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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 13/2022 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine del 18 novembre 2025 nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza del Giudice del Lavoro di Palmi n. 1789/2021 depositata il 15 dicembre 2021 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico La Capria Parte_1
Appellante contro
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maria Controparte_1
LA
Appellata
e nei confronti di
, persona del legale rappresentante pro - Controparte_2 tempore, con sede in Gioia Tauro appellata non comparsa
Conclusioni delle parti come da verbali e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il presente giudizio trae origine dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata dalla nella procedura di espropriazione presso terzo n. 5/2018 R.G. Es. CP_1 pendente innanzi al Tribunale di Palmi.
La procedura esecutiva si fondava sulla sentenza del Giudice del Lavoro di Palmi
n. 1205/2011 dell'11 luglio 2011 che , in accoglimento del ricorso del , Parte_1 dichiarava illegittimo il licenziamento intimatogli con lettera del 2 maggio 2005 e, per l'effetto, condannava la a reintegrarlo nel posto di lavoro oltre al CP_1 risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione percepita dalla data di decorrenza del licenziamento fino a quella dell'effettivo reintegro, oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo, detratto l'importo di € 796,00 a titolo di aliunde perceptum.
Questa Corte d'Appello riformava la sentenza di primo grado , dichiarando la legittimità del licenziamento, con sentenza n 243/2013, emessa l'8.2.2013 , che veniva cassata con con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, che con sentenza n. 1563/2017 pubblicata il 30/08/2017 escludeva il risarcimento per il periodo dal
01/08//2013 al 17/12/2015 durante il quale è stato sottoposto a custodia Parte_1 cautelare in carcere conseguente a riportata condanna penale, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Palmi del 2011.
Con atto di precetto notificato il 22/11/2017 intimava alla Parte_1 [...] il pagamento della somma complessiva di € 160.251,83, comprensiva di € CP_3
130.245,96 per 116 mensilità dal 30/06/2005 (data del licenziamento) al 07/08/2017
(data di riassunzione), escluso il periodo dal 01/08/2013 al 18/12/2015, moltiplicate per 1.122,81, minimo contrattuale risultante dalla busta paga di aprile 2005; €
30.210,93 per interessi legali sulle somme rivalutate, detratti € 796,00 per aliunde perceptum, il resto per competenze del precetto.
La proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 CP_1
c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, deducendo:
che la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro n. 1205/2011, emendata dalla Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro n. 1563/2017, non integrerebbe titolo esecutivo idoneo a promuovere l'azione esecutiva, non presentando il requisito della liquidità ex art. 474 c.p.c.; che nulla è dovuto al creditore procedente, a titolo di risarcimento del danno, per il periodo dal 01/07/2011 al 11/12/2013, nel quale è stato reintegrato nel rapporto di lavoro .
Il G.E. del Tribunale di Palmi con Ordinanza del 19/04/2018 (procedura esecutiva n. 5/2018 R.G.E) ai sensi dell 'art. 624 c.p.c. così statuiva :
-sospendeva parzialmente la procedura esecutiva limitatamente all'importo di €
22.000,00 portato dall'atto di precetto;
-dichiarava che detto importo andrà detratto dalla sorte capitale così come determinata in precetto (€ 130.245,96), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al soddisfo, procedendo all'assegnazione in favore del creditore della somma così determinata, oltre i compensi di precetto, pari ad €
108.836,90, rinviando alla eventuale fase di merito una più precisa determinazione dell'importo corrisposto al lavoratore.
-invitava le parti che vi avessero interesse a introdurre la causa di merito davanti al
Tribunale di Palmi.
con ricorso notificato il 08/05/2018 incardinava dinanzi al Tribunale Parte_1 di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, il giudizio di merito limitato alla sussistenza del credito di € 22.000,00; resisteva restava contumace CP_3 il terzo pignorato il procedimento iscritto al n. Controparte_2
1706/2018 R.G.A.C., si concludeva in data 14/12/2021 con la seguente decisione :
“1) Accerta e dichiara che al creditore procedente nulla è dovuto a titolo di risarcimento per il periodo dal 01/07/2011 al 11/02/2013, in cui è stato reintegrato nel posto di lavoro;
2) Accoglie l'opposizione e dichiara per la somma indicata nullo e/o inefficace il pignoramento presso terzo avanzato da Parte_1
; 3) Condanna al pagamento in favore della
[...] Parte_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 CP_1 oltre accessori di legge;
4) Pone a carico del ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto” .
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2022 proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, chiedendo di riconoscere il risarcimento del danno maturato nel periodo 1°luglio 2011 – 11 febbraio 2013.
Formulava le seguenti conclusioni: <- ritenere e dichiarare che il GN ha diritto al Parte_1
risarcimento del danno maturato nel periodo dal 01/07/2011 al 11/02/2013, stante la sussistenza, in capo allo stesso, del credito per l'ulteriore somma di € 22.000,00, nonché, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 22.000,00;
- rigettare l'opposizione spiegata dalla per i motivi tutti sopra Controparte_3
chiariti e specificati, e, dichiarare valido e/o efficace, anche per la somma indicata, il pignoramento presso terzi avanzato dal GN;
nei Parte_1 confronti della e della con Controparte_3 Controparte_2 atto notificato in data 13/12/2017 in ordine al credito azionato dal ricorrente per
l'ulteriore importo di € 22.000,00;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.700,00 oltre accessori di legge, nonché, porre a carico della stessa le spese di CTU, Dott.ssa
, ammontanti ad € 580,00, liquidate dal Giudice come da Persona_1 separato decreto emesso in pari data14/12/2021.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria come per legge >>
Resisteva la reiterando la tesi che per la somma ancora in contestazione CP_1 aveva semplicemente dato esecuzione dell'ordine di reintegrazione della sentenza di primo grado che, per il periodo in cui quale datore di lavoro ha spontaneamente ottemperato, esclude il risarcimento.
Con ordinanza del 10.10.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato con rinvio all'udienza del 18/11/2025.
La causa è stata assunta in riserva ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine del 18.11.2025, previa verifica del deposito di note di trattazione scritta e decisa nella camera di consiglio telematica del 19.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 2025 questa Corte ha ritenuto doversi integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_2
(terzo pignorato, già parte del giudizio di primo grado), ordinando all'appellante di “integrare il contraddittorio nei confronti di Parte_1 Controparte_2
entro il termine perentorio del 18 ottobre 2025 , rinviando per il
[...] prosieguo all' udienza del 18 novembre 2025”.
L'appellante ha curato tale adempimento solo in data 12 novembre 2025, ben oltre il termine perentorio (come qualificato nella stessa ordinanza del 10.10.2025) fissato dal Collegio.
Nella nota di trattazione scritta la difesa dell'appellante nel riconoscere la tardività della notificazione deduce che ciò sarebe avvenuto per “ mero errore scusabile, non imputabile a dolo o negligenza grave della scrivente difesa “, ma le ragioni indicate nel prosieguo smentiscono l'assunto , non integrando palesemente causa non imputabile ai fini di una eventuale rimessione in temrini la circostanza che la difesa “ era contemporaneamente impegnata nella gestione di altri giudizi riguardanti le stesse controparti, alcuni dei quali pendenti dinanzi alla medesima
Sezione Lavoro, con atti introduttivi e provvedimenti simili. Tale circostanza ha generato una confusione materiale tra i fascicoli e le relative scadenze, inducendo il difensore, in buona fede, a ritenere erroneamente come termine unico di scadenza, anche per l'integrazione del contraddittorio, la data del 18/11/2025 “.
Né giova l'accenno al “breve lasso di tempo intercorrente tra la predetta Ordinanza del 10/10/2025 ed il termine assegnato del 18/10/2025” considerata la semplicità dell'adempimento, come poi effettuato (invio a mezzo Pec alla ) e CP_2
l'onere in ogni caso per la parte tenuta all' integrazione del contraddittorio a chiedere la proroga del termine nel caso (come detto indimostrato) di sopravvenuta causa non imputabile ostativa alla tempestiva notificazione.
Ciò posto va ribadito che per pacifica giurisprudenza il terzo pignorato è litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione (In tema di espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste il litisconsorzio necessario fra l'agente della riscossione, il debitore e il terzo pignorato -
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022; id. n. 13533 del 18/05/2021).
Sul punto così motivava Cass. sez. 3 n. 39973 dep. 14.12.2021 : dev'essere evidenziato che sin dal giudizio di merito non risulta esservi stato il contraddittorio con il ter zo pignorato INPS;
questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533) osservando in particolare che, in realtà, l'interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7 ); resta inteso, dunque, che quando, come nella fattispecie, questo interesse non può "in radice" individuarsi essendo venuti meno, tipicamente per rinuncia, i motivi di opposizione propriamente esecutivi, il terzo stesso non avrebbe alcuna ragione per essere coinvolto >.
Pavimenti consolidata è la giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze dell'omessa tempestiva integrazione del contraddittorio: tra le molte,
Cass. 2 , Ordinanza n. 31316 del 04/12/2018 : Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331
c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione.
Non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato
(Sez. 2 , Sentenza n. 28298 del 15/10/2021) .
Va dato atto ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si è dovuto, che viene messa una pronuncia di inammissibilità dell'appello
A detta pronuncia consegue altresì la condanna di al rimborso delle Parte_1 spese nei confronti dell'appellata costituita, come da dispositivo (III scaglione del
DM n. 147/2022)
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1
e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza n. 1789/2021 pubblicata in data 14 dicembre 2021 dal
Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara inammissibile l'appello, condannando l'appellante a rimborsare alla
.r.l, le spese di lite dell'appello, liquidate in complessivi € 4.000,00 CP_4 oltre accessori di legge.
2) Dà atto che è stata emessa una pronuncia di inammissibilità dell'appello ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti
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