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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AN ER, OR
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3390/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005119249000 TARI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110032069301000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6173/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 27.06.2025, la ricorrente Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1, in persona del suo rappresentante legale, Sig. Rappresentante_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259005119249000 con la quale l'agente della riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 6.567,22 a titolo di TARI per l'anno 2010, deducendo la decadenza dal potere impositivo per omessa notificazione di ogni atto presupposto al provvedimento impugnato (I) e concludeva per dichiarare illegittimo e/o nullo l'atto cautelare.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritualmente evocata non si è costituita in giudizio.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 15 dicembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentita parte ricorrente, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla ricorrente è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Nel merito dell'eccepita estinzione del credito per decadenza e/o prescrizione ed inesistenza della notifica della cartella di pagamento, va evidenziato che le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte della convenuta Concessionaria, unico soggetto, che ha la possibilità, e l'onere sostanziale e processuale, di contrastare la paventata illegittimità.
La Corte Costituzionale, sent. n. 109/2007, individua “il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: l'onere della prova, perciò, grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenzadell'obbligazione tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa” il titolare della pretesa fiscale “è tenuto a passare dalla allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c.. Si ritiene, che in assenza di tale attivita' non costituisca obbligo del Giudice procedere alla acquisizione di ufficio di atti e documenti utili al fine di decidere e che la decisione possa avvenire allo stato degli atti (cfr. Cass. sent. n. 18976 del 10 settembre 2007, n. 14960 del 22 giugno 2010, Cass., sez. V-trib., sentenza 20 gennaio
2016, n. 955 che in tema di contenzioso tributario enuncia il principio che l'art. 7 del d.lgs 31 dicembre 1992
n. 546 in tema di possibile acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e' norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo). Tale principio costituisce applicazione dell'art. 115 c.p.c secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e il successivo art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, se da un lato considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, dall'altro, impone al
Giudice adito di prendere atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di constatare l'impossibilita' di confutare l'infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta.
Nel caso di specie, parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non ha fornito alcuna prova della notifica della cartella di pagamento sottostante all'impugnata intimazione e/o di altri atti intermedi interruttivi;
il ricorso cosi come motivato ed argomentato in ordine alla paventata illegittimità deve essere accolto.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di ricorso non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio
Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va disposta attesa l'assenza di prova certa in merito alla mancata notifica della sottostante cartella di pagamento.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso annullando l' atto impugnato. Nulla per le spese.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Maurizio Stanziola
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AN ER, OR
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3390/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005119249000 TARI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110032069301000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6173/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 27.06.2025, la ricorrente Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1, in persona del suo rappresentante legale, Sig. Rappresentante_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259005119249000 con la quale l'agente della riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 6.567,22 a titolo di TARI per l'anno 2010, deducendo la decadenza dal potere impositivo per omessa notificazione di ogni atto presupposto al provvedimento impugnato (I) e concludeva per dichiarare illegittimo e/o nullo l'atto cautelare.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritualmente evocata non si è costituita in giudizio.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 15 dicembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentita parte ricorrente, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla ricorrente è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Nel merito dell'eccepita estinzione del credito per decadenza e/o prescrizione ed inesistenza della notifica della cartella di pagamento, va evidenziato che le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte della convenuta Concessionaria, unico soggetto, che ha la possibilità, e l'onere sostanziale e processuale, di contrastare la paventata illegittimità.
La Corte Costituzionale, sent. n. 109/2007, individua “il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: l'onere della prova, perciò, grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenzadell'obbligazione tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa” il titolare della pretesa fiscale “è tenuto a passare dalla allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c.. Si ritiene, che in assenza di tale attivita' non costituisca obbligo del Giudice procedere alla acquisizione di ufficio di atti e documenti utili al fine di decidere e che la decisione possa avvenire allo stato degli atti (cfr. Cass. sent. n. 18976 del 10 settembre 2007, n. 14960 del 22 giugno 2010, Cass., sez. V-trib., sentenza 20 gennaio
2016, n. 955 che in tema di contenzioso tributario enuncia il principio che l'art. 7 del d.lgs 31 dicembre 1992
n. 546 in tema di possibile acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e' norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo). Tale principio costituisce applicazione dell'art. 115 c.p.c secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e il successivo art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, se da un lato considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, dall'altro, impone al
Giudice adito di prendere atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di constatare l'impossibilita' di confutare l'infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta.
Nel caso di specie, parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non ha fornito alcuna prova della notifica della cartella di pagamento sottostante all'impugnata intimazione e/o di altri atti intermedi interruttivi;
il ricorso cosi come motivato ed argomentato in ordine alla paventata illegittimità deve essere accolto.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di ricorso non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio
Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va disposta attesa l'assenza di prova certa in merito alla mancata notifica della sottostante cartella di pagamento.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso annullando l' atto impugnato. Nulla per le spese.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Maurizio Stanziola