CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 9004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9004 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9004 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 21 marzo 2023, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta da TA SQ relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Perugia del 25 luglio 2017. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di TA, eccependo la mancanza ed illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. laddove si era ritenuto che l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio, stante la constatata inidoneità del servizio fax utilizzato dal difensore di fiducia e nonostante la celebrazione di 9 udienze con nove difensori di ufficio diversi nominati ex art. 97 comma 1 cod. proc. pen. in violazione del disposto di cui all'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.; l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia in sede di indagini preliminari, ma non aveva più ricevuto alcuna notizia del procedimento, stante l'inerzia del difensore e la inidoneità del fax del difensore alla ricezione delle notificazioni, circostanza certo non addebitabile all'imputato; non poteva, pertanto, ritenersi una ignoranza colpevole del ricorrente, né poteva ritenersi operante una presunzione di conoscenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 II ricorso è inammissibile. 2.1 Quanto alla inidoneità del fax a ricevere le notifiche, si deve ribadire che è onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo, comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria eventuali cause che possano influire sulla regolarità della notifica a mezzo fax, funzionale alla corretta instaurazione del giudizio;
pertanto, non sussiste alcuna nullità nel caso in cui la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata a mezzo fax, al difensore di fiducia domiciliatario non si perfezioni in ragione del malfunzionamento del fax (si veda Sez.2 21831 del 09/04/2014, Baldassarri, Rv. 259714, in un caso in cui è stata esclusa la nullità della notifica non perfezionatasi per la condotta incurante del difensore medesimo, che aveva lasciato il fax senza connessione). Relativamente alla nomina di diversi difensori di ufficio, si deve rilevare come l'eccezione non era stata proposta alla Corte di appello, con conseguente inammissibilità del motivo: inoltre, si deve ribadire che "in tema di difesa d' ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa" (Sez.4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 12/01/2018, Chitu Rv. 2 271937); nel caso in esame, il ricorrente non ha esposto alcun motivo per il quale vi sarebbe stata la suddetta lesione. 2.2 Pertanto, posto che, come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015, dep. 23/03/2016 Rv. 266368, grava sull'imputato l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (in particolare, "In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.", Sez.3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016, Rv. 267947) e considerato che nel caso di specie l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia nominato e quindi posto in essere due azioni processuali che generano la presunzione di conoscenza, si deve escludere la sussistenza di una ignoranza incolpevole necessaria per disporre la invocata rescissione. Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussistendo il requisito della ignoranza "incolpevole" del procedimento ma risultando, al contrario che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 30/01/2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9004 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 21 marzo 2023, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta da TA SQ relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Perugia del 25 luglio 2017. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di TA, eccependo la mancanza ed illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. laddove si era ritenuto che l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio, stante la constatata inidoneità del servizio fax utilizzato dal difensore di fiducia e nonostante la celebrazione di 9 udienze con nove difensori di ufficio diversi nominati ex art. 97 comma 1 cod. proc. pen. in violazione del disposto di cui all'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.; l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia in sede di indagini preliminari, ma non aveva più ricevuto alcuna notizia del procedimento, stante l'inerzia del difensore e la inidoneità del fax del difensore alla ricezione delle notificazioni, circostanza certo non addebitabile all'imputato; non poteva, pertanto, ritenersi una ignoranza colpevole del ricorrente, né poteva ritenersi operante una presunzione di conoscenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 II ricorso è inammissibile. 2.1 Quanto alla inidoneità del fax a ricevere le notifiche, si deve ribadire che è onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo, comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria eventuali cause che possano influire sulla regolarità della notifica a mezzo fax, funzionale alla corretta instaurazione del giudizio;
pertanto, non sussiste alcuna nullità nel caso in cui la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata a mezzo fax, al difensore di fiducia domiciliatario non si perfezioni in ragione del malfunzionamento del fax (si veda Sez.2 21831 del 09/04/2014, Baldassarri, Rv. 259714, in un caso in cui è stata esclusa la nullità della notifica non perfezionatasi per la condotta incurante del difensore medesimo, che aveva lasciato il fax senza connessione). Relativamente alla nomina di diversi difensori di ufficio, si deve rilevare come l'eccezione non era stata proposta alla Corte di appello, con conseguente inammissibilità del motivo: inoltre, si deve ribadire che "in tema di difesa d' ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa" (Sez.4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 12/01/2018, Chitu Rv. 2 271937); nel caso in esame, il ricorrente non ha esposto alcun motivo per il quale vi sarebbe stata la suddetta lesione. 2.2 Pertanto, posto che, come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015, dep. 23/03/2016 Rv. 266368, grava sull'imputato l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (in particolare, "In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.", Sez.3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016, Rv. 267947) e considerato che nel caso di specie l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia nominato e quindi posto in essere due azioni processuali che generano la presunzione di conoscenza, si deve escludere la sussistenza di una ignoranza incolpevole necessaria per disporre la invocata rescissione. Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussistendo il requisito della ignoranza "incolpevole" del procedimento ma risultando, al contrario che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 30/01/2024