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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/10/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 174/2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], E , nato a [...] Parte_1 Parte_2
IN OR (SA) il 09.02.1982, rapp.ti e difesi dall'avv. Roberto Lambiase, in forza di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 07.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.02.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA IN OR (SA), in data
14.05.2011. A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 23.05.2023 quando l'intestato Tribunale aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
2. che dalla loro unione è nato un figlio: come in atti generalizzato;
Per_1
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
all'udienza del 07.10.2025, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il Collegio riservava la decisione.
*
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data della separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
in data 12.02.2025, così provvede: Parte_2
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in SA IN OR (SA), in data 14.05.2011
[...] Parte_2 (Atto n. 2 Parte I Vol. M, Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2011);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134
R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de
Sire