Sentenza 24 gennaio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2018, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA CO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 11/05/2017 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere TO Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Anselmo Mancuso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 11 maggio 2017, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame presentata da CO SA avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone aveva disposto nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento coercitivo è stato emesso in relazione a cinque episodi di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina, commessi tra il novembre 2015 ed il marzo 2016, per quantitativi in almeno due occasioni pari o superiori a 1 kg. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza per tutti gli episodi in contestazione, alla luce del contenuto delle conversazioni telefoniche e tra presenti intercettate, sia le esigenze cautelari, anche in ragione di quantità e quantità di sostanze trattate, sia la necessità della misura custodiale carceraria, in considerazione della pluralità delle condotte illecite e dei rapporti con fornitori di regioni diverse da quella di residenza.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe gli avvocati Pietro Chiodo e Anselmo Mancuso, quali difensori di fiducia di CO SA, formulando tre motivi. Con i primi due motivi, sviluppati congiuntamente, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si premette che gli indizi a carico del ricorrente sono desunti da conversazioni intercorse tra il coindagato ET XE ed il coindagato EN CO, nonché tra il coindagato ET XE ed il coindagato NT IR, nelle quali si faceva riferimento ad un tal "C, come persona inaffidabile, ed inadempiente all'obbligo di pagare forniture di stupefacenti. Si rappresenta, poi, che l'identificazione di CO SA in "C è desunta: a) dalla richiesta di informazioni ad un passante effettuata dal coindagato XE, il quale aveva domandato dell'ubicazione del negozio di frutta e verdura di CO detto CÒ proprio mentre era nei pressi dell'esercizio gestito da PI SA, fratello di CO;
b) dalla conversazione tra XE e CO in cui si diceva che fornitori di stupefacenti baresi si sarebbero recati a Catanzaro e si sarebbero impossessati dell'autovettura del ricorrente per rivalersi di presunti inadempimenti da parte dello stesso. Si deduce che: -) la richiesta di informazioni non è significativa, perché, nella zona in cui essa fu effettuata, non vi era alcun negozio gestito da PI SA;
-) l'autovettura di CO SA è stata venduta per il prezzo di 4.500 euro con regolare passaggio di proprietà. Con il terzo motivo, si censura violazione di legge e vizio di motivazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla attualità delle esigenze cautelari ed alla inadeguatezza di misure diverse da quella della custodia in carcere. Si deduce che la motivazione non esplicita correttamente gli elementi su cui fonda la sua prognosi negativa, non tiene conto della protrazione della detenzione da oltre due mesi, e trascura la non particolare significatività dei precedenti penali a carico del ricorrente.
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure esposte nei primi due motivi attengono ai gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento al profilo della identificazione del «CÒ» di cui si parla nelle conversazioni intercettate con il ricorrente CO SA;
nel ricorso, invece, non vengono sollevate specifiche censure circa la configurabilità dei gravi indizi a carico della persona individuabile come «CÒ» in ordine ai cinque fatti di detenzione e cessione di eroina contestati nei capi di imputazione. L'ordinanza identifica «CÒ» con CO SA sulla base di due elementi: innanzitutto, XE ET, fornitore di più partite di eroina a «CÒ», il 29 dicembre 2015, mentre è al telefono con EN CO e si trova in un luogo, secondo gli accertamenti di polizia giudiziaria, estremamente prossimo al negozio gestito da PI SA, fratello dell'indagato, chiede informazioni ad un passante circa l'ubicazione del negozio di frutta e verdura di CO detto CÒ; inoltre, EN CO, in una conversazione del 27 marzo 2016, dice a XE ET, che soggetti di origine barese fornitori di droga di «CÒ» si sono appropriati di un'auto in uso allo stesso, una Ford Kuga tg. DX306ZT, tramite alcuni zingari residenti a [...], per inadempimenti nei pagamenti, ed effettivamente, da accertamenti eseguiti presso il sistema informativo, risulta la vendita del veicolo a persona residente in [...]. Le critiche formulate in proposito nel ricorso sono in parte meramente assertive e, in generale, non evidenziano vizi logici o giuridici: il rilievo secondo cui il luogo nel quale XE ET chiedeva informazioni circa il negozio di «CÒ» era prossimo ad una rivendita di frutta e verdura gestita da altra persona, tale TO AL, poggia su di un'affermazione priva di richiami a qualunque dato dimostrativo;
il rilievo concernente la regolarità della vendita dell'autovettura in uso a CO SA non è dirimente, perché il trasferimento del veicolo dietro un prezzo dichiarato non rendo certo manifestamente illogico il significato individualizzante attribuito dal Tribunale alla cessione del bene in considerazione del contenuto della conversazione telefonica di riferimento. Una volta ritenuta giuridicamente corretta l'individuazione di «CÒ» in CO SA, e stante l'assenza di puntuali censure nel ricorso, quanto al significato dei singoli episodi, può solo rilevarsi che le conversazioni intercettate tra XE ET ed EN CO e tra XE ET e NT IR, per come riportate nell'ordinanza impugnata, ricorrono ad un linguaggio chiaro, tra l'altro anche facendo riferimento a prezzi coerenti con i quantitativi trattati. In particolare, poi, secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata: -) l'episodio di cui al capo r) attiene kg. 1 di eroina fornita da XE ET;
-) l'episodio di cui capo r1) concerne eroina acquistata settimanalmente da fornitori napoletani, e per il tramite di CO, cui era corrisposta, con la medesima cadenza temporale, la somma di 500 euro;
-) l'episodio di cui al capo r2) si riferisce ad eroina acquistata da fornitori baresi e costata la perdita della macchina, a compensazione dell'inadempimento; -) l'episodio di cui al capo s1) riguarda il quantitativo di 1,8 kg di eroina ceduta al ricorrente da CO;
-) l'episodio di cui al capo t2) è relativo all"acquisto ed alla rivendita di 700 grammi da IR. Le censure esposte nel terzo motivo di ricorso riguardano la sussistenza delle esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere. L'ordinanza ravvisa il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede valorizzando sia i precedenti penali e la recidiva specifica, sia la pluralità e gravità dei fatti in contestazione, relativi a rilevanti quantitativi di eroina, acquistati anche da fornitori operanti in Napoli o in Bari, e, quindi, ben lontani da Catanzaro. Ritiene inoltre la necessità della custodia in carcere perché la negativa personalità del ricorrente, la pluralità degli episodi in contestazione ed i rapporti con fornitori fuori regione sono tutte circostanze che escludono la possibilità di ritenere probabile il rispetto delle prescrizioni connesse al regime detentivo domiciliare, e perché gli strumenti di controllo a distanza sono idonei a prevenire unicamente il pericolo di fuga. Le critiche formulate nel ricorso, che si appuntano sulla mancata considerazione del periodo già trascorso in stato di detenzione, pari ad oltre due mesi, e sulla non particolare significatività dei precedenti penali, non evidenziano vizi logici o giuridici, specie se si considera che i cinque episodi in contestazione sono stati commessi in un arco di tempo relativamente ristretto, compreso tra il novembre 2015 ed il marzo 2016, sono indicativi di un'abitualità della condotta illecita, denotano la disponibilità di una pluralità di fonti di approvvigionamento della sostanza stupefacente, geograficamente distanti, e denotano l'attitudine a servirsi anche, se necessario di mediatori, come negli acquisti effettuati presso i fornitori napoletani per il tramite di CO;
in particolare, la non occasionalità di tale ultima vicenda, caratterizzata da una retribuzione settimanale corrisposta all'intermediario, induce a ritenere corretta la previsione della inidoneità della misura cautelare domiciliare.
4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 dicembre 2017 Il