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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7243 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa MA RZ all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4776/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. stab. presso il Foro di Roma e dall'avv. Claudio CP_1
Sabbatino. ricorrente
E in persona del Legale rapp.te pro-tempore CP_2 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2025 l'epigrafato ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2024 00176895 07 000 a lui notificato in data 17.01.2025 per la somma complessiva di euro 5.972,24, per asseriti importi dovuti a titolo di Contributi I.V.S. obbligatori, oltre sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a, Legge n. 388/2000 relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2023; ha dedotto che l'avviso è nullo, illegittimo, totalmente infondato e comunque relativo ad importi non dovuti sia perché un precedente avviso di addebito n. 371 2023 00133141 73 000, è stato annullato con la sentenza. N. 1306/2025 del Tribunale di Napoli – sez. Lavoro – per importi richiesti dall'ente previdenziale a titolo di Contributi I.V.S. obbligatori, oltre sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a,
Legge n. 388/2000 relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2022 per l'illegittima iscrizione d'ufficio alla cosiddetta “Gestione Commercianti”, sia per l'insussistenza dell'obbligazione contributiva per assenza dei requisiti previsti ex lege per la sua iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti e ha
1 rassegnato le seguenti conclusioni “1. In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento di avviso di addebito n. 371 2024 00176895 07 000 impugnato anche inaudita altera parte, dichiarare che il ricorrente non è tenuto a versare la somma complessiva di euro 5.972,24; 2. annullare e/o revocare, per i motivi esposti, avviso di addebito n. 371 2024 00176895 07 000; 3. dichiarare la non debenza CP_ delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dal per l'illegittima iscrizione alla “Gestione Commercianti” per il periodo 01/2022 al 12/2023 per complessivi euro 5.972,24; 4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con clausola di distrazione in favore del procuratore antistatario avv. st ”. CP_1
E' stata rigettata l'istanza di sospensione per la sua genericità.
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, ha dedotto di avere annullato la pretesa CP_2 contributiva, disponendo lo sgravio dell'AVA per cui è causa e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.
All'odierna udienza, sulle mutate conclusioni di parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
L'azione scaturisce dalla notifica al ricorrente di un avviso di addebito con il quale l ha CP_2 richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 5.972,24, per asseriti importi dovuti a titolo di Contributi I.V.S. obbligatori, oltre sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a, Legge n. 388/2000 relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2023. Il ricorso risulta tempestivamente proposto il
26.02.2025, ossia entro il termine di 40 gg dalla notifica dell'atto, secondo quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. 46/99 applicabile anche all'avviso di addebito che ha sostituito la cartella esattoriale per le contribuzioni di natura previdenziale.
Quanto al merito, il ricorrente ha contestato la debenza dei contributi negando la ricorrenza dei requisiti ex lege richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti in relazione al periodo di causa (cfr. periodo di cui all'AVA: ottobre 2022-dicembre 2023).
A fronte di tale contestazione, deve darsi atto che nelle more del giudizio (cfr. 15/9/2025), è intervenuto il provvedimento di sgravio disposto dall , avente l'univoco significato di eliminare CP_2 la pretesa impositiva in relazione all'avviso di addebito impugnato, relativamente alla contribuzione oggetto di impugnativa con il ricorso giudiziario de quo per cui come richiesto dalle parti, può dichiararsi cessata la materia del contendere.
La formula di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad
2 esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
La condotta dell , connotante una sostanziale ammissione dell'erroneità della pretesa CP_3 contributiva azionata nei confronti del ricorrente con il predetto avviso, in relazione alla specifica contribuzione oggetto di impugnativa, rende imputabile all' la tardività del provvedimento di CP_2 sgravio, mancando qualsivoglia deduzione che valga ad escludere o attenuare la sua responsabilità.
Tali considerazioni consentono quindi di configurare profili di responsabilità a carico dell , CP_2 dando luogo all'applicazione del principio della soccombenza virtuale ai fini del governo delle spese di lite. Esse sono quindi poste a carico dell e sono liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
3 condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.101,55 CP_2 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario avv. st.
. CP_1
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa MA RZ
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa MA RZ all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4776/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. stab. presso il Foro di Roma e dall'avv. Claudio CP_1
Sabbatino. ricorrente
E in persona del Legale rapp.te pro-tempore CP_2 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2025 l'epigrafato ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2024 00176895 07 000 a lui notificato in data 17.01.2025 per la somma complessiva di euro 5.972,24, per asseriti importi dovuti a titolo di Contributi I.V.S. obbligatori, oltre sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a, Legge n. 388/2000 relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2023; ha dedotto che l'avviso è nullo, illegittimo, totalmente infondato e comunque relativo ad importi non dovuti sia perché un precedente avviso di addebito n. 371 2023 00133141 73 000, è stato annullato con la sentenza. N. 1306/2025 del Tribunale di Napoli – sez. Lavoro – per importi richiesti dall'ente previdenziale a titolo di Contributi I.V.S. obbligatori, oltre sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a,
Legge n. 388/2000 relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2022 per l'illegittima iscrizione d'ufficio alla cosiddetta “Gestione Commercianti”, sia per l'insussistenza dell'obbligazione contributiva per assenza dei requisiti previsti ex lege per la sua iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti e ha
1 rassegnato le seguenti conclusioni “1. In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento di avviso di addebito n. 371 2024 00176895 07 000 impugnato anche inaudita altera parte, dichiarare che il ricorrente non è tenuto a versare la somma complessiva di euro 5.972,24; 2. annullare e/o revocare, per i motivi esposti, avviso di addebito n. 371 2024 00176895 07 000; 3. dichiarare la non debenza CP_ delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dal per l'illegittima iscrizione alla “Gestione Commercianti” per il periodo 01/2022 al 12/2023 per complessivi euro 5.972,24; 4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con clausola di distrazione in favore del procuratore antistatario avv. st ”. CP_1
E' stata rigettata l'istanza di sospensione per la sua genericità.
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, ha dedotto di avere annullato la pretesa CP_2 contributiva, disponendo lo sgravio dell'AVA per cui è causa e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.
All'odierna udienza, sulle mutate conclusioni di parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
L'azione scaturisce dalla notifica al ricorrente di un avviso di addebito con il quale l ha CP_2 richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 5.972,24, per asseriti importi dovuti a titolo di Contributi I.V.S. obbligatori, oltre sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a, Legge n. 388/2000 relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2023. Il ricorso risulta tempestivamente proposto il
26.02.2025, ossia entro il termine di 40 gg dalla notifica dell'atto, secondo quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. 46/99 applicabile anche all'avviso di addebito che ha sostituito la cartella esattoriale per le contribuzioni di natura previdenziale.
Quanto al merito, il ricorrente ha contestato la debenza dei contributi negando la ricorrenza dei requisiti ex lege richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti in relazione al periodo di causa (cfr. periodo di cui all'AVA: ottobre 2022-dicembre 2023).
A fronte di tale contestazione, deve darsi atto che nelle more del giudizio (cfr. 15/9/2025), è intervenuto il provvedimento di sgravio disposto dall , avente l'univoco significato di eliminare CP_2 la pretesa impositiva in relazione all'avviso di addebito impugnato, relativamente alla contribuzione oggetto di impugnativa con il ricorso giudiziario de quo per cui come richiesto dalle parti, può dichiararsi cessata la materia del contendere.
La formula di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad
2 esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
La condotta dell , connotante una sostanziale ammissione dell'erroneità della pretesa CP_3 contributiva azionata nei confronti del ricorrente con il predetto avviso, in relazione alla specifica contribuzione oggetto di impugnativa, rende imputabile all' la tardività del provvedimento di CP_2 sgravio, mancando qualsivoglia deduzione che valga ad escludere o attenuare la sua responsabilità.
Tali considerazioni consentono quindi di configurare profili di responsabilità a carico dell , CP_2 dando luogo all'applicazione del principio della soccombenza virtuale ai fini del governo delle spese di lite. Esse sono quindi poste a carico dell e sono liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
3 condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.101,55 CP_2 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario avv. st.
. CP_1
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa MA RZ
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