Ordinanza presidenziale 29 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23412 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23412/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12455/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12455 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- della scheda valutativa n. -OMISSIS-, compilata per il periodo dal 20 luglio 2020 al 28 maggio 2021 (notificata il 1° luglio 2022) dal Comandante della Stazione Carabinieri di Rosolini (SR) e dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Noto (SR);
- del rapporto informativo n. -OMISSIS-, compilato per il periodo dal 29 maggio 2021 al 13 settembre 2021 (notificato il 1° luglio 2022) dal Comandante della Stazione Carabinieri di Rosolini (SR) e dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Noto (SR);
- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. VI OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Con il ricorso notificato il 29 settembre 2022 e depositato il 25 ottobre 2022, il sig. -OMISSIS-, maresciallo in congedo, ha impugnato la scheda valutativa -OMISSIS-del 3 maggio 2022 e il rapporto informativo -OMISSIS- del 3 maggio 2022 (entrambi notificatigli il I luglio 2022), con i quali gli è stato attribuito – all’esito del riesame effettuato a seguito del parziale accoglimento del ricorso gerarchico da lui presentato avverso tali documenti caratteristici, per la riscontrata presenza di vizi formali nella loro originaria compilazione – il giudizio finale di “inferiore alla media” per i periodi, rispettivamente, 20 luglio 2020-28 maggio 2021 e 29 maggio 2021-13 settembre 2021.
Il ricorrente ha lamentato
- la presenza di un vizio formale nel rapporto informativo -OMISSIS-, essendo stata omessa la valutazione della voce n. 10 “Capacità comunicativa” (motivo sub I.);
- il radicale difetto motivazionale delle valutazioni espresse, perché non supportate da alcun elemento fattuale e non corrispondenti al suo effettivo rendimento di servizio, nonché la loro inattendibilità derivante da una situazione di incompatibilità dei valutatori derivante da una conflittualità ambientale (motivi sub II. e III.).
I.2. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.3. A seguito della notificazione del ricorso, il Ministero ha riscontrato ulteriori irregolarità nella compilazione degli impugnati documenti caratteristici ( i.e. : «a. nella scheda valutativa -OMISSIS-: (1) è stata omessa la valutazione della voce analitica n. 10 (capacità comunicativa), da prendere in considerazione in caso di scheda valutativa redatta nei confronti di marescialli; (2) non sono state contrassegnate le caselle di concordanza del 1° revisore nei riquadri I – II – III e IV del documento caratteristico; b. nel rapporto informativo -OMISSIS- è stata omessa la valutazione della voce analitica n. 10 (capacità comunicativa), da prendere in considerazione in caso di rapporto informativo redatto nei confronti di marescialli») e, con provvedimento del 5 ottobre 2022, ne ha disposto l’annullamento e ordinato la ricompilazione: all’esito di quest’ulteriore riesame, il giudizio finale di “interiore alla media” è stato nuovamente confermato.
La scheda valutativa -OMISSIS-e il rapporto informativo -OMISSIS-, così come ricompilati il 20 ottobre 2022, sono state notificate al ricorrente il successivo 21 novembre.
I.3.1. Con l’atto notificato il 30 dicembre 2022 e depositato il 25 gennaio 2023, il sig. -OMISSIS- ha gravato con motivi aggiunti i documenti caratteristici ricompilati, ribadendo le doglianze già avanzate con il ricorso, estendendole anche alle valutazioni effettuate in sede di ricompilazione (giacché risulterebbero anch’esse radicalmente immotivate per l’assenza di riscontri oggettivi a loro supporto).
I.4. Con l’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- pubblicata il 29 maggio 2025, questo Tribunale ha ordinato all’Amministrazione resistente «il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere»
I.4.1. Il Ministero ha espletato l’incombente istruttorio, depositando in giudizio la pertinente documentazione.
I.5. Per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria del 7 novembre 2025, all’esito della quale esso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio ritiene, innanzitutto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto i provvedimenti con esso impugnati sono stati sostituiti da nuovi provvedimenti (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 19 aprile 2024, n. 755), tempestivamente gravati con motivi aggiunti.
II.2. Per quanto riguarda questi ultimi, il Collegio li reputa destituiti di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere (il che consente di prescindere dall’eccezione di improcedibilità, sollevata in udienza dall’Avvocatura dello Stato, che deriverebbe dalla sentenza di questo Tribunale, n. -OMISSIS- pubblicata il 16 ottobre 2025, di rigetto del ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento di collocamento in congedo per non ammissione in servizio permanente, basato anche sui documenti caratteristici impugnati nel presente giudizio).
II.2.1. Il complesso delle censure articolate non è suscettibile di positivo apprezzamento alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali esistenti in subiecta materia .
Al riguardo, si reputa opportuno richiamare – anche alla luce di quanto previsto e consentito dell’art. 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo – il seguente arresto recentemente reso dal Consiglio di Stato: «[L]’ agere della P.A. in detta materia è caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica rimessa in capo alle Autorità competenti, deputate - in ragione del vincolo di dipendenza gerarchica - a redigere le schede valutative sulla base della propria diretta conoscenza dell’attività svolta e delle qualità dimostrate dal militare in un determinato arco di tempo.
In tal senso, il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. I, adunanza del 23 marzo 2022, parere n. 1672/2022) ha espressamente statuito che “… i giudizi formulati dai superiori gerarchici in occasione di redazione di documentazione caratteristica sono contraddistinti da ampia discrezionalità tecnica, e, pertanto, sottoposti a sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà, travisamento dei fatti o da illogicità manifesta (Cons Stato, sez. II, parere 2110/2017). …”.
Analogamente Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, -OMISSIS-596 ha rilevato:
“… 10. Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente giusta la sostanziale omogeneità delle questioni giuridiche ad essi sottese, v’è da affermare preliminarmente, come da consolidata giurisprudenza, che i documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da un’altissima discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; con la conseguenza che il Giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza tuttavia invadere la sfera discrezionale propria dell’amministrazione, solo in presenza, appunto, di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (ex multis, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2017, n. 5494).
Il sindacato del giudice amministrativo risulta pertanto confinato, salvi i casi di violazione delle regole formali, in uno spazio assai limitato, delineato da vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica, soprattutto con riferimento alla coerenza generale del metro valutativo e alla manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio assegnato. Nel caso, cioè, ‘[…] dei giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate da parte dei Superiori gerarchici a mezzo delle schede valutative, il sindacato di legittimità del Giudice, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, è limitato, entro i ristretti confini della manifesta abnormità, del carattere discriminatorio o del travisamento dei presupposti di fatto (tra le molte Cons. Stato Sez. IV, 27 novembre 2017, n. 5494) poiché i documenti in questione, nel sistema disegnato dal legislatore sin dalla l. 5 novembre 1962, n. 1965, e dal d.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431, oggi abrogati ma vigenti ratione temporis all’epoca dei fatti di causa, sono caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica, comportando essi un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impingendo essi direttamente nel merito dell’azione amministrativa […]’ (Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7780). …”.
[…]
Altro principio che connota la materia de qua è quello della motivazione intrinseca del documento caratteristico.
Come condivisibilmente evidenziato da Cons. Stato, Sez. II, 17 luglio 2023, n. 7002 “… le schede valutative dei militari per loro natura non debbono contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato né si richiede l’indicazione di particolari fatti commessi da parte del militare per sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando …”.
In tal senso si è espresso anche Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 2025, -OMISSIS-123 secondo cui: “… la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può, quindi, essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche . …”» (Cons. Stato, Sez. II, 27 ottobre 2025, -OMISSIS-273).
II.2.2. In virtù delle coordinate ermeneutiche desumibili dal richiamato precedente (che il Collegio condivide pienamente e fa perciò proprie), le censure si appalesano non condivisibili giacché la contestata documentazione caratteristica è stata da ultimo redatta in conformità alla disciplina applicabile, il che è necessario ma di norma anche sufficiente ad assicurarne la legittimità (anche sotto il profilo del rispetto dell’obbligo motivazionale).
Con il gravame non vengono, invero, allegate specifiche circostanze da cui emerga una macroscopica illogicità o arbitrarietà delle valutazioni espresse, sicché queste ultime si sottraggono al sindacato di questo giudice amministrativo (che non può impingerne il merito).
II.2.2.1. Né può ritenersi sussistente una situazione di conflitto d’interessi dei valutatori, in quanto «risulta evidente in causa che, nella fattispecie in esame, non ricorra alcuna delle specifiche ipotesi di incompatibilità, rispetto alla redazione dei documenti caratteristici dei militari, espressamente contemplate nell’art. 690, comma 1, del d.P.R. -OMISSIS-0/2010. E quindi, come già condivisibilmente affermato, anche di recente, da questo Consiglio (si veda, da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 3389 del 2025), nella specie non può ravvisarsi incompatibilità del valutatore, né ricorrono effetti invalidanti sulla legittimità della scheda valutativa, attesa la natura tassativa delle ipotesi elencate nell’art. 690, comma 1, del d.P.R. -OMISSIS-0/2010; peraltro, nemmeno “la presentazione di denunce-querele nei confronti dei superiori o viceversa fa venir meno il potere/dovere, in capo ai medesimi, di valutare il proprio sottoposto” (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 590 del 2024 e n. 2018 del 2020; paragrafo 14 della circolare del 23 dicembre 2008, ove si precisa che “l’istituto dell’astensione non può essere applicato automaticamente in presenza di determinate condizioni, né tanto meno invocato a priori dal valutando, ma più correttamente deve ritenersi “facoltà” riconosciuta alle autorità valutatrici”). E comunque, il valutando non può invocare l’istituto dell’astensione per sottrarsi alla valutazione del superiore allo stesso non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti (Cons. Stato, sez. II, n. 6800 del 2024).
[…] Non ignora il Collegio che il deterioramento dei rapporti tra superiore e subordinato oggetto di valutazione, adombrato […] dall’odierno ricorrente, potrebbe astrattamente supportare, laddove integrante addirittura un’impossibilità di “esprimere un giudizio obiettivo”, un obbligo di astensione dal giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 689, comma 2, dello stesso decreto -OMISSIS-0/2010.
Del pari, sono noti alcuni arresti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 6800 del 2024) secondo cui, anche sulla base del disposto di cui all’articolo 6- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, un generale obbligo di astensione viene fondato sull’esigenza del pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione, tale da non tollerare alcun tipo di compressione (cfr., Cons. Stato, sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7113; sez. VI, 24 luglio 2019, n. 5239). In concreto, tuttavia, tali arresti giurisprudenziali si fondano sulla sicura ricorrenza di fattori o indici oggettivi che, anche secondo la comune esperienza, portino a ritenere chiaramente dimostrato che il giudizio espresso non possa essere sereno, in quanto influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il dovere di valutare oggettivamente il rendimento e le caratteristiche personali del valutato. Ed infatti, viene costantemente sottolineato che, nella concreta individuazione di queste ultime fattispecie, occorre tenere in particolare considerazione l’esigenza -pure reiteratamente richiamata dalla giurisprudenza- di evitare che dell’istituto dell’astensione possa farsi un uso strumentale, al fine di impedire al militare di sottrarsi al giudizio di un superiore allo stesso non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti; tanto comporta che non ogni situazione di conflittualità è idonea a generare l’obbligo di astensione, potendo questo configurarsi solo in presenza di fatti oggettivamente gravi, i quali debordino dalla normale e fisiologica divergenza di opinioni e di metodi in ordine alla conduzione degli uffici e alla gestione delle attività amministrative. Deve, in buona sostanza, trattarsi di conflitti che superino chiaramente l’ordinaria contrapposizione di opinioni o di sensibilità e metodi di lavoro, fisiologicamente presenti, specie negli ambienti sottoposti a gerarchia e disciplina militare» (in questi - pienamente condivisi - termini Cons. Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4572).
II.3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti vanno respinti alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda (in cui vi sono state ben due ricompilazioni dei documenti caratteristici oggetto del contendere) nonché alla natura degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il primo e respinge i secondi.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE DA, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
VI OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI OS | SE DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.