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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/09/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2566 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
Nella causa iscritta al n. r.g. 2566/2022 promossa da
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Francesco Garbetta (c.f.
) e Rita Musella (c.f. ) in Milano (MI), alla via Carlo C.F._2 C.F._3
Pisacane n. 34/A;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Tiziana Bertoli (c.f. ) in Lodi C.F._5
(LO), al viale Agnelli n. 33;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig. Parte_1
“Nel merito: • pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla Sig.ra per tutti i motivi esposti in atto, CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
• dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti con ogni conseguente provvedimento in punto di mantenimento. Con vittoria di spese e competenze della procedura.
In via istruttoria
Il ricorrente ad integrazione ed a supporto dei documenti prodotti chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova dedotti nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c.:
1. Vero che EL su incarico del Sig. conferitole a maggio 2022, ha provveduto a svolgere indagini Parte_1 investigative sulla Sig.ra Controparte_1
2. Vero che EL, all'esito delle indagini investigative, redigeva la relazione prodotta agli atti corredata di foto e numerata come documento 7, che si rammostra;
3. Vero che EL constatava che in data 06/05/22 la Sig.ra alle 23.40 circa raggiungeva Controparte_1 un parcheggio a ridosso della Centrale di Cogestione e Teleriscaldamento sito lungo la Via Pierre e Maria Curie ed ivi s'incontrava con un giovanotto di circa 20 anni alto 1,75 dai capelli scuri poi identificato nel Sig. Parte_2
[...]
4. Vero che nelle precedette circostanza di spazio e di tempo la Sig.ra saliva a bordo del veicolo Fiat CP_1
Panda condotto dal ragazzo e i due si baciavano alla francese per alcuni secondi prima di allontanarsi.
5. Vero che alle ore 2.05 il Sig. riaccompagnava la Sig.ra presso il predetto parcheggio adiacente Pt_2 CP_1 la Centrale di Cogestione e Teleriscaldamento ed i due si scambiano baci alla francese.
6. Vero che mercoledi 11 maggio 2022 alle ore 14,35 la Sig.ra raggiungeva il parcheggio a ridosso della CP_1
Centrale termica di Cogenerazione e Teleriscaldamento di Lodi ed ivi incontrava il Sig. Pt_2
7. Vero che nell'occasione la Sig.ra ed il Sig. iniziavano ad amoreggiare in auto a bordo della CP_1 Pt_2
Fiat Panda di quest'ultimo, per poi trasferirsi continuando a palparsi ed a baciarsi sotto gli alberi vicini ove proseguivano nelle loro effusioni d'amore incuranti dei passanti;
8. Vero che alle ore 14,51 la Sig.ra ed il Sig. uscivano da sotto gli alberi e dopo essersi scambiate CP_1 Pt_2 nuove effusioni e baci alla francese salivano sui rispettivi veicoli;
9. Vero che sabato 14 maggio 2022 alle ore 13,32 la Sig.ra raggiungeva il civico 2 di Via Martin Lutero CP_1
a Lodi ed entrava nella scala F ove risultava al tempo abitare il Sig. Pt_2
10. Vero che la Sig.ra lasciava la casa del Sig. alle ore 14,29. CP_1 Pt_2
11. Vero che anche in data 16 maggio 2022, alle ore 14,51 EL vedeva la Sig.ra scambiarsi effusioni con CP_1 lo e salire con lo stesso a casa per poi uscirvi alle 17,18. Pt_2
12. Vero che martedi 17 maggio 2022 alle ore 19,14 la Sig.ra raggiungeva lo nel solito parcheggio CP_1 Pt_2 di Via Pierre e Maria Currie ed EL vedeva i due praticare sesso nella macchina di quest'ultimo.
13. Vero che mercoledi 18 maggio 2022 alle ore 22,04 la Sig.ra raggiungeva lo nel solito CP_1 Pt_2 parcheggio di Via Pierre e Maria Currie ed EL vedeva i due copulare nella macchina di quest'ultimo infratta tra
i prospicenti alberi.
2 14. Vero che in data 19 maggio 2022 alle ore 19,32 EL vedeva la Sig.ra entrare nel civico 2 di via Martin CP_1
Lutero Scala F ove risiedeva il Sig. ed uscirvi alle 20,05; Pt_2
15. Vero che anche Venerdi 20 maggio 2022 EL vedeva la Sig.ra baciarsi con il Sig. ed alle CP_1 Pt_2
14,51 entrare nel civico 2 di via Martin Lutero Scala F ove questi risiedeva per poi uscirvi alle 18,04;
16. Vero che ancora in data sabato 21 maggio 2022 alle ore 13,31 EL vedeva la Sig.ra entrare nel civico CP_1
2 di via Martin Lutero Scala F ove risiedeva il Sig. ed uscirvi alle 15,10; Pt_2
17. Vero che EL ha frequentato la coppia sino a fine 2021 - inizio 2022;
18. Vero che i coniugi sino a fine 2021, primi mesi del 2022 erano soliti uscire e/o trascorre ponti festività e vacanze in coppia e/o con amici e/o familiari;
19. Vero che nelle uscite a cui EL ha partecipato la coppia era innamorata ed affiatata;
20. Vero che i coniugi erano uniti dalla comune passione per i gatti;
21. Vero che sino ai primi mesi del 2022 l'unione della coppia era solida;
22. Vero che EL ha cessato di frequentare la coppia agli inizi del 2022 perché il Sig. le riferiva di essere Parte_1 in crisi con la moglie;
23. Vero che il Sig. le rappresentava i suoi sospetti circa un probabile tradimento da parte della moglie Parte_1 in quanto questa era divenuta sfuggente e distante ed usciva di casa da sola diverse volte alla settimana senza dare informazioni.
24. Vero che il Sig. era innamorato della moglie e da lei attratto fisicamente. Parte_1
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 1 a 16 i Sig.ri e presso Agenzia Testimone_1 Testimone_2
Investigazioni Octopus Via Vincenzo Gioberti, 40 Cassano D'Adda (MI);
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 17 a 24 i Sig.ri:
• residente in [...], Milano anche sul capitolo 25 Testimone_3
• domiciliato in Via Dalcerri Tosi 66/5, San Colombano al Lambro (MI) Testimone_4
• presso il domicilio Via Longarone, 14 Milano Testimone_5
Sul messaggio inviato dal Sig. alla Sig.a si indicano i seguenti capitoli a prova Testimone_3 CP_1 contraria;
1. vero che quando EL era piccolo i suoi genitori si sono separati;
2. vero che EL ha subito un trauma dalla separazione dei suoi genitori;
3. vero che in forza di detta separazione dei Suoi genitori EL è molto “devoto” al concetto di famiglia;
4. vero che EL, sempre in forza di detta separazione è solito drammatizzare i litigi anche nel Suo nuovo nucleo familiare;
5. vero che EL dopo un litigio, diverse volte (almeno una decina), ha temuto che il Suo matrimonio fosse finito anche se poi, razionalizzando, si rendeva conto che si era trattato solo di una discussione bagatellare e che la situazione con Sua moglie era di assoluta tranquillità;
6. vero che EL ha inviato alla Sig.na il messaggio che si rammostra solo perché, com'è più Parte_3 volte avvenuto nel Suo nuovo nucleo familiare, è solito drammatizzare i litigi familiari per il timore che il
3 matrimonio possa terminare da un momento all'altro;
7. vero che nel 2020 quando EL ha inviato il predetto messaggio alla Sig.ra si è trattato di un banale CP_1 litigio tra coniugi;
8. vero che nel 2020 quando EL ha inviato il predetto messaggio alla Sig.ra la relazione di coppia era CP_1 stabile poiché sia in data anteriore a quella del messaggio in parola che successivamente ha incontrato (a cena al ristorante e/o a casa Sua e/o a casa del Sig. , i coniugi e li ha visti ridere, scherzare, abbracciarsi, Parte_1 baciarsi e dirsi frasi quali: Sig.ra “sei il mio cucciolo, amore mio” e il Sig. “anche tu amore CP_1 Parte_1 mio piccolo piccolo”.
9. vero che la coppia è entrata in crisi solo a inizio 2022.
Sui capitoli a prova contraria da 1 a 9 si indica ovviamente il Sig. . Testimone_3
Conclusioni di parte resistente sig.ra Controparte_1
“1) Respingere e rigettare tutte le richieste, istanze e domande di controparte e accertare e dichiarare che controparte non ha specificato le proprie conclusioni e quindi sia il ricorso che la memoria integrativa di controparte devono intendersi nulli e, quindi, accertare e dichiarare la nullità degli stessi;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di scegliersi la propria residenza;
3) i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
4) dichiarare la separazione dei coniugi, respingendo e rigettando la richiesta di controparte di addebito della separazione alla signora sia nel merito sia atteso anche che controparte non ha specificato le proprie CP_1 conclusioni e quindi sia il ricorso che la memoria integrativa di controparte devono intendersi nulli, e conseguentemente, anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi è addebitabile unicamente ed esclusivamente al Signor e conseguentemente Parte_1 dichiarare la separazione personale tra i coniugi, dichiarando l'addebito della stessa a carico del
[...]
che ha mancato ai doveri nascenti dal matrimonio;
Parte_1
5) si chiede che non venga emesso nessun provvedimento di natura economica in quanto i coniugi sono entrambi autosufficienti;
6) si chiede, infine, che ove il procedimento debba continuare per eventuali determinazioni, nelle more del procedimento sia emessa la sentenza parziale di status;
7) disporre che il libretto cointestato ad entrambi i coniugi verrà suddiviso in parti uguali;
8) disporre che la casa coniugale sia assegnata ad entrambe le parti;
9) disporre e ordinare al signor la restituzione di tutti i documenti della moglie e dei documenti attinenti Parte_1 la casa;
10) ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano di effettuare le necessarie annotazioni, trascrizioni
e le ulteriori incombenze;
11) con riserva di ulteriormente modificare e integrare la domanda alla luce del comportamento di controparte e delle memorie integrative che verranno depositate;
In via Istruttoria:
4 • ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dalla resistente negli atti depositati cui si rinvia integralmente qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte e precisamente ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dalla resistente nella memoria costitutiva e difensiva con contestuale comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata e nelle memorie formulate ai sensi dell'articolo 183 VI COMMA, N. 2 e
n. 3 C.P.C. e respingere le istanze istruttorie avversarie come precisato negli atti depositati cui si rinvia integralmente
In ogni caso
- con vittoria di diritti, condannare controparte al pagamento delle spese e onorari di giudizio oltre al versamento del contributo forfettario del 15% e oltre accessori di legge come per legge oltre alle successive occorrende”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 24.10.2022 il sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando la separazione personale con addebito alla resistente.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedeotto le seguenti circostanze fattuali:
- i signori e si sono incontrate sul Controparte_1 Parte_1 posto di lavoro nel 2015, e dopo 4 mesi di frequentazione hanno deciso di convivere;
- in data 27/05/2017 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Milano con i seguenti riferimenti: anno 2017 – numero 0077 – registro 01 – parte 2 – serie A);
- dall'unione non sono nati figli;
- nel 2020 hanno acquistato un appartamento in Lodi (LO), alla via Papa Giovanni XXIII n. 40;
- le parti desideravano diventare genitori ma non riuscendoci hanno deciso di intraprendere il percorso in vista dell'adozione di un minore, a tale fine partecipando al corso organizzato dal
Comune di Lodi “impariamo l'adozione”;
- dopo la conclusione del corso, la resistente ha dichiarato al marito non voler iniziare il percorso di adozione ma di avere l'intenzione di provare ad avere un figlio con la fecondazione assistita;
5 - nel novembre 2021 la sig.ra dopo aver richiesto di entrare nel programma di CP_1 fecondazione assistita all' ha visto la sua domanda respinta in quanto impossibilitata CP_2 nell'avere figli;
- da metà gennaio 2022 la resistente è stata trasferita nella sede lavorativa di alla CP_3 piazza Mercato in Lodi, a circa 7 minuti di macchina da casa, per esser maggiormente presente per il marito, al quale nel 2020 era stata diagnosticata una grave forma di trombofilia;
- sin dal primo mese di lavoro presso il nuovo ufficio, il ricorrente ha notato dei cambiamenti nelle abitudini della moglie, la quale si aggiustava meticolosamente il look ogni mattina e si intratteneva almeno un'ora oltre l'orario lavorativo, a suo dire con colleghe, evitava di trascorrere del tempo con lui ed usciva ogni venerdì sera da sola rincasando intorno alle 02.00 di notte, non rendendo partecipe il marito in quanto bisognosa dei propri spazi;
- chiesti dei chiarimenti in merito, la resistente lo ha accusato di essere paranoico e che il suo comportamento fosse una risposta all'isolamento dovuto al covid contratto da entrambi nel marzo
2022;
- il ricorrente, dubbioso sulla veridicità dei fatti così prospettatigli, ha fatto seguire la moglie da un investigatore privato, il quale ha confermato che ella intratteneva una relazione extraconiugale;
- interrogata la moglie sulla questione, dapprima ha negato, in seguito ha sfogato la propria frustrazione insultando il ricorrente sulla sua zoppia, colpendolo sulla gamba malata, relegandolo nella cameretta di un eventuale bambino ed invitandolo al suicidio quasi quotidianamente;
- data la situazione il ricorrente è caduto in un profondo stato depressivo, perciò, ha iniziato un percorso di assistenza psichiatrica;
ciononostante, in data 24.05.2022 ha assunto diverse compresse di Zoloft a scopo autolesivo. A seguito di tale episodio, su consiglio dello psichiatra del pronto soccorso, il ricorrente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso la madre in
Milano.
2. Con comparsa di risposta si è costituita la resistente sig.ra aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione personale, chiedendo in via provvisoria ed urgente l'autorizzazione a vivere separati con reciproco rispetto, il rigetto dell'addebito di controparte e l'accertamento e dichiarazione in via riconvenzionale dell'addebito a carico del marito, la divisione delle somme residuanti sul libretto cointestato, l'assegnazione ad entrambi della casa coniugale, la restituzione dei propri documenti e di quelli inerenti all'abitazione.
3. Le parti sono comparse dinanzi alla Presidente all'udienza presidenziale del 16.12.2022, all'esito della quale è stata pronunciata ordinanza con cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati nel reciproco
6 rispetto e, ritenuta non necessaria l'assunzione dei provvedimenti provvirsori, è stato nominato il Giudice istruttore dinanzi al quale è stata fissata l'udienza del 31.03.2023.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per la pronuncia di sentenza parziale, e quindi la causa è stata rimessa al collegio all'udienza del 18.04.2025.
Con sentenza n. 449/2023 del 09.05.2023, pubblicata il 16.06.2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 14.05.2023, pubblicata il 18.07.2023, la Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore, assegnando i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. rinviando alla successiva udienza del
27.09.2023.
Previa rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., su istanza di entrambe le parti, è stata fissata nuova udienza per l'esame delle istanze istruttorie per il 15.12.2023. Le parti hanno quindi depositato memorie ex art. 183 comma VI nn. 1, 2, e 3 c.p.c.
Con ordinanza del 16.01.2024 è stata ammessa la prova orale richiesta dalle parti e l'interrogatorio formale del ricorrente.
I testi sono stati sentiti dal GOP all'uopo delegato alle udienze del (8.03.2024, 21.06.2024, 25.10.2024).
All'esito della prova orale, il Giudice istruttore (nelle more mutato, per trasferimento ad altro ufficio del giudice originariamente assegnatario del fascicolo), ha convocato le parti all'udienza del 26.11.2024 (poi rinviata al 14.01.2025 su istanza di parte) al fine di tentarne la conciliazione, che ha avuto esito negativo e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 21.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza per il loro deposito.
A tale udienza la Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e per le conclusionali di replica.
4. Domanda di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione al coniuge.
In via preliminare, va ricordato che in base all'art. 151 comma II c.c. “il giudice, pronunziando la
7 separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Ai fini della pronuncia dell'addebito deve dunque essere preliminarmente accertata la sussistenza di una condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio. Tuttavia, ai fini dell'addebito, la mera violazione, di per sé non può ritenersi sufficiente. Oltre alla gravità della violazione dei doveri coniugali, infatti, occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò al fine di valutare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
A tal proposito la Cassazione ha affermato “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (sent. Cass. n. 12130/2001; n. 12383/2005; n. 23071/2005) ed ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente. Difatti, la Corte di Cassazione con una sua pronuncia ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio” (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali obblighi, determinando la crisi del rapporto coniugale.
8 Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Si rende, così, necessaria un'accurata valutazione per comprendere se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
Nel caso di specie, il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione alla moglie Parte_1 imputando a lei la determinazione della fine del loro matrimonio, in ragione della violazione del dovere di fedeltà.
La resistente ha contestato che la crisi familiare sia dipesa dalla sua relazione extraconiugale – CP_1 non contestata, ma che fosse, in realtà, più risalente nel tempo. Al riguardo, la sig.ra ha dichiarato CP_1 che l'inizio della crisi coniugale dovesse collocarsi verso la fine del 2020, e quindi in epoca anteriore al suo tradimento – avvenuto nei primi mesi del 2022, a causa del comportamento escludente del marito, che avrebbe provocato in lei una condizione di frustrazione e disagio.
In via riconvenzionale, la sig.ra ha quindi chiesto la pronuncia di addebito della separazione al CP_1 marito, per violazione del dovere di assistenza morale, da intendersi come mancanza di intesa affettiva e sessuale serena ed appagante, in ragione dei comportamenti respingenti posti in essere dal sig. Parte_1 nei confronti della moglie.
L'istruttoria orale e documentale svolta consente di ritenere provata l'addebitabilità della separazione alla sig.ra per le ragioni di seguito esposte. CP_1
Preliminarmente deve ritenersi pacifico, in quanto non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la violazione da parte della resistente del dovere di fedeltà coniugale, per avere la stessa intrapreso una
9 relazione extraconiugale con un giovane collega di lavoro, nel periodo compreso tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. La circostanza, appunto, è provata documentalmente dalla relazione investigativa prodotta dal sig. sub doc. 7, oltre che confermata dalla testimonianza resa dal sig. , Parte_1 Tes_2 investigatore privato autore della relazione, e comunque non contestata dalla resistente.
L'istruttoria orale ha consentito di ritenere che tale condotta della sig.ra sia stata causalmente CP_1 determinante della crisi coniugale. Si vedano in particolare le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, amico di famiglia (udienza 21.06.2024), il quale ha riferito di frequentare la coppia Testimone_4 abitualmente, anche presso la loro abitazione, e di ritenersi una coppia solida, che non manifestava segni di crisi, per lo meno sino inizio del 2022, quando ha smesso di frequentarli come coppia;
sino ad allora facevano le vacanze insieme, condividevano la passione per i gatti e si scambiavano reciproche affettuosità.
Di contro, le testimonianze rese dai testi di parte resistente hanno riportato in modo generico quanto – verosimilmente – riferito loro dalla sig.ra circa la mancanza di coinvolgimento, anche fisico, CP_1 della coppia, confermando che comunque all'esterno i coniugi apparivano sempre in sintonia e uniti (cfr. dichiarazioni del teste – udienza 8.03.2024, udienza 21.06.2024 e Testimone_6 Parte_3 udienza 25.10.2024). Quanto poi alla mancanza di rapporti sessuali e al fatto che il sig. Testimone_7 preferisse dormire sul divano piuttosto che condividere il letto matrimoniale con la moglie, Parte_1 dalle testimonianze si evince come si sia trattato di una sistemazione temporanea, dovuta a ragioni sanitarie, in quanto durante la pandemia da Covid il marito lavorava da casa e la moglie in presenza e quindi era necessario preservare la salute di entrambi (cfr. dichiarazioni rese da Testimone_6 all'udienza del 08.03.2024, da e all'udienza del Parte_3 Testimone_4
21.06.2024, da all'udienza del 25.10.2024). Testimone_7
Inoltre, il marito ha allegato diverse circostanza che dimostrano, al contrario, la solidità dell'unione coniugale e la comunanza di vita, oltre che di una progettualità condivisa, nel periodo 2020 – 2021: l'aver preso parte ad entrambi al corso “impariamo l'adozione” nella primavera del 2021 presso la ASST del
Comune di Lodi (cfr. doc. 4 del ricorso introduttivo), l'aver svolto accertamenti medici specialistici il
09.11.2021 per accertare la possibilità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo), la decisione della resistente nel dicembre 2021 di chiedere il trasferimento dalla sede da Milano a Lodi per esser più vicina al marito malato di trombofilia (cfr. doc. 6 del ricorso introduttivo), oltre che lo scambio di messaggi via WhatsApp caratterizzati da toni amorevoli, nomignoli, battutine tra innamorati ed esplicite richieste sessuali (cfr. pagg. 3–12 del doc. 13 allegato alla memoria
10 ex art. 182 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente del 08.11.2023), fotografie dei viaggi e dei momenti trascorsi insieme (cfr. doc. 10 e 11 della memoria integrativa di parte ricorrente del 31.01.2023).
In base a quanto precede dunque, il Tribunale ritiene pertanto che la separazione debba addebitarsi alla sola resistente sig.ra essendo stato provato il nesso causale tra la sua violazione del dovere di CP_1 fedeltà coniugale e la definitiva crisi della coppia.
Di contro, deve respingersi la domanda di addebito formulata dalla resistente in via riconvenzionale, non essendo stato provato (ed essendo anzi smentito dalle risultanze istruttorie) che, in effetti, il sig. Parte_1 sia venuto meno al dovere di assistenza materiale nei termini prospettati dalla resistente come negazione di intimità fisica, per effetto di condotte respingenti del marito, offensive della dignità e della personalità della moglie, che solo per tale ragione avrebbe cominciato ad uscire da sola finendo per rifugiarsi, conseguentemente, in una relazione extraconiugale.
Tra l'altro, la stessa resistente anche nei messaggi scambiati via WhatsApp con il marito in data
21.04.2022 ha ammesso che la colpa della crisi coniugale non fosse del ricorrente “[21/04/22, 15:50:42]
Cisco: Comunque sappi che questa rottura immotivata senza un reale motivo di fondo non è causa mia io sono qui per te e per noi per recuperare la dov'è possibile il matrimonio se è tua volontà ovviamente……prego tutti i giorni per noi perché ci tengo a noi;
[21/04/22, 15:56:04] CU FO
Du Up uu: Lo so.. che ci tieni! Ho bisogno di capire cosa voglio.. se anch'io voglio salvare questo matrimonio .. non è colpa tua, non dico questo.. dico solo che sono io che in questo periodo mi sento confusa su quello che voglio” (cfr. pag. 12 del doc. 13 allegato alla memoria ex art. 182 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente del 08.11.2023).
Il marito, invece, ha dimostrato come la scoperta del tradimento sia stato la causa della crisi coniugale, e dunque che sussiste il nesso causale tra i due eventi, dato che sin da gennaio 2022 aveva notato dei cambiamenti nel comportamento della moglie, la quale usciva più spesso da sola e ben curata, in concomitanza con l'inizio del lavoro presso la nuova sede, luogo ove appunto ha conosciuto il proprio amante;
per di più, avendo, conferma dei propri sospetti con la relazione dell'investigatore privato consegnatagli nel maggio 2022.
Per tale ragione la causa della separazione deve addebitarsi alla sola moglie e non anche la marito.
5. Sulle ulteriori domande di parte resistente
11 Parte resistente ha chiesto che la casa coniugale, sita in Lodi, viale Papa Giovanni XXIII, n. 40, sia assegnata ad entrambe le parti.
La domanda va rigettata in quanto infondata. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli …”.
La finalità dell'istituto è, infatti, quella di consentire ai figli di genitori in crisi di continuare a vivere in quello che rappresenta per loro il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare. Ciò comporta che, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente – come nel caso in esame, non possa disporsi l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario. Trattasi di un principio consolidato, confermato a più riprese dalla giurisprudenza oramai uniforme, che si fonda sulla considerazione del fatto che l'assegnazione della casa coniugale costituisce una deroga al diritto di proprietà, in quanto tale giustificabile soltanto dalla necessità di tutelare il superiore interesse dei minori (cfr. Cass. n. 5708/2014 e Cass. Civ. ord. N.
24254/2018).
Devono da ultimo essere dichiarate inammissibili, in quanto del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio, le ulteriori domande di parte resistente di attribuzione a ciascun coniuge in ragione del 50% delle somme residuanti sul libretto cointestato, nonché di restituzione della documentazione personale presente all'interno della casa coniugale.
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono pertanto poste integralmente a carico della sig.ra
[...]
e liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 Controparte_1 ss.mm. (scaglione causa di valore indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- dato atto che con sentenza non definitiva n. 449/2023 del 09.05.2023, pubblicata il 16.06.2023, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
1) dichiara la separazione dei coniugi addebitabile a Controparte_1
12 2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da a carico Controparte_1 di Parte_1
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi formulata dalla resistente;
4) dichiara inammissibili le domande di ripartizione delle somme presenti sul conto corrente cointestato ai coniugi e di restituzione dei documenti personali della sig.ra CP_1
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1 [...]
che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali Parte_1 al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 22.07.2025.
La giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
Nella causa iscritta al n. r.g. 2566/2022 promossa da
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Francesco Garbetta (c.f.
) e Rita Musella (c.f. ) in Milano (MI), alla via Carlo C.F._2 C.F._3
Pisacane n. 34/A;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Tiziana Bertoli (c.f. ) in Lodi C.F._5
(LO), al viale Agnelli n. 33;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig. Parte_1
“Nel merito: • pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla Sig.ra per tutti i motivi esposti in atto, CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
• dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti con ogni conseguente provvedimento in punto di mantenimento. Con vittoria di spese e competenze della procedura.
In via istruttoria
Il ricorrente ad integrazione ed a supporto dei documenti prodotti chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova dedotti nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c.:
1. Vero che EL su incarico del Sig. conferitole a maggio 2022, ha provveduto a svolgere indagini Parte_1 investigative sulla Sig.ra Controparte_1
2. Vero che EL, all'esito delle indagini investigative, redigeva la relazione prodotta agli atti corredata di foto e numerata come documento 7, che si rammostra;
3. Vero che EL constatava che in data 06/05/22 la Sig.ra alle 23.40 circa raggiungeva Controparte_1 un parcheggio a ridosso della Centrale di Cogestione e Teleriscaldamento sito lungo la Via Pierre e Maria Curie ed ivi s'incontrava con un giovanotto di circa 20 anni alto 1,75 dai capelli scuri poi identificato nel Sig. Parte_2
[...]
4. Vero che nelle precedette circostanza di spazio e di tempo la Sig.ra saliva a bordo del veicolo Fiat CP_1
Panda condotto dal ragazzo e i due si baciavano alla francese per alcuni secondi prima di allontanarsi.
5. Vero che alle ore 2.05 il Sig. riaccompagnava la Sig.ra presso il predetto parcheggio adiacente Pt_2 CP_1 la Centrale di Cogestione e Teleriscaldamento ed i due si scambiano baci alla francese.
6. Vero che mercoledi 11 maggio 2022 alle ore 14,35 la Sig.ra raggiungeva il parcheggio a ridosso della CP_1
Centrale termica di Cogenerazione e Teleriscaldamento di Lodi ed ivi incontrava il Sig. Pt_2
7. Vero che nell'occasione la Sig.ra ed il Sig. iniziavano ad amoreggiare in auto a bordo della CP_1 Pt_2
Fiat Panda di quest'ultimo, per poi trasferirsi continuando a palparsi ed a baciarsi sotto gli alberi vicini ove proseguivano nelle loro effusioni d'amore incuranti dei passanti;
8. Vero che alle ore 14,51 la Sig.ra ed il Sig. uscivano da sotto gli alberi e dopo essersi scambiate CP_1 Pt_2 nuove effusioni e baci alla francese salivano sui rispettivi veicoli;
9. Vero che sabato 14 maggio 2022 alle ore 13,32 la Sig.ra raggiungeva il civico 2 di Via Martin Lutero CP_1
a Lodi ed entrava nella scala F ove risultava al tempo abitare il Sig. Pt_2
10. Vero che la Sig.ra lasciava la casa del Sig. alle ore 14,29. CP_1 Pt_2
11. Vero che anche in data 16 maggio 2022, alle ore 14,51 EL vedeva la Sig.ra scambiarsi effusioni con CP_1 lo e salire con lo stesso a casa per poi uscirvi alle 17,18. Pt_2
12. Vero che martedi 17 maggio 2022 alle ore 19,14 la Sig.ra raggiungeva lo nel solito parcheggio CP_1 Pt_2 di Via Pierre e Maria Currie ed EL vedeva i due praticare sesso nella macchina di quest'ultimo.
13. Vero che mercoledi 18 maggio 2022 alle ore 22,04 la Sig.ra raggiungeva lo nel solito CP_1 Pt_2 parcheggio di Via Pierre e Maria Currie ed EL vedeva i due copulare nella macchina di quest'ultimo infratta tra
i prospicenti alberi.
2 14. Vero che in data 19 maggio 2022 alle ore 19,32 EL vedeva la Sig.ra entrare nel civico 2 di via Martin CP_1
Lutero Scala F ove risiedeva il Sig. ed uscirvi alle 20,05; Pt_2
15. Vero che anche Venerdi 20 maggio 2022 EL vedeva la Sig.ra baciarsi con il Sig. ed alle CP_1 Pt_2
14,51 entrare nel civico 2 di via Martin Lutero Scala F ove questi risiedeva per poi uscirvi alle 18,04;
16. Vero che ancora in data sabato 21 maggio 2022 alle ore 13,31 EL vedeva la Sig.ra entrare nel civico CP_1
2 di via Martin Lutero Scala F ove risiedeva il Sig. ed uscirvi alle 15,10; Pt_2
17. Vero che EL ha frequentato la coppia sino a fine 2021 - inizio 2022;
18. Vero che i coniugi sino a fine 2021, primi mesi del 2022 erano soliti uscire e/o trascorre ponti festività e vacanze in coppia e/o con amici e/o familiari;
19. Vero che nelle uscite a cui EL ha partecipato la coppia era innamorata ed affiatata;
20. Vero che i coniugi erano uniti dalla comune passione per i gatti;
21. Vero che sino ai primi mesi del 2022 l'unione della coppia era solida;
22. Vero che EL ha cessato di frequentare la coppia agli inizi del 2022 perché il Sig. le riferiva di essere Parte_1 in crisi con la moglie;
23. Vero che il Sig. le rappresentava i suoi sospetti circa un probabile tradimento da parte della moglie Parte_1 in quanto questa era divenuta sfuggente e distante ed usciva di casa da sola diverse volte alla settimana senza dare informazioni.
24. Vero che il Sig. era innamorato della moglie e da lei attratto fisicamente. Parte_1
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 1 a 16 i Sig.ri e presso Agenzia Testimone_1 Testimone_2
Investigazioni Octopus Via Vincenzo Gioberti, 40 Cassano D'Adda (MI);
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 17 a 24 i Sig.ri:
• residente in [...], Milano anche sul capitolo 25 Testimone_3
• domiciliato in Via Dalcerri Tosi 66/5, San Colombano al Lambro (MI) Testimone_4
• presso il domicilio Via Longarone, 14 Milano Testimone_5
Sul messaggio inviato dal Sig. alla Sig.a si indicano i seguenti capitoli a prova Testimone_3 CP_1 contraria;
1. vero che quando EL era piccolo i suoi genitori si sono separati;
2. vero che EL ha subito un trauma dalla separazione dei suoi genitori;
3. vero che in forza di detta separazione dei Suoi genitori EL è molto “devoto” al concetto di famiglia;
4. vero che EL, sempre in forza di detta separazione è solito drammatizzare i litigi anche nel Suo nuovo nucleo familiare;
5. vero che EL dopo un litigio, diverse volte (almeno una decina), ha temuto che il Suo matrimonio fosse finito anche se poi, razionalizzando, si rendeva conto che si era trattato solo di una discussione bagatellare e che la situazione con Sua moglie era di assoluta tranquillità;
6. vero che EL ha inviato alla Sig.na il messaggio che si rammostra solo perché, com'è più Parte_3 volte avvenuto nel Suo nuovo nucleo familiare, è solito drammatizzare i litigi familiari per il timore che il
3 matrimonio possa terminare da un momento all'altro;
7. vero che nel 2020 quando EL ha inviato il predetto messaggio alla Sig.ra si è trattato di un banale CP_1 litigio tra coniugi;
8. vero che nel 2020 quando EL ha inviato il predetto messaggio alla Sig.ra la relazione di coppia era CP_1 stabile poiché sia in data anteriore a quella del messaggio in parola che successivamente ha incontrato (a cena al ristorante e/o a casa Sua e/o a casa del Sig. , i coniugi e li ha visti ridere, scherzare, abbracciarsi, Parte_1 baciarsi e dirsi frasi quali: Sig.ra “sei il mio cucciolo, amore mio” e il Sig. “anche tu amore CP_1 Parte_1 mio piccolo piccolo”.
9. vero che la coppia è entrata in crisi solo a inizio 2022.
Sui capitoli a prova contraria da 1 a 9 si indica ovviamente il Sig. . Testimone_3
Conclusioni di parte resistente sig.ra Controparte_1
“1) Respingere e rigettare tutte le richieste, istanze e domande di controparte e accertare e dichiarare che controparte non ha specificato le proprie conclusioni e quindi sia il ricorso che la memoria integrativa di controparte devono intendersi nulli e, quindi, accertare e dichiarare la nullità degli stessi;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di scegliersi la propria residenza;
3) i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
4) dichiarare la separazione dei coniugi, respingendo e rigettando la richiesta di controparte di addebito della separazione alla signora sia nel merito sia atteso anche che controparte non ha specificato le proprie CP_1 conclusioni e quindi sia il ricorso che la memoria integrativa di controparte devono intendersi nulli, e conseguentemente, anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi è addebitabile unicamente ed esclusivamente al Signor e conseguentemente Parte_1 dichiarare la separazione personale tra i coniugi, dichiarando l'addebito della stessa a carico del
[...]
che ha mancato ai doveri nascenti dal matrimonio;
Parte_1
5) si chiede che non venga emesso nessun provvedimento di natura economica in quanto i coniugi sono entrambi autosufficienti;
6) si chiede, infine, che ove il procedimento debba continuare per eventuali determinazioni, nelle more del procedimento sia emessa la sentenza parziale di status;
7) disporre che il libretto cointestato ad entrambi i coniugi verrà suddiviso in parti uguali;
8) disporre che la casa coniugale sia assegnata ad entrambe le parti;
9) disporre e ordinare al signor la restituzione di tutti i documenti della moglie e dei documenti attinenti Parte_1 la casa;
10) ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano di effettuare le necessarie annotazioni, trascrizioni
e le ulteriori incombenze;
11) con riserva di ulteriormente modificare e integrare la domanda alla luce del comportamento di controparte e delle memorie integrative che verranno depositate;
In via Istruttoria:
4 • ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dalla resistente negli atti depositati cui si rinvia integralmente qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte e precisamente ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dalla resistente nella memoria costitutiva e difensiva con contestuale comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata e nelle memorie formulate ai sensi dell'articolo 183 VI COMMA, N. 2 e
n. 3 C.P.C. e respingere le istanze istruttorie avversarie come precisato negli atti depositati cui si rinvia integralmente
In ogni caso
- con vittoria di diritti, condannare controparte al pagamento delle spese e onorari di giudizio oltre al versamento del contributo forfettario del 15% e oltre accessori di legge come per legge oltre alle successive occorrende”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 24.10.2022 il sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando la separazione personale con addebito alla resistente.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedeotto le seguenti circostanze fattuali:
- i signori e si sono incontrate sul Controparte_1 Parte_1 posto di lavoro nel 2015, e dopo 4 mesi di frequentazione hanno deciso di convivere;
- in data 27/05/2017 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Milano con i seguenti riferimenti: anno 2017 – numero 0077 – registro 01 – parte 2 – serie A);
- dall'unione non sono nati figli;
- nel 2020 hanno acquistato un appartamento in Lodi (LO), alla via Papa Giovanni XXIII n. 40;
- le parti desideravano diventare genitori ma non riuscendoci hanno deciso di intraprendere il percorso in vista dell'adozione di un minore, a tale fine partecipando al corso organizzato dal
Comune di Lodi “impariamo l'adozione”;
- dopo la conclusione del corso, la resistente ha dichiarato al marito non voler iniziare il percorso di adozione ma di avere l'intenzione di provare ad avere un figlio con la fecondazione assistita;
5 - nel novembre 2021 la sig.ra dopo aver richiesto di entrare nel programma di CP_1 fecondazione assistita all' ha visto la sua domanda respinta in quanto impossibilitata CP_2 nell'avere figli;
- da metà gennaio 2022 la resistente è stata trasferita nella sede lavorativa di alla CP_3 piazza Mercato in Lodi, a circa 7 minuti di macchina da casa, per esser maggiormente presente per il marito, al quale nel 2020 era stata diagnosticata una grave forma di trombofilia;
- sin dal primo mese di lavoro presso il nuovo ufficio, il ricorrente ha notato dei cambiamenti nelle abitudini della moglie, la quale si aggiustava meticolosamente il look ogni mattina e si intratteneva almeno un'ora oltre l'orario lavorativo, a suo dire con colleghe, evitava di trascorrere del tempo con lui ed usciva ogni venerdì sera da sola rincasando intorno alle 02.00 di notte, non rendendo partecipe il marito in quanto bisognosa dei propri spazi;
- chiesti dei chiarimenti in merito, la resistente lo ha accusato di essere paranoico e che il suo comportamento fosse una risposta all'isolamento dovuto al covid contratto da entrambi nel marzo
2022;
- il ricorrente, dubbioso sulla veridicità dei fatti così prospettatigli, ha fatto seguire la moglie da un investigatore privato, il quale ha confermato che ella intratteneva una relazione extraconiugale;
- interrogata la moglie sulla questione, dapprima ha negato, in seguito ha sfogato la propria frustrazione insultando il ricorrente sulla sua zoppia, colpendolo sulla gamba malata, relegandolo nella cameretta di un eventuale bambino ed invitandolo al suicidio quasi quotidianamente;
- data la situazione il ricorrente è caduto in un profondo stato depressivo, perciò, ha iniziato un percorso di assistenza psichiatrica;
ciononostante, in data 24.05.2022 ha assunto diverse compresse di Zoloft a scopo autolesivo. A seguito di tale episodio, su consiglio dello psichiatra del pronto soccorso, il ricorrente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso la madre in
Milano.
2. Con comparsa di risposta si è costituita la resistente sig.ra aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione personale, chiedendo in via provvisoria ed urgente l'autorizzazione a vivere separati con reciproco rispetto, il rigetto dell'addebito di controparte e l'accertamento e dichiarazione in via riconvenzionale dell'addebito a carico del marito, la divisione delle somme residuanti sul libretto cointestato, l'assegnazione ad entrambi della casa coniugale, la restituzione dei propri documenti e di quelli inerenti all'abitazione.
3. Le parti sono comparse dinanzi alla Presidente all'udienza presidenziale del 16.12.2022, all'esito della quale è stata pronunciata ordinanza con cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati nel reciproco
6 rispetto e, ritenuta non necessaria l'assunzione dei provvedimenti provvirsori, è stato nominato il Giudice istruttore dinanzi al quale è stata fissata l'udienza del 31.03.2023.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per la pronuncia di sentenza parziale, e quindi la causa è stata rimessa al collegio all'udienza del 18.04.2025.
Con sentenza n. 449/2023 del 09.05.2023, pubblicata il 16.06.2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 14.05.2023, pubblicata il 18.07.2023, la Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore, assegnando i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. rinviando alla successiva udienza del
27.09.2023.
Previa rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., su istanza di entrambe le parti, è stata fissata nuova udienza per l'esame delle istanze istruttorie per il 15.12.2023. Le parti hanno quindi depositato memorie ex art. 183 comma VI nn. 1, 2, e 3 c.p.c.
Con ordinanza del 16.01.2024 è stata ammessa la prova orale richiesta dalle parti e l'interrogatorio formale del ricorrente.
I testi sono stati sentiti dal GOP all'uopo delegato alle udienze del (8.03.2024, 21.06.2024, 25.10.2024).
All'esito della prova orale, il Giudice istruttore (nelle more mutato, per trasferimento ad altro ufficio del giudice originariamente assegnatario del fascicolo), ha convocato le parti all'udienza del 26.11.2024 (poi rinviata al 14.01.2025 su istanza di parte) al fine di tentarne la conciliazione, che ha avuto esito negativo e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 21.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza per il loro deposito.
A tale udienza la Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e per le conclusionali di replica.
4. Domanda di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione al coniuge.
In via preliminare, va ricordato che in base all'art. 151 comma II c.c. “il giudice, pronunziando la
7 separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Ai fini della pronuncia dell'addebito deve dunque essere preliminarmente accertata la sussistenza di una condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio. Tuttavia, ai fini dell'addebito, la mera violazione, di per sé non può ritenersi sufficiente. Oltre alla gravità della violazione dei doveri coniugali, infatti, occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò al fine di valutare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
A tal proposito la Cassazione ha affermato “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (sent. Cass. n. 12130/2001; n. 12383/2005; n. 23071/2005) ed ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente. Difatti, la Corte di Cassazione con una sua pronuncia ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio” (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali obblighi, determinando la crisi del rapporto coniugale.
8 Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Si rende, così, necessaria un'accurata valutazione per comprendere se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
Nel caso di specie, il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione alla moglie Parte_1 imputando a lei la determinazione della fine del loro matrimonio, in ragione della violazione del dovere di fedeltà.
La resistente ha contestato che la crisi familiare sia dipesa dalla sua relazione extraconiugale – CP_1 non contestata, ma che fosse, in realtà, più risalente nel tempo. Al riguardo, la sig.ra ha dichiarato CP_1 che l'inizio della crisi coniugale dovesse collocarsi verso la fine del 2020, e quindi in epoca anteriore al suo tradimento – avvenuto nei primi mesi del 2022, a causa del comportamento escludente del marito, che avrebbe provocato in lei una condizione di frustrazione e disagio.
In via riconvenzionale, la sig.ra ha quindi chiesto la pronuncia di addebito della separazione al CP_1 marito, per violazione del dovere di assistenza morale, da intendersi come mancanza di intesa affettiva e sessuale serena ed appagante, in ragione dei comportamenti respingenti posti in essere dal sig. Parte_1 nei confronti della moglie.
L'istruttoria orale e documentale svolta consente di ritenere provata l'addebitabilità della separazione alla sig.ra per le ragioni di seguito esposte. CP_1
Preliminarmente deve ritenersi pacifico, in quanto non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la violazione da parte della resistente del dovere di fedeltà coniugale, per avere la stessa intrapreso una
9 relazione extraconiugale con un giovane collega di lavoro, nel periodo compreso tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. La circostanza, appunto, è provata documentalmente dalla relazione investigativa prodotta dal sig. sub doc. 7, oltre che confermata dalla testimonianza resa dal sig. , Parte_1 Tes_2 investigatore privato autore della relazione, e comunque non contestata dalla resistente.
L'istruttoria orale ha consentito di ritenere che tale condotta della sig.ra sia stata causalmente CP_1 determinante della crisi coniugale. Si vedano in particolare le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, amico di famiglia (udienza 21.06.2024), il quale ha riferito di frequentare la coppia Testimone_4 abitualmente, anche presso la loro abitazione, e di ritenersi una coppia solida, che non manifestava segni di crisi, per lo meno sino inizio del 2022, quando ha smesso di frequentarli come coppia;
sino ad allora facevano le vacanze insieme, condividevano la passione per i gatti e si scambiavano reciproche affettuosità.
Di contro, le testimonianze rese dai testi di parte resistente hanno riportato in modo generico quanto – verosimilmente – riferito loro dalla sig.ra circa la mancanza di coinvolgimento, anche fisico, CP_1 della coppia, confermando che comunque all'esterno i coniugi apparivano sempre in sintonia e uniti (cfr. dichiarazioni del teste – udienza 8.03.2024, udienza 21.06.2024 e Testimone_6 Parte_3 udienza 25.10.2024). Quanto poi alla mancanza di rapporti sessuali e al fatto che il sig. Testimone_7 preferisse dormire sul divano piuttosto che condividere il letto matrimoniale con la moglie, Parte_1 dalle testimonianze si evince come si sia trattato di una sistemazione temporanea, dovuta a ragioni sanitarie, in quanto durante la pandemia da Covid il marito lavorava da casa e la moglie in presenza e quindi era necessario preservare la salute di entrambi (cfr. dichiarazioni rese da Testimone_6 all'udienza del 08.03.2024, da e all'udienza del Parte_3 Testimone_4
21.06.2024, da all'udienza del 25.10.2024). Testimone_7
Inoltre, il marito ha allegato diverse circostanza che dimostrano, al contrario, la solidità dell'unione coniugale e la comunanza di vita, oltre che di una progettualità condivisa, nel periodo 2020 – 2021: l'aver preso parte ad entrambi al corso “impariamo l'adozione” nella primavera del 2021 presso la ASST del
Comune di Lodi (cfr. doc. 4 del ricorso introduttivo), l'aver svolto accertamenti medici specialistici il
09.11.2021 per accertare la possibilità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo), la decisione della resistente nel dicembre 2021 di chiedere il trasferimento dalla sede da Milano a Lodi per esser più vicina al marito malato di trombofilia (cfr. doc. 6 del ricorso introduttivo), oltre che lo scambio di messaggi via WhatsApp caratterizzati da toni amorevoli, nomignoli, battutine tra innamorati ed esplicite richieste sessuali (cfr. pagg. 3–12 del doc. 13 allegato alla memoria
10 ex art. 182 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente del 08.11.2023), fotografie dei viaggi e dei momenti trascorsi insieme (cfr. doc. 10 e 11 della memoria integrativa di parte ricorrente del 31.01.2023).
In base a quanto precede dunque, il Tribunale ritiene pertanto che la separazione debba addebitarsi alla sola resistente sig.ra essendo stato provato il nesso causale tra la sua violazione del dovere di CP_1 fedeltà coniugale e la definitiva crisi della coppia.
Di contro, deve respingersi la domanda di addebito formulata dalla resistente in via riconvenzionale, non essendo stato provato (ed essendo anzi smentito dalle risultanze istruttorie) che, in effetti, il sig. Parte_1 sia venuto meno al dovere di assistenza materiale nei termini prospettati dalla resistente come negazione di intimità fisica, per effetto di condotte respingenti del marito, offensive della dignità e della personalità della moglie, che solo per tale ragione avrebbe cominciato ad uscire da sola finendo per rifugiarsi, conseguentemente, in una relazione extraconiugale.
Tra l'altro, la stessa resistente anche nei messaggi scambiati via WhatsApp con il marito in data
21.04.2022 ha ammesso che la colpa della crisi coniugale non fosse del ricorrente “[21/04/22, 15:50:42]
Cisco: Comunque sappi che questa rottura immotivata senza un reale motivo di fondo non è causa mia io sono qui per te e per noi per recuperare la dov'è possibile il matrimonio se è tua volontà ovviamente……prego tutti i giorni per noi perché ci tengo a noi;
[21/04/22, 15:56:04] CU FO
Du Up uu: Lo so.. che ci tieni! Ho bisogno di capire cosa voglio.. se anch'io voglio salvare questo matrimonio .. non è colpa tua, non dico questo.. dico solo che sono io che in questo periodo mi sento confusa su quello che voglio” (cfr. pag. 12 del doc. 13 allegato alla memoria ex art. 182 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente del 08.11.2023).
Il marito, invece, ha dimostrato come la scoperta del tradimento sia stato la causa della crisi coniugale, e dunque che sussiste il nesso causale tra i due eventi, dato che sin da gennaio 2022 aveva notato dei cambiamenti nel comportamento della moglie, la quale usciva più spesso da sola e ben curata, in concomitanza con l'inizio del lavoro presso la nuova sede, luogo ove appunto ha conosciuto il proprio amante;
per di più, avendo, conferma dei propri sospetti con la relazione dell'investigatore privato consegnatagli nel maggio 2022.
Per tale ragione la causa della separazione deve addebitarsi alla sola moglie e non anche la marito.
5. Sulle ulteriori domande di parte resistente
11 Parte resistente ha chiesto che la casa coniugale, sita in Lodi, viale Papa Giovanni XXIII, n. 40, sia assegnata ad entrambe le parti.
La domanda va rigettata in quanto infondata. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli …”.
La finalità dell'istituto è, infatti, quella di consentire ai figli di genitori in crisi di continuare a vivere in quello che rappresenta per loro il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare. Ciò comporta che, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente – come nel caso in esame, non possa disporsi l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario. Trattasi di un principio consolidato, confermato a più riprese dalla giurisprudenza oramai uniforme, che si fonda sulla considerazione del fatto che l'assegnazione della casa coniugale costituisce una deroga al diritto di proprietà, in quanto tale giustificabile soltanto dalla necessità di tutelare il superiore interesse dei minori (cfr. Cass. n. 5708/2014 e Cass. Civ. ord. N.
24254/2018).
Devono da ultimo essere dichiarate inammissibili, in quanto del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio, le ulteriori domande di parte resistente di attribuzione a ciascun coniuge in ragione del 50% delle somme residuanti sul libretto cointestato, nonché di restituzione della documentazione personale presente all'interno della casa coniugale.
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono pertanto poste integralmente a carico della sig.ra
[...]
e liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 Controparte_1 ss.mm. (scaglione causa di valore indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- dato atto che con sentenza non definitiva n. 449/2023 del 09.05.2023, pubblicata il 16.06.2023, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
1) dichiara la separazione dei coniugi addebitabile a Controparte_1
12 2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da a carico Controparte_1 di Parte_1
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi formulata dalla resistente;
4) dichiara inammissibili le domande di ripartizione delle somme presenti sul conto corrente cointestato ai coniugi e di restituzione dei documenti personali della sig.ra CP_1
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1 [...]
che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali Parte_1 al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 22.07.2025.
La giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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