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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 28 novembre 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2718/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Sergio Imbimbo ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via
Sottotenente Iannaccone n. 3, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Anna Rita Marchitiello ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Aldo Moro n. 10, giusta mandato come in atti;
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Giorgio Fontana ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Duomo n. 21, giusta mandato come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze di con decorrenza dal 23.03.2007 e con qualifica di CP_1 impiegata, contesta il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto con missiva del 11.02.2025 sulla scorta della seguente motivazione: “ A seguito dell'Assemblea dei soci del 24.10.2024, che ha deliberato la messa in liquidazione della società, la Sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dalla azienda. Rilevato che non è possibile, all'interno della azienda, reperire un'altra posizione lavorativa dove poterLa collocare, siamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo…”. Propone altresì domande subordinate, 1 chiedendo anche accertarsi il diritto a transitare alle dipendenze di Controparte_2
. I resistenti si sono costituiti.
[...]
2) Con Delibera n.6 del 31.03.2022 il ha affidato a Controparte_3 [...]
quale gestore unico, il servizio idrico integrato, con conseguente CP_2 revoca degli affidamenti della gestione del servizio di fognatura e depurazione in capo a giusta Delibera n.449 dello 09.06.2022. La gestione del CP_1 servizio è poi materialmente passata solo ad aprile 2025.
Il Tribunale ritiene che la vicenda si collochi nell'ambito di applicazione della
L.R n.15/2015, intitolata "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”, ed in particolare della previsione di cui all'art. 23, a mente del quale “Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 152/2006 il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartiene alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la disciplina del trasferimento di ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile”.
3) La resistente contesta l'applicabilità della disciplina, in Controparte_2 quanto dall'affidamento complessivamente operato resta esclusa la gestione dell'impianto di depurazione di , affidato dal 2010 a CP_2 CP_4
Il Tribunale rileva che già la delibera n.6 del 31.03.2022 del Consiglio Comunale di ha avuto ad oggetto “Servizio Idrico Integrato, Indirizzi per CP_2
l'affidamento ad unico soggetto”, e che il Consiglio Comunale deliberava di
“dettare indirizzi…al Sindaco… di affidare ad un unico gestore, individuato nella il servizio idrico integrato, provvedendo di conseguenza, Controparte_2 alla revoca degli affidamenti della gestione del servizio di fognatura e depurazione attualmente in essere in capo alla CP_1
2 La successiva Deliberazione n.56 dello 07.09.2022 del Consiglio Comunale della città di approvava “lo schema di convenzione per la gestione del Servizio CP_2
Idrico Integrato tra e Controparte_3 Controparte_2
La Convenzione del 15.01.2025 tra e è Controparte_3 Controparte_2 per la gestione del Servizio Idrico Integrato. All'art. 3 si dispone che “Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento in house providing”; all'art.4 stabilisce che: “Il affida la gestione del CP_3 servizio idrico integrato nel proprio territorio”.
L'art. 10 prevede che: “Il Gestore si impegna ad assumere i lavoratori subordinati alle dipendenze del Gestore uscente addetti al servizio acquisito da almeno 1 anno…in caso di acquisizione di rami d'azienda, l'impegno riguarderà unicamente il personale facente parte da almeno un anno del segmento di attività gestito dal Gestore uscente. Al momento della cessazione dell'affidamento è esclusa l'applicabilità delle previsioni di cui all'art.173 del d.lgs 152/2006.”
8) Il fatto che la gestione dell'impianto di depurazione sia rimasto in capo a soggetto diverso dall'affidatario del Servizio idrico Integrato, e che quindi quello affidato non sia eventualmente il servizio nella sua totalità, non esclude, a parere del Tribunale, che la operazione mediante sottrazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque alla e l'affidamento a sia CP_1 Controparte_2 stato operato nell'ambito della applicazione della Legge Regionale 23/2015,
Indirizzi per l'affidamento ad unico soggetto del Servizio Idrico Integrato.
Se parti del servizio erano affidate a soggetti differenti, nulla sembra ostare a che alla concentrazione dello stesso in capo ad un unico soggetto si giunga con atti separati, eventualmente in momenti differenti.
Tale appare essere stata ab initio anche la chiara intenzione delle parti, che alla attuazione dell'affidamento ad unico soggetto del Servizio Idrico Integrato hanno sempre fatto richiamo nel giustificare ogni determinazione, fino alla convenzione del 15 gennaio 2025.
5) L'art.173 del d.lgs 152/2006 che prevede che “il personale… che appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici, sarà soggetto, ferma la risoluzione del rapporto, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di
3 enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile”.
La disposizione viene richiamata dal citato art.23 della Legge Regionale
Campania n.15/2015 come modificata nella parte in cui si prevede che (co. 1) Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 152/2006 il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartiene alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la disciplina del trasferimento di ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. Il trasferimento del personale è realizzato in conformità al piano economico finanziario approvato dal gestore subentrante e con riferimento al personale già preposto in via esclusiva al servizio idrico nel bacino interessato dallo specifico subentro, con costi coperti dalla tariffa ivi applicata.
Vi è quindi trasferimento diretto e immediato, ope legis, del personale, con riconoscimento della continuità di occupazione del personale trasferito, facendosi applicazione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001, della disciplina del trasferimento del ramo d'azienda di cui all'art. 2112 c.c.
La volontà del legislatore è, allora, quella di ricomprendere ogni vicenda traslativa riguardante "un'attività svolta" dal soggetto pubblico, per cui non è richiesta o presupposta alcuna cessione d'azienda formale, bastando il più semplice trasferimento di "un'attività svolta" fino a quel determinato momento da un soggetto pubblico, indipendentemente dal tipo di strumento tecnico adoperato nella vicenda amministrativa di trasferimento o conferimento, e tanto in un'ottica di una tutela giuslavoristica dei dipendenti pubblici addetti all'attività trasferita a
4 prescindere da ogni accertamento sull'assimilabilità della vicenda traslativa ad una cessione di azienda in senso proprio (cfr. Cass. n.32773/2024).
“Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 173 del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che il personale il quale, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici, è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto, ha previsto una fattispecie legale tipica di passaggio, da ente pubblico a gestore privato, di attività, per il quale è sancito ope legis un trasferimento diretto e immediato del personale, con riferimento a cui, stante il suo carattere necessitato, non assume rilievo il consenso o meno del lavoratore, mentre l'ente gestore è vincolato al rispetto della garanzia di continuità di occupazione del personale trasferito, con applicazione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001, della disciplina del trasferimento del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.” (così Cass. 10780/2025).
9) Tutto ciò esclude la necessità del pubblico concorso e qualsivoglia violazione dei sottesi principi costituzionali.
Sul punto, Tar Lazio n. 5496/2021: “Non vi è violazione dei principi del pubblico concorso e del buon andamento, ma mero rispetto delle garanzie dei diritti dei lavoratori previste dalla legge e dai contratti collettivi per le ipotesi di subentro nell'appalto e di trasferimento d'azienda, nella clausola sociale nota come clausola di "protezione" o di "salvaguardia" sociale… risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione… inoltre la conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda è prevista dalla direttiva 12 marzo
2001, 2001/23/CE e dall'art. 2112 c.c., la cui applicabilità, ricorrendo determinate condizioni, deve intendersi estesa anche al caso in cui il trasferimento derivi non da un contratto fra cedente e cessionario, ma da un atto autoritativo della p.a.”.
10) Così inquadrata la vicenda, ogni valutazione in merito al licenziamento della lavoratrice da parte di resta irrilevante. CP_1
11) Il ricorso va, quindi, accolto, nei termini anzidetti, e va accertato e dichiarato che è transitata alle dirette dipendenze di Parte_1 Controparte_2
quale nuovo gestore del servizio idrico integrato, con decorrenza dalla data
[...]
5 di affidamento del servizio, ossia dal 15 gennaio 2025, data della sottoscrizione della convenzione tra e . Controparte_3 Controparte_2
Appare irrilevante che il servizio sia stato materialmente gestito da CP_1 fino al successivo 02.4.2025, e quindi anche dopo il licenziamento disposto da stesso con missiva dell'11.02.2025, e che abbia CP_1 Controparte_2 iniziato ad operare solo da quella data anche in tale ambito, poiché quel che rileva
è che il trasferimento, con ogni implicazione anche sulle vicende della dipendente, sia stato effettivamente previsto e disposto allorchè il rapporto di lavoro della
[...] con era in essere, con conseguente applicabilità del passaggio Pt_1 CP_1 della dipendente stessa, diretto ed immediato, come normativamente previsto.
Tanto, con conservazione delle mansioni e del livello già in essere, e conseguente condanna di a corrispondere alla le retribuzioni Controparte_2 Parte_1 maturate dalla data indicata in domanda, che così circoscrive la pretesa, ossia dalla data di efficacia del licenziamento, e quindi dal 17 giugno 2025; con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito all'effettivo soddisfo.
La eventuale percezione da parte della lavoratrice di retribuzioni non dovute da parte di , allorchè il rapporto era già cessato, non rileva nei confronti di CP_1
non potendosi configurare un aliunde perceptum. Controparte_2
9) Le spese di lite vanno compensate nel rapporto tra ricorrente e Controparte_1
.
[...] va condannata al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#5.360# (cinquemilatrecentosessanta) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.2718/2025 R.G.
Lavoro proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , ogni contraria istanza ed
[...] Controparte_2 eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara che è transitata alle dirette Parte_1 dipendenze di con decorrenza dalla data del 15 gennaio Controparte_2
6 2025, e con conservazione di inquadramento, trattamento retributivo e mansioni già in essere presso il precedente datore di lavoro;
2) Condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 delle retribuzioni maturate da 17 giugno 2025 a quello della effettiva riammissione in servizio, oltre accessori nella misura dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta nel resto il ricorso;
4) Condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#5.360# (cinquemilatrecentosessanta) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5) Compensa tra le altre parti le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 22 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 28 novembre 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2718/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Sergio Imbimbo ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via
Sottotenente Iannaccone n. 3, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Anna Rita Marchitiello ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Aldo Moro n. 10, giusta mandato come in atti;
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Giorgio Fontana ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Duomo n. 21, giusta mandato come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze di con decorrenza dal 23.03.2007 e con qualifica di CP_1 impiegata, contesta il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto con missiva del 11.02.2025 sulla scorta della seguente motivazione: “ A seguito dell'Assemblea dei soci del 24.10.2024, che ha deliberato la messa in liquidazione della società, la Sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dalla azienda. Rilevato che non è possibile, all'interno della azienda, reperire un'altra posizione lavorativa dove poterLa collocare, siamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo…”. Propone altresì domande subordinate, 1 chiedendo anche accertarsi il diritto a transitare alle dipendenze di Controparte_2
. I resistenti si sono costituiti.
[...]
2) Con Delibera n.6 del 31.03.2022 il ha affidato a Controparte_3 [...]
quale gestore unico, il servizio idrico integrato, con conseguente CP_2 revoca degli affidamenti della gestione del servizio di fognatura e depurazione in capo a giusta Delibera n.449 dello 09.06.2022. La gestione del CP_1 servizio è poi materialmente passata solo ad aprile 2025.
Il Tribunale ritiene che la vicenda si collochi nell'ambito di applicazione della
L.R n.15/2015, intitolata "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”, ed in particolare della previsione di cui all'art. 23, a mente del quale “Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 152/2006 il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartiene alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la disciplina del trasferimento di ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile”.
3) La resistente contesta l'applicabilità della disciplina, in Controparte_2 quanto dall'affidamento complessivamente operato resta esclusa la gestione dell'impianto di depurazione di , affidato dal 2010 a CP_2 CP_4
Il Tribunale rileva che già la delibera n.6 del 31.03.2022 del Consiglio Comunale di ha avuto ad oggetto “Servizio Idrico Integrato, Indirizzi per CP_2
l'affidamento ad unico soggetto”, e che il Consiglio Comunale deliberava di
“dettare indirizzi…al Sindaco… di affidare ad un unico gestore, individuato nella il servizio idrico integrato, provvedendo di conseguenza, Controparte_2 alla revoca degli affidamenti della gestione del servizio di fognatura e depurazione attualmente in essere in capo alla CP_1
2 La successiva Deliberazione n.56 dello 07.09.2022 del Consiglio Comunale della città di approvava “lo schema di convenzione per la gestione del Servizio CP_2
Idrico Integrato tra e Controparte_3 Controparte_2
La Convenzione del 15.01.2025 tra e è Controparte_3 Controparte_2 per la gestione del Servizio Idrico Integrato. All'art. 3 si dispone che “Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento in house providing”; all'art.4 stabilisce che: “Il affida la gestione del CP_3 servizio idrico integrato nel proprio territorio”.
L'art. 10 prevede che: “Il Gestore si impegna ad assumere i lavoratori subordinati alle dipendenze del Gestore uscente addetti al servizio acquisito da almeno 1 anno…in caso di acquisizione di rami d'azienda, l'impegno riguarderà unicamente il personale facente parte da almeno un anno del segmento di attività gestito dal Gestore uscente. Al momento della cessazione dell'affidamento è esclusa l'applicabilità delle previsioni di cui all'art.173 del d.lgs 152/2006.”
8) Il fatto che la gestione dell'impianto di depurazione sia rimasto in capo a soggetto diverso dall'affidatario del Servizio idrico Integrato, e che quindi quello affidato non sia eventualmente il servizio nella sua totalità, non esclude, a parere del Tribunale, che la operazione mediante sottrazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque alla e l'affidamento a sia CP_1 Controparte_2 stato operato nell'ambito della applicazione della Legge Regionale 23/2015,
Indirizzi per l'affidamento ad unico soggetto del Servizio Idrico Integrato.
Se parti del servizio erano affidate a soggetti differenti, nulla sembra ostare a che alla concentrazione dello stesso in capo ad un unico soggetto si giunga con atti separati, eventualmente in momenti differenti.
Tale appare essere stata ab initio anche la chiara intenzione delle parti, che alla attuazione dell'affidamento ad unico soggetto del Servizio Idrico Integrato hanno sempre fatto richiamo nel giustificare ogni determinazione, fino alla convenzione del 15 gennaio 2025.
5) L'art.173 del d.lgs 152/2006 che prevede che “il personale… che appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici, sarà soggetto, ferma la risoluzione del rapporto, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di
3 enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile”.
La disposizione viene richiamata dal citato art.23 della Legge Regionale
Campania n.15/2015 come modificata nella parte in cui si prevede che (co. 1) Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 152/2006 il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartiene alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la disciplina del trasferimento di ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. Il trasferimento del personale è realizzato in conformità al piano economico finanziario approvato dal gestore subentrante e con riferimento al personale già preposto in via esclusiva al servizio idrico nel bacino interessato dallo specifico subentro, con costi coperti dalla tariffa ivi applicata.
Vi è quindi trasferimento diretto e immediato, ope legis, del personale, con riconoscimento della continuità di occupazione del personale trasferito, facendosi applicazione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001, della disciplina del trasferimento del ramo d'azienda di cui all'art. 2112 c.c.
La volontà del legislatore è, allora, quella di ricomprendere ogni vicenda traslativa riguardante "un'attività svolta" dal soggetto pubblico, per cui non è richiesta o presupposta alcuna cessione d'azienda formale, bastando il più semplice trasferimento di "un'attività svolta" fino a quel determinato momento da un soggetto pubblico, indipendentemente dal tipo di strumento tecnico adoperato nella vicenda amministrativa di trasferimento o conferimento, e tanto in un'ottica di una tutela giuslavoristica dei dipendenti pubblici addetti all'attività trasferita a
4 prescindere da ogni accertamento sull'assimilabilità della vicenda traslativa ad una cessione di azienda in senso proprio (cfr. Cass. n.32773/2024).
“Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 173 del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che il personale il quale, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici, è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto, ha previsto una fattispecie legale tipica di passaggio, da ente pubblico a gestore privato, di attività, per il quale è sancito ope legis un trasferimento diretto e immediato del personale, con riferimento a cui, stante il suo carattere necessitato, non assume rilievo il consenso o meno del lavoratore, mentre l'ente gestore è vincolato al rispetto della garanzia di continuità di occupazione del personale trasferito, con applicazione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001, della disciplina del trasferimento del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.” (così Cass. 10780/2025).
9) Tutto ciò esclude la necessità del pubblico concorso e qualsivoglia violazione dei sottesi principi costituzionali.
Sul punto, Tar Lazio n. 5496/2021: “Non vi è violazione dei principi del pubblico concorso e del buon andamento, ma mero rispetto delle garanzie dei diritti dei lavoratori previste dalla legge e dai contratti collettivi per le ipotesi di subentro nell'appalto e di trasferimento d'azienda, nella clausola sociale nota come clausola di "protezione" o di "salvaguardia" sociale… risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione… inoltre la conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda è prevista dalla direttiva 12 marzo
2001, 2001/23/CE e dall'art. 2112 c.c., la cui applicabilità, ricorrendo determinate condizioni, deve intendersi estesa anche al caso in cui il trasferimento derivi non da un contratto fra cedente e cessionario, ma da un atto autoritativo della p.a.”.
10) Così inquadrata la vicenda, ogni valutazione in merito al licenziamento della lavoratrice da parte di resta irrilevante. CP_1
11) Il ricorso va, quindi, accolto, nei termini anzidetti, e va accertato e dichiarato che è transitata alle dirette dipendenze di Parte_1 Controparte_2
quale nuovo gestore del servizio idrico integrato, con decorrenza dalla data
[...]
5 di affidamento del servizio, ossia dal 15 gennaio 2025, data della sottoscrizione della convenzione tra e . Controparte_3 Controparte_2
Appare irrilevante che il servizio sia stato materialmente gestito da CP_1 fino al successivo 02.4.2025, e quindi anche dopo il licenziamento disposto da stesso con missiva dell'11.02.2025, e che abbia CP_1 Controparte_2 iniziato ad operare solo da quella data anche in tale ambito, poiché quel che rileva
è che il trasferimento, con ogni implicazione anche sulle vicende della dipendente, sia stato effettivamente previsto e disposto allorchè il rapporto di lavoro della
[...] con era in essere, con conseguente applicabilità del passaggio Pt_1 CP_1 della dipendente stessa, diretto ed immediato, come normativamente previsto.
Tanto, con conservazione delle mansioni e del livello già in essere, e conseguente condanna di a corrispondere alla le retribuzioni Controparte_2 Parte_1 maturate dalla data indicata in domanda, che così circoscrive la pretesa, ossia dalla data di efficacia del licenziamento, e quindi dal 17 giugno 2025; con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito all'effettivo soddisfo.
La eventuale percezione da parte della lavoratrice di retribuzioni non dovute da parte di , allorchè il rapporto era già cessato, non rileva nei confronti di CP_1
non potendosi configurare un aliunde perceptum. Controparte_2
9) Le spese di lite vanno compensate nel rapporto tra ricorrente e Controparte_1
.
[...] va condannata al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#5.360# (cinquemilatrecentosessanta) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.2718/2025 R.G.
Lavoro proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , ogni contraria istanza ed
[...] Controparte_2 eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara che è transitata alle dirette Parte_1 dipendenze di con decorrenza dalla data del 15 gennaio Controparte_2
6 2025, e con conservazione di inquadramento, trattamento retributivo e mansioni già in essere presso il precedente datore di lavoro;
2) Condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 delle retribuzioni maturate da 17 giugno 2025 a quello della effettiva riammissione in servizio, oltre accessori nella misura dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta nel resto il ricorso;
4) Condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#5.360# (cinquemilatrecentosessanta) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5) Compensa tra le altre parti le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 22 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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