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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 742/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi in epigrafe, tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Mirella Santoro
attore contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana convenuta
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
chiesto condannarsi l' al Controparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in € 51.659,90 o nella diversa somma accertata in corso di causa, sofferti a causa della
1 condotta negligente tenuta dagli urologi operanti presso lo stabilimento ospedaliero di Cetraro, che avrebbero eseguito l'intervento chirurgico di correzione del varicocele cui l'attore si era sottoposto causandogli atrofia al testicolo sinistro;
deduce altresì l'attore che gli operatori sanitari lo avrebbero informato, mediante la sottoscrizione della scheda di consenso, del solo fatto che la terapia del varicocele prevedesse una molteplicità di operazioni chirurgiche tutte di pari efficacia, senza tuttavia specificare a quale tipologia di intervento, tra quelle possibili, il paziente sarebbe stato concretamente sottoposto, né lo avrebbero adeguatamente informato che l'intervento di correzione del varicocele avrebbe potuto causare, quale evento avverso, l'atrofia testicolare.
Costituitasi in giudizio, l' ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda attorea deducendo l'adeguatezza dell'attività professionale svolta dai medici operanti presso la struttura ospedaliera ove era stato eseguito l'intervento, nonché l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta sanitaria e le lesioni subìte dal paziente e contestando la quantificazione del danno effettuata dall'attore.
Acquisita la perizia del CTU medico-legale a firma del dott. Per_1
, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in
[...]
decisione.
La domanda avanzata dalla parte attrice nei confronti dell CP_2
è fondata e va accolta per quanto di ragione per le motivazioni che seguono.
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza – ormai positivizzata nell'art. 7, comma 1, L. n. 24/2017 – il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura privata) ha fonte nel contratto, atipico e a prestazioni corrispettive, c.d. di spedalità (o di assistenza sanitaria), dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del
2 corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ospedale o della casa di cura, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità dell'ente ospedaliero o della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (cfr., ex multis, tra le più significative, Sez. U, Sentenza n. 9556 del 1.7.2002; Sez. 3, Sentenza n.
13066 del 14.7.2004; Sez. U, Sentenza n. 577 del 11.1.2008; Sez. 3,
Sentenza n. 28987 del 11.11.2019; Sez. 3, Sentenza n. 29001 del
20.10.2021).
Ne deriva che è onere del creditore-paziente che deduca l'inadempimento del contratto di spedalità per errore medico provare non solo la conclusione del contratto e l'evento dannoso – da identificarsi nella lesione della salute
(cioè nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) o nella morte –, ma anche, sia pur con l'ausilio di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed il predetto evento dannoso, oltre che di causalità giuridica tra il medesimo evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili;
è, invece, onere del debitore (ente ospedaliero o casa di cura), ove il paziente abbia dimostrato il nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: emerge così un
3 duplice ciclo causale, uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle (Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11.11.2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26907 del 26.11.2020).
Quanto poi allo standard probatorio del nesso causale materiale (ma anche giuridico, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17.9.2013), esso, nella responsabilità civile (aquilana o contrattuale), è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Sez.
U, Sentenza n. 576 del 11.1.2008; successivamente, tra le tante, Sez. 3,
Ordinanza n. 16581 del 20.6.2019 e Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del
6.7.2021).
Appurata la natura contrattuale della responsabilità dei professionisti sanitari che operano nell'ambito di strutture ospedaliere, occorre ora evidenziare che l'art. 1176 c.c. prevede una summa divisio tra il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia (ossia l'uomo medio, prudente, accorto, coscienzioso) di cui al primo comma, e quello della diligenza c.d. professionale di cui secondo comma, stabilendo in quest'ultimo caso un canone differente, commisurato al carattere professionale dell'attività svolta dal debitore che sia in possesso di specifiche competenze tecniche: di fatti, il secondo comma dell'art. 1176
4 c.c. stabilisce che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, la diligenza deve valutarsi avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Una deroga al tale disposizione è contenuta all'art. 2236 c.c. che prevede la limitazione della responsabilità del professionista al risarcimento dei soli danni che derivino da dolo o colpa grave nelle ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, per i quali è richiesta una preparazione professionale superiore alla media.
Quanto invece alla violazione del diritto al consenso informato, pure lamentata dalla parte attrice, è appena il caso di evidenziare che l'art. 1 della legge n. 219/2017 (recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) stabilisce, al comma 1, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre, al comma 3, stabilisce che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi), se ricorrono il dissenso presunto
(ossia se può presumersi che, pur correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), il danno iatrogeno (ossia
5 se l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno biologico e morale da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate, anche per presunzioni (v. Cass. n. 16633/2023).
Secondo il citato orientamento, dunque, nell'ipotesi in cui ricorrano le tre condizioni ivi elencate, ossia il presunto dissenso del paziente a sottoporsi all'atto terapeutico qualora fosse stato correttamente informato dei possibili rischi connessi all'intervento, il peggioramento delle sue condizioni di salute determinato dall'intervento eseguito e la condotta colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno risarcibile è sia quello biologico e morale da lesione al diritto alla salute, sia quello – diverso e ulteriore – da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, soggetto a specifica allegazione probatoria, anche presuntiva.
Nel caso di specie, dal modulo del consenso informato sottoscritto dall'attore risulta che, con riferimento all'intervento chirurgico per la correzione del varicocele, il paziente veniva informato dal personale sanitario delle varie tecniche terapeutiche con le quali era possibile eliminare la varicosità delle vene spermatiche (tutte aventi una simile percentuale di successo), ma non anche della specifica tecnica – tra quelle elencate – che concretamente sarebbe stata eseguita nel suo caso;
inoltre, tra le complicanze legate all'intervento risultano indicate quelle dell'atto chirurgico (quali infezioni, ematomi, allergie all'anestetico o al mezzo di contrasto) e l'idrocele, descritta come la complicanza più frequente (10% dei casi), mentre i gravi danni alla sterilità o la sua completa abolizione sono descritti come casi molto rari e non vi è alcun riferimento all'atrofia
6 testicolare (v. consenso informato all'intervento chirurgico per varicocele sottoscritto da il 2.2.2012, allegato alla cartella Parte_1
sanitaria n. 643, day hospital/surgery, fascicolo di parte attrice).
L'attore non ha dimostrato, neanche tramite presunzioni – come sarebbe stato suo onere alla luce del riportato orientamento giurisprudenziale che si condivide – che anche se fosse stato adeguatamente informato della tecnica terapeutica che sarebbe stata effettivamente eseguita nel suo caso (legatura della vena spermatica) avrebbe rifiutato di sottoporsi all'operazione chirurgica, né ha fornito alcuna prova dell'esistenza dei danni sofferti a causa della lesione del diritto all'autodeterminazione, diversi e ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla lesione del diritto alla salute.
Per tali motivi, difettando specifica allegazione e prova relativa alle conseguenze dannose derivate dalla violazione degli obblighi informativi da parte del personale sanitario, non può riconoscersi in favore dell'attore il risarcimento del danno da lesione al diritto all'autodeterminazione.
Diversamente deve affermarsi con riguardo alla lesione del diritto alla salute, essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza del danno biologico e morale patito dall'attore a causa della negligenza dei professionisti sanitari Contr operanti presso l di CP_1
Invero, in ossequio al riparto dell'onere della prova stabilito nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, dalla documentazione probatoria allegata al fascicolo di parte attrice risultano dimostrati i ricoveri di Parte_1
presso l'ospedale di Cetraro, i trattamenti sanitari eseguiti dal
[...]
personale sanitario ivi operante e il peggioramento delle condizioni di salute lamentato dall'attore.
In particolare, risulta che in data 14.12.2011 l'attore si sottoponeva a visita urologica all'esito della quale il medico specialista riscontrava varicocele di
III grado al testicolo sinistro e consigliava di eseguire uno spermiogramma
7 (v. certificato medico allegato al fascicolo di parte attrice). Eseguita la prescritta analisi, l'attore, in data 1.2.2012, veniva ricoverato al reparto urologia dello stabilimento ospedaliero di Cetraro in regime di day hospital/surgery ove, il giorno successivo, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di legatura della vena spermatica per la correzione del varicocele sinistro, consistito nella “incisione inguinale bassa”, nell'“isolamento degli elementi del funicolo” e “legatura delle vene del plesso pampiniforme”, emostasi, ricostruzione dei piani e punti di sutura con clips metalliche (v. descrizione dell'intervento contenuta nella cartella clinica allegata in atti).
Dalla lettura della scheda di dimissione ospedaliera (v. cartella clinica day hospital/surgery allegata al fascicolo di parte attrice) si evince che con riferimento all'apparato urogenitale il sanitario riscontrava “varicocele sinistro con dolore e senso di peso testicolare” e “palpabili ectasie venose
a livello del polo superiore del testicolo sinistro anche in posizione supina”. A causa del persistere di una sintomatologia post-operatoria caratterizzata da dolore addominale e da ipertermia, in data 4.2.2012
l'attore veniva ricoverato in regime ordinario nella stessa unità di urologia
(v. foglio di day-hospital del paziente, allegato al fascicolo di parte attrice) ove i sanitari, in sede di esame obiettivo locale, “riscontravano edema della ferita chirurgica e dolore pericicatriziale alla palpazione” (v. cartella clinica n. 713, allegata al fascicolo di parte attrice). Dal diario clinico risulta che il giorno seguente il ricovero in regime ordinario il paziente presentava condizioni stazionarie, mentre, il giorno 6.2.2012, lo stesso lamentava dolore inguinale nel passaggio alla posizione eretta e si presentava apiretico, sicché il sanitario prescriveva la continuazione della terapia antibiotica, antinfiammatoria e antiedemigena;
che il giorno
8.2.2012, risultando persistente il dolore inguinale nell'area della ferita chirurgica, il medico aggiungeva alla terapia la somministrazione di
8 dicloreum;
che il giorno 13.2.2012 risultano eseguiti sul paziente esame eco renale, medicamento e rimozione parziale dei punti di sutura e, a fronte di un riscontrato miglioramento clinico e sintomatologico, l'attore veniva dimesso dalla struttura ospedaliera (v. diario infermieristico, cartella clinica n. 713 allegata al fascicolo di parte attrice). Tuttavia, risulta che l'attore veniva nuovamente ricoverato presso l'unità di urologia dell'ospedale di
Cetraro in data 21.2.2012 per “tumefazione testicolo sx” (v. cartella clinica n. 1021, allegata la fascicolo di parte attrice) e che in data 23.2.2012 veniva sottoposto a “toilette chirurgica” per ascesso scrotale, così descritta:
“toilette della cavità scrotale attraverso il tramite fistoloso che viene opportunamente allargato ed i suoi margini escissi. Lavaggi con acqua ossigenata e soluzione antibiotica. Zaffo iodoformico. Si reperta testicolo edematoso con piccole aree di necrosi” (v. descrizione intervento, p. 5 della cartella clinica n. 1021); il paziente veniva, quindi, dimesso in data
5.3.2012, con prescrizione di terapia antibiotica e riposo domiciliare per
10-15 giorni, oltre controlli e medicazioni ambulatoriali, con diagnosi
“ascesso emiscroto sinistro trattato chirurgicamente il 23/02/12”. Il
16.4.2012, l'attore si sottoponeva ad esame ecografico testicolare presso lo studio medico polispecialistico di all'esito del quale veniva CP_1
diagnosticato idrocele destro e veniva riscontrata difficoltà nel delimitare la morfologia del testicolo sinistro poiché disomogeneo (v. certificato medico allegato al fascicolo di parte attrice). In data 29.4.2012, l'attore si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica presso lo studio del dott. Per_2
il quale gli diagnosticava “testicolo sin duro ligneo. Cute scrotale
[...]
parzialmente aperta bordo superiore sin, ma non drenante” e consigliava di proseguire con le medicazioni giornaliere sulle ferite nonché il ricovero d'urgenza in caso di febbre (v. certificato medico del 29.4.2012, allegato al fascicolo di parte attrice). In data 28.6.2012, il medico specialista in
9 urologia dott. , dall'esame dello spermiogramma che gli Persona_3
veniva esibito, diagnosticava oligospermia e, a seguito di ecografia, riscontrava che il testicolo sinistro appariva addossato alla cute a livello del tramite fistoloso e presentava volumetria ridotta, nonché ecogenicità fortemente disomogenea e margini frastagliati (involuzione fibrotica); riscontrava, inoltre, l'idrocele destro e ipotrofia testicolare a sinistra “con aumento di consistenza dell'organo come da fibrosi, cute scrotale retratta con fistola verosimilmente chiusa per assenza di secrezioni”, prescrivendo esame di orchiectomia sinistra e ricovero ospedaliero in caso di febbre o tumefazione scrotale sinistra (v. certificato medico del 28.6.2012, in atti).
In data 20.7.2012, l'attore si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica presso l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria ove veniva confermata la presenza di idrocele al testicolo destro e ipotrofia al testicolo sinistro con aumento della consistenza e consigliata orchiectomia (v. certificato medico del 20.7.2012, allegato al fascicolo di parte attrice). In data 4.5.2013,
l'attore eseguiva RMN addome inferiore presso il laboratorio di analisi cliniche e diagnostica per immagini di ove il radiologo CP_1
riscontrava “modica falda di idrocele a destra;
testicolo regolare per forma, volume e segnale. L'emiscroto sinistro attualmente disabitato, contenente tralci fibrocicatriziali” (v. referto medico del 4.5.2013, allegato al fascicolo di parte attrice).
In sede di CTU medico-legale disposta in corso di causa, l'attore veniva sottoposto ad ulteriori esami e accertamenti specifici, quali: consulenza urologica, eseguita dalla dott.ssa presso ambulatorio di Persona_4
urologia – Distretto di Diamante in data 2.12.2021, all'esito CP_2
della quale veniva riscontrato “ipotrofia/atrofia testicolo Sx, in esito a varicocele di III grado trattato chirurgicamente e complicato da ascesso scrotale e revisione chirurgica. Idrocele dx. Dolenzia scrotale”; esame del
10 liquido seminale eseguito in data 22.11.2021 che accertava “modesta astenozoospermia”; ecografia testicolare, all'esito della quale risultava
“Ipo/atrofia testicolo Sx;
Emiscroto dx di dimensioni aumentate;
testicolo dx nella norma per forma, dimensioni e consistenza. Emiscroto sx difficoltosa e non possibile la palpazione del parenchima residuo”.
Ebbene, confrontando la documentazione sanitaria pregressa con le risultanze derivanti dagli ulteriori esami richiesti, il CTU ha accertato una
<progressiva involuzione fibrotica del testicolo sx, che […] ha portato ad una atrofia del testicolo sx con uno spermiogramma che da una condizione di normoazospermia passava ad oligospermia ed infine ad una condizione di “modesta astenozoospermia”>> e ha affermato che <da un punto di vista medico-legale il sig. presenta un quadro caratterizzato Parte_1
dalla perdita del testicolo sx associato ad alterazioni psicologiche negative, con presenza di un quadro ansioso-depressivo con disturbo dell'adattamento: una condizione psichiatrica, caratterizzata, secondo la definizione del DSM IV, dallo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali clinicamente significativi in risposta, nel caso in specie, ad uno o più fattori psicosociali stressanti, a fronte di un soggetto monotesticolare con una possibile infertilità>> (v. p. 8 della CTU).
Gli esiti della CTU consentono di ritenere accertata l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente del personale sanitario che lo ha avuto in cura e le lesioni sofferte dall'attore.
In particolare, sussiste conseguenzialità diretta tra l'operato degli urologi che hanno prestato la propria opera sulla persona di e Controparte_3
i danni da costui sofferti, essendo stata la condotta professionale medica inadeguata e incongrua per eccesso rispetto al quadro clinico che l'attore presentava al momento dell'accesso in ospedale (v. p. 9 della CTU, in atti, ove si legge <per quanto concerne il rapporto di causalità materiale tra
11 la condotta dei sanitari della di urologia dell'Ospedale di Cetraro Pt_2
(CS) e gli eventi medici sfavorevoli iniziali, intermedi e finali i danni reclamati dal periziato possono configurarsi quale conseguenza diretta dell'operato degli urologi che hanno proceduto all'intervento, iniziale, di legatura delle vene del plesso pampiniforme del testicolo sx in data
02/02/2012, estendendo tale conseguenza anche a tutti i sanitari della struttura che, in epoca successiva e in momenti diversi, hanno prestato la propria opera sulla persona di , e viene censurata Parte_1
agli urologi <una condotta inadeguata e non congrua per eccesso, in relazione al quadro anatomo-clinico che si presentava nel momento in cui il periziato accedeva alla struttura ospedaliera>>).
In ordine alla necessarietà e all'urgenza dell'operazione di varicocele, il
CTU ha evidenziato che <la esecuzione dell'intervento in discussione
(legatura delle vene del plesso pampiniforme) non era dettato da alcun motivo di urgenza, bensì preceduto da una visita urologica ed ecografia testicolare del chirurgourologo, che poneva l'indicazione all'intervento sulla base della comparsa di una probabile infertilità; trattandosi, pertanto di un intervento programmato ed elettivo, ma certamente non un intervento di urgenza;
l'atto stesso viene descritto in cartella clinica come assolutamente nella norma, ovvero non gravante di complicanze intraoperatorie>> (v. pp. 9 e 10 della CTU).
Quanto all'esame dei presupposti dell'intervento chirurgico (natura dell'infermità da correggere, indicazioni all'intervento chirurgico, modalità della procedura chirurgica), il CTU, <tenuto conto della natura e della entità della patologia da correggere e le implicazioni prognostiche ad essa connesse>>, ha affermato che <sussistono le condizioni all'intervento chirurgico di correzione del varicocele, trovandosi di fronte ad un varicocele di III grado e ad una ridotta dimensione del testicolo sx rispetto
12 al controlaterale>>, pur sollevando perplessità in ordine alla tecnica chirurgica eseguita che ha condotto all'atrofia del testicolo sinistro (v. p. 10 della CTU).
In particolare, secondo il CTU, l'atrofia testicolare sarebbe stata cagionata
“dalla trombosi venosa quale espressione causale di danno vascolare realizzato dal chirurgo nella manualità operatoria (incauta cruentazione venosa nelle manovre di isolamento, sezione e legatura delle vene responsabili del varicocele. Meno verosimilmente è ipotizzabile che
l'atrofia testicolare sia conseguenza di una incauta legatura dell'arteria testicolare produttiva di una ischemia e, quindi di atrofia testicolare”; in ogni caso, “in entrambe le eventualità non si può riconoscere agli urologi una condotta operatoria diligentemente e adeguatamente corretta”, anche considerando che l'intervento di legatura delle vene del plesso pampiforme
– per come specificato dal consulente – è una prestazione professionale che non comporta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (v. p.
11 della CTU).
Quindi, schematizzando la sequenza degli eventi avversi che si sono succeduti in danno della parte attrice, il CTU ha individuato il primo elemento della serie nella incauta cruentazione venosa/legatura arteria testicolare, che ha condotto alla trombosi venosa/ischemia testicolare e alla successiva necrosi del testicolo sinistro e ascesso testicolare fistolizzato, esitando nella atrofia testicolare (v. p. 11 della CTU).
Infine, il CTU ha riscontrato la mancanza di copertura farmacologica antitrombotica, “atteso che la chirurgia urologica rappresenta uno dei numerosi fattori di rischio di trombosi, così come riportato nella letteratura Scientifica” e ha affermato che “la condotta degli urologi che hanno trattato il sig. è connotata da imprudenza e imperizia per Parte_1
aver prodotto lesioni vascolari venose responsabili di trombosi venosa
13 innescando una serie di eventi avversi che hanno portato all'atrofia testicolare;
ed ancora per la incauta legatura dell'arteria testicolare, responsabile di ischemia e quindi necrosi testicolare […] (v. p. 12 della
CTU).
Secondo il CTU, l'atrofia testicolare non può essere considerata solo quale perdita del testicolo poiché nella fattispecie “il danno ischemico da orchite congestizia per trombosi venosa può portare alla formazione di anticorpi antispermatozoi con ripercussione, a lungo andare, anche sulla fertilità”, condizione da valutarsi avuto riguardo ad un soggetto giovane e alla influenza di menomazione sulla qualità della sua vita (v. p. 12 della CTU).
In conclusione, il CTU ha accertato che l'attore presenta un “complesso menomativo causato dalla inadeguata condotta professionale degli urologi del presidio ospedaliero di Cetraro (CS), costituito da: -perdita del testicolo sx. Sindrome ansiosa-depressiva con disturbo dell'adattamento”, riconoscendogli una inabilità temporanea totale (ITT) al 100% di 21 giorni e una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% di 60 giorni, con un danno biologico nella misura di 20 punti percentuali (v. p. 13 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Alla luce del quadro probatorio in atti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, può dunque ritenersi accertata la responsabilità professionale del personale sanitario operante nell'ambito dell' CP_2
per le lesioni riportate dall'attore a seguito dell'intervento
[...]
chirurgico al quale è stato sottoposto, trattandosi di prestazione sanitaria che – per come accertato dal CTU – non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e che, pertanto, rientra nell'ambito delle obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale di cui all'art. 14 1176, comma 2, c.c. per il quale è richiesto un canone di diligenza rapportato alla natura della prestazione eseguita.
Orbene, tenuto conto della natura delle lesioni, non v'è dubbio che il quadro morboso evidenziato dal consulente tecnico costituisce espressione del c.d. danno biologico inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata.
Considerata l'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (27 anni) e dei consueti criteri equitativi di risarcimento del danno seguiti da questo
Tribunale (Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale –
Tribunale di Milano – anno 2024), il danno biologico e il danno morale subìti da possono essere quantificati in € 96.019,00 Parte_1
(di cui € 2.415,00 per danno biologico da inabilità temporanea totale – per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta al 100%: € 115,00 – ed €
3.450,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, nonché € 90.154,00 per danno biologico da inabilità permanente e danno morale, di cui € 66.290,00 per danno biologico ed € 23.864,00 per danno morale).
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata (€ 96.019,00), devalutata alla data dell'evento (2.2.2012) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
Non spettano, invece, all'attore né il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto per le visite specialistiche, le medicazioni e l'acquisto dei farmaci poiché non documentate, né il pagamento delle competenze accessorie stipendiali, asseritamente non godute da marzo ad agosto 2012 a causa della inabilità lavorativa, da questi quantificate in € 2.000,00, difettando specifiche allegazioni in ordine all'attività lavorativa svolta
15 dall'attore, al suo inquadramento contrattuale e alla remunerazione percepita.
In definitiva, l' va condannata a Controparte_1
corrispondere a il complessivo importo di € Parte_1
96.019,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da costui sofferti in conseguenza delle lesioni riportate a seguito dell'intervenuto chirurgico al quale è stato sottoposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di parte convenuta alla loro rifusione in favore della parte attrice. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione fino ad € 260.000,00, applicabili in considerazione dell'epoca di esaurimento della prestazione professionale, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, della natura della controversia e delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
96.019,00 in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_1
danno patito, oltre interessi per come indicato in motivazione;
16 - condanna l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.648,00,
[...]
di cui € 545,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sul compenso, CPA e IVA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Mirella Santoro;
- pone le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico dell , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore.
Così deciso in Paola il 21 febbraio 2025.
Il Giudice
Maria Grazia Elia
17
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi in epigrafe, tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Mirella Santoro
attore contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana convenuta
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
chiesto condannarsi l' al Controparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in € 51.659,90 o nella diversa somma accertata in corso di causa, sofferti a causa della
1 condotta negligente tenuta dagli urologi operanti presso lo stabilimento ospedaliero di Cetraro, che avrebbero eseguito l'intervento chirurgico di correzione del varicocele cui l'attore si era sottoposto causandogli atrofia al testicolo sinistro;
deduce altresì l'attore che gli operatori sanitari lo avrebbero informato, mediante la sottoscrizione della scheda di consenso, del solo fatto che la terapia del varicocele prevedesse una molteplicità di operazioni chirurgiche tutte di pari efficacia, senza tuttavia specificare a quale tipologia di intervento, tra quelle possibili, il paziente sarebbe stato concretamente sottoposto, né lo avrebbero adeguatamente informato che l'intervento di correzione del varicocele avrebbe potuto causare, quale evento avverso, l'atrofia testicolare.
Costituitasi in giudizio, l' ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda attorea deducendo l'adeguatezza dell'attività professionale svolta dai medici operanti presso la struttura ospedaliera ove era stato eseguito l'intervento, nonché l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta sanitaria e le lesioni subìte dal paziente e contestando la quantificazione del danno effettuata dall'attore.
Acquisita la perizia del CTU medico-legale a firma del dott. Per_1
, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in
[...]
decisione.
La domanda avanzata dalla parte attrice nei confronti dell CP_2
è fondata e va accolta per quanto di ragione per le motivazioni che seguono.
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza – ormai positivizzata nell'art. 7, comma 1, L. n. 24/2017 – il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura privata) ha fonte nel contratto, atipico e a prestazioni corrispettive, c.d. di spedalità (o di assistenza sanitaria), dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del
2 corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ospedale o della casa di cura, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità dell'ente ospedaliero o della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (cfr., ex multis, tra le più significative, Sez. U, Sentenza n. 9556 del 1.7.2002; Sez. 3, Sentenza n.
13066 del 14.7.2004; Sez. U, Sentenza n. 577 del 11.1.2008; Sez. 3,
Sentenza n. 28987 del 11.11.2019; Sez. 3, Sentenza n. 29001 del
20.10.2021).
Ne deriva che è onere del creditore-paziente che deduca l'inadempimento del contratto di spedalità per errore medico provare non solo la conclusione del contratto e l'evento dannoso – da identificarsi nella lesione della salute
(cioè nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) o nella morte –, ma anche, sia pur con l'ausilio di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed il predetto evento dannoso, oltre che di causalità giuridica tra il medesimo evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili;
è, invece, onere del debitore (ente ospedaliero o casa di cura), ove il paziente abbia dimostrato il nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: emerge così un
3 duplice ciclo causale, uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle (Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11.11.2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26907 del 26.11.2020).
Quanto poi allo standard probatorio del nesso causale materiale (ma anche giuridico, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17.9.2013), esso, nella responsabilità civile (aquilana o contrattuale), è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Sez.
U, Sentenza n. 576 del 11.1.2008; successivamente, tra le tante, Sez. 3,
Ordinanza n. 16581 del 20.6.2019 e Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del
6.7.2021).
Appurata la natura contrattuale della responsabilità dei professionisti sanitari che operano nell'ambito di strutture ospedaliere, occorre ora evidenziare che l'art. 1176 c.c. prevede una summa divisio tra il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia (ossia l'uomo medio, prudente, accorto, coscienzioso) di cui al primo comma, e quello della diligenza c.d. professionale di cui secondo comma, stabilendo in quest'ultimo caso un canone differente, commisurato al carattere professionale dell'attività svolta dal debitore che sia in possesso di specifiche competenze tecniche: di fatti, il secondo comma dell'art. 1176
4 c.c. stabilisce che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, la diligenza deve valutarsi avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Una deroga al tale disposizione è contenuta all'art. 2236 c.c. che prevede la limitazione della responsabilità del professionista al risarcimento dei soli danni che derivino da dolo o colpa grave nelle ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, per i quali è richiesta una preparazione professionale superiore alla media.
Quanto invece alla violazione del diritto al consenso informato, pure lamentata dalla parte attrice, è appena il caso di evidenziare che l'art. 1 della legge n. 219/2017 (recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) stabilisce, al comma 1, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre, al comma 3, stabilisce che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi), se ricorrono il dissenso presunto
(ossia se può presumersi che, pur correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), il danno iatrogeno (ossia
5 se l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno biologico e morale da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate, anche per presunzioni (v. Cass. n. 16633/2023).
Secondo il citato orientamento, dunque, nell'ipotesi in cui ricorrano le tre condizioni ivi elencate, ossia il presunto dissenso del paziente a sottoporsi all'atto terapeutico qualora fosse stato correttamente informato dei possibili rischi connessi all'intervento, il peggioramento delle sue condizioni di salute determinato dall'intervento eseguito e la condotta colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno risarcibile è sia quello biologico e morale da lesione al diritto alla salute, sia quello – diverso e ulteriore – da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, soggetto a specifica allegazione probatoria, anche presuntiva.
Nel caso di specie, dal modulo del consenso informato sottoscritto dall'attore risulta che, con riferimento all'intervento chirurgico per la correzione del varicocele, il paziente veniva informato dal personale sanitario delle varie tecniche terapeutiche con le quali era possibile eliminare la varicosità delle vene spermatiche (tutte aventi una simile percentuale di successo), ma non anche della specifica tecnica – tra quelle elencate – che concretamente sarebbe stata eseguita nel suo caso;
inoltre, tra le complicanze legate all'intervento risultano indicate quelle dell'atto chirurgico (quali infezioni, ematomi, allergie all'anestetico o al mezzo di contrasto) e l'idrocele, descritta come la complicanza più frequente (10% dei casi), mentre i gravi danni alla sterilità o la sua completa abolizione sono descritti come casi molto rari e non vi è alcun riferimento all'atrofia
6 testicolare (v. consenso informato all'intervento chirurgico per varicocele sottoscritto da il 2.2.2012, allegato alla cartella Parte_1
sanitaria n. 643, day hospital/surgery, fascicolo di parte attrice).
L'attore non ha dimostrato, neanche tramite presunzioni – come sarebbe stato suo onere alla luce del riportato orientamento giurisprudenziale che si condivide – che anche se fosse stato adeguatamente informato della tecnica terapeutica che sarebbe stata effettivamente eseguita nel suo caso (legatura della vena spermatica) avrebbe rifiutato di sottoporsi all'operazione chirurgica, né ha fornito alcuna prova dell'esistenza dei danni sofferti a causa della lesione del diritto all'autodeterminazione, diversi e ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla lesione del diritto alla salute.
Per tali motivi, difettando specifica allegazione e prova relativa alle conseguenze dannose derivate dalla violazione degli obblighi informativi da parte del personale sanitario, non può riconoscersi in favore dell'attore il risarcimento del danno da lesione al diritto all'autodeterminazione.
Diversamente deve affermarsi con riguardo alla lesione del diritto alla salute, essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza del danno biologico e morale patito dall'attore a causa della negligenza dei professionisti sanitari Contr operanti presso l di CP_1
Invero, in ossequio al riparto dell'onere della prova stabilito nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, dalla documentazione probatoria allegata al fascicolo di parte attrice risultano dimostrati i ricoveri di Parte_1
presso l'ospedale di Cetraro, i trattamenti sanitari eseguiti dal
[...]
personale sanitario ivi operante e il peggioramento delle condizioni di salute lamentato dall'attore.
In particolare, risulta che in data 14.12.2011 l'attore si sottoponeva a visita urologica all'esito della quale il medico specialista riscontrava varicocele di
III grado al testicolo sinistro e consigliava di eseguire uno spermiogramma
7 (v. certificato medico allegato al fascicolo di parte attrice). Eseguita la prescritta analisi, l'attore, in data 1.2.2012, veniva ricoverato al reparto urologia dello stabilimento ospedaliero di Cetraro in regime di day hospital/surgery ove, il giorno successivo, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di legatura della vena spermatica per la correzione del varicocele sinistro, consistito nella “incisione inguinale bassa”, nell'“isolamento degli elementi del funicolo” e “legatura delle vene del plesso pampiniforme”, emostasi, ricostruzione dei piani e punti di sutura con clips metalliche (v. descrizione dell'intervento contenuta nella cartella clinica allegata in atti).
Dalla lettura della scheda di dimissione ospedaliera (v. cartella clinica day hospital/surgery allegata al fascicolo di parte attrice) si evince che con riferimento all'apparato urogenitale il sanitario riscontrava “varicocele sinistro con dolore e senso di peso testicolare” e “palpabili ectasie venose
a livello del polo superiore del testicolo sinistro anche in posizione supina”. A causa del persistere di una sintomatologia post-operatoria caratterizzata da dolore addominale e da ipertermia, in data 4.2.2012
l'attore veniva ricoverato in regime ordinario nella stessa unità di urologia
(v. foglio di day-hospital del paziente, allegato al fascicolo di parte attrice) ove i sanitari, in sede di esame obiettivo locale, “riscontravano edema della ferita chirurgica e dolore pericicatriziale alla palpazione” (v. cartella clinica n. 713, allegata al fascicolo di parte attrice). Dal diario clinico risulta che il giorno seguente il ricovero in regime ordinario il paziente presentava condizioni stazionarie, mentre, il giorno 6.2.2012, lo stesso lamentava dolore inguinale nel passaggio alla posizione eretta e si presentava apiretico, sicché il sanitario prescriveva la continuazione della terapia antibiotica, antinfiammatoria e antiedemigena;
che il giorno
8.2.2012, risultando persistente il dolore inguinale nell'area della ferita chirurgica, il medico aggiungeva alla terapia la somministrazione di
8 dicloreum;
che il giorno 13.2.2012 risultano eseguiti sul paziente esame eco renale, medicamento e rimozione parziale dei punti di sutura e, a fronte di un riscontrato miglioramento clinico e sintomatologico, l'attore veniva dimesso dalla struttura ospedaliera (v. diario infermieristico, cartella clinica n. 713 allegata al fascicolo di parte attrice). Tuttavia, risulta che l'attore veniva nuovamente ricoverato presso l'unità di urologia dell'ospedale di
Cetraro in data 21.2.2012 per “tumefazione testicolo sx” (v. cartella clinica n. 1021, allegata la fascicolo di parte attrice) e che in data 23.2.2012 veniva sottoposto a “toilette chirurgica” per ascesso scrotale, così descritta:
“toilette della cavità scrotale attraverso il tramite fistoloso che viene opportunamente allargato ed i suoi margini escissi. Lavaggi con acqua ossigenata e soluzione antibiotica. Zaffo iodoformico. Si reperta testicolo edematoso con piccole aree di necrosi” (v. descrizione intervento, p. 5 della cartella clinica n. 1021); il paziente veniva, quindi, dimesso in data
5.3.2012, con prescrizione di terapia antibiotica e riposo domiciliare per
10-15 giorni, oltre controlli e medicazioni ambulatoriali, con diagnosi
“ascesso emiscroto sinistro trattato chirurgicamente il 23/02/12”. Il
16.4.2012, l'attore si sottoponeva ad esame ecografico testicolare presso lo studio medico polispecialistico di all'esito del quale veniva CP_1
diagnosticato idrocele destro e veniva riscontrata difficoltà nel delimitare la morfologia del testicolo sinistro poiché disomogeneo (v. certificato medico allegato al fascicolo di parte attrice). In data 29.4.2012, l'attore si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica presso lo studio del dott. Per_2
il quale gli diagnosticava “testicolo sin duro ligneo. Cute scrotale
[...]
parzialmente aperta bordo superiore sin, ma non drenante” e consigliava di proseguire con le medicazioni giornaliere sulle ferite nonché il ricovero d'urgenza in caso di febbre (v. certificato medico del 29.4.2012, allegato al fascicolo di parte attrice). In data 28.6.2012, il medico specialista in
9 urologia dott. , dall'esame dello spermiogramma che gli Persona_3
veniva esibito, diagnosticava oligospermia e, a seguito di ecografia, riscontrava che il testicolo sinistro appariva addossato alla cute a livello del tramite fistoloso e presentava volumetria ridotta, nonché ecogenicità fortemente disomogenea e margini frastagliati (involuzione fibrotica); riscontrava, inoltre, l'idrocele destro e ipotrofia testicolare a sinistra “con aumento di consistenza dell'organo come da fibrosi, cute scrotale retratta con fistola verosimilmente chiusa per assenza di secrezioni”, prescrivendo esame di orchiectomia sinistra e ricovero ospedaliero in caso di febbre o tumefazione scrotale sinistra (v. certificato medico del 28.6.2012, in atti).
In data 20.7.2012, l'attore si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica presso l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria ove veniva confermata la presenza di idrocele al testicolo destro e ipotrofia al testicolo sinistro con aumento della consistenza e consigliata orchiectomia (v. certificato medico del 20.7.2012, allegato al fascicolo di parte attrice). In data 4.5.2013,
l'attore eseguiva RMN addome inferiore presso il laboratorio di analisi cliniche e diagnostica per immagini di ove il radiologo CP_1
riscontrava “modica falda di idrocele a destra;
testicolo regolare per forma, volume e segnale. L'emiscroto sinistro attualmente disabitato, contenente tralci fibrocicatriziali” (v. referto medico del 4.5.2013, allegato al fascicolo di parte attrice).
In sede di CTU medico-legale disposta in corso di causa, l'attore veniva sottoposto ad ulteriori esami e accertamenti specifici, quali: consulenza urologica, eseguita dalla dott.ssa presso ambulatorio di Persona_4
urologia – Distretto di Diamante in data 2.12.2021, all'esito CP_2
della quale veniva riscontrato “ipotrofia/atrofia testicolo Sx, in esito a varicocele di III grado trattato chirurgicamente e complicato da ascesso scrotale e revisione chirurgica. Idrocele dx. Dolenzia scrotale”; esame del
10 liquido seminale eseguito in data 22.11.2021 che accertava “modesta astenozoospermia”; ecografia testicolare, all'esito della quale risultava
“Ipo/atrofia testicolo Sx;
Emiscroto dx di dimensioni aumentate;
testicolo dx nella norma per forma, dimensioni e consistenza. Emiscroto sx difficoltosa e non possibile la palpazione del parenchima residuo”.
Ebbene, confrontando la documentazione sanitaria pregressa con le risultanze derivanti dagli ulteriori esami richiesti, il CTU ha accertato una
<progressiva involuzione fibrotica del testicolo sx, che […] ha portato ad una atrofia del testicolo sx con uno spermiogramma che da una condizione di normoazospermia passava ad oligospermia ed infine ad una condizione di “modesta astenozoospermia”>> e ha affermato che <da un punto di vista medico-legale il sig. presenta un quadro caratterizzato Parte_1
dalla perdita del testicolo sx associato ad alterazioni psicologiche negative, con presenza di un quadro ansioso-depressivo con disturbo dell'adattamento: una condizione psichiatrica, caratterizzata, secondo la definizione del DSM IV, dallo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali clinicamente significativi in risposta, nel caso in specie, ad uno o più fattori psicosociali stressanti, a fronte di un soggetto monotesticolare con una possibile infertilità>> (v. p. 8 della CTU).
Gli esiti della CTU consentono di ritenere accertata l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente del personale sanitario che lo ha avuto in cura e le lesioni sofferte dall'attore.
In particolare, sussiste conseguenzialità diretta tra l'operato degli urologi che hanno prestato la propria opera sulla persona di e Controparte_3
i danni da costui sofferti, essendo stata la condotta professionale medica inadeguata e incongrua per eccesso rispetto al quadro clinico che l'attore presentava al momento dell'accesso in ospedale (v. p. 9 della CTU, in atti, ove si legge <per quanto concerne il rapporto di causalità materiale tra
11 la condotta dei sanitari della di urologia dell'Ospedale di Cetraro Pt_2
(CS) e gli eventi medici sfavorevoli iniziali, intermedi e finali i danni reclamati dal periziato possono configurarsi quale conseguenza diretta dell'operato degli urologi che hanno proceduto all'intervento, iniziale, di legatura delle vene del plesso pampiniforme del testicolo sx in data
02/02/2012, estendendo tale conseguenza anche a tutti i sanitari della struttura che, in epoca successiva e in momenti diversi, hanno prestato la propria opera sulla persona di , e viene censurata Parte_1
agli urologi <una condotta inadeguata e non congrua per eccesso, in relazione al quadro anatomo-clinico che si presentava nel momento in cui il periziato accedeva alla struttura ospedaliera>>).
In ordine alla necessarietà e all'urgenza dell'operazione di varicocele, il
CTU ha evidenziato che <la esecuzione dell'intervento in discussione
(legatura delle vene del plesso pampiniforme) non era dettato da alcun motivo di urgenza, bensì preceduto da una visita urologica ed ecografia testicolare del chirurgourologo, che poneva l'indicazione all'intervento sulla base della comparsa di una probabile infertilità; trattandosi, pertanto di un intervento programmato ed elettivo, ma certamente non un intervento di urgenza;
l'atto stesso viene descritto in cartella clinica come assolutamente nella norma, ovvero non gravante di complicanze intraoperatorie>> (v. pp. 9 e 10 della CTU).
Quanto all'esame dei presupposti dell'intervento chirurgico (natura dell'infermità da correggere, indicazioni all'intervento chirurgico, modalità della procedura chirurgica), il CTU, <tenuto conto della natura e della entità della patologia da correggere e le implicazioni prognostiche ad essa connesse>>, ha affermato che <sussistono le condizioni all'intervento chirurgico di correzione del varicocele, trovandosi di fronte ad un varicocele di III grado e ad una ridotta dimensione del testicolo sx rispetto
12 al controlaterale>>, pur sollevando perplessità in ordine alla tecnica chirurgica eseguita che ha condotto all'atrofia del testicolo sinistro (v. p. 10 della CTU).
In particolare, secondo il CTU, l'atrofia testicolare sarebbe stata cagionata
“dalla trombosi venosa quale espressione causale di danno vascolare realizzato dal chirurgo nella manualità operatoria (incauta cruentazione venosa nelle manovre di isolamento, sezione e legatura delle vene responsabili del varicocele. Meno verosimilmente è ipotizzabile che
l'atrofia testicolare sia conseguenza di una incauta legatura dell'arteria testicolare produttiva di una ischemia e, quindi di atrofia testicolare”; in ogni caso, “in entrambe le eventualità non si può riconoscere agli urologi una condotta operatoria diligentemente e adeguatamente corretta”, anche considerando che l'intervento di legatura delle vene del plesso pampiforme
– per come specificato dal consulente – è una prestazione professionale che non comporta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (v. p.
11 della CTU).
Quindi, schematizzando la sequenza degli eventi avversi che si sono succeduti in danno della parte attrice, il CTU ha individuato il primo elemento della serie nella incauta cruentazione venosa/legatura arteria testicolare, che ha condotto alla trombosi venosa/ischemia testicolare e alla successiva necrosi del testicolo sinistro e ascesso testicolare fistolizzato, esitando nella atrofia testicolare (v. p. 11 della CTU).
Infine, il CTU ha riscontrato la mancanza di copertura farmacologica antitrombotica, “atteso che la chirurgia urologica rappresenta uno dei numerosi fattori di rischio di trombosi, così come riportato nella letteratura Scientifica” e ha affermato che “la condotta degli urologi che hanno trattato il sig. è connotata da imprudenza e imperizia per Parte_1
aver prodotto lesioni vascolari venose responsabili di trombosi venosa
13 innescando una serie di eventi avversi che hanno portato all'atrofia testicolare;
ed ancora per la incauta legatura dell'arteria testicolare, responsabile di ischemia e quindi necrosi testicolare […] (v. p. 12 della
CTU).
Secondo il CTU, l'atrofia testicolare non può essere considerata solo quale perdita del testicolo poiché nella fattispecie “il danno ischemico da orchite congestizia per trombosi venosa può portare alla formazione di anticorpi antispermatozoi con ripercussione, a lungo andare, anche sulla fertilità”, condizione da valutarsi avuto riguardo ad un soggetto giovane e alla influenza di menomazione sulla qualità della sua vita (v. p. 12 della CTU).
In conclusione, il CTU ha accertato che l'attore presenta un “complesso menomativo causato dalla inadeguata condotta professionale degli urologi del presidio ospedaliero di Cetraro (CS), costituito da: -perdita del testicolo sx. Sindrome ansiosa-depressiva con disturbo dell'adattamento”, riconoscendogli una inabilità temporanea totale (ITT) al 100% di 21 giorni e una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% di 60 giorni, con un danno biologico nella misura di 20 punti percentuali (v. p. 13 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Alla luce del quadro probatorio in atti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, può dunque ritenersi accertata la responsabilità professionale del personale sanitario operante nell'ambito dell' CP_2
per le lesioni riportate dall'attore a seguito dell'intervento
[...]
chirurgico al quale è stato sottoposto, trattandosi di prestazione sanitaria che – per come accertato dal CTU – non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e che, pertanto, rientra nell'ambito delle obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale di cui all'art. 14 1176, comma 2, c.c. per il quale è richiesto un canone di diligenza rapportato alla natura della prestazione eseguita.
Orbene, tenuto conto della natura delle lesioni, non v'è dubbio che il quadro morboso evidenziato dal consulente tecnico costituisce espressione del c.d. danno biologico inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata.
Considerata l'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (27 anni) e dei consueti criteri equitativi di risarcimento del danno seguiti da questo
Tribunale (Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale –
Tribunale di Milano – anno 2024), il danno biologico e il danno morale subìti da possono essere quantificati in € 96.019,00 Parte_1
(di cui € 2.415,00 per danno biologico da inabilità temporanea totale – per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta al 100%: € 115,00 – ed €
3.450,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, nonché € 90.154,00 per danno biologico da inabilità permanente e danno morale, di cui € 66.290,00 per danno biologico ed € 23.864,00 per danno morale).
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata (€ 96.019,00), devalutata alla data dell'evento (2.2.2012) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
Non spettano, invece, all'attore né il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto per le visite specialistiche, le medicazioni e l'acquisto dei farmaci poiché non documentate, né il pagamento delle competenze accessorie stipendiali, asseritamente non godute da marzo ad agosto 2012 a causa della inabilità lavorativa, da questi quantificate in € 2.000,00, difettando specifiche allegazioni in ordine all'attività lavorativa svolta
15 dall'attore, al suo inquadramento contrattuale e alla remunerazione percepita.
In definitiva, l' va condannata a Controparte_1
corrispondere a il complessivo importo di € Parte_1
96.019,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da costui sofferti in conseguenza delle lesioni riportate a seguito dell'intervenuto chirurgico al quale è stato sottoposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di parte convenuta alla loro rifusione in favore della parte attrice. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione fino ad € 260.000,00, applicabili in considerazione dell'epoca di esaurimento della prestazione professionale, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, della natura della controversia e delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
96.019,00 in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_1
danno patito, oltre interessi per come indicato in motivazione;
16 - condanna l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.648,00,
[...]
di cui € 545,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sul compenso, CPA e IVA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Mirella Santoro;
- pone le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico dell , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore.
Così deciso in Paola il 21 febbraio 2025.
Il Giudice
Maria Grazia Elia
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