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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/01/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 799 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 18/01/2024 , e vertente
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. FALATO SILVIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
in virtù di mandato in calce al ricorso;
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta CP_1
procura in atti, dall'Avv. DI BLASIO ERIBERTO, nel cui studio è elettivamente domiciliata;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta del 7 e del
10.11.23, da intendersi qui integralmente riportate;
il P.M. ha concluso come da atto in data 17.1.24.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/02/2023 ha chiesto Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in data 03/10/2010 in Guardia Sanframondi.
[...]
In vista dell'udienza del 15.11.23 il ricorrente e la resistente, pure costituitasi, hanno depositato conclusioni conformi in data 7 e 10.11.23 per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza figurata del 15.11.23, previa trasformazione del rito, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898,
così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55,
essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (17.5.22) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione, definito,
previa trasformazione del rito, con decreto di omologa del 23.5.22, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi. Le parti hanno concordato per l'accoglimento delle condizioni del ricorso depositato il 23.2.23; poiché esse non sono contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, e non appaiono in contrasto con gli interessi del figlio della coppia, nato il [...] - minorenne - ritiene il Tribunale di Persona_1
poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della L. 898/70. Attesa la natura e l'esito della vertenza, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione e di documentazione reddituale aggiornata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda,
eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1). dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Guardia
Sanframondi data 03/10/2010 (Registro atti di matrimonio del Comune di Guardia
Sanframondi, atto n.16 parte II serie A del 03/10/2010) tra Parte_1
, nato a nato a [...] il [...], e , nata a
[...] CP_1
BENEVENTO (BN) il 30/11/1981 alle condizioni di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio del 18.1.24
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 799 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 18/01/2024 , e vertente
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. FALATO SILVIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
in virtù di mandato in calce al ricorso;
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta CP_1
procura in atti, dall'Avv. DI BLASIO ERIBERTO, nel cui studio è elettivamente domiciliata;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta del 7 e del
10.11.23, da intendersi qui integralmente riportate;
il P.M. ha concluso come da atto in data 17.1.24.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/02/2023 ha chiesto Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in data 03/10/2010 in Guardia Sanframondi.
[...]
In vista dell'udienza del 15.11.23 il ricorrente e la resistente, pure costituitasi, hanno depositato conclusioni conformi in data 7 e 10.11.23 per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza figurata del 15.11.23, previa trasformazione del rito, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898,
così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55,
essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (17.5.22) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione, definito,
previa trasformazione del rito, con decreto di omologa del 23.5.22, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi. Le parti hanno concordato per l'accoglimento delle condizioni del ricorso depositato il 23.2.23; poiché esse non sono contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, e non appaiono in contrasto con gli interessi del figlio della coppia, nato il [...] - minorenne - ritiene il Tribunale di Persona_1
poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della L. 898/70. Attesa la natura e l'esito della vertenza, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione e di documentazione reddituale aggiornata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda,
eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1). dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Guardia
Sanframondi data 03/10/2010 (Registro atti di matrimonio del Comune di Guardia
Sanframondi, atto n.16 parte II serie A del 03/10/2010) tra Parte_1
, nato a nato a [...] il [...], e , nata a
[...] CP_1
BENEVENTO (BN) il 30/11/1981 alle condizioni di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio del 18.1.24
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci