TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23412
TAR
Ordinanza presidenziale 29 maggio 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Improcedibile
    Vizio formale nel rapporto informativo per omessa valutazione voce n. 10

    La censura è stata avanzata con il ricorso introduttivo, ma i documenti impugnati sono stati sostituiti da nuovi provvedimenti, rendendo il ricorso introduttivo improcedibile.

  • Improcedibile
    Vizio formale nella scheda valutativa per omessa valutazione voce n. 10

    La censura è stata avanzata con il ricorso introduttivo, ma i documenti impugnati sono stati sostituiti da nuovi provvedimenti, rendendo il ricorso introduttivo improcedibile.

  • Improcedibile
    Vizio formale nella scheda valutativa per mancata concordanza del primo revisore

    La censura è stata avanzata con il ricorso introduttivo, ma i documenti impugnati sono stati sostituiti da nuovi provvedimenti, rendendo il ricorso introduttivo improcedibile.

  • Improcedibile
    Vizio formale nel rapporto informativo per omessa valutazione voce n. 10

    La censura è stata avanzata con il ricorso introduttivo, ma i documenti impugnati sono stati sostituiti da nuovi provvedimenti, rendendo il ricorso introduttivo improcedibile.

  • Improcedibile
    Vizi formali e sostanziali degli atti impugnati

    La censura è stata avanzata con il ricorso introduttivo, ma i documenti impugnati sono stati sostituiti da nuovi provvedimenti, rendendo il ricorso introduttivo improcedibile.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione delle valutazioni

    Le censure sono infondate. Le schede valutative sono caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per vizi macroscopici. La motivazione è intrinseca e non richiede un elenco analitico di fatti, ma un giudizio sintetico e coerente. Non sono emerse illogicità o arbitrarietà.

  • Rigettato
    Situazione di incompatibilità dei valutatori

    Non sussiste incompatibilità dei valutatori secondo le ipotesi tassative previste dalla normativa. La conflittualità ambientale non genera di per sé un obbligo di astensione, a meno che non sussistano fatti oggettivamente gravi che impediscano un giudizio sereno e obiettivo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione delle valutazioni

    Le censure sono infondate. Le schede valutative sono caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per vizi macroscopici. La motivazione è intrinseca e non richiede un elenco analitico di fatti, ma un giudizio sintetico e coerente. Non sono emerse illogicità o arbitrarietà.

  • Rigettato
    Situazione di incompatibilità dei valutatori

    Non sussiste incompatibilità dei valutatori secondo le ipotesi tassative previste dalla normativa. La conflittualità ambientale non genera di per sé un obbligo di astensione, a meno che non sussistano fatti oggettivamente gravi che impediscano un giudizio sereno e obiettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23412
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23412
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo