Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/02/2026, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02385/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8221 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Arnaldo Maria Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
BA d'IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella La Licata e Giuseppe Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Graduatoria finale pubblicata il 18/04/2025 in relazione al Pubblico Concorso "5 VICE ASSISTENTI PER L'AREA AN SELEZIONE RISERVATA ALLE PERSONE ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DISOCCUPATE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI RO LE (LEGGE 68/1999) (Bando del 10 dicembre 2024)", redatta "Vista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del suddetto concorso e visto l'art. 6 (Graduatoria) del relativo bando", nella parte in cui 18/04/2025;
- dei verbali adottati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nella parte in cui stabiliva i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della prova orale;
- del verbale della prova orale del 13/03/2025;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
E PER L'ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa a sostenere nuovamente la prova orale del concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di BA d'IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La sig.ra -OMISSIS- ha partecipato alla selezione locale, indetta dalla BA d’IA ai sensi dell’art. 7, comma 3, L. 68/1999, per l’assunzione di cinque vice assistenti per l’area romana, riservata alle persone con disabilità di cui all’art. 1, comma 1, della stessa legge.
A seguito della preselezione per titoli, ella è stata convocata per sostenere la prescritta prova orale il 13 marzo 2025 che si è tuttavia conclusa non positivamente, avendole la Commissione attribuito il punteggio 50/100 (a fronte di un minimo di 60/100 richiesto dal bando per superarla).
Il successivo 18 aprile 2025 è stata pubblicata la graduatoria, nella quale la sig.ra -OMISSIS-risultava conseguentemente esclusa.
A seguito di una prima istanza di accesso agli atti ella, ritenendo sussistenti diverse criticità nell’operato della Commissione, ha presentato reclamo alla BA d’IA, che lo ha reputato non accoglibile sulla base delle seguenti considerazioni: « nella conduzione della totalità dei
colloqui la Commissione si è attenuta scrupolosamente alle previsioni del bando di concorso, limitandosi a valutare la conoscenza degli argomenti indicati nel programma d’esame, la capacità espositiva e la capacità di cogliere le interrelazioni tra i diversi argomenti. Inoltre, la Commissione – consapevole delle peculiarità della selezione in oggetto – ha adottato un atteggiamento di accoglienza e disponibilità nei confronti di tutti i candidati, nel porre le domande, nel garantire tempi di risposta congrui e flessibili e nel consentire di interrompere temporaneamente il colloquio in presenza di eventuali difficoltà personali ».
Considerato necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini della difesa in sede giurisdizionale (tra cui anche i nominativi dei soggetti controinteressati, oscurati nella graduatoria pubblica per ragioni di tutela della privacy ), la sig.ra -OMISSIS-ha inoltrato una nuova istanza di accesso il 17 giugno 2025.
I.1.1. Con ricorso notificato lo stesso 17 giugno 2025 (alla BA d’IA, quale Amministrazione intimata) e il 2 luglio 2025 (a due soggetti utilmente collocati in graduatoria, rispettivamente l’ultimo in relazione ai posti immediatamente disponibili e l’ultimo tra gli idonei, quali controinteressati, con ricezione da parte loro il 4 e 5 agosto 2025) e depositato il 16 luglio 2025, la sig.ra -OMISSIS-ha proposto la presente impugnazione avverso la sua esclusione, nonché avverso la graduatoria nella parte in cui non contempla il suo nominativo, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « I MOTIVO – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA – AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE »: la ricorrente denunzia diverse irregolarità nello svolgimento della prova orale (anche sotto il profilo della predeterminazione e dell’applicazione dei criteri di valutazione); in particolare:
-- « Domande inappropriate su prodotti commerciali specifici »: sostiene la ricorrente che illegittimamente le sarebbero state rivolte domande specifiche sul funzionamento di Microsoft PowerPoint, mentre la prova avrebbe dovuto vertere più in generale (anche in ossequio al principio di neutralità tecnologica) sugli strumenti di presentazione;
-- « Errori tecnici manifesti »: secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe basato la valutazione anche su una domanda manifestamente errata che le sarebbe rivolta, in particolare sul “fallimento come obbligo dell’imprenditore commerciale” (mentre il fallimento non sarebbe un obbligo da adempiere, ma una procedura a cui l’imprenditore può essere assoggettato ricorrendone i presupposti di legge);
-- « Domande mal formulate »: similmente al (sub)motivo che precede, la Commissione avrebbe richiesto di chiare il “concetto di sana e prudente gestione nel bilancio”, mentre la domanda che realmente si sarebbe inteso formulare concerneva l’apposizione in bilancio dei costi e dei ricavi (e si tratterebbe di una domanda diversa);
-- « Comportamento scorretto della Commissione »: più in generale, ad avviso della ricorrente, la Commissione non avrebbe complessivamente tenuto un comportamento adeguato (ad esempio, il Segretario, al termine della prova, le avrebbe indicato la direzione dell’uscita con toni non cortesi), così viziando il suo giudizio;
- « II MOTIVO – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 68/1999 E DELLA NORMATIVA SULLA DISABILITÀ - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE COMPENSATIVE E VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE »: la ricorrente lamenta che l’Amministrazione non avrebbe compiuto i doverosi accertamenti sulle sue condizioni di salute, né sulle misure compensative di cui ella avrebbe necessitato per l’espletamento della prova;
- « III MOTIVO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO »: la ricorrente si duole di non aver potuto beneficiare di misure compensative, così essendo stata posta in condizioni di svantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti;
- « IV MOTIVO – VIZIO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA »: afferma la ricorrente che la verbalizzazione delle operazioni concorsuali che l’hanno riguardata sarebbe stata lacunosa e insufficiente;
- « V MOTIVO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI RICORSO - IMPEDIMENTO ALL'IDENTIFICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI »: la ricorrente denunzia l’illegittimo oscuramento delle generalità dei candidati utilmente collocati in graduatoria, che le avrebbe impedito di identificarli ai fini della tempestiva proposizione del presente gravame;
- « VI MOTIVO – RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PER MANCATA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA DISABILITÀ »: da ultimo, la ricorrente deduce la violazione, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi prescritti dall’art. 39-quater d.lgs. 165/2001.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. La BA d’IA si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. In vista della camera di consiglio del 10 settembre 2025, fissata per la trattazione della domanda di tutela cautelare, l’Amministrazione ha depositato una memoria con cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva notifica ad almeno un controinteressato, evidenziando che la ricorrente non si fosse attivata in tempo utile per ottenerne i nominativi e gli indirizzi (inviando un’istanza di accesso agli atti nella tarda serata del giorno della scadenza per proporre ricorso, notificando quest’ultimo poco dopo); nel merito ha diffusamente argomentato in ordine all’infondatezza delle censure, invocando perciò il rigetto della proposta impugnazione.
I.2.2. Anche parte ricorrente ha depositato una memoria con cui, anche in replica alle difese della BA d’IA, ha ribadito la fondatezza delle doglianze e insistito per la concessione di misure cautelari.
I.3. Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 12 settembre 2025, resa all’esito della menzionata camera di consiglio, questo Tribunale, avendo ritenuto che l’eccezione di rito formulata dalla BA d’IA « risult[asse] prima facie suscettibile di positivo apprezzamento, ma che essa merit[asse] ulteriori approfondimenti propri della fase di merito », ha reputato che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere tutelate esclusivamente con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, contestualmente ordinando l’integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami.
I.3.1. Il contraddittorio è stato integrato conformemente a quanto disposto.
I.4. In vista della fissata udienza di discussione, entrambe le parti hanno depositato memoria al fine di ribadire e sviluppare le proprie prospettazioni difensive; la BA d’IA ha altresì evidenziato che la ricorrente avrebbe inammissibilmente esteso il thema decindeum con l’atto difensivo depositato per l’udienza cautelare.
I.4.1. Entrambe le parti hanno altresì depositato repliche; la ricorrente ha prodotto il bando di un diverso concorso, pubblicato dalla BA d’IA il 10 dicembre 2025, che corroborerebbe la fondatezza di alcune sue ragioni di doglianza (in particolare, quella sull’indebita formulazione di una domanda specifica relativa al funzionamento di Microsoft PowerPoint e quella sul mancato rispetto delle norme a tutela delle persone con disabilità).
I.5. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio, anche alla luce dell’integrità del contraddittorio a seguito della disposta notificazione per pubblici proclami, ritiene di prescindere dall’eccezione di inammissibilità formulata dalla BA d’IA, potendosi respingere nel merito il ricorso in quanto destituito di giuridico fondamento.
II.2. Il primo motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
II.2.1. Va preliminarmente rammentato che « la giurisprudenza è costante nel riconoscere all’amministrazione e alla Commissione valutatrice un’ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità ovvero non intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errori procedurali. Sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l’ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l’indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell’apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d’esame (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775) » (in questi termini Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2025, n. 3607).
Come evidenziato anche da questo Tribunale, « il sindacato di questo Giudice deve tendere ad accertare, una volta rispettate le regole formali del procedimento, se i commissari di esame abbiano o meno realmente e in modo ponderato, come risulta che sia avvenuto nel caso in esame, valutato tutti i dati oggettivi offerti al loro giudizio, secondo le indicazioni fornite dalla legge e dai criteri; limite, questo, oltre il quale si apre un'area esclusivamente interessata da apprezzamenti di valore che, non essendo posta da norme di diritto, non è sindacabile (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 5 marzo 2020 n. 1627).
E quando […] vi è stata la prefissazione, da parte della commissione d’esame, di criteri di massima di giudizio che guidino l'attribuzione del voto e la sua grandezza, dai quali desumere la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate con la cifra espressa del voto, il voto numerico attribuito dalla Commissione d'esame, in mancanza d'una norma contraria, è di per sé idoneo a esprimere e sintetizzarne il giudizio tecnico-discrezionale, e contiene in sé la motivazione – senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione – assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (cfr., ex multis, e solo tra i più recenti arresti dopo l'Adunanza Plenaria n. 7/2017, Cons. St., sez. IV, 1° agosto 2018 n. 4745; id., sez. V, 23 aprile 2019 n. 2573; id., sez. III, 29 aprile 2019 n. 2775; id., sez. V, 5 settembre 2019 n. 6103; id., 2 ottobre 2019 n. 6358) » (T.A.R. Lazio, Sez. V-bis, 27 giugno 2022, n. 8702).
II.2.2. Tenuto conto delle richiamate coordinate ermeneutiche, l’operato della Commissione nello svolgimento della prova non incorre nei paventati vizi di legittimità.
II.2.2.1. Va difatti rilevato che la stessa Commissione, nella sua prima riunione, ha specificato che « La prova tende ad accertare: le conoscenze; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra argomenti. La conversazione in lingua inglese è volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro » (verbale n. 1, pag. 3: doc. 13 BA d’IA), così recependo puntualmente le prescrizioni del bando al riguardo (art. 4, comma 3).
La lex specialis , d’altra parte, contemplava dettagliatamente il programma oggetto della prova orale:
« Elementi di diritto
- Le fonti del diritto
-La Costituzione italiana: i principi fondamentali; i diritti e i doveri dei cittadini
- Gli organi dello Stato e le autonomie territoriali
- La pubblica amministrazione e le autorità amministrative indipendenti
- L’Unione europea e l’Eurosistema
Elementi di economia
- L’azienda, l’impresa e gli imprenditori
- La struttura e l’organizzazione dell’azienda
- La gestione dell’impresa e i processi aziendali
- Il bilancio di esercizio
- I titoli di credito e gli strumenti di pagamento
Elementi di informatica
- Nozioni di hardware e software
- Elaborazione di testi e utilizzo di fogli elettronici
- Creazione, gestione e utilizzo di database
- Strumenti di presentazione
- Reti di comunicazione e navigazione web
- Sicurezza informatica
Colloquio in lingua inglese ».
Le modalità di esercizio del potere della Commissione risultavano, perciò, adeguatamente e sufficientemente predeterminate.
II.2.2.2. In concreto, dall’allegato n. 10 al verbale n. 11 della Commissione (doc. 4 BA d’IA, pag. 6) emerge che alla ricorrente sono state poste le seguenti domande:
a.1) « Il Parlamento europeo: composizione e funzioni »;
a.2) « La libertà di riunione e di associazione nella Costituzione »;
b.1) « Il bilancio e i criteri per la redazione »;
b.2) « La gestione dell’azienda: definizione e fatti di gestione »;
b.3) « L’imprenditore »;
c.1) « Le reti. Differenze tra una rete client-server e una rete peer-to-peer »;
c.2) « I malware: il keylogger e il ransomware »;
c.3) « MS PowerPoint: le modalità di visualizzazione di una presentazione ».
Tali domande risultano essere attinenti, rispettivamente, alle seguenti parti del poc’anzi riportato programma:
a.1) « L’Unione europea e l’Eurosistema »;
a.2) « La Costituzione italiana: i principi fondamentali; i diritti e i doveri dei cittadini »;
b.1) « Il bilancio di esercizio »;
b.2) « La gestione dell’impresa e i processi aziendali »;
b.3) « L’azienda, l’impresa e gli imprenditori »;
c.1) « Reti di comunicazione e navigazione web »;
c.2) « Sicurezza informatica »;
c.3) « Strumenti di presentazione ».
Si è altresì svolta la conversazione in lingua inglese.
II.2.2.2.1. La Commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 50/100, ritenendo che ella avesse « dimostrato una preparazione nel complesso insufficiente e lacunosa »: la valutazione numerica e il giudizio sintetico sono perciò convergenti, così esplicitando a sufficienza l’iter logico seguito dalla stessa Commissione.
II.2.2.3. La contestata prova si è perciò svolta nel rispetto della lex specialis , non risultando d’altronde che alla ricorrente « sia stato chiesto di trattare, durante il colloquio, tematiche esterne (o estranee) rispetto ai programmi delle materie oggetto del suo esame, ferma la naturale possibilità della Commissione […] di spaziare all’interno di un singolo macro argomento al fine di valutare “le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti […]”, così come fissato dal bando di selezione » (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 17 gennaio 2025, n. 896; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 15 aprile 2025, n. 7365).
Alla valutazione della Commissione sulle risposte date e sulla preparazione dimostrata dalla ricorrente non può esserne sostituita una – ipoteticamente – diversa di questo Giudice, in quanto si tratterebbe di un sindacato (non di legittimità ma) di merito, che non è ammesso al di fuori delle tassative ipotesi di cui all’art. 134 cod. proc. amm.
II.2.2.4. Le singole contestazioni mosse dalla ricorrente, d’altra parte, non fanno emergere alcuna manifesta erroneità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione della Commissione.
II.2.2.4.1. La (sub)domanda relativa al “fallimento come obbligo dell’imprenditore commerciale” risulta, invero, spiegabile e plausibile se si tiene conto che commetteva il reato di bancarotta semplice l’imprenditore che « [avesse] aggravato il proprio dissesto , astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa » (art. 217, comma 1, n. 4), L. fall.), così come lo commette tuttora l’imprenditore che « [abbia] aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa » (art. 323, comma 1, lett. d), C.C.I.I.): l’imprenditore commerciale è tenuto, al ricorrere di determinare condizioni, a dare impulso alla procedura fallimentare (ora di liquidazione giudiziale), potendo altrimenti andare incontro a conseguenze sul piano penale.
II.2.2.4.2. La (sub)domanda vertente sulla “sana e prudente gestione nel bilancio”, in particolare laddove si sarebbe preteso un riferimento alle modalità di apposizione dei costi e dei ricavi nel bilancio, risulta pertinente tenuto conto dei princìpi di chiarezza, veridicità e correttezza prescritti (dall’art. 2423, comma 2, cod. civ.) per la redazione del bilancio stesso.
II.2.2.4.3. Per quanto concerne la domanda su Microsoft PowerPoint, spetta alla Commissione (e non al candidato) scegliere su quale specifico argomento testare la preparazione, purché si rimanga all’interno del programma previsto dalla lex specialis : non è contestabile (né, invero, la ricorrente lo contesta) che Microsoft PowerPoint rientri fra gli « Strumenti di presentazione ».
Che il programma d’esame fosse « limita[to] alle caratteristiche degli “strumenti di presentazione” » e non si estendesse a « dettagli tecnici su modalità di visualizzazione specifiche del software » (pag. 7 ricorso) non trova alcun sostegno nel testo della lex specialis : anzi, dall’ampia dicitura « Strumenti di presentazione » si desume che i candidati dovessero sapere non solo “che cosa sono” tali strumenti, ma anche “come funzionano”.
Il principio di neutralità tecnologica, d’altra parte, non può essere invocato in sede di pubblica selezione per essere interrogati su un argomento in relazione al quale si ritiene di avere una maggiore familiarità e preparazione rispetto ad un altro.
II.2.2.4.3.1. Non induce a diverse conclusioni il fatto – dedotto dalla ricorrente in sede di replica – che la BA d’IA, in altra e diversa procedura concorsuale, abbia più specificamente circoscritto il programma d’esame ai « software applicativi Microsoft »: trattasi di un autovincolo da rispettare in quella procedura concorsuale (peraltro a fronte di un oggetto significativamente più ampio perché include, oltre agli strumenti di presentazione, i programmi di videoscrittura, di fogli elettronici e di database: pag. 15 del bando prodotto dalla ricorrente con la replica) ma che non assume alcuna rilevanza sulla procedura oggetto di questo giudizio.
II.2.2.5. Da quanto sin qui esposto deriva che la prova testimoniale si rivela irrilevante ai fini del decidere in quanto, anche considerando vere le circostanze, da esse non emerge alcun vizio di legittimità dell’operato della Commissione.
II.2.2.5.1. Ciò vale anche in relazione alla condotta asseritamente tenuta dal Segretario della Commissione in quanto, per un verso, essa si colloca temporalmente in un momento in cui la prova era già terminata e, per altro (e più dirimente) verso, egli è un componente della Commissione non dotato di potere deliberativo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 27 settembre 2023, n. 14318): deve perciò escludersi che tale condotta, pur ammettendola come vera nei termini prospettati dalla ricorrente, abbia avuto influenza sulla valutazione della prova.
II.2.2.6. La doglianza in esame è dunque, nel suo complesso, infondata.
II.3. Il secondo, il terzo e il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente per connessione, poiché deducono violazioni delle norme a tutela della disabilità, e sono anch’essi infondati.
II.3.1. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, in virtù del tenore letterale dell’art. 20 L. 104/1992:
- « la predisposizione degli ausili necessari per sostenere le prove di esame attiene alla fase successiva alla predisposizione del bando allorquando con la domanda di partecipazione la candidata interessata rappresenta il proprio handicap e indica gli ausili di cui necessita » (T.A.R. Lazio, Sez. IV-quater, 27 gennaio 2025, n. 1595);
- « Cosa intendere per “ausili necessari”, non compete […] all’Amministrazione di stabilirlo[, essendo] evidente che il concorrente disabile conosca meglio di chiunque altro l’ausilio necessario “in relazione allo specifico handicap” » e, perciò, « la locuzione “ausili necessari” si riferisce, senza dubbio, a quelli ritenuti tali e richiesti dal disabile », non potendosi « pretendere dall'Amministrazione uno sforzo organizzativo o finanziario eccessivo » (T.A.R. Campania, Sez. V, 22 dicembre 2020, n. 6371; T.A.R. Molise, Sez. I, 27 dicembre 2012, n. 789).
II.3.2. La previsione del bando in forza della quale « Solo coloro che, in relazione alla specifica condizione di disabilità (art. 20, L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L. 68/1999), a disturbi dell’apprendimento (DSA) o ad altre situazioni tutelate dalla legge, ritengono di avere titolo a strumenti di ausilio ovvero a misure di carattere organizzativo per la partecipazione alla prova, dovranno compilare il “Quadro A” dell’applicazione » (art. 2, comma 7) tutela adeguatamente i diritti delle persone con disabilità in fase di predisposizione del bando stesso.
Ulteriori obblighi in capo alla BA d’IA sarebbero sorti soltanto a seguito della compilazione del “Quadro A”: deve perciò essere radicalmente disattesa la prospettazione della ricorrente secondo la quale l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare d’ufficio le condizioni di salute di tutti i concorrenti (anche di coloro che tale “Quadro A” non avessero compilato) e gli ausili dei quali avrebbero avuto necessità (anche oltre ed eventualmente a prescindere dalle loro richieste).
Trattasi infatti di un onere manifestamente sproporzionato sul piano organizzativo e in ogni caso non imposto da alcuna previsione di legge (oltre che, come specificamente osservato anche dalla difesa della BA d’IA, di assai dubbia compatibilità con la disciplina a tutela dei dati personali, che contemplano i princìpi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati stessi: l’unica informazione che per l’Amministrazione era necessario acquisire d’ufficio era l’effettiva iscrizione dei candidati nell’elenco delle persone con disabilità disoccupate previsto dall’art. 8 L. 68/1999).
II.3.3. La ricorrente, peraltro, deduce che l’unica misura compensativa di cui avrebbe avuto necessità sarebbe stato un tempo più adeguato per rispondere alle domande postele: alla luce del complessivo esame del primo motivo, tuttavia, non è emersa l’inadeguatezza del tempo messole concretamente a disposizione, né che esso abbia avuto un impatto negativo nel concreto svolgimento della prova.
II.3.4. Il richiamo dell’art. 39-quater d.lgs. 165/2001 non ha diretta attinenza con la fattispecie in esame, inerendo ad un complesso di adempimenti (di macro-organizzazione) preordinati ad assicurare che una quota di posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazione sia effettivamente riservata, nella misura prevista dalla legge, alle persone con disabilità.
II.4. Il quarto motivo è infondato poiché, come già ritenuto da questa Sezione, « in sede di concorso pubblico, deve escludersi che le commissioni esaminatrici siano tenute a procedere alla verbalizzazione delle singole domande rivolte ai candidati in sede di prova orale e delle relative risposte, non esistendo alcuna norma o principio logico - giuridico positivi che impongano un siffatto obbligo » (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 25 febbraio 2025, n. 4163).
La mancata verbalizzazione analitica non inficia, dunque, la legittimità dell’operato della Commissione.
II.5. Il quinto motivo è da considerarsi superato per effetto dell’avvenuto scrutinio nel merito del gravame (a prescindere dal fatto che quanto con esso dedotto non sarebbe stato idoneo a determinare l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ma avrebbe semmai potuto rilevare ai fini di una rimessione in termini per errore scusabile sull’omessa notificazione, entro il termine decadenziale, ad almeno un controinteressato).
II.6. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.7. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CI, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
CE SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SI | EL CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.