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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, composto dai Magistrati
Alessandra Arceri Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 999/2024, promossa in grado di appello da (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio De Bonis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Pavia, Piazza Ercole Marelli n. 7, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) - in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei procuratori e - rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 CP_3
CA RT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in , Galleria XXV CP_1
Aprile n. 5, giusta procura alle liti in atti APPELLATA
CONCLUSIONI
PER Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa contraria domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 384/2024, così giudicare:
- ACCERTARE l'inadempimento della alle proprie obbligazioni contrattuali CP_1 assunte nei confronti dell'attore e dichiarare conseguentemente la risoluzione parziale del contratto preliminare per inadempimento della convenuta;
CP_1
- CONDANNARE la a corrispondere Controparte_1 all'attore a titolo di risarcimento del danno la somma di € 37.633,64 ovvero di € 32.160,01, oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 27.12.2022 all'effettivo saldo, o quella diversa che sia ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
PER Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'impugnazione proposta dall'avv.
[...]
e confermare totalmente la Sentenza del Tribunale di Pavia n. 384/2024 Parte_1 oggetto di gravame. Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, notificato in data 6.2.2023, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Pavia la (di seguito, Controparte_1 anche la ), di cui lamentava l'inadempimento all'obbligo di stipula del CP_1 contratto di cessione del credito fiscale generato da una pratica “Superbonus 110” e chiedeva, per l'effetto, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto, con condanna della al risarcimento del danno. CP_1
L'attore premetteva che:
- in data 12.7.2022 aveva concluso con un contratto Controparte_1 preliminare di cessione crediti afferenti la c.d. “pratica Superbonus” relativa alla propria abitazione, sita in Pavia, Via Guffanti 15, in forza del quale la si era CP_1 impegnata ad acquistare crediti fiscali per complessivi Euro 162.000,00;
- in adempimento del suddetto contratto erano stati conclusi due contratti definitivi di cessione crediti afferenti i primi due SAL, cui era seguito il rimborso delle spese sostenute per Euro 74.427,27 in data 28.9.2022 ed Euro 49.939,09 in data 28.11.2022;
- i lavori di ristrutturazione dell'immobile erano stati eseguiti e regolarmente conclusi entro il termine di legge del 31.12.2022 ed entro la stessa data era venuto ad esistenza il credito d'imposta relativo al terzo SAL, come da certificazione rilasciata dai professionisti abilitati e da bozza di comunicazione di cessione all'Agenzia delle Entrate;
- con riferimento a tale terzo credito (SAL finale), in data 27.12.2022, aveva presentato alla tutta la documentazione necessaria per procedere alla formale cessione del CP_1 credito, caricando sulla piattaforma predisposta dalla i documenti richiesti, CP_1 muniti delle relative certificazioni tecniche rilasciate dai tecnici abilitati, nonché la prova dei bonifici effettuati a favore di tecnici e impresa e la bozza di comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito per l'importo di Euro 37.633,64;
- la non aveva proceduto ad alcun controllo della documentazione, non essendo CP_1 contrattualmente previsto alcun termine entro cui dovesse essere formalizzata la cessione del credito;
- nel mese di gennaio 2023, aveva sollecitato la a provvedere all'esame della CP_1 documentazione inviata, al fine di perfezionare la cessione del credito, inviando, altresì, diffida ad adempiere entro il termine del 31.1.2023, senza ricevere riscontro alcuno.
2. Si costituiva in giudizio la contestando le Controparte_1 allegazioni avversarie, deducendo il rifiuto dell'attore di collaborare al completamento della pratica ed eccependo il difetto di prova del danno. Chiedeva, per l'effetto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione del quantum risarcitorio, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
pag. 2/10 3. Il Tribunale di Pavia, con sentenza pronunciata in data 26.2.2024 (sentenza n. 384/24 pubblicata in data 26.2.2024), rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese di lite alla convenuta (liquidate in Euro Parte_1
5.800,00 per onorario, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge). Il Tribunale premetteva che la domanda dell'attore aveva ad oggetto la pronuncia di sentenza costitutiva di risoluzione giudiziale del contratto e non già la pronuncia di accertamento giudiziale dell'intervenuta risoluzione del contratto, atteso che il giudice non poteva trarre dalla documentazione in atti - contenente una diffida ad adempiere - elementi ai fini della decisione, ove non specificati nella domanda o comunque sollecitati dalle parti. Ciò posto, il Tribunale riteneva non sussistente l'inadempimento della in CP_1 quanto alla data indicata nelle comunicazioni inviate dall'attore alla stessa quale CP_1 termine per l'adempimento (30.1.2023) e alla data di notifica dell'atto di citazione (6.2.2023) non era ancora scaduto il termine di cui all'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022 (in scadenza al 31.3.2023) per il perfezionamento della cessione del credito. In particolare, il primo giudice rilevava che, con la notifica dell'atto di citazione, l'attore si era messo nella condizione di non potere ottenere la cessione del credito, pur non essendo ancora maturato il termine di cui all'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022, in quanto, a fronte della domanda di risoluzione del contratto, la cessione del credito era giuridicamente impossibile, ai sensi dell'art. 1455 ultimo comma c.c.
4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , Parte_1 chiedendone la riforma e formulando i seguenti motivi di gravame: I) Erroneità della sentenza per mancata conoscenza dei meccanismi relativi alla cessione del credito secondo la normativa sul Superbonus edilizio e per errata applicazione del termine di scadenza indicato nell'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022; violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; II) Erroneità della sentenza per non avere esaminato il contratto inter partes sotto il profilo dell'equilibrio fra impresa e consumatore;
III) Erroneità della sentenza per non avere considerato i precedenti rapporti fra le parti e il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c.; IV) Incongruenza della sentenza quanto alla domanda di risoluzione.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza del 9.10.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. L'udienza del 26.11.2025 – e i relativi termini - è stata anticipata al 15.10.2025; a tale udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 3/10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere erroneamente ritenuto che il termine entro il quale la era CP_1 tenuta ad esaminare la documentazione trasmessa dal committente-contribuente e a perfezionare la cessione del credito fosse quello di cui all'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022. A tale riguardo, l'appellante ha evidenziato che il termine di cui all'art. 3 comma 10- octies D.L. n. 198/2022 (entrato in vigore il 30.12.2022 e convertito con modificazioni nella L. 24.2.2023 n. 14) riguarda la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relativamente alle “rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021” e che, all'epoca dei fatti di causa (dicembre 2022), non era affatto pacifico fra le parti che la avrebbe dovuto procedere all'acquisto del CP_1 credito dell'attore nel termine del 31.3.2023. Ha aggiunto che, in data 15.2.2023, la aveva richiesto all'attore di produrre CP_1 ulteriore documentazione e tale richiesta - tardiva, in quanto successiva alla notifica dell'atto di citazione - era meramente dilatoria e strumentale a procrastinare ulteriormente l'esecuzione della prestazione contrattualmente dovuta. Ha lamentato, infine, che l'applicazione, da parte del Tribunale, del termine di cui all'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022, non era stata preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., con conseguente violazione del contraddittorio.
La ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che il CP_1 perfezionamento della cessione era subordinata alla previa verifica e validazione, da parte della stessa dell'idoneità e completezza della documentazione caricata dal CP_1 cliente sulla piattaforma, ai sensi dell'art. 4 della lettera di impegno e che, nel caso di specie, l'impossibilità di perfezionamento della cessione era dipesa dalla mancata collaborazione di , il quale, anziché aderire all'invito della Parte_1 CP_1 di provvedere all'integrazione documentale, aveva preferito instaurare il presente giudizio. L'appellata ha evidenziato che non vi era alcun termine perentorio per la per CP_1 provvedere alla verifica della documentazione e che il ritardo lamentato da
[...]
non aveva messo in alcun modo a rischio il perfezionamento della Parte_1 cessione nei limiti previsti dalla legge, in quanto, essendo i lavori stati conclusi entro il 31.12.2022 e le fatture emesse e pagate entro il 2022, la pratica non soggiaceva ai limiti e agli impedimenti successivamente introdotti con D.L. n. 11/2023 conv. nella L. n. 38/2023) e il termine per il perfezionamento della cessione era fissato al 31.3.2023. In sintesi, secondo la prospettazione dell'appellata, nessun inadempimento era configurabile in capo alla stessa e, per contro, , rifiutandosi CP_1 Parte_1 di collaborare, aveva violato il dovere di buona fede, atteso che la correttezza e completezza della documentazione da caricare sulla piattaforma della costituiva, CP_1
pag. 4/10 oltre che un obbligo contrattuale, anche il preliminare presupposto indispensabile per procedere al perfezionamento del contratto di cessione, alla luce della complessità della procedura e degli adempimenti previsti dalla legge. La ha evidenziato, poi, che l'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022 fissava al CP_1
31.3.2023 il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dalla cessione del credito relativo alle “spese sostenute nel 2022”, a smentita della tesi di , Parte_1 secondo cui con il decorso del termine del 31.12.2022 non sarebbe più stato possibile usufruire dei benefici connessi al cd. Ha aggiunto che, ai sensi dell'art. 2- Parte_2 quinquies D.L. 16.2.2023 (conv. in L. 11.4.2023 n. 38), era prevista una “remissione in bonis” fino al 30.11.2023 dietro il versamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascuna comunicazione di cessione di credito non effettuata nel termine del 31.3.2023. Infine, l'appellata ha dedotto che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 101 c.p.c., che riguardava le questioni di fatto e non anche l'applicazione di norme di diritto.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della conformità al Codice del Consumo della clausola contrattuale, secondo cui la provvedeva all'acquisto del credito previa CP_1
“verifica e validazione da parte dell'Istituto dell'idoneità e completezza della documentazione preventivamente caricata dal Cliente sull'apposita piattaforma”, senza previsione di un termine di adempimento per la CP_1
L'appellante ha dedotto la contrarietà di tale clausola al Codice del Consumo e la sua conseguente invalidità per mancata previsione, a carico della di un obbligo di CP_1 celerità nelle verifiche e nel pagamento del corrispettivo pattuito o comunque di un termine per l'adempimento dell'obbligo.
L'appellata ha resistito al motivo di impugnazione, evidenziando l'irrilevanza di ogni valutazione in ordine alla validità della clausola contrattuale, atteso che, anche in caso di invalidità della stessa, da un lato, la era tenuta a valutare la completezza e CP_1 idoneità della documentazione prodotta dal cliente e, dall'altro lato, la documentazione era stata valutata dalla in un termine del tutto ragionevole. CP_1
L'appellata ha sottolineato, altresì, l'assenza di interesse concreto della Banca a ritardare la cessione, posto che non aveva richiesto alcun Parte_1 finanziamento-ponte.
3. Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione da parte del Tribunale delle seguenti circostanze:
-il controllo della documentazione relativa alle prime due cessioni (primi due SAL) era stato effettuato dalla in tempi ragionevoli;
CP_1
-per il terzo SAL vi era un termine decadenziale al 31.12.2022 per l'esecuzione dei lavori;
-tutta la documentazione era stata caricata dall'attore sul portale della Banca in data 27.12.2022 ed era stata redatta e certificata dai tecnici abilitati;
pag. 5/10 -l'eventuale ritardo nel controllo della documentazione da parte della costituiva CP_1 un grave inadempimento, in quanto impediva il funzionamento del meccanismo disciplinato dalla normativa sul c.d. “Superbonus 110” - la cui ratio era di consentire l'esecuzione di determinati lavori a “costo zero” tramite il meccanismo della cessione del credito o, in alternativa, dello sconto in fattura - e costituiva un danno per il committente che aveva già provveduto al pagamento dell'impresa e non otteneva, tramite la cessione del credito, il corrispettivo della cessione stessa;
-Davide aveva seguito, per conto del coniuge, un'altra pratica di cessione Parte_1 di crediti “Superbonus 110”, nella quale la aveva perfezionato la cessione del CP_1 credito solo a seguito del deposito di ricorso monitorio da parte del committente;
-l'azione di cui all'art. 2932 c.c. era preclusa, nel caso di specie, difettando il requisito di “qualora sia possibile”, in quanto il meccanismo della cessione postula il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate, la quale non avrebbe potuto essere coinvolta in un contenzioso giudiziario che non la riguardava direttamente;
-il credito fiscale relativo al terzo e ultimo SAL era andato perduto “a causa dell'incapienza del contribuente, soggetto a regime di tassazione forfettaria ai fini IRPEF, quindi con impossibilità di applicare la detrazione IRPEF ai sensi dell'art. 16 bis TUIR” (cfr. atto di citazione in appello pag. 21) e quindi il danno era pari al residuo prezzo della cessione (Euro 37.633,64) o, in subordine, all'ammontare dei pagamenti relativi al SAL finale (Euro 32.160,01).
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, stante la mancata prova del danno. Ha evidenziato, inoltre, che il mancato perfezionamento della cessione non era, in ogni caso, automaticamente fonte di danno, in quanto avrebbe potuto Parte_1 usufruire personalmente della detrazione fiscale (in quattro quote annuali per la spesa sostenuta nel 2022, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi) oppure cedere a terzi il credito di imposta - nel termine ultimo era il 31.3.2023 - e ha rilevato, a tale riguardo, che lo stesso non Parte_1 aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni a dimostrazione dell'insufficienza del carico fiscale e, quindi, dell'impraticabilità della detrazione diretta. Ha ribadito, infine, di avere contestato la produzione avversaria (doc. 15 fasc. primo grado ), trattandosi di una testimonianza scritta a futura memoria assunta al Parte_1 di fuori dei presupposti di legge e ha rilevato, in ogni caso, che da tale documentazione emergeva l'intervenuta cessione del credito fiscale a terzi, da parte dell'appellante, con la conseguenza che, sotto questo profilo, sussisteva un concorso colposo di
[...]
, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. Parte_1
4. Con il quarto e ultimo motivo l'appellante ha censurato la premessa della sentenza di primo grado in ordine alla qualificazione della domanda e ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in conseguenza della diffida ad adempiere inviata dallo stesso appellante alla CP_1
pag. 6/10 L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando che il tenore della domanda attorea era nel senso della richiesta della pronuncia di una sentenza costitutiva di risoluzione (parziale) del contratto preliminare.
5. Ritiene la Corte di esaminare, con priorità logico-giuridica, l'ultimo motivo di impugnazione, relativo alla qualificazione della domanda attorea. L'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, non menziona in alcun modo l'inoltro alla della diffida ad adempiere né tanto meno il verificarsi della CP_1 risoluzione di diritto del contratto. Le conclusioni formulate dall'attore in tale atto sono nel senso di “ACCERTARE l'inadempimento della alle proprie obbligazioni CP_1 contrattuali assunte nei confronti dell'attore e dichiarare conseguentemente la risoluzione parziale del contratto preliminare per inadempimento della banca convenuta (…)” (cfr. atto di citazione, pag. 4). Orbene, il tenore dell'atto di citazione e le conclusioni ivi formulate depongono inequivocamente nel senso della richiesta di una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. In ogni caso, a prescindere dai rilievi che precedono, rileva la Corte che, dalla documentazione in atti, non risulta che abbia inviato una diffida ad Parte_1 adempiere alla Banca, ai sensi dell'art. 1454 c.c. La diffida datata 23.1.2023 è del seguente tenore: “Ho caricato sul Portale della Banca la documentazione richiesta per la cessione del credito relativo al III SAL in data 27 dicembre 2022 e non ho ancora ricevuto alcuna risposta in merito alla completezza o meno della documentazione inviata. La cessione del credito deve essere perfezionata entro la fine del corrente mese. In mancanza di Vostra risposta, vi segnalo sin da ora che lunedì prossimo 30 gennaio 2023 procederò in sede giudiziaria” (doc. 12 fasc. primo grado Capobianco). Tale diffida non contiene la “manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27.11.2023, n. 32821; v. anche Cass. Civ., Sez. II, 21.2.2006, n. 3742; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2001, n. 8844). Dal che ne discende che la citata diffida non può essere qualificata alla stregua di diffida ad adempiere atta a determinare la risoluzione ope legis del contratto. In conclusione, il motivo di impugnazione è infondato.
6. Passando ad esaminare il primo e il secondo motivo di impugnazione, si rende opportuno, preliminarmente, riportare la scansione cronologica dei fatti rilevanti ai fini del presente giudizio. Segnatamente:
-in data 27.12.2022, trasmette i documenti alla mediante Parte_1 CP_1 caricamento sulla piattaforma “Ecobonus” (doc. 7 fasc. primo grado;
CP_1
-in data 17.1.2023, sollecita via e-mail alla Banca la verifica dei Parte_1 documenti (doc. 6 fasc. primo grado ); Parte_1
pag. 7/10 -in data 17.1.2023, la Banca risponde al sollecito, riferendo che provvederà quanto prima all'esame della documentazione (doc. 6 fasc. primo grado ); Parte_1
- in data 23.1.2023, invia una seconda lettera di sollecito (doc. 6 Parte_1 fasc. primo grado ); Parte_1
-in data 30.1.2023, invia una terza lettera di sollecito (doc. 6 fasc. Parte_1 primo grado ); Parte_1
-in data 6.2.2023, notifica l'atto di citazione introduttivo del Parte_1 presente giudizio;
-in data 15.2.2023, la rileva l'inserimento di documentazione errata e CP_1 incompleta e invia tramite la piattaforma a una richiesta di Parte_1 integrazione della documentazione (doc. 7 fasc. primo grado;
CP_1
- in data 21.2.2023, la succursale di Pavia, rinnova l'invito - anche CP_1 telefonicamente - a a caricare la documentazione mancante il Parte_1 prima possibile (doc. 7 fasc. primo grado;
CP_1
-in data 21.2.2023, comunicava di avere già provveduto alla Parte_1 notifica dell'atto di citazione (doc. 6 fasc. primo grado;
doc. 7 fasc. primo Parte_1 grado . CP_1
Orbene, la lettera di impegno alla cessione del credito d'imposta (doc. 1 fasc. primo grado ), all'art. 2, rubricato “Oggetto e importo del credito fiscale”, non Parte_1 prevede un termine per l'esame, da parte della Banca, della documentazione trasmessa dal cliente e per l'accettazione della cessione del credito fiscale. La mancata previsione di un termine per l'adempimento non comporta, tuttavia, la vessatorietà della citata clausola negoziale, ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo, in quanto, per un verso, la mancata previsione di un termine per l'adempimento non rientra nel novero delle clausole di cui all'art. 33 comma 2 D.Lgs. n. 205/2006; per altro verso, una siffatta clausola non si appalesa deponente per l'assoggettamento del cliente ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno dello stesso, alla luce del tenore complessivo del contratto, né, del resto, l'appellante ha avuto cura di allegare in quale misura la mancata previsione di un termine per l'adempimento da parte della all'obbligo di verifica della CP_1 documentazione presentata dal cliente e di perfezionamento della cessione del credito sia stata fonte di abuso e si sia tradotta nell'abusivo assoggettamento al potere negoziale della Banca. A ciò occorre aggiungere che la Suprema Corte ha affermato che, in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, in caso di mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non deve portare ad affermare necessariamente che un termine non ci sia affatto - o ricavare da tale mancata indicazione addirittura la conclusione che non c'è una obbligazione – ma al fine di ritenere in concreto superato ogni limite di normale tolleranza può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale e all'interesse delle parti (Cass. Civ., 11.9.2010, n. 19414; Cass. Civ., Sez. III, 8.7.2020, n. 14243).
pag. 8/10 La mancata espressa indicazione di un termine ad adempiere può essere supplita dal giudice, oltre ovviamente che quando ne è espressamente richiesto (art. 1183 c.c.), anche quando il rispetto del termine è presupposto per giudicare di un'azione di risoluzione o di esatto adempimento, non potendo darsi vincoli obbligatori perpetui (Cass. Civ., Sez. III, 8.7.2020, n. 14243; v. anche Cass. Civ., Sez. II, 20.12.2021, n. 40829). Occorre, pertanto, accertare se al momento in cui ha notificato Parte_1
l'atto di citazione (in data 6.2.2023), in base alla natura della prestazione ed all'interesse delle parti, l'adempimento fosse ancora in termini oppure se la CP_1 potesse considerarsi già inadempiente e in questa valutazione occorrerà tenere conto, altresì, del comportamento delle parti. Nel caso di specie, il lasso temporale intercorso fra la trasmissione della documentazione alla (il 27.12.2022) e la risposta della stessa, con richiesta di CP_1 integrazione documentale (15.2.2023), è pari a 50 giorni. Si tratta di un tempo che, tenuto conto anche delle festività natalizie e dei giorni non lavorativi (pari a complessivi 15 giorni), risulta assolutamente ragionevole, in quanto compatibile con la natura e la complessità della verifica documentale demandata alla CP_1
Dal che ne discende che, sotto questo profilo, va esclusa la sussistenza di un inadempimento della come correttamente ritenuto dal primo giudice. CP_1
Infine, ritiene la Corte che il riferimento, da parte del Tribunale, al termine di cui all'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022, sia corretto, in quanto il termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito per le “spese sostenute nel 2022” era fissato al 31.3.2023. L'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2002 dispone infatti che “Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023”. Ne consegue che, nel caso di specie, al momento della risposta della all'esito CP_1 della disamina della documentazione prodotta da (15.2.2023), le Parte_1 parti erano in tempo per completare la procedura di cessione del credito fiscale. In ogni caso, va rilevato che l'appellante si è limitato a invocare la non applicabilità dell'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022 al caso di specie, senza, tuttavia, avere cura di indicare quale – a suo avviso – sarebbe stato il termine di legge per il completamento della procedura di cessione del credito fiscale. In conclusione, i primi due motivi di impugnazione devono essere rigettati, in quanto infondati.
7. Le considerazioni che precedono in ordine alla scansione temporale dei fatti e alla insussistenza dell'inadempimento della evidenziano, altresì, l'infondatezza del CP_1 terzo motivo di impugnazione. pag. 9/10 A ciò occorre aggiungere che, sotto il profilo della sussistenza del danno, nell'attestazione del commercialista Dr. (cfr. doc. 15 fasc. primo grado CP_4
) si dà atto che il credito fiscale è stato ceduto, a titolo gratuito, da Parte_1 [...]
ad altro privato, con conseguente insussistenza di alcun danno in capo Parte_1 all'attore.
8. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, cui segue la conferma della sentenza di primo grado.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, applicati i parametri medi con riguardo allo scaglione di riferimento (da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00), in ragione delle questioni trattate e dell'attività svolta e con esclusione della fase istruttoria. Da ultimo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio a favore di liquidate in Euro 6.946,00 per Controparte_1 compensi (di cui Euro 2.058,00 per la fase studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Milano, lì 15.10.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente Cristina Ravera Alessandra Arceri
pag. 10/10
Il Collegio, composto dai Magistrati
Alessandra Arceri Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 999/2024, promossa in grado di appello da (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio De Bonis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Pavia, Piazza Ercole Marelli n. 7, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) - in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei procuratori e - rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 CP_3
CA RT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in , Galleria XXV CP_1
Aprile n. 5, giusta procura alle liti in atti APPELLATA
CONCLUSIONI
PER Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa contraria domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 384/2024, così giudicare:
- ACCERTARE l'inadempimento della alle proprie obbligazioni contrattuali CP_1 assunte nei confronti dell'attore e dichiarare conseguentemente la risoluzione parziale del contratto preliminare per inadempimento della convenuta;
CP_1
- CONDANNARE la a corrispondere Controparte_1 all'attore a titolo di risarcimento del danno la somma di € 37.633,64 ovvero di € 32.160,01, oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 27.12.2022 all'effettivo saldo, o quella diversa che sia ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
PER Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'impugnazione proposta dall'avv.
[...]
e confermare totalmente la Sentenza del Tribunale di Pavia n. 384/2024 Parte_1 oggetto di gravame. Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, notificato in data 6.2.2023, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Pavia la (di seguito, Controparte_1 anche la ), di cui lamentava l'inadempimento all'obbligo di stipula del CP_1 contratto di cessione del credito fiscale generato da una pratica “Superbonus 110” e chiedeva, per l'effetto, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto, con condanna della al risarcimento del danno. CP_1
L'attore premetteva che:
- in data 12.7.2022 aveva concluso con un contratto Controparte_1 preliminare di cessione crediti afferenti la c.d. “pratica Superbonus” relativa alla propria abitazione, sita in Pavia, Via Guffanti 15, in forza del quale la si era CP_1 impegnata ad acquistare crediti fiscali per complessivi Euro 162.000,00;
- in adempimento del suddetto contratto erano stati conclusi due contratti definitivi di cessione crediti afferenti i primi due SAL, cui era seguito il rimborso delle spese sostenute per Euro 74.427,27 in data 28.9.2022 ed Euro 49.939,09 in data 28.11.2022;
- i lavori di ristrutturazione dell'immobile erano stati eseguiti e regolarmente conclusi entro il termine di legge del 31.12.2022 ed entro la stessa data era venuto ad esistenza il credito d'imposta relativo al terzo SAL, come da certificazione rilasciata dai professionisti abilitati e da bozza di comunicazione di cessione all'Agenzia delle Entrate;
- con riferimento a tale terzo credito (SAL finale), in data 27.12.2022, aveva presentato alla tutta la documentazione necessaria per procedere alla formale cessione del CP_1 credito, caricando sulla piattaforma predisposta dalla i documenti richiesti, CP_1 muniti delle relative certificazioni tecniche rilasciate dai tecnici abilitati, nonché la prova dei bonifici effettuati a favore di tecnici e impresa e la bozza di comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito per l'importo di Euro 37.633,64;
- la non aveva proceduto ad alcun controllo della documentazione, non essendo CP_1 contrattualmente previsto alcun termine entro cui dovesse essere formalizzata la cessione del credito;
- nel mese di gennaio 2023, aveva sollecitato la a provvedere all'esame della CP_1 documentazione inviata, al fine di perfezionare la cessione del credito, inviando, altresì, diffida ad adempiere entro il termine del 31.1.2023, senza ricevere riscontro alcuno.
2. Si costituiva in giudizio la contestando le Controparte_1 allegazioni avversarie, deducendo il rifiuto dell'attore di collaborare al completamento della pratica ed eccependo il difetto di prova del danno. Chiedeva, per l'effetto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione del quantum risarcitorio, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
pag. 2/10 3. Il Tribunale di Pavia, con sentenza pronunciata in data 26.2.2024 (sentenza n. 384/24 pubblicata in data 26.2.2024), rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese di lite alla convenuta (liquidate in Euro Parte_1
5.800,00 per onorario, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge). Il Tribunale premetteva che la domanda dell'attore aveva ad oggetto la pronuncia di sentenza costitutiva di risoluzione giudiziale del contratto e non già la pronuncia di accertamento giudiziale dell'intervenuta risoluzione del contratto, atteso che il giudice non poteva trarre dalla documentazione in atti - contenente una diffida ad adempiere - elementi ai fini della decisione, ove non specificati nella domanda o comunque sollecitati dalle parti. Ciò posto, il Tribunale riteneva non sussistente l'inadempimento della in CP_1 quanto alla data indicata nelle comunicazioni inviate dall'attore alla stessa quale CP_1 termine per l'adempimento (30.1.2023) e alla data di notifica dell'atto di citazione (6.2.2023) non era ancora scaduto il termine di cui all'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022 (in scadenza al 31.3.2023) per il perfezionamento della cessione del credito. In particolare, il primo giudice rilevava che, con la notifica dell'atto di citazione, l'attore si era messo nella condizione di non potere ottenere la cessione del credito, pur non essendo ancora maturato il termine di cui all'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022, in quanto, a fronte della domanda di risoluzione del contratto, la cessione del credito era giuridicamente impossibile, ai sensi dell'art. 1455 ultimo comma c.c.
4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , Parte_1 chiedendone la riforma e formulando i seguenti motivi di gravame: I) Erroneità della sentenza per mancata conoscenza dei meccanismi relativi alla cessione del credito secondo la normativa sul Superbonus edilizio e per errata applicazione del termine di scadenza indicato nell'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022; violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; II) Erroneità della sentenza per non avere esaminato il contratto inter partes sotto il profilo dell'equilibrio fra impresa e consumatore;
III) Erroneità della sentenza per non avere considerato i precedenti rapporti fra le parti e il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c.; IV) Incongruenza della sentenza quanto alla domanda di risoluzione.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza del 9.10.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. L'udienza del 26.11.2025 – e i relativi termini - è stata anticipata al 15.10.2025; a tale udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 3/10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere erroneamente ritenuto che il termine entro il quale la era CP_1 tenuta ad esaminare la documentazione trasmessa dal committente-contribuente e a perfezionare la cessione del credito fosse quello di cui all'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022. A tale riguardo, l'appellante ha evidenziato che il termine di cui all'art. 3 comma 10- octies D.L. n. 198/2022 (entrato in vigore il 30.12.2022 e convertito con modificazioni nella L. 24.2.2023 n. 14) riguarda la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relativamente alle “rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021” e che, all'epoca dei fatti di causa (dicembre 2022), non era affatto pacifico fra le parti che la avrebbe dovuto procedere all'acquisto del CP_1 credito dell'attore nel termine del 31.3.2023. Ha aggiunto che, in data 15.2.2023, la aveva richiesto all'attore di produrre CP_1 ulteriore documentazione e tale richiesta - tardiva, in quanto successiva alla notifica dell'atto di citazione - era meramente dilatoria e strumentale a procrastinare ulteriormente l'esecuzione della prestazione contrattualmente dovuta. Ha lamentato, infine, che l'applicazione, da parte del Tribunale, del termine di cui all'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022, non era stata preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., con conseguente violazione del contraddittorio.
La ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che il CP_1 perfezionamento della cessione era subordinata alla previa verifica e validazione, da parte della stessa dell'idoneità e completezza della documentazione caricata dal CP_1 cliente sulla piattaforma, ai sensi dell'art. 4 della lettera di impegno e che, nel caso di specie, l'impossibilità di perfezionamento della cessione era dipesa dalla mancata collaborazione di , il quale, anziché aderire all'invito della Parte_1 CP_1 di provvedere all'integrazione documentale, aveva preferito instaurare il presente giudizio. L'appellata ha evidenziato che non vi era alcun termine perentorio per la per CP_1 provvedere alla verifica della documentazione e che il ritardo lamentato da
[...]
non aveva messo in alcun modo a rischio il perfezionamento della Parte_1 cessione nei limiti previsti dalla legge, in quanto, essendo i lavori stati conclusi entro il 31.12.2022 e le fatture emesse e pagate entro il 2022, la pratica non soggiaceva ai limiti e agli impedimenti successivamente introdotti con D.L. n. 11/2023 conv. nella L. n. 38/2023) e il termine per il perfezionamento della cessione era fissato al 31.3.2023. In sintesi, secondo la prospettazione dell'appellata, nessun inadempimento era configurabile in capo alla stessa e, per contro, , rifiutandosi CP_1 Parte_1 di collaborare, aveva violato il dovere di buona fede, atteso che la correttezza e completezza della documentazione da caricare sulla piattaforma della costituiva, CP_1
pag. 4/10 oltre che un obbligo contrattuale, anche il preliminare presupposto indispensabile per procedere al perfezionamento del contratto di cessione, alla luce della complessità della procedura e degli adempimenti previsti dalla legge. La ha evidenziato, poi, che l'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022 fissava al CP_1
31.3.2023 il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dalla cessione del credito relativo alle “spese sostenute nel 2022”, a smentita della tesi di , Parte_1 secondo cui con il decorso del termine del 31.12.2022 non sarebbe più stato possibile usufruire dei benefici connessi al cd. Ha aggiunto che, ai sensi dell'art. 2- Parte_2 quinquies D.L. 16.2.2023 (conv. in L. 11.4.2023 n. 38), era prevista una “remissione in bonis” fino al 30.11.2023 dietro il versamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascuna comunicazione di cessione di credito non effettuata nel termine del 31.3.2023. Infine, l'appellata ha dedotto che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 101 c.p.c., che riguardava le questioni di fatto e non anche l'applicazione di norme di diritto.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della conformità al Codice del Consumo della clausola contrattuale, secondo cui la provvedeva all'acquisto del credito previa CP_1
“verifica e validazione da parte dell'Istituto dell'idoneità e completezza della documentazione preventivamente caricata dal Cliente sull'apposita piattaforma”, senza previsione di un termine di adempimento per la CP_1
L'appellante ha dedotto la contrarietà di tale clausola al Codice del Consumo e la sua conseguente invalidità per mancata previsione, a carico della di un obbligo di CP_1 celerità nelle verifiche e nel pagamento del corrispettivo pattuito o comunque di un termine per l'adempimento dell'obbligo.
L'appellata ha resistito al motivo di impugnazione, evidenziando l'irrilevanza di ogni valutazione in ordine alla validità della clausola contrattuale, atteso che, anche in caso di invalidità della stessa, da un lato, la era tenuta a valutare la completezza e CP_1 idoneità della documentazione prodotta dal cliente e, dall'altro lato, la documentazione era stata valutata dalla in un termine del tutto ragionevole. CP_1
L'appellata ha sottolineato, altresì, l'assenza di interesse concreto della Banca a ritardare la cessione, posto che non aveva richiesto alcun Parte_1 finanziamento-ponte.
3. Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione da parte del Tribunale delle seguenti circostanze:
-il controllo della documentazione relativa alle prime due cessioni (primi due SAL) era stato effettuato dalla in tempi ragionevoli;
CP_1
-per il terzo SAL vi era un termine decadenziale al 31.12.2022 per l'esecuzione dei lavori;
-tutta la documentazione era stata caricata dall'attore sul portale della Banca in data 27.12.2022 ed era stata redatta e certificata dai tecnici abilitati;
pag. 5/10 -l'eventuale ritardo nel controllo della documentazione da parte della costituiva CP_1 un grave inadempimento, in quanto impediva il funzionamento del meccanismo disciplinato dalla normativa sul c.d. “Superbonus 110” - la cui ratio era di consentire l'esecuzione di determinati lavori a “costo zero” tramite il meccanismo della cessione del credito o, in alternativa, dello sconto in fattura - e costituiva un danno per il committente che aveva già provveduto al pagamento dell'impresa e non otteneva, tramite la cessione del credito, il corrispettivo della cessione stessa;
-Davide aveva seguito, per conto del coniuge, un'altra pratica di cessione Parte_1 di crediti “Superbonus 110”, nella quale la aveva perfezionato la cessione del CP_1 credito solo a seguito del deposito di ricorso monitorio da parte del committente;
-l'azione di cui all'art. 2932 c.c. era preclusa, nel caso di specie, difettando il requisito di “qualora sia possibile”, in quanto il meccanismo della cessione postula il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate, la quale non avrebbe potuto essere coinvolta in un contenzioso giudiziario che non la riguardava direttamente;
-il credito fiscale relativo al terzo e ultimo SAL era andato perduto “a causa dell'incapienza del contribuente, soggetto a regime di tassazione forfettaria ai fini IRPEF, quindi con impossibilità di applicare la detrazione IRPEF ai sensi dell'art. 16 bis TUIR” (cfr. atto di citazione in appello pag. 21) e quindi il danno era pari al residuo prezzo della cessione (Euro 37.633,64) o, in subordine, all'ammontare dei pagamenti relativi al SAL finale (Euro 32.160,01).
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, stante la mancata prova del danno. Ha evidenziato, inoltre, che il mancato perfezionamento della cessione non era, in ogni caso, automaticamente fonte di danno, in quanto avrebbe potuto Parte_1 usufruire personalmente della detrazione fiscale (in quattro quote annuali per la spesa sostenuta nel 2022, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi) oppure cedere a terzi il credito di imposta - nel termine ultimo era il 31.3.2023 - e ha rilevato, a tale riguardo, che lo stesso non Parte_1 aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni a dimostrazione dell'insufficienza del carico fiscale e, quindi, dell'impraticabilità della detrazione diretta. Ha ribadito, infine, di avere contestato la produzione avversaria (doc. 15 fasc. primo grado ), trattandosi di una testimonianza scritta a futura memoria assunta al Parte_1 di fuori dei presupposti di legge e ha rilevato, in ogni caso, che da tale documentazione emergeva l'intervenuta cessione del credito fiscale a terzi, da parte dell'appellante, con la conseguenza che, sotto questo profilo, sussisteva un concorso colposo di
[...]
, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. Parte_1
4. Con il quarto e ultimo motivo l'appellante ha censurato la premessa della sentenza di primo grado in ordine alla qualificazione della domanda e ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in conseguenza della diffida ad adempiere inviata dallo stesso appellante alla CP_1
pag. 6/10 L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando che il tenore della domanda attorea era nel senso della richiesta della pronuncia di una sentenza costitutiva di risoluzione (parziale) del contratto preliminare.
5. Ritiene la Corte di esaminare, con priorità logico-giuridica, l'ultimo motivo di impugnazione, relativo alla qualificazione della domanda attorea. L'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, non menziona in alcun modo l'inoltro alla della diffida ad adempiere né tanto meno il verificarsi della CP_1 risoluzione di diritto del contratto. Le conclusioni formulate dall'attore in tale atto sono nel senso di “ACCERTARE l'inadempimento della alle proprie obbligazioni CP_1 contrattuali assunte nei confronti dell'attore e dichiarare conseguentemente la risoluzione parziale del contratto preliminare per inadempimento della banca convenuta (…)” (cfr. atto di citazione, pag. 4). Orbene, il tenore dell'atto di citazione e le conclusioni ivi formulate depongono inequivocamente nel senso della richiesta di una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. In ogni caso, a prescindere dai rilievi che precedono, rileva la Corte che, dalla documentazione in atti, non risulta che abbia inviato una diffida ad Parte_1 adempiere alla Banca, ai sensi dell'art. 1454 c.c. La diffida datata 23.1.2023 è del seguente tenore: “Ho caricato sul Portale della Banca la documentazione richiesta per la cessione del credito relativo al III SAL in data 27 dicembre 2022 e non ho ancora ricevuto alcuna risposta in merito alla completezza o meno della documentazione inviata. La cessione del credito deve essere perfezionata entro la fine del corrente mese. In mancanza di Vostra risposta, vi segnalo sin da ora che lunedì prossimo 30 gennaio 2023 procederò in sede giudiziaria” (doc. 12 fasc. primo grado Capobianco). Tale diffida non contiene la “manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27.11.2023, n. 32821; v. anche Cass. Civ., Sez. II, 21.2.2006, n. 3742; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2001, n. 8844). Dal che ne discende che la citata diffida non può essere qualificata alla stregua di diffida ad adempiere atta a determinare la risoluzione ope legis del contratto. In conclusione, il motivo di impugnazione è infondato.
6. Passando ad esaminare il primo e il secondo motivo di impugnazione, si rende opportuno, preliminarmente, riportare la scansione cronologica dei fatti rilevanti ai fini del presente giudizio. Segnatamente:
-in data 27.12.2022, trasmette i documenti alla mediante Parte_1 CP_1 caricamento sulla piattaforma “Ecobonus” (doc. 7 fasc. primo grado;
CP_1
-in data 17.1.2023, sollecita via e-mail alla Banca la verifica dei Parte_1 documenti (doc. 6 fasc. primo grado ); Parte_1
pag. 7/10 -in data 17.1.2023, la Banca risponde al sollecito, riferendo che provvederà quanto prima all'esame della documentazione (doc. 6 fasc. primo grado ); Parte_1
- in data 23.1.2023, invia una seconda lettera di sollecito (doc. 6 Parte_1 fasc. primo grado ); Parte_1
-in data 30.1.2023, invia una terza lettera di sollecito (doc. 6 fasc. Parte_1 primo grado ); Parte_1
-in data 6.2.2023, notifica l'atto di citazione introduttivo del Parte_1 presente giudizio;
-in data 15.2.2023, la rileva l'inserimento di documentazione errata e CP_1 incompleta e invia tramite la piattaforma a una richiesta di Parte_1 integrazione della documentazione (doc. 7 fasc. primo grado;
CP_1
- in data 21.2.2023, la succursale di Pavia, rinnova l'invito - anche CP_1 telefonicamente - a a caricare la documentazione mancante il Parte_1 prima possibile (doc. 7 fasc. primo grado;
CP_1
-in data 21.2.2023, comunicava di avere già provveduto alla Parte_1 notifica dell'atto di citazione (doc. 6 fasc. primo grado;
doc. 7 fasc. primo Parte_1 grado . CP_1
Orbene, la lettera di impegno alla cessione del credito d'imposta (doc. 1 fasc. primo grado ), all'art. 2, rubricato “Oggetto e importo del credito fiscale”, non Parte_1 prevede un termine per l'esame, da parte della Banca, della documentazione trasmessa dal cliente e per l'accettazione della cessione del credito fiscale. La mancata previsione di un termine per l'adempimento non comporta, tuttavia, la vessatorietà della citata clausola negoziale, ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo, in quanto, per un verso, la mancata previsione di un termine per l'adempimento non rientra nel novero delle clausole di cui all'art. 33 comma 2 D.Lgs. n. 205/2006; per altro verso, una siffatta clausola non si appalesa deponente per l'assoggettamento del cliente ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno dello stesso, alla luce del tenore complessivo del contratto, né, del resto, l'appellante ha avuto cura di allegare in quale misura la mancata previsione di un termine per l'adempimento da parte della all'obbligo di verifica della CP_1 documentazione presentata dal cliente e di perfezionamento della cessione del credito sia stata fonte di abuso e si sia tradotta nell'abusivo assoggettamento al potere negoziale della Banca. A ciò occorre aggiungere che la Suprema Corte ha affermato che, in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, in caso di mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non deve portare ad affermare necessariamente che un termine non ci sia affatto - o ricavare da tale mancata indicazione addirittura la conclusione che non c'è una obbligazione – ma al fine di ritenere in concreto superato ogni limite di normale tolleranza può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale e all'interesse delle parti (Cass. Civ., 11.9.2010, n. 19414; Cass. Civ., Sez. III, 8.7.2020, n. 14243).
pag. 8/10 La mancata espressa indicazione di un termine ad adempiere può essere supplita dal giudice, oltre ovviamente che quando ne è espressamente richiesto (art. 1183 c.c.), anche quando il rispetto del termine è presupposto per giudicare di un'azione di risoluzione o di esatto adempimento, non potendo darsi vincoli obbligatori perpetui (Cass. Civ., Sez. III, 8.7.2020, n. 14243; v. anche Cass. Civ., Sez. II, 20.12.2021, n. 40829). Occorre, pertanto, accertare se al momento in cui ha notificato Parte_1
l'atto di citazione (in data 6.2.2023), in base alla natura della prestazione ed all'interesse delle parti, l'adempimento fosse ancora in termini oppure se la CP_1 potesse considerarsi già inadempiente e in questa valutazione occorrerà tenere conto, altresì, del comportamento delle parti. Nel caso di specie, il lasso temporale intercorso fra la trasmissione della documentazione alla (il 27.12.2022) e la risposta della stessa, con richiesta di CP_1 integrazione documentale (15.2.2023), è pari a 50 giorni. Si tratta di un tempo che, tenuto conto anche delle festività natalizie e dei giorni non lavorativi (pari a complessivi 15 giorni), risulta assolutamente ragionevole, in quanto compatibile con la natura e la complessità della verifica documentale demandata alla CP_1
Dal che ne discende che, sotto questo profilo, va esclusa la sussistenza di un inadempimento della come correttamente ritenuto dal primo giudice. CP_1
Infine, ritiene la Corte che il riferimento, da parte del Tribunale, al termine di cui all'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022, sia corretto, in quanto il termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito per le “spese sostenute nel 2022” era fissato al 31.3.2023. L'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2002 dispone infatti che “Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023”. Ne consegue che, nel caso di specie, al momento della risposta della all'esito CP_1 della disamina della documentazione prodotta da (15.2.2023), le Parte_1 parti erano in tempo per completare la procedura di cessione del credito fiscale. In ogni caso, va rilevato che l'appellante si è limitato a invocare la non applicabilità dell'art. 3 comma 10-octies D.L. n. 198/2022 al caso di specie, senza, tuttavia, avere cura di indicare quale – a suo avviso – sarebbe stato il termine di legge per il completamento della procedura di cessione del credito fiscale. In conclusione, i primi due motivi di impugnazione devono essere rigettati, in quanto infondati.
7. Le considerazioni che precedono in ordine alla scansione temporale dei fatti e alla insussistenza dell'inadempimento della evidenziano, altresì, l'infondatezza del CP_1 terzo motivo di impugnazione. pag. 9/10 A ciò occorre aggiungere che, sotto il profilo della sussistenza del danno, nell'attestazione del commercialista Dr. (cfr. doc. 15 fasc. primo grado CP_4
) si dà atto che il credito fiscale è stato ceduto, a titolo gratuito, da Parte_1 [...]
ad altro privato, con conseguente insussistenza di alcun danno in capo Parte_1 all'attore.
8. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, cui segue la conferma della sentenza di primo grado.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, applicati i parametri medi con riguardo allo scaglione di riferimento (da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00), in ragione delle questioni trattate e dell'attività svolta e con esclusione della fase istruttoria. Da ultimo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio a favore di liquidate in Euro 6.946,00 per Controparte_1 compensi (di cui Euro 2.058,00 per la fase studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Milano, lì 15.10.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente Cristina Ravera Alessandra Arceri
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