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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 17/04/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 475/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...], il [...], cod. Parte_1
fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino C.F._1
Di Gregorio, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. conclusioni per le parti (ud. 17 aprile 2025): “...concludono le parti
richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (status di handicap grave L.
104/1992) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne hanno CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 17 aprile 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445
co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi per come spiegato di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al minore medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da esiti quadrantectomia mammella destra
chemio e radio trattata, ipovisus, esiti protesi ginocchio bilaterale,
Ipertensione arteriosa, poliartropsi ed osteoporosi ad incidenza
funzionale, M Alzheimer ecc…”. giudizio che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errore o vizio logico o tecnico, fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti,
così, comportando il diritto a potere beneficiare del diritto all'indennità
di frequenza.
Certamente tale quadro morboso, di grado grave sussisteranno i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Per l'appunto, si deve intendere una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa allorquando determini un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, il CTU
riconosce il ricorrente titolare di un handicap grave (art. 3 comma 3 L.
104/1992, così, per come già riconosciuto dalla Commissione periferica
. CP_1
Quanto alle spese e competenze di lite, queste saranno liquidate con separato decreto, disponendo il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 in quanto
nata a [...], il [...], cod. Parte_1
fisc. è ammessa al gratuito patrocinio. C.F._1
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a nata a Parte_1
SC (CL), il 25.12.1942, cod. fisc. per C.F._1
potere beneficiare nonché a vedersi esser riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3).
Quanto alle spese e competenze di lite, queste saranno liquidate con separato decreto, disponendo il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 in quanto
nata a [...], il [...], cod. Parte_1
fisc. è ammessa al gratuito patrocinio. C.F._1
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 co. 3.
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 17/04/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 475/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...], il [...], cod. Parte_1
fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino C.F._1
Di Gregorio, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. conclusioni per le parti (ud. 17 aprile 2025): “...concludono le parti
richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (status di handicap grave L.
104/1992) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne hanno CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 17 aprile 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445
co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi per come spiegato di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al minore medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da esiti quadrantectomia mammella destra
chemio e radio trattata, ipovisus, esiti protesi ginocchio bilaterale,
Ipertensione arteriosa, poliartropsi ed osteoporosi ad incidenza
funzionale, M Alzheimer ecc…”. giudizio che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errore o vizio logico o tecnico, fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti,
così, comportando il diritto a potere beneficiare del diritto all'indennità
di frequenza.
Certamente tale quadro morboso, di grado grave sussisteranno i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Per l'appunto, si deve intendere una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa allorquando determini un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, il CTU
riconosce il ricorrente titolare di un handicap grave (art. 3 comma 3 L.
104/1992, così, per come già riconosciuto dalla Commissione periferica
. CP_1
Quanto alle spese e competenze di lite, queste saranno liquidate con separato decreto, disponendo il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 in quanto
nata a [...], il [...], cod. Parte_1
fisc. è ammessa al gratuito patrocinio. C.F._1
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a nata a Parte_1
SC (CL), il 25.12.1942, cod. fisc. per C.F._1
potere beneficiare nonché a vedersi esser riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3).
Quanto alle spese e competenze di lite, queste saranno liquidate con separato decreto, disponendo il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 in quanto
nata a [...], il [...], cod. Parte_1
fisc. è ammessa al gratuito patrocinio. C.F._1
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 co. 3.