CASS
Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/07/2024, n. 30958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30958 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT OL, nato a [...] il [...], avverso il decreto in data 24/2/2024 del GIP del Tribunale di Gela;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni trasmesse in data 19/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Luigi Cuomo che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 24/2/2024 ti GIP del Tribunale di Gela dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da TT OL, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il decreto penale di condanna in data 25/1/2024 rilevando che la procura speciale allegata all'atto abilitava il difensore a richiedere il giudizio abbreviato e non anche a proporre l'opposizione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione TT, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 585 cod. proc. pen. e 178 lett. c) cod. proc. pen.. In particolare, ha dedotto che: il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30958 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 05/07/2024 la procura speciale allegata all'opposizione, conferendo al difensore la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, aveva quale necessario presupposto il rilascio del mandato a proporre opposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. L'art. 461 comma 1 cod. proc. pen. prevede che l'imputato, 'personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato", può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna. Sull'interpretazione della norma non si registrano contrasti avendo la giurisprudenza costantemente ritenuto che il difensore sia legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna "trattandosi di attività per la quale vale la regola generale di cui all'art. 99 cod. proc. pen., in forza della quale al difensore competono, ove non espressamente previsto diversamente, le facoltà e i diritti spettanti all'imputato" (Sez. 2, n. 43828 del 12/3/2015, Arango ed altri, Rv. 264964; Sez. 4, n.58015 del 24/11/2017, Fabbro, Rv 271737 e, più recentemente, Sez. 5, n. 4613 del 9/1/2024, Pullerio, Rv. 285978 che ha anche escluso che trovino applicazione all'opposizione al decreto penale di condanna le disposizioni di cui all'art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.). Il provvedimento impugnato, infine, dà atto che l'avv.to Giuseppe Smecca era stato nominato difensore di fiducia dell'imputato già prima dell'emissione del decreto penale di condanna e che l'opposizione era stata formulata dal predetto. Ricorre, pertanto, la violazione di legge denunciata non sussistendo il difetto di legittimazione posto a fondamento del provvedimento impugnato. Va, quindi, disposto l' annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Roma, 5/7/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni trasmesse in data 19/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Luigi Cuomo che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 24/2/2024 ti GIP del Tribunale di Gela dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da TT OL, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il decreto penale di condanna in data 25/1/2024 rilevando che la procura speciale allegata all'atto abilitava il difensore a richiedere il giudizio abbreviato e non anche a proporre l'opposizione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione TT, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 585 cod. proc. pen. e 178 lett. c) cod. proc. pen.. In particolare, ha dedotto che: il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30958 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 05/07/2024 la procura speciale allegata all'opposizione, conferendo al difensore la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, aveva quale necessario presupposto il rilascio del mandato a proporre opposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. L'art. 461 comma 1 cod. proc. pen. prevede che l'imputato, 'personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato", può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna. Sull'interpretazione della norma non si registrano contrasti avendo la giurisprudenza costantemente ritenuto che il difensore sia legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna "trattandosi di attività per la quale vale la regola generale di cui all'art. 99 cod. proc. pen., in forza della quale al difensore competono, ove non espressamente previsto diversamente, le facoltà e i diritti spettanti all'imputato" (Sez. 2, n. 43828 del 12/3/2015, Arango ed altri, Rv. 264964; Sez. 4, n.58015 del 24/11/2017, Fabbro, Rv 271737 e, più recentemente, Sez. 5, n. 4613 del 9/1/2024, Pullerio, Rv. 285978 che ha anche escluso che trovino applicazione all'opposizione al decreto penale di condanna le disposizioni di cui all'art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.). Il provvedimento impugnato, infine, dà atto che l'avv.to Giuseppe Smecca era stato nominato difensore di fiducia dell'imputato già prima dell'emissione del decreto penale di condanna e che l'opposizione era stata formulata dal predetto. Ricorre, pertanto, la violazione di legge denunciata non sussistendo il difetto di legittimazione posto a fondamento del provvedimento impugnato. Va, quindi, disposto l' annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Roma, 5/7/2024