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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2024, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
R. G. n° 6745/2021 TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 3 ottobre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore - Convenuta, contumace -
OGGETTO: “PAGAMENTO RETRIBUZIONI”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 settembre 2021 espose Parte_1 che:
→ ella aveva lavorato come operatore socio-sanitario (LIV. D CCNL CASE DI CURA
ARIS 2013) alle dipendenze della convenuta, dal 21 febbraio 2000 fino al 15 marzo 2021, data in cui il rapporto era cessato a seguito delle dimissioni da lei rassegnate;
→ tuttavia, non le era stato corrisposto il TFR (quantificato in €.35.137,84 nella busta-paga di aprile 2021), poiché la convenuta aveva illegittimamente trattenuto:
• l'importo di €.1.224,84 a titolo di “mancato preavviso”, sebbene ella avesse rassegnato le dimissioni con preavviso in data 19-22 febbraio
2021, rispetto alla data di cessazione del rapporto del 15 marzo 2021;
1
Sentenza R.G. n° 6745/21 • il residuo importo a titolo di “cessioni / prestiti”, sebbene nessun versamento fosse mai stato operato in favore delle società finanziarie cessionarie, tant'è che la lavoratrice era stata costretta ad estinguere la posizione debitoria nei confronti di CREDEM ed a continuare il versamento della quota mensile in favore di con addebito sulla nuova busta Parte_2 paga ASL;
→ in riferimento alla suddetta somma, quindi, in questa sede chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore (ovvero, in subordine, in favore delle società finanziarie), oltre accessori e rifusione di spese.
Nonostante rituale notificazione, la parte convenuta non si è costituita in giudizio, né il suo legale rappresentante ha inteso comparire per rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
La domanda è fondata e, quindi, può essere accolta, per quanto di ragione.
Dalle risultanze istruttorie acquisite, emerge con sufficiente sicurezza la prova di tutte le circostanze dedotte in ricorso, con riferimento non solo alla esistenza ed alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, ma anche alle dimissioni rassegnate con debito preavviso (sicché nessuna indennità sostituiva era dovuta), nonché al mancato versamento in favore delle società finanziarie cessionarie, alla anticipata estinzione della posizione debitoria nei confronti di CREDEM ed alla continuazione del versamento della quota mensile in favore di con addebito sulla nuova busta paga ASL. Parte_2
Ed invero, oltre alle emergenze testimoniali e documentali (listini-paga, dimissioni e relative comunicazioni, quietanza liberatoria CREDEM e nota
PRESTITALIA), non può non valutarsi debitamente, ai sensi dell'art. 116 cpv. cpc., anche il contegno processuale della parte convenuta la quale, pur a seguito di reiterate notifiche, è rimasta ingiustificatamente contumace: appare
2
Sentenza R.G. n° 6745/21 invero evidente che da tale condotta omissiva possa dedursi, quanto meno,
l'assenza di valide ragioni da opporre alla domanda. Anzi, ancor più decisivamente, è doveroso rilevare che, ai sensi dell'art. 232 cpc., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”: orbene, nel caso di specie, valutati positivamente gli “altri elementi di prova” costituiti dalle citate emergenze documentali, la mancata risposta all'interrogatorio formale può legittimamente comportare ex se un effetto di definitivo e pieno accertamento delle circostanze dedotte dall'attore, almeno limitatamente a quelle sulle quali sia stato acquisito un qualche “elemento di prova” (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. I,
6 AGOSTO 2014 N° 17719 e CASS. SEZ. VI-II, 18 APRILE 2018 N° 9436).
Se così è, appare fondata la domanda di pagamento delle relative retribuzioni, essendo ovviamente onere del datore (nel caso di specie non assolto) provare l'esatto adempimento (quale fatto estintivo del diritto azionato) degli obblighi retributivi.
Del resto, secondo il costante orientamento ermeneutico di legittimità, deve ritenersi che: “In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda
l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione
3
Sentenza R.G. n° 6745/21 senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)” (sic CASS. LAV. 5 MAGGIO 2001 N°
6332).
-------------
Peraltro, quanto alle vicende relative ai prestiti ed alle conseguenti cessioni di credito in garanzia, deve osservarsi che: “La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale
è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine” (sic CASS. SEZ. III, 15 LUGLIO 2024 N° 19358, che richiama la risalente sentenza 2 aprile 2001, n. 4796 nonché, sempre in senso conforme,
l'ordinanza 28 maggio 2020, n. 10092, la sentenza 25 maggio 2022, n. 16837 e l'ordinanza 22 dicembre 2023, n. 35918). In sostanza, nel caso di cessione del credito a titolo di garanzia, se l'obbligazione garantita si estingue, si verifica un meccanismo paragonabile a quello della condizione risolutiva, con conseguente retrocessione del credito garantito nella sfera giuridica del cedente: e tanto risulta essere avvenuto nel caso di specie, almeno per i prestiti che sono totalmente o parzialmente estinti, mentre per gli eventuali importi residui tuttora dovuti la titolarità del credito ceduto in garanzia rimane ancora solo in capo alle società finanziarie cessionarie.
-------------
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, osserva il TRIBUNALE che, in base ai conteggi allegati al ricorso introduttivo (di cui non è necessaria anche la notificazione: cfr. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3126), esse Controparte_2 sono state calcolate con determinazioni rapportate alle precedenti buste-paga
4
Sentenza R.G. n° 6745/21 ed ai parametri retributivi previsti dal CCNL per il livello spettante al lavoratore
(LIV. D CCNL CASE DI CURA ARIS 2013): del resto, è pacifico che l'adesione ad un contratto collettivo può essere anche tacita e per fatti concludenti, ravvisabili nella concreta applicazione delle relative clausole (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 18
SETTEMBRE 2015 N° 18408, 13 OTTOBRE 2015 N° 20504 e 29 OTTOBRE 2013 N°
24336).
In definitiva, sulla base delle sopra esposte considerazioni, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere accolto, per quanto di ragione, con condanna della convenuta al pagamento delle somme richieste in favore della parte ricorrente, previa deduzione di quanto tuttora eventualmente spettante alle società finanziarie a titolo di importo residuo dei prestiti ancora non estinti, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
******************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare, per le causali di cui in motivazione, la somma di
€.35.137,84 in favore della parte ricorrente, previa deduzione di quanto tuttora eventualmente spettante alle società finanziarie a titolo di importo residuo dei prestiti ancora non estinti, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio DEL
VECCHIO, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 3 ottobre 2024. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 5
Sentenza R.G. n° 6745/21
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 3 ottobre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore - Convenuta, contumace -
OGGETTO: “PAGAMENTO RETRIBUZIONI”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 settembre 2021 espose Parte_1 che:
→ ella aveva lavorato come operatore socio-sanitario (LIV. D CCNL CASE DI CURA
ARIS 2013) alle dipendenze della convenuta, dal 21 febbraio 2000 fino al 15 marzo 2021, data in cui il rapporto era cessato a seguito delle dimissioni da lei rassegnate;
→ tuttavia, non le era stato corrisposto il TFR (quantificato in €.35.137,84 nella busta-paga di aprile 2021), poiché la convenuta aveva illegittimamente trattenuto:
• l'importo di €.1.224,84 a titolo di “mancato preavviso”, sebbene ella avesse rassegnato le dimissioni con preavviso in data 19-22 febbraio
2021, rispetto alla data di cessazione del rapporto del 15 marzo 2021;
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Sentenza R.G. n° 6745/21 • il residuo importo a titolo di “cessioni / prestiti”, sebbene nessun versamento fosse mai stato operato in favore delle società finanziarie cessionarie, tant'è che la lavoratrice era stata costretta ad estinguere la posizione debitoria nei confronti di CREDEM ed a continuare il versamento della quota mensile in favore di con addebito sulla nuova busta Parte_2 paga ASL;
→ in riferimento alla suddetta somma, quindi, in questa sede chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore (ovvero, in subordine, in favore delle società finanziarie), oltre accessori e rifusione di spese.
Nonostante rituale notificazione, la parte convenuta non si è costituita in giudizio, né il suo legale rappresentante ha inteso comparire per rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, quindi, può essere accolta, per quanto di ragione.
Dalle risultanze istruttorie acquisite, emerge con sufficiente sicurezza la prova di tutte le circostanze dedotte in ricorso, con riferimento non solo alla esistenza ed alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, ma anche alle dimissioni rassegnate con debito preavviso (sicché nessuna indennità sostituiva era dovuta), nonché al mancato versamento in favore delle società finanziarie cessionarie, alla anticipata estinzione della posizione debitoria nei confronti di CREDEM ed alla continuazione del versamento della quota mensile in favore di con addebito sulla nuova busta paga ASL. Parte_2
Ed invero, oltre alle emergenze testimoniali e documentali (listini-paga, dimissioni e relative comunicazioni, quietanza liberatoria CREDEM e nota
PRESTITALIA), non può non valutarsi debitamente, ai sensi dell'art. 116 cpv. cpc., anche il contegno processuale della parte convenuta la quale, pur a seguito di reiterate notifiche, è rimasta ingiustificatamente contumace: appare
2
Sentenza R.G. n° 6745/21 invero evidente che da tale condotta omissiva possa dedursi, quanto meno,
l'assenza di valide ragioni da opporre alla domanda. Anzi, ancor più decisivamente, è doveroso rilevare che, ai sensi dell'art. 232 cpc., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”: orbene, nel caso di specie, valutati positivamente gli “altri elementi di prova” costituiti dalle citate emergenze documentali, la mancata risposta all'interrogatorio formale può legittimamente comportare ex se un effetto di definitivo e pieno accertamento delle circostanze dedotte dall'attore, almeno limitatamente a quelle sulle quali sia stato acquisito un qualche “elemento di prova” (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. I,
6 AGOSTO 2014 N° 17719 e CASS. SEZ. VI-II, 18 APRILE 2018 N° 9436).
Se così è, appare fondata la domanda di pagamento delle relative retribuzioni, essendo ovviamente onere del datore (nel caso di specie non assolto) provare l'esatto adempimento (quale fatto estintivo del diritto azionato) degli obblighi retributivi.
Del resto, secondo il costante orientamento ermeneutico di legittimità, deve ritenersi che: “In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda
l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione
3
Sentenza R.G. n° 6745/21 senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)” (sic CASS. LAV. 5 MAGGIO 2001 N°
6332).
-------------
Peraltro, quanto alle vicende relative ai prestiti ed alle conseguenti cessioni di credito in garanzia, deve osservarsi che: “La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale
è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine” (sic CASS. SEZ. III, 15 LUGLIO 2024 N° 19358, che richiama la risalente sentenza 2 aprile 2001, n. 4796 nonché, sempre in senso conforme,
l'ordinanza 28 maggio 2020, n. 10092, la sentenza 25 maggio 2022, n. 16837 e l'ordinanza 22 dicembre 2023, n. 35918). In sostanza, nel caso di cessione del credito a titolo di garanzia, se l'obbligazione garantita si estingue, si verifica un meccanismo paragonabile a quello della condizione risolutiva, con conseguente retrocessione del credito garantito nella sfera giuridica del cedente: e tanto risulta essere avvenuto nel caso di specie, almeno per i prestiti che sono totalmente o parzialmente estinti, mentre per gli eventuali importi residui tuttora dovuti la titolarità del credito ceduto in garanzia rimane ancora solo in capo alle società finanziarie cessionarie.
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Venendo alla quantificazione delle somme dovute, osserva il TRIBUNALE che, in base ai conteggi allegati al ricorso introduttivo (di cui non è necessaria anche la notificazione: cfr. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3126), esse Controparte_2 sono state calcolate con determinazioni rapportate alle precedenti buste-paga
4
Sentenza R.G. n° 6745/21 ed ai parametri retributivi previsti dal CCNL per il livello spettante al lavoratore
(LIV. D CCNL CASE DI CURA ARIS 2013): del resto, è pacifico che l'adesione ad un contratto collettivo può essere anche tacita e per fatti concludenti, ravvisabili nella concreta applicazione delle relative clausole (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 18
SETTEMBRE 2015 N° 18408, 13 OTTOBRE 2015 N° 20504 e 29 OTTOBRE 2013 N°
24336).
In definitiva, sulla base delle sopra esposte considerazioni, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere accolto, per quanto di ragione, con condanna della convenuta al pagamento delle somme richieste in favore della parte ricorrente, previa deduzione di quanto tuttora eventualmente spettante alle società finanziarie a titolo di importo residuo dei prestiti ancora non estinti, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
******************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare, per le causali di cui in motivazione, la somma di
€.35.137,84 in favore della parte ricorrente, previa deduzione di quanto tuttora eventualmente spettante alle società finanziarie a titolo di importo residuo dei prestiti ancora non estinti, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio DEL
VECCHIO, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 3 ottobre 2024. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 5
Sentenza R.G. n° 6745/21