Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3382 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 28/11/2024, e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Russo
(c.f.: ), con domicilio come in atti;
C.F._2
opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale procuratrice, c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (c.f. ) ed Andrea Ornati C.F._3
(c.f. , con domicilio come in atti;
C.F._4
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 174/2022 emesso dal Tribunale di Napoli nord il
19.01.2022 in favore di per l'importo capitale di euro di Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, nonché l'usurarietà degli interessi applicati.
Ha, quindi, così concluso: “1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito in capo alla
ex art. 58 TUB e, per l'effetto, revocare il decreto CP_1
ingiuntivo n. 174/2022 del Tribunale di Napoli Nord;
2) condannare al pagamento delle spese e dei compensi di lite con Controparte_1
attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
3) Accertare che nulla sia dovuto alla P.Iva – Controparte_1 P.IVA_3
C.F. , in pers. Del legale rapp.te p.t. stante l'inesistenza P.IVA_1
delle pretese creditorie vantante, benchè oggetto di violazione della legge 108/1996, o delle somme che saranno stabilite dall'ausilio della
CTU TECNICO CONTABILE”.
Si è costituita in giudizio a mezzo della procuratrice Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, Controparte_2
concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
- 2 - All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
28/11/2024, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Carattere assorbente, in punto di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda monitoria, riveste l'esame della legittimazione attiva dell'opposta, sub specie di titolarità del diritto, oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
- 3 - Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la
- 4 - titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a
- 5 - pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché
- 6 - possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, il contratto di finanziamento da cui origina il credito è stato stipulato tra e Parte_1 Parte_2
Tuttavia, non vi è alcuna prova di una cessione di crediti in blocco da ad altro soggetto, tantomeno della cessione dello Parte_2
specifico credito verso . Parte_1
Risulta, invero, documentata la sola cessione del credito da
[...]
ad ma, non essendo in alcun modo dimostrato CP_3 Controparte_1
l'acquisto del credito in capo a resta esclusa la Controparte_3
legittimazione di quest'ultima a cedere a sua volta la posizione creditoria, con conseguente inefficacia della cessione a valle in favore di Controparte_4
, a tale stregua, la prova di un fatto costitutivo della
[...]
domanda, ossia la titolarità del credito fatto valere, con conseguente assorbimento di ogni altro profilo ed infondatezza della pretesa.
- 7 - Per le ragioni tutte che precedono, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 174/2022;
2. condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 4.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, l'11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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