Sentenza 24 aprile 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2019, n. 17562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17562 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2019 |
Testo completo
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da CO SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2018 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso per la rettifica della pena applicata come indicato in premesse
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 giugno 2018, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Velletri, ritenuta altresì l'operatività della contestata recidiva e disposto l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, ha applicato ad SA CO la pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed eJro 1.800,00 di multa per il reato (così riqualificato) di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo d'impugnazione.
2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che, a fronte della contestazione di recidiva specifica ed infra-quinquennale, con aumento di pena prescritto della metà a norma dell'art. 99, comma 3, cod. pen., in specie era s.:ato applicato invece un aumento per la recidiva in misura superiore a quella prevista. In specie non era stata infatti contestata la recidiva reiterata, che appunto prevedeva invece un aumento di due terzi col concorso delle circostanze di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen.. Doveva quindi rideterminarsi la pena.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso della rettifica della pena applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. In relazione al motivo di impugnazione proposto, non vi è anzitutto contestazione circa la ricordata riqualificazione del fatto, siccome richiesta dalle parti e condivisa dal Giudice, e l'applicazione della pena nella misura indicata dalle parti medesime in anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 1800 di multa. Ciò posto, è altrettanto palese l'aumento di pena di due terzi sulla pena base in esito all'applicazione di recidiva a norma dell'art. 99, comma 4, cod. pen., laddove era contestata invece la sola recidiva specifica ed infra-quinquennale. In proposito il ricorrente, a motivo dell'impugnazione di legittimità, ha invocato la conseguente illegalità della pena.
4.1.1. Invero, il novellato art. 448 cod. proc. pen. prevede (comma 2-bis) c'e "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di s,curezza".
4.1.2. Al riguardo, peraltro, è stato invero osservato (cfr., anche per ulteriori riferimenti, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., non mass. sul punto) cie, quanto alla nozione di pena illegale nonché al suo perimetro, e proprio in tema di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le cosiddette "droghe leggere", è stato così osservato (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205/6/7) che l'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche «ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali». In tal modo non configura un'ipotesi di pena illegale ab origine la pena che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato. Altrimenti detto, rilevabilità di ufficio dell'illegalità della pena si avrebbe solo quando la s':essa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per sé complessivamente legittimo e il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna (Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729).
4.1.3. Ai fini poi della definizione dell'ambito della sindacabilità — in punto di determinazione della pena - della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., la prospettiva non è infatti indirizzata a riconoscere alla Corte di Cassazione un potere officioso oltre il devolutum, ma a circoscrivere - a fronte di impugnazione dell'imputato o del pubblico ministero - il sindacato del giudice di legittimità in relazione alla determinazione della pena applicata laddove, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185, che appunto si è riferita all'irrilevanza di eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale;
conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881; conf. ad es. Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217). Dalla natura negoziale dell'accordo sulla pena e dall'individuazione del relativo oggetto (il "risultato finale") discende una duplice ricaduta sul piano della sindacabilità, quanto alla determinazione della pena stessa, della sentenza di patteggiamento: per un verso, la generale irrilevanza degli errori relativi ai vari "passaggi" attraverso i quali si giunge al "risultato finale" e, per altro verso, la rilevanza di tali errori quando conducano ad una pena illegale. In particolare, questa Corte ha già ad es. ritenuto congrua e legittima la pena finale in un caso in cui l'aumento applicato per la ritenuta recidiva era stato disposto in misura superiore al cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti (cfr. Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850). Ipotesi di pena illegale, con riferimento al patteggiamento, sono state così individuate nell'applicazione di pena inferiore al minimo edittale ex art. 23 cod. pen. (Sez. 3, n. 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263), nell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa (Sez. 1, n. 17108 del 18/02/2004, Merlini, Rv. 228650), nell'erronea applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria (Sez. 5, n. 5018 del 19/10/1999, dep. 2000, Rezel, Rv. 215673), nella mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, Rv. 262943).
4.1.4. Del tutto estranea è invece la presente fattispecie, dal momento che la pena - la cui applicazione è stata concordemente richiesta - rientra pacificamente nell'ambito edittale, al di là del ricordato errato calcolo relativo alla pena pecuniaria. Alla stregua dei principi che precedono, quindi, rileva solamente il risultato finale - specifico oggetto dell'accordo - a prescindere dagli errori intercorsi nella sua definitiva determinazione.
5. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente