vivevo da mia sorella. Ho sporto denuncia-querela nei confronti di mio marito;
lui aveva anche delle armi. Io avevo paura e mi chiudevo in stanza per dormire. Mi sono fatta mille scrupoli prima di denunciarlo. Dopo gli ultimi insulti che ho ricevuto ho deciso di denunciarlo. Dal 24 dicembre 2024 lui se ne è andato di casa, senza sapere dove fosse. Il giorno 27 dicembre mi sono rivolta alla banca e risultavano 81.000,00 sul conto corrente cointestato. Poi io mi sono recata al mare, informando per messaggio mio marito. Una volta tornata dal mare, il 22 gennaio 2024, lui era a casa. Dal 28 al 30 gennaio 2024 lui si è allontanato di casa e ho poi scoperto che era andato alle terme in Svizzera. Io mi sono accorta che mio marito aveva portato via i soldi dal conto corrente, quando il difensore mi ha chiesto di darle i conti dell'ultimo triennio;
mi sono accorta che lui aveva trasferito tutti i soldi sul proprio conto corrente;
forse ha lasciato sul conto 700,00 €. Mio marito si è impossessato anche i buoni della Coop, cointestati, e li ha girati sul proprio conto personale, per l'importo complessivo di € 48.000,00. Risulta che sia stato lui a prelevare i soldi. Non ho chiesto spiegazioni a mio marito, in quanto non gli parlavo. Confermo il contenuto della querela sporta ai Carabinieri. Anche oggi, a bassa voce, mi ha detto bastarda. Ad ottobre è venuto a ritirare i panni, e mi ha detto 'ti ammazzo'. Chiedo solo di avere la separazione e vivere tranquilla questi ultimi anni”.
ha dichiarato: “Io abito a Trecate in via S. Cassiano n. 69; attualmente vivo in via Leonardi Parte_2
n.
6. Vivo da solo in una casa in locazione. Pago un canone di € 500,00. Sono proprietario di una macchina e del 50% con mia moglie dell'abitazione. Sono in pensione e percepisco € 1.900,00 mensili. Non ho spese particolari. Il rapporto con mia moglie è andato in crisi, secondo me, perché lei voleva che facessi testamento in favore di sua figlia. Io non ero d'accordo. La questione della casa al mare non è stato un argomento di discussione, in quanto non era roba mia. Anche con la figlia di mia moglie non ci parlo da più di un anno. La decisione di separarsi è stata di mia moglie;
io non l'ho presa bene, oltre 30 anni di matrimonio. In alcune occasioni, su provocazione della signora, che mi ha detto 'io ti rovino', confermo che l'ho insultata. NE di aver sputato a mia moglie. NE di aver defecato nelle lenzuola. Sono stato alle terme dal 24 al 26 gennaio 2024. Sotto le feste di Natale sono andato dai miei parenti di Torino. A Capodanno ero a casa;
mia moglie non c'era e non so dove era. Non so se mi avesse informato per messaggio di dove fosse. Io non leggo i messaggi. Confermo di aver preso l'importo di € 81.000,00; li ho presi per paura. Attualmente sono sul mio conto corrente. Ho fatto degli investimenti. L'importo di € 81.000,00 è in parte derivante dalla vendita di un immobile dei miei genitori. Su quel conto condiviso mia moglie non versava niente da oltre cinque anni. Ero l'unico che versava delle somme. Ho prelevato l'intera somma. Per quanto concerne i libretti della coop, io ho prelevato circa 35.000,00 € che ho girato sul mio conto corrente. Su uno ho lasciato € 500,0; sull'altro ho lasciato € 5.000,00. Le somme di questi libretti derivavano dalla mia liquidazione e dal TFR. Mia moglie non ha mai messo niente. Secondo me è un piano ben architettato. La mia famiglia mi ha insegnato una educazione diversa. Non ho mai preso una lira, ho sempre sudato e faticato. NE di aver detto a mia moglie 'zoccola, troia e puttana'; le ho detto 'bastarda', come del resto la chiamava la madre di lei. NE di averla minacciata. NE di aver avuto dei lingotti d'oro, ho venduto delle collane in oro e alcuni monili ho la fattura”.
Con ordinanza del 31/12/2025, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice in allora procedente ha emesso il seguente provvedimento provvisorio: “In via temporanea ed urgente: AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
DISPONE che versi a titolo di mantenimento del coniuge Parte_2
l'importo di € 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per Parte_1 legge;
FISSA per lo svolgimento dell'istruttoria orale (escussione dei testi) l'udienza del 11 febbraio 2025 alle ore 15.15 onerando parte ricorrente della tempestiva citazione. CHIEDE al pubblico ministero di trasmettere, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto, informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.; Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alle parti”.
Alla successiva udienza dell'11/2/2025, è sono stata sentita la teste e all'esito è stata Testimone_1 disposta l'acquisizione della “sentenza emessa ex art 444 c.p.p. dal GUP presso il tribunale di Novara nei confronti di nel termine di giorni 15” e sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., Parte_2 con rinvio all'udienza del 16/7/2025 durante cui la causa è stata rimessa in decisione. Con ordinanza collegiale dell'8/8/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione della sentenza indicata, con attestazione del passaggio in giudicato, nonché della misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Novara a carico di Pt_2
L'udienza del 30/10/2025 è stata rinviata per mancato pervenimento degli atti all'udienza del 27/11/2025 durante cui, dato atto del pervenimento degli atti richiesti, le parti si sono riportate alle memorie conclusive già in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla richiesta di addebito, ritiene il Collegio che la relativa domanda debba essere accolta.
E, invero, emerge dalle allegazioni di parte ricorrente nel ricorso che abbia commesso Pt_2 condotte maltrattanti e violente in danno della la cui querela ha dato origine al Parte_1 procedimento penale, nel corso del quale è stata applicata una misura cautelare non detentiva e all'esito del quale è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena ad anni 1 e mesi 4 di reclusione. Con tale sentenza, il G.U.P. ha escluso la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. e ha confermato la qualificazione in art. 572 c.p. delle condotte ascritte al Tali condotte Pt_2 sono state così qualificate già dal G.I.P. che ha adottato la misura cautelare, ravvisando sia i gravi indizi di colpevolezza che il pericolo di reiterazione del reato. Segnatamente il G.I.P. ha così statuito “può ritenersi che il contesto di condotte maltrattanti e prevaricazioni fisiche e psicologiche attuato volontariamente dall'indagato durante l'ultima fase della convivenza coniugale, nella piena consapevolezza delle sofferenze, delle privazioni anche economiche e delle vessazioni inflitte alla moglie, si è protratto senza dubbio per un apprezzabile arco temporale, sicché appare senz'altro integrato il presupposto dell'abitualità, quale ulteriore presupposto idoneo a configurare il reato per cui si procede. La a ben evidenziato la intollerabilità della convivenza coniugale, in quanto le quotidiane e sempre più gravi Parte_1 vessazioni, umiliazioni e recenti gravi minacce inflittele dal marito avevano ingenerato in lei una condizione di costante terrore nei confronti dell'uomo e della imprevedibilità dei suoi impulsi maltrattanti, al punto da costringerla a lasciare l'abitazione familiare, trasferendosi, inizialmente solo di giorno e poi in maniera stabile presso l'abitazione della sorella
”. Parte_3
Anche in tale giudizio, la ha ripercorso le condotte maltrattanti cui è stata sottoposta, Parte_1 confermate anche dalla figlia che, all'udienza dell'11/2/2025, ha dichiarato “Mia mamma mi ha raccontato quanto sopra. Mi ha raccontato che non poteva usare il bagno, non poteva farsi il caffè, non poteva lavarsi. Mi ha raccontato che se avesse voluto usare la casa avrebbe dovuto pagare. Mi ha fatto ascoltare alcune registrazioni fatte con il suo telefonino in cui le diceva di andare via e di non tornare più. Io personalmente non mi sono recata aa casa di mia Parte_2 mamma per verificare quanto sopra. Ho visto invece mi mamma provata e dimagrita e piangente”; ha poi confermato che la madre le aveva detto che il marito le aveva dato della 'ladra'.
Ora, non ignora questo Collegio l'orientamento in merito alla attendibilità della testimonianza de relato ma è anche vero che in tale circostanza le dichiarazioni della trovano conferma nella querela Tes_1 depositata dalla dalle sue dichiarazioni rese in interrogatorio libero e dagli atti emessi dal Parte_1
G.I.P. e dal G.U.P. all'esito del giudizio nato con la sua querela.
Fatta tale premessa, com'è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sostiene che anche un solo episodio di violenza è sufficiente per integrare l'addebito della separazione: di recente, la Corte di Legittimità (cfr., Cass. Sez. 1, ordinanza n. 10021 del 16 aprile 2025) ha statuito che la pronuncia di addebito non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona;
che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse. La Cassazione ha, poi, ribadito che, in materia di rapporti familiari, il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale (accertabile anche tramite la testimonianza de relato e le relazioni dei servizi sociali).
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che le condotte di -integranti il delitto di maltrattamenti e, Pt_2 quindi, violenze commesse abitualmente- abbiano causato la disgregazione dell'unione familiare e la cessazione dell'affectio coniugalis, rendendo la convivenza intollerabile e inducendo la moglie ad interrompere il loro rapporto.
Pertanto, la separazione è addebitabile a In tema, si ritiene di condividere il recente Pt_2 orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento” (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 40769 del 20/12/2021): nella fattispecie, la sentenza di patteggiamento oltre a riportare le dichiarazioni della persona offesa, riporta anche i riscontri a tali dichiarazioni. La sentenza è poi supportata dalla querela, prodotta dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.
La ricorrente ha proposto richiesta di assegno di mantenimento per sé, ex art. 156 c.c.
Com'è noto, in tema di separazione dei coniugi, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento si fonda su due presupposti: la non addebitabilità della separazione nonché l'assenza di adeguati redditi propri da parte del coniuge richiedente l'assegno. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 14081 del 17/06/2009) l'assegno di mantenimento è volto a ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ferma restando anche la valutazione da effettuare in ordine alla disgregazione dell'unione familiare e degli effetti che ha avuto sulle 'finanze' dei partners (che si trovano a sopportare costi fissi prima ripartiti).
Per la sua quantificazione, quindi, occorre tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 14367 del 23/5/2024).
Più di recente, inoltre, la Corte di Legittimità ha statuito che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 234 del 7/1/2025).
Fatta tale premessa, alla luce della durata del matrimonio di oltre 30 anni, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nonché della differenza netta di patrimonio tra le parti (il resistente percepisce una pensione di € 2.000,00 circa al mese mentre la resistente di € 1.000,00; inoltre, il resistente ha titoli e fondi di investimento per € 110.000,00. Pertanto, considerato che, rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, non sono state prodotte emergenze da cui desumere il peggioramento della posizione economica di (né tantomeno un miglioramento delle condizioni della Pt_2
si ritiene di dover confermare a carico di l'assegno ex art. 156 c.c. con Parte_1 Pt_2
l'importo già indicato in sede di provvedimenti provvisori e, quindi, di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
***
Stante la soccombenza di le spese di lite devono essere poste a suo carico, con l'importo Pt_2 liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) addebita la separazione a;
Parte_2
3) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno ex art. 156 c.c. alla Parte_2 Parte_1 pari ad € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
4) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € Parte_2
3.809,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO