TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/02/2026, n. 2385
TAR
Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento - Eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza

    La Corte ha ritenuto che la commissione abbia operato nel rispetto del bando, che i criteri di valutazione fossero predeterminati, che le domande fossero pertinenti al programma d'esame e che la valutazione numerica fosse sufficientemente motivata. Le contestazioni specifiche su domande relative al fallimento, alla sana e prudente gestione e a Microsoft PowerPoint sono state ritenute infondate, così come il comportamento asseritamente scorretto del segretario, ritenuto non influente sulla valutazione.

  • Rigettato
    Violazione della Legge 68/1999 e della normativa sulla disabilità - Mancata predisposizione di misure compensative e violazione dell'obbligo di informazione

    La Corte ha stabilito che gli ausili necessari devono essere richiesti dal candidato nella domanda di partecipazione, come previsto dal bando. L'Amministrazione non aveva l'obbligo di accertare d'ufficio le condizioni di salute o le necessità di ausili di tutti i candidati. La ricorrente non ha dimostrato l'inadeguatezza del tempo a sua disposizione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione della par condicio

    La Corte ha rigettato le doglianze relative alla mancata predisposizione di misure compensative, ritenendo che la ricorrente non abbia dimostrato un trattamento deteriore o una violazione della par condicio a causa della mancata concessione di ausili non richiesti.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che le commissioni esaminatrici non siano tenute a verbalizzare analiticamente ogni domanda e risposta nella prova orale, poiché non esiste norma che imponga tale obbligo.

  • Altro
    Violazione del diritto di ricorso - Impedimento all'identificazione dei controinteressati

    La Corte ha ritenuto questa doglianza superata dall'esame nel merito del ricorso e, in ogni caso, non idonea a determinare l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

  • Rigettato
    Responsabilità dell'Amministrazione per mancata attuazione della normativa sulla disabilità

    La Corte ha ritenuto che l'art. 39-quater d.lgs. 165/2001 non sia direttamente attinente alla fattispecie in esame, riguardando adempimenti di macro-organizzazione per la riserva di posti per persone con disabilità.

  • Rigettato
    Richiesta di ripetere la prova orale

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato nel merito, anche la domanda di accertamento del diritto a ripetere la prova orale è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/02/2026, n. 2385
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2385
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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