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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2024, n. 42174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42174 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL NN, nata a [...] il [...]; ZZ TO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza in data 12/1/2024 della Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo TO Bucca;
lette le conclusioni trasmesse in data 17/7/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Fulvio Baldi che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile "con le statuizioni conseguenziali". RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/10/2023, il Tribunale di Salerno ritenne EL NN e ZZ TO responsabili del reato continuato di cui all'art. 55 quinquies d.l.vo 165/2001 e, riconosciute le attenuanti generiche, condannò EL alla pena di mesi undici di reclusione ed C 580,00 di multa e ZZ alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 480,0 di multa, con pena sospesa per entrambi;
2. Con sentenza in data 12/1/2024 la Corte d'appello di Salerno confermò la sentenza respingendo gli appelli proposti dagli imputati. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, gli imputati. L Penale Sent. Sez. 3 Num. 42174 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 19/09/2024 3.a La difesa di EL, con il primo motivo, ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per falsa applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. Deduce che all'udienza del 12/1/2024 aveva prodotto due prospetti paga relativi al mese di febbraio 2016 e agosto 2023 che erano stati acquisiti dalla Corte che, però, in motivazione, aveva dichiarato dì non poterne tenere conto rilevando che la difesa, nei motivi di appello, non aveva richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Lamenta, quindi, che la Corte avrebbe potuto anche non acquisire la documentazione ma avrebbe dovuto provvedere con ordinanza e non già con la sentenza e che, comunque, la documentazione era "utile e pertinente all'applicazione della formula assolutoria di cui all'art. 131 bis cod. pen." nonché al "riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni dell'integrale risarcimento del danno patrimoniale di lieve entità", ragione per la quale la rinnovazione avrebbe dovuto essere disposta d'ufficio dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 quinquies I. 165/01. Deduce che la norma ha carattere residuale e richiede il dolo specifico nonché l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o altre modalità fraudolente. Sostiene che, nel caso di specie, "si verte in una assunta rilevazione della presenza fittizia sul posto di lavoro per cui difettava un elemento della fattispecie obiettiva del reato". Anche l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, ad avviso della difesa, non era sussistente il quanto il CCNL non prevedeva sistemi di rilevamento delle presenze per i dirigenti e Colantuono aveva sì diramato la nota interna che richiamava tutti i dipendenti a una scrupolosa osservanza dell'orario di lavoro ma non aveva sottoposto i dirigenti al rilevamento della presenza in ufficio mediante badge. Con il terzo motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. "con conseguente manifesta illogicità della motivazione". Assume che: a carico dì EL risultava esclusivamente l'allontanamento arbitrario dal luogo di lavoro per soli quattro giorni e per pochi minuti "per soddisfare elementari esigenze familiari senza alcuna interruzione o turbamento del servizio"; "le maggiori assenze contestate" erano derivate dalla cessazione del servizio di O.P.C. che aveva impedito ai militari di rilevare il rientro in ufficio dell'imputata ben prima dell'orario di uscita registrato tramite il badge. Ad avviso del difensore, quindi, il "danno lieve cagionato", il "ristoro integrale del danno" e "l'insussistenza di alcun tipo di pericolo" avrebbero consentito l'applicazione della causa di non punibilità invocata. Con il quarto motivo, ha denunciato la violazione dell'artt. 62 comma 1 n. 4 e 6 cod. pen. nonché dell'art. 55 quater comma 3 D.I.vo 150/01. Deduce che la difesa aveva formalizzato l'offerta reale di C 350,00 a titolo di risarcimento per le ore di lavoro che non erano state prestate e che la Corte territoriale l'aveva ritenuta 01, inadeguata sia perché le buste paga prodotte dalla difesa erano state giudicate non acquisibili sia in quanto non "satisfattiva del danno nel suo complesso, dovendo essere stimato anche il danno di natura non patrimoniale". Assume, quindi, che le valutazioni della Corte territoriale violavano l'art. 55 quater divo citato, "come risultante all'esito della lettura fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 61/2000", che avrebbe imposto di ritenere equo un risarcimento per il danno non patrimoniale determinato in misura pari al doppio del danno patrimoniale. Sostiene, inoltre, che la lievità dei danno patrimoniale avrebbe giustificato, alla luce dei principi enunciati nella predetta sentenza della Corte costituzionale, il riconoscimento della seconda delle attenuanti invocate. 3.b Con il primo motivo d'impugnazione, ZZ, ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che non era tenuto a "smarcare le uscite con il proprio badge in dotazione". Assume che solo con la disposizione del commissario straordinario n. 115610 del 25/5/2016 era stato disposto che tutti i dipendenti dovessero attestare le uscite e il rientro in sede tramite il badge, mentre il registro delle attività svolte dai veterinari all'esterno della struttura, istituito nel 2013, aveva il solo scopo di fornire un riepilogo di facile consultazione. Con il secondo motivo, ha denunciato violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Dopo aver esposto una serie di considerazioni di ordine generale, la difesa deduce che a ZZ erano state contestate tre violazioni, per poche ore lavorative, per cui ricórrevano tutti i presupposti richiesti per l'applicazione dell'istituto. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di ZZ è inammissibile in quanto ripropone i motivi di appello senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per disattenderli. Giova ricordare che il motivo difetta di specificità non soltanto quando è generico, ossia indeterminato, ma anche quando non è correlato con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, dal momento che l'impugnazione non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; 3 nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). La Corte d'appello ha spiegato perché la condotta accertata a carico dell'imputato integrasse il reato contestato anche se non era intervenuta la manipolazione del sistema di rilevazione delle presenze, perché fosse irrilevante, ai fini dell'integrazione del delitto, il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ufficio e perché non ricorressero í presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Tali argomenti sono stati del tutto ignorati dal ricorrente che ha sostanzialmente riprodotto í motivi di appello respinti dalla Corte territoriale. 2. Risulta inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di EL, risultando i motivi proposti in parte generici e in parte manifestamente infondati. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa fa presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci, Rv. 266820 - 01), sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01). A ciò consegue che "mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentatíva posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 - 01)" ( Sez. 7, n. 18236 del 5/4/2024, Cavallaro). Venendo al caso di specie, la Corte territoriale ha sì rigettato la richiesta di acquisizione documentale imputando il diniego alla mancata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della difesa, ma ha poi negato il riconoscimento delle attenuanti comuni invocate e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. con argomenti la cui tenuta logica non sarebbe stata scalfita dall'acquisizione delle due buste paga, così, implicitamente, 4 dimostrando la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. 3. La Corte d'appello, inoltre, alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata ha spiegato che non vi era alcuna norma che impedisse di assoggettare i dirigenti dell'ASL al sistema di rilevamento automatico delle presenze e che nella struttura organizzativa nella quale l'imputata era inserita era espressamente previsto che anche per i dirigenti dovesse essere utilizzato il badge loro in dotazione per attestare la durata della presenza in ufficio. Proprio perché tale sistema era l'unico attraverso cui veniva rilevata la presenza in ufficio, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la mancata registrazione all'uscita dalla sede lavorativa costituisse un artificio idoneo a rappresentare una situazione inesistente, ossia la protrazione dell'attività lavorativa nonostante l'allontanamento del luogo di lavoro. Il ricorso ribadisce le censure mosse alla sentenza del Tribunale senza confrontarsi con gli argomenti della Corte distrettuale che quelle doglianze avevano disatteso. 4. A conclusioni analoghe si perviene in relazione al terzo motivo d'impugnazione. Le doglianze proposte, infatti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero la valutazione dei giudici di merito che sono stati concordi nel ritenere che l'abitualità della condotta", l'intensità del dolo, il danno d'immagine prodotto all'amministrazione di appartenenza precludessero la valutazione della condotta in termini di particolare tenuità. La ricorrente insorge contro tale motivazione denunciando la violazione di legge sostanziale ma gli argomenti proposti si risolvono nella formulazione di una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si assume, in ricorso, che le violazioni accertate erano episodiche e dettate dalla necessità di soddisfare "elementari esigenze familiari", laddove le sentenze di merito configurano l'abbandono della postazione lavorativa prima della fine dell'orario di lavoro come una "prassi" da EL osservata con continuità e "nonchalance" ormai "da tempo" (pag. 12 della sentenza d'appello), e si determina il tempo di assenza in 2 h e 39 m. benché i reati ritenuti integrati fossero relativi a un lasso temporale complessivo pari a 7h e 53 m. Senonché, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano inidonee a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" dei fatto rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Non si verte, pertanto, nella violazione di legge potendo le critiche mosse al punto della sentenza impugnata relativa all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. rilevare sotto il profilo del deficit motivazionale, di cui, però, nel caso in esame, non si rilevano gli estremi, risultando gli argomenti svolti nelle sentenze di merito aderenti alle risultanze istruttorie e privi di incongruenze logiche. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, va ribadito, deve, infatti, essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 5. Manifestamente infondato risulta anche il motivo volto al riconoscimento delle attenuanti del danno di speciale tenuità e della riparazione del danno. In relazione alla prima attenuante, la Corte distrettuale ha respinto la richiesta difensiva con due distinti argomenti: la fattispecie in esame non rientrava in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 62 n. 4 cod. pen., essendosi in presenza di un reato di mera condotta teso a salvaguardare l'efficienza e la funzionalità della pubblica amministrazione;
l' "incisiva e apprezzabile lesione all'immagine dell'ente pubblico datore di lavoro". Il diniego dell'attenuante della riparazione del danno è stato dalla Corte territoriale motivato oltre che con il diniego ad acquisire le buste paga prodotte dalla difesa anche con l'esiguità del risarcimento di € 350,00 offerto da EL rispetto al danno complessivo sofferto dalla pubblica amministrazione. Il primo degli argomenti esposti dalla Corte territoriale per negare il riconoscimento delle attenuanti è sostanzialmente ignorato dalla ricorrente che si limita ad assumere che è "pacifico" che si sia in presenza di "un reato plurioffensivo proprio perché vi è sotteso, comunque un interesse patrimoniale", per poi riprodurre il testo dell'art. 62 n. 4 cod. pen.. La contestazione del giudizio di inidoneità della somma offerta a risarcire il danno cagionato alla pubblica amministrazione è fondata su una serie di elementi: la durata dell'illecito allontanamento dall'ufficio, calcolata in 2 ore e 39 minuti;
l'assenza di strepitus o clamor fori e mediatico"; "i principi stabiliti dal dettato normativo di cui all'art. 55 quater d.l.vo 165/01 come risultante all'esito della lettura fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 61/20". 6 Va subito sgombrato il campo dall'argomento incentrato sulla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016, che disciplinavano la responsabilità per danno patrimoniale e danno all'immagine nei confronti della P.A., arrecati dal pubblico dipendente attraverso la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento e altre modalità fraudolente, in quanto eccedenti rispetto alla materia oggetto della legge di delegazione n. 124 del 2015, risultando inconferente con le argomentazioni contestate: le valutazioni dei giudici di merito, infatti, prescindono dal minimo sanzionatorio imposto dalla norma dichiarata incostituzionale ma sono fondate sulle circostanze peculiari e caratterizzanti del caso concreto afferenti l'entità del danno d'immagine subito dalla P.A. a causa della "reiterazione delle condotte in luoghi pubblici in orari di lavoro" (pag. 12 sentenza di primo grado). La condotta accertata, inoltre, nella ricostruzione dei giudici di merito, come già detto, comportò l'assenza di EL dall'ufficio per un lasso temporale ben superiore a quello indicato nel motivo d'impugnazione. La mancanza di "streputus o calmor fori e mediatico" è, poi, un dato cui le sentenze di merito non fanno riferimento e dalla sintesi dei motivi di appello fatta dalla Corte territoriale non risulta neanche dedotta per contestare le valutazioni del Tribunale. All'allegazione difensiva, pertanto, non può darsi alcuna rilevanza ai fini della decisione. Va, al riguardo, richiamato il principio, condiviso dal Collegio, per cui «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di 7 appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903;Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 8/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.269368)" ( Sez. 5, n. 1073 del 12/10/2022 (dep. 2023), Sorgente). Si è, quindi, in presenza di argomenti inammissibili o inconferenti o non corrispondenti alla ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito che non delineano vizi di violazione di legge o deficit motivazionali di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi". 6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di • inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. Va, infine, disposta, ai sensi l'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., la comunicazione del dispositivo all' amministrazione di appartenenza dei ricorrenti (ASL di Salerno).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 154-ter disp. Att. C.p.p., dispone che il presente dispositivo venga comunicato alla amministrazione di appartenenza dei ricorrenti (ASL di Salerno). Così deciso il 19/9/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo TO Bucca;
lette le conclusioni trasmesse in data 17/7/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Fulvio Baldi che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile "con le statuizioni conseguenziali". RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/10/2023, il Tribunale di Salerno ritenne EL NN e ZZ TO responsabili del reato continuato di cui all'art. 55 quinquies d.l.vo 165/2001 e, riconosciute le attenuanti generiche, condannò EL alla pena di mesi undici di reclusione ed C 580,00 di multa e ZZ alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 480,0 di multa, con pena sospesa per entrambi;
2. Con sentenza in data 12/1/2024 la Corte d'appello di Salerno confermò la sentenza respingendo gli appelli proposti dagli imputati. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, gli imputati. L Penale Sent. Sez. 3 Num. 42174 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 19/09/2024 3.a La difesa di EL, con il primo motivo, ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per falsa applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. Deduce che all'udienza del 12/1/2024 aveva prodotto due prospetti paga relativi al mese di febbraio 2016 e agosto 2023 che erano stati acquisiti dalla Corte che, però, in motivazione, aveva dichiarato dì non poterne tenere conto rilevando che la difesa, nei motivi di appello, non aveva richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Lamenta, quindi, che la Corte avrebbe potuto anche non acquisire la documentazione ma avrebbe dovuto provvedere con ordinanza e non già con la sentenza e che, comunque, la documentazione era "utile e pertinente all'applicazione della formula assolutoria di cui all'art. 131 bis cod. pen." nonché al "riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni dell'integrale risarcimento del danno patrimoniale di lieve entità", ragione per la quale la rinnovazione avrebbe dovuto essere disposta d'ufficio dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 quinquies I. 165/01. Deduce che la norma ha carattere residuale e richiede il dolo specifico nonché l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o altre modalità fraudolente. Sostiene che, nel caso di specie, "si verte in una assunta rilevazione della presenza fittizia sul posto di lavoro per cui difettava un elemento della fattispecie obiettiva del reato". Anche l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, ad avviso della difesa, non era sussistente il quanto il CCNL non prevedeva sistemi di rilevamento delle presenze per i dirigenti e Colantuono aveva sì diramato la nota interna che richiamava tutti i dipendenti a una scrupolosa osservanza dell'orario di lavoro ma non aveva sottoposto i dirigenti al rilevamento della presenza in ufficio mediante badge. Con il terzo motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. "con conseguente manifesta illogicità della motivazione". Assume che: a carico dì EL risultava esclusivamente l'allontanamento arbitrario dal luogo di lavoro per soli quattro giorni e per pochi minuti "per soddisfare elementari esigenze familiari senza alcuna interruzione o turbamento del servizio"; "le maggiori assenze contestate" erano derivate dalla cessazione del servizio di O.P.C. che aveva impedito ai militari di rilevare il rientro in ufficio dell'imputata ben prima dell'orario di uscita registrato tramite il badge. Ad avviso del difensore, quindi, il "danno lieve cagionato", il "ristoro integrale del danno" e "l'insussistenza di alcun tipo di pericolo" avrebbero consentito l'applicazione della causa di non punibilità invocata. Con il quarto motivo, ha denunciato la violazione dell'artt. 62 comma 1 n. 4 e 6 cod. pen. nonché dell'art. 55 quater comma 3 D.I.vo 150/01. Deduce che la difesa aveva formalizzato l'offerta reale di C 350,00 a titolo di risarcimento per le ore di lavoro che non erano state prestate e che la Corte territoriale l'aveva ritenuta 01, inadeguata sia perché le buste paga prodotte dalla difesa erano state giudicate non acquisibili sia in quanto non "satisfattiva del danno nel suo complesso, dovendo essere stimato anche il danno di natura non patrimoniale". Assume, quindi, che le valutazioni della Corte territoriale violavano l'art. 55 quater divo citato, "come risultante all'esito della lettura fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 61/2000", che avrebbe imposto di ritenere equo un risarcimento per il danno non patrimoniale determinato in misura pari al doppio del danno patrimoniale. Sostiene, inoltre, che la lievità dei danno patrimoniale avrebbe giustificato, alla luce dei principi enunciati nella predetta sentenza della Corte costituzionale, il riconoscimento della seconda delle attenuanti invocate. 3.b Con il primo motivo d'impugnazione, ZZ, ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che non era tenuto a "smarcare le uscite con il proprio badge in dotazione". Assume che solo con la disposizione del commissario straordinario n. 115610 del 25/5/2016 era stato disposto che tutti i dipendenti dovessero attestare le uscite e il rientro in sede tramite il badge, mentre il registro delle attività svolte dai veterinari all'esterno della struttura, istituito nel 2013, aveva il solo scopo di fornire un riepilogo di facile consultazione. Con il secondo motivo, ha denunciato violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Dopo aver esposto una serie di considerazioni di ordine generale, la difesa deduce che a ZZ erano state contestate tre violazioni, per poche ore lavorative, per cui ricórrevano tutti i presupposti richiesti per l'applicazione dell'istituto. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di ZZ è inammissibile in quanto ripropone i motivi di appello senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per disattenderli. Giova ricordare che il motivo difetta di specificità non soltanto quando è generico, ossia indeterminato, ma anche quando non è correlato con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, dal momento che l'impugnazione non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; 3 nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). La Corte d'appello ha spiegato perché la condotta accertata a carico dell'imputato integrasse il reato contestato anche se non era intervenuta la manipolazione del sistema di rilevazione delle presenze, perché fosse irrilevante, ai fini dell'integrazione del delitto, il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ufficio e perché non ricorressero í presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Tali argomenti sono stati del tutto ignorati dal ricorrente che ha sostanzialmente riprodotto í motivi di appello respinti dalla Corte territoriale. 2. Risulta inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di EL, risultando i motivi proposti in parte generici e in parte manifestamente infondati. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa fa presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci, Rv. 266820 - 01), sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01). A ciò consegue che "mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentatíva posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 - 01)" ( Sez. 7, n. 18236 del 5/4/2024, Cavallaro). Venendo al caso di specie, la Corte territoriale ha sì rigettato la richiesta di acquisizione documentale imputando il diniego alla mancata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della difesa, ma ha poi negato il riconoscimento delle attenuanti comuni invocate e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. con argomenti la cui tenuta logica non sarebbe stata scalfita dall'acquisizione delle due buste paga, così, implicitamente, 4 dimostrando la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. 3. La Corte d'appello, inoltre, alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata ha spiegato che non vi era alcuna norma che impedisse di assoggettare i dirigenti dell'ASL al sistema di rilevamento automatico delle presenze e che nella struttura organizzativa nella quale l'imputata era inserita era espressamente previsto che anche per i dirigenti dovesse essere utilizzato il badge loro in dotazione per attestare la durata della presenza in ufficio. Proprio perché tale sistema era l'unico attraverso cui veniva rilevata la presenza in ufficio, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la mancata registrazione all'uscita dalla sede lavorativa costituisse un artificio idoneo a rappresentare una situazione inesistente, ossia la protrazione dell'attività lavorativa nonostante l'allontanamento del luogo di lavoro. Il ricorso ribadisce le censure mosse alla sentenza del Tribunale senza confrontarsi con gli argomenti della Corte distrettuale che quelle doglianze avevano disatteso. 4. A conclusioni analoghe si perviene in relazione al terzo motivo d'impugnazione. Le doglianze proposte, infatti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero la valutazione dei giudici di merito che sono stati concordi nel ritenere che l'abitualità della condotta", l'intensità del dolo, il danno d'immagine prodotto all'amministrazione di appartenenza precludessero la valutazione della condotta in termini di particolare tenuità. La ricorrente insorge contro tale motivazione denunciando la violazione di legge sostanziale ma gli argomenti proposti si risolvono nella formulazione di una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si assume, in ricorso, che le violazioni accertate erano episodiche e dettate dalla necessità di soddisfare "elementari esigenze familiari", laddove le sentenze di merito configurano l'abbandono della postazione lavorativa prima della fine dell'orario di lavoro come una "prassi" da EL osservata con continuità e "nonchalance" ormai "da tempo" (pag. 12 della sentenza d'appello), e si determina il tempo di assenza in 2 h e 39 m. benché i reati ritenuti integrati fossero relativi a un lasso temporale complessivo pari a 7h e 53 m. Senonché, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano inidonee a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" dei fatto rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Non si verte, pertanto, nella violazione di legge potendo le critiche mosse al punto della sentenza impugnata relativa all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. rilevare sotto il profilo del deficit motivazionale, di cui, però, nel caso in esame, non si rilevano gli estremi, risultando gli argomenti svolti nelle sentenze di merito aderenti alle risultanze istruttorie e privi di incongruenze logiche. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, va ribadito, deve, infatti, essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 5. Manifestamente infondato risulta anche il motivo volto al riconoscimento delle attenuanti del danno di speciale tenuità e della riparazione del danno. In relazione alla prima attenuante, la Corte distrettuale ha respinto la richiesta difensiva con due distinti argomenti: la fattispecie in esame non rientrava in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 62 n. 4 cod. pen., essendosi in presenza di un reato di mera condotta teso a salvaguardare l'efficienza e la funzionalità della pubblica amministrazione;
l' "incisiva e apprezzabile lesione all'immagine dell'ente pubblico datore di lavoro". Il diniego dell'attenuante della riparazione del danno è stato dalla Corte territoriale motivato oltre che con il diniego ad acquisire le buste paga prodotte dalla difesa anche con l'esiguità del risarcimento di € 350,00 offerto da EL rispetto al danno complessivo sofferto dalla pubblica amministrazione. Il primo degli argomenti esposti dalla Corte territoriale per negare il riconoscimento delle attenuanti è sostanzialmente ignorato dalla ricorrente che si limita ad assumere che è "pacifico" che si sia in presenza di "un reato plurioffensivo proprio perché vi è sotteso, comunque un interesse patrimoniale", per poi riprodurre il testo dell'art. 62 n. 4 cod. pen.. La contestazione del giudizio di inidoneità della somma offerta a risarcire il danno cagionato alla pubblica amministrazione è fondata su una serie di elementi: la durata dell'illecito allontanamento dall'ufficio, calcolata in 2 ore e 39 minuti;
l'assenza di strepitus o clamor fori e mediatico"; "i principi stabiliti dal dettato normativo di cui all'art. 55 quater d.l.vo 165/01 come risultante all'esito della lettura fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 61/20". 6 Va subito sgombrato il campo dall'argomento incentrato sulla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016, che disciplinavano la responsabilità per danno patrimoniale e danno all'immagine nei confronti della P.A., arrecati dal pubblico dipendente attraverso la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento e altre modalità fraudolente, in quanto eccedenti rispetto alla materia oggetto della legge di delegazione n. 124 del 2015, risultando inconferente con le argomentazioni contestate: le valutazioni dei giudici di merito, infatti, prescindono dal minimo sanzionatorio imposto dalla norma dichiarata incostituzionale ma sono fondate sulle circostanze peculiari e caratterizzanti del caso concreto afferenti l'entità del danno d'immagine subito dalla P.A. a causa della "reiterazione delle condotte in luoghi pubblici in orari di lavoro" (pag. 12 sentenza di primo grado). La condotta accertata, inoltre, nella ricostruzione dei giudici di merito, come già detto, comportò l'assenza di EL dall'ufficio per un lasso temporale ben superiore a quello indicato nel motivo d'impugnazione. La mancanza di "streputus o calmor fori e mediatico" è, poi, un dato cui le sentenze di merito non fanno riferimento e dalla sintesi dei motivi di appello fatta dalla Corte territoriale non risulta neanche dedotta per contestare le valutazioni del Tribunale. All'allegazione difensiva, pertanto, non può darsi alcuna rilevanza ai fini della decisione. Va, al riguardo, richiamato il principio, condiviso dal Collegio, per cui «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di 7 appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903;Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 8/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.269368)" ( Sez. 5, n. 1073 del 12/10/2022 (dep. 2023), Sorgente). Si è, quindi, in presenza di argomenti inammissibili o inconferenti o non corrispondenti alla ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito che non delineano vizi di violazione di legge o deficit motivazionali di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi". 6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di • inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. Va, infine, disposta, ai sensi l'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., la comunicazione del dispositivo all' amministrazione di appartenenza dei ricorrenti (ASL di Salerno).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 154-ter disp. Att. C.p.p., dispone che il presente dispositivo venga comunicato alla amministrazione di appartenenza dei ricorrenti (ASL di Salerno). Così deciso il 19/9/2024