Articolo 1 della Legge 6 maggio 1966, n. 333
Articolo 2
Versione
7 giugno 1966
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , sono sostituiti con i seguenti:
"Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione.
A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro".
Entrata in vigore il 7 giugno 1966