Art. 5. Importo dell'aiuto 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, e' concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.
2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro e' cosi'
determinato:
Aziende della pianura padano-veneta.................... 550 ECU
Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui
all' art. 3, paragrafo 5 della direttiva CEE n. 75/268 ). 440 ECU
Aziende di collina non svantaggiata.................... 400 ECU
Aziende di montagna e di collina svantaggiata ( art. 3,
paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268 )........ 380 ECU
3. L'aiuto e' ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 4.
4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilita' di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88, concernente gli elementi da assumere ai fini della determinazione della misura dell'aiuto stesso.
5 Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 dicembre successivo al termine di ogni annata agraria, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per comprovate esigenze di bilancio; il rinvio, comunque, non potra' essere protratto oltre il 31 marzo.
2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro e' cosi'
determinato:
Aziende della pianura padano-veneta.................... 550 ECU
Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui
all' art. 3, paragrafo 5 della direttiva CEE n. 75/268 ). 440 ECU
Aziende di collina non svantaggiata.................... 400 ECU
Aziende di montagna e di collina svantaggiata ( art. 3,
paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268 )........ 380 ECU
3. L'aiuto e' ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 4.
4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilita' di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88, concernente gli elementi da assumere ai fini della determinazione della misura dell'aiuto stesso.
5 Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 dicembre successivo al termine di ogni annata agraria, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per comprovate esigenze di bilancio; il rinvio, comunque, non potra' essere protratto oltre il 31 marzo.