Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Marta Odorizzi, Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il cons. MO AR e udito per l’INPS il difensore, mentre nessuno è comparso per i ricorrenti, come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti nel ricorso in esame hanno prestato servizio nella Guardia di Finanza e sono stati collocati in congedo a domanda successivamente al compimento dei -OMISSIS- anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi.
In particolare:
1) -OMISSIS- è stato collocato a riposo a domanda a far data dal -OMISSIS-, con -OMISSIS- anni di servizio utile ed al compimento dei -OMISSIS- anni di età; 2) -OMISSIS- è stato collocato a riposo a domanda a far data dal -OMISSIS-, con -OMISSIS- anni di servizio utile ed al compimento dei -OMISSIS- anni di età; 3) -OMISSIS- è stato collocato a riposo a domanda a far data dal -OMISSIS-, con -OMISSIS- anni di servizio utile ed al compimento dei -OMISSIS- anni di età; 4) -OMISSIS- è stato collocato a riposo a domanda a far data dal-OMISSIS- con -OMISSIS- anni di servizio utile ed al compimento dei -OMISSIS- anni di età; 5) -OMISSIS- è stato collocato a riposo a domanda a far data dal -OMISSIS-, con -OMISSIS- anni di servizio utile ed al compimento dei -OMISSIS- anni di età; 6) -OMISSIS- è stato collocato a riposo a domanda a far data dal -OMISSIS-, con -OMISSIS- anni di servizio utile ed al compimento dei -OMISSIS- anni di età; 7) -OMISSIS- è stato collocato a riposo a domanda a far data dal -OMISSIS-, con -OMISSIS- anni di servizio utile ed al compimento dei -OMISSIS- anni di età; 8)-OMISSIS- è stato collocato a riposo a domanda a far data dal -OMISSIS-, con -OMISSIS- anni di servizio utile ed al compimento dei -OMISSIS- anni di età; 9) -OMISSIS-è stato collocato a riposo a domanda a far data dal-OMISSIS-, con -OMISSIS- anni di servizio utile ed al compimento dei -OMISSIS- anni di età; 10) -OMISSIS- è stato collocato a riposo a domanda a far data dal -OMISSIS-, con -OMISSIS- anni di servizio utile ed al compimento dei -OMISSIS- anni di età.
L’INPS di Trento ha liquidato in loro favore l’indennità di fine servizio, senza peraltro l’applicazione del beneficio economico dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis D.L. n.-OMISSIS-7/1987, come risulta dai prospetti di liquidazione della pensione allegati al ricorso e depositati.
Pertanto, con il ricorso in esame le parti ricorrenti reclamano l’accertamento della spettanza dei sei scatti stipendiali, contestando all’Istituto con l’unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 e dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.
I ricorrenti deducono che il trattamento di fine servizio a loro riconosciuto è stato quantificato omettendo di considerare i benefici economici contemplati dall’art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987 ed in particolare senza includere, nella relativa base di calcolo, i sei scatti stipendiali ivi previsti nella misura pari al 2,50 % ciascuno da computarsi sull’ultimo stipendio percepito, beneficio da riconoscere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare cessato dal servizio non solo per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ma altresì per aver chiesto, come i ricorrenti, di essere posti in quiescenza a domanda, purché si siano maturati trentacinque anni di servizio utile dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Rileva la difesa dei ricorrenti come la giurisprudenza si sia ormai definitivamente consolidata nel senso del riconoscimento suesposto, come risulta dalle plurime sentenze del Giudice di appello citate nel ricorso (e ormai condivise anche da questo Tribunale).
Vengono indi rassegnate le conclusioni, affinché l’adìto Tribunale accerti e dichiari il diritto di ciascun ricorrente a beneficiare - sul trattamento di fine servizio - degli scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 con corrispondente incremento della base retributiva, condannando l’Istituto Previdenziale alla liquidazione in loro favore degli importi differenziali spettanti a tale titolo, oltre agli interessi di legge.
Il difensore chiede altresì che le competenze di lite - in caso di esito vittorioso - siano distratte in suo favore.
Si è costituito l’Istituto intimato con memoria formale depositata il 21 settembre 2025, eccependo sin da subito l’incompetenza territoriale dell’intestato Tribunale in relazione ai ricorrenti-OMISSIS-, in quanto residenti nella regione Veneto, per cui indica il T.A.R. Veneto quale tribunale territorialmente competente.
Successivamente, in data 4 dicembre 2025, l’Amministrazione resistente ha depositato una ulteriore memoria ed ha ivi preliminarmente ribadito l’eccezione di incompetenza territoriale limitatamente ai ricorrenti-OMISSIS- ed inoltre ha sollevato l’eccezione di carenza di interesse ad agire in riguardo ai ricorrenti -OMISSIS- in quanto non avrebbero maturato il diritto al TFS, posto che questo matura solo al decorso di ventiquattro mesi dalla cessazione del servizio e dunque per questi nel corso dell’anno 2026.
L’INPS eccepisce altresì l’intervenuta decadenza dei ricorrenti dal beneficio, poiché l’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, ne limiterebbe l’operatività solo a chi abbia presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale siano maturati entrambi i due requisiti dei -OMISSIS- anni d’età e dei 35 anni di servizio utile.
Inoltre, l’Amministrazione resistente rileva che il beneficio in questione viene espressamente subordinato alla condizione contemplata dal secondo comma dell’art. 6 bis del previo pagamento della restante contribuzione “ calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ” che, nel caso di specie, non è stata effettuata.
L’I.N.P.S. ha offerto una propria ricostruzione della cornice normativa di riferimento secondo la quale l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 sarebbe in radice ostativo all’accoglimento della pretesa della odierna parte ricorrente, poiché tale disposizione (la cui efficacia non sarebbe circoscritta all’ambito previdenziale, ma si estenderebbe anche alla determinazione dell’indennità di fine servizio) nell’intervenire nella materia disciplinata dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 (come modificato dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232/1990), avrebbe inteso ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio (riguardante, in coerenza con la sua ratio premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età), escludendone apertis verbis il riconoscimento nei casi di cessazione dal servizio a domanda (salvo il pagamento, che in specie risulta comunque eseguito, dell’onere contributivo volontario).
In definitiva l’I.N.P.S. sostiene che i sei scatti stipendiali sono computabili sul TFS unicamente per i soggetti collocati a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale, oppure per invalidità o per decesso, mentre non possono essere riconosciuti al personale che sia stato collocato a riposo a domanda.
L’I.N.P.S. infine ha affermato che l’Istituto si limiterebbe a liquidare agli aventi titolo il TFS sulla base del computo del relativo ammontare previamente effettuato dalle Amministrazioni di appartenenza del personale collocato in quiescenza ed in tal senso si è sempre limitato a seguire le indicazioni dei Ministeri più volte chiamati a pronunziarsi sul punto.
Alla pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) In limine litis vanno scrutinate le eccezioni preliminari sollevate dall’Istituto.
A.1) L’eccezione di incompetenza territoriale in relazione ai ricorrenti-OMISSIS-, residenti nella regione Veneto, è fondata.
Invero, controversie quale quella qui in discussione vanno ricondotte alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del luogo di residenza dell'ex impiegato, giacché, nella specie, va esclusa l'applicabilità del criterio della sede di servizio stabilito dall'art. 13, comma 2, c.p.a. per le cause in materia di pubblico impiego, in quanto tale foro speciale presuppone l'attualità del rapporto di lavoro nel momento in cui insorge la lite, posto che:
“ Secondo il consolidato orientamento in giurisprudenza, il foro speciale del pubblico impiego non trova applicazione nei riguardi del dipendente cessato dal servizio in data anteriore a quella di emanazione del provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 29 gennaio 1980, n. 4; Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 1992, n. 105), atteso che il citato criterio presuppone l'attualità del rapporto di lavoro e, quindi, in difetto di quest'ultimo, esso non è applicabile alle controversie promosse da ex dipendenti pubblici.
Torna pertanto a riespandersi la disciplina generale sulla distribuzione della competenza territoriale (cfr. Cons. St., ad. plen., 29/1/1980, n. 4) scandita nei due criteri generali della sede dell'autorità emanante e della dimensione territoriale degli effetti dell'atto.
Come osservato dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato "il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue [...] una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale" (vds. anche sez. IV, 7/5/2015, n. 2310).
Nella fattispecie in esame oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio comprensivo dei sei scatti secondo quanto previsto dall'art. 6 bis comma 2 del D.L. n. 3871987; convenuta in giudizio è una Amministrazione centrale dello Stato; il versamento dei contributi deve seguire la stessa disciplina per tutti i dipendenti dell'Istituto, ovunque sia posta la sede territoriale dello stesso.
(…)
A venire in rilievo è infatti l'ubicazione dell'interessato che vanta il titolo alle attribuzioni patrimoniali ed avendo quest'ultimo dichiarato di essere residente in [...]di Bari, era innanzi al Tar per la Puglia che si sarebbe dovuto rivolgere, non già innanzi al Tar per la Basilicata ” (Consiglio di Stato, sez. II, 30/11/2023, n. 10330).
Tale orientamento è fatto proprio anche da questo Tribunale, per cui: “ secondo quanto statuito in materia dal Consiglio di Stato con ordinanza 1giugno 2023, n. 5414 emessa in sede di regolamento di competenza per una fattispecie del tutto analoga a quella in esame. Ciò in quanto, per l’assenza dell’attualità del rapporto di lavoro nel momento in cui sorge la lite, non trova applicazione l’art. 13, comma 2, c.p.a. che individua il criterio della sede di servizio, mentre deve applicarsi il criterio prioritario dell’efficacia spaziale previsto dall’art. 13, comma 1, ultimo periodo c.p.a. Poiché l’effetto dell’atto impugnato e della decisione richiesta sono “necessariamente riferiti a soggetti determinati, acquistano per effetto della soggettivizzazione una ben chiara dimensione territoriale” (cit. ord. Cons. Stato, n. 5414/2023), la competenza territoriale spetta al TAR del luogo di residenza dell’ex impiegato, da individuarsi appunto in questo Tribunale ” (ord. n. 41/2025).
Pertanto in riguardo ai ricorrenti-OMISSIS-, attesa la loro residenza nella Regione Veneto, dovrà essere declinata la competenza di questo Tribunale in favore del T.A.R. Veneto.
A.2) Va disattesa invece l’eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata in riguardo ai ricorrenti -OMISSIS- in quanto non avrebbero maturato il diritto al TFS, posto che questo matura solo al decorso di ventiquattro mesi dalla cessazione del servizio e dunque, in tesi dell’Istituto, nel corso dell’anno 2026.
L'eccezione preliminare di difetto di interesse non coglie nel segno, in quanto a prescindere dal momento in cui verrà pagato il TFS, il beneficiario, una volta cessato dal servizio, già matura il diritto ad una corretta liquidazione dell'ammontare ed il ricorso proposto tende per l’appunto all'accertamento dell'importo spettante.
Altresì i prospetti di liquidazione del TFS prodotti dai ricorrenti già palesano la lesione di diritti soggettivi di tipo patrimoniale di cui ritengono essere titolari proponendo un'azione di accertamento del diritto al trattamento pensionistico e al trattamento di fine rapporto con il riconoscimento dei sei scatti per cui si discute e che, per quanto infra , sono dovuti.
E come già statuito da questo Tribunale: “ Tuttavia va rilevato che il sig. M.P., unitamente agli altri odierni ricorrenti, l'11 aprile 2024 ha inviato una diffida all'Inps alla quale la stessa non consta aver risposto, e l'Istituto, costituitosi in giudizio, ha contestato nel merito la pretesa fatta valere, in un contesto in cui, dal punto di vista cronologico, al momento del passaggio in decisione del ricorso, in data 19 settembre 2024, il ricorrente sig. M.P. dal 1 settembre aveva già maturato il diritto, non soddisfatto, alla corresponsione del trattamento di fine servizio nell'entità negata dall'Istituto.
Per tali ragioni l'eccezione di carenza di interesse al ricorso si rivela infondata.
Infatti la controversia in esame riguarda l'accertamento di diritti soggettivi nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego non contrattualizzato.
Vale pertanto il principio, di matrice processualcivilistica, secondo cui l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, in quanto è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice (in questo senso ex pluribus cfr. Cassazione civile, Sez. lav., 31 luglio 2015, n. 16262; nello stesso senso Corte d'appello Bari, Sez. lav., 28 marzo 2023, n. 622) ” (T.R.G.A. Trento, 10/10/2024, n. 146), ovvero “ L'interesse sotteso alla domanda di accertamento proposta in giudizio trova dunque sufficiente giustificazione nella richiamata documentazione ” (T.R.G.A. Trento, 11/11/2024, n. 163).
A.3) Va altresì respinta l’eccezione di difetto di legittimazione adombrato dall’Istituto, seppur per mero scrupolo difensivo. Per unanime giurisprudenza l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita (o il trattamento di fine servizio) è il competente Ente previdenziale (cfr. sul punto, ad es., T.A.R. Liguria – Genova, sez. I, 5/11/2025, n. 1196; Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; cfr., altresì, in senso conforme ex multis la sentenza n. 17 del 6 febbraio 2023 resa da questo stesso Tribunale, nonché più di recente la sentenza 19/6/2025, n. 111), nei cui esclusivi confronti, quindi, deve essere ritualmente instaurata la controversia ed è pertanto l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio, risultando irrilevante la partecipazione dell'Amministrazione datrice di lavoro al procedimento prodromico alla definizione della buonuscita, in virtù della collaborazione fra i due soggetti pubblici.
A.4) Parimenti destituita di fondamento è l’eccezione di decadenza dal diritto all’erogazione del beneficio dei sei scatti stipendiali per l’inosservanza del termine del 30 giugno, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, il quale ha chiarito che un tale effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa, e il rispetto di tale termine è funzionale solamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo - anche a domanda - a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ( ex pluribus cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344; Cons. Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3492).
B) Il ricorso, nel merito, è fondato alla luce anche dei principi già affermati da questo Tribunale in recenti decisioni pronunciate su casi analoghi a quello qui in esame, uniformandosi all'indirizzo del tutto prevalente e ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, rilevante anche ex art. 74 c.p.a..
B.1) Si fa riferimento in particolare alle sentenze di questo Tribunale con le quali si è mutato il più risalente indirizzo sfavorevole agli istanti (cfr. ora ad es. le sentenze T.R.G.A. Trento, 19 dicembre 2025, n. 201; 19 dicembre 2025, n. 200; 19 giugno 2025, n. 111; 24 febbraio 2025, n. 40; 10 febbraio 2025, nn. 31 e 32; 16 dicembre 2024, n. 192; 11 novembre 2024, nn. 163 e 164; 23 ottobre 2024, n. 1-OMISSIS-; 22 aprile 2024, n. 63; 19 gennaio 2024, n. 9; 12 febbraio 2024, n. 22 e 13 febbraio 2024, n. 24).
Tale orientamento è del resto speculare alla giurisprudenza ormai univoca del giudice di appello - Sezione II del Consiglio di Stato - favorevole ai ricorrenti e resa su omologhe fattispecie e ciò nell’esegesi di un contesto normativo comunque complesso e non privo di elementi tra di loro incoerenti sotto il profilo sistematico (cfr. ad es. le sentenze del Consiglio di Stato 28 ottobre 2024, n. 8598; 26 aprile 2024, n. -OMISSIS-07; 23 marzo 2023, n. 2988; 5 dicembre 2023, n. 10520; 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353, 20 marzo 2023, n. 2831 e 16 marzo 2023, n. 2760; da ultimo vedasi anche Cons. Stato, sez. VI, 28/10/2025, n. 8344).
B.2) Le domande oggetto di ricorso trovano giustificazione alla luce dell’ormai consolidatosi indirizzo ermeneutico del Giudice d’appello, in particolare - in ultimo - la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344, secondo cui: “ L'ambito oggettivo di applicazione di tale beneficio è delineato da una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 6-bis sono attribuiti, <ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita>, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti (<ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto>) al personale <che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto>. Il comma 2 prevede l'attribuzione dei sei scatti <al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i -OMISSIS- anni di età e 35 anni di servizio utile>, con la precisazione che <la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i -OMISSIS- anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990> ”.
Inoltre, non coglie nel segno l’Istituto resistente nemmeno in ordine a quanto dedotto circa la previsione “ in senso restrittivo ” dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, per cui: " 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. -OMISSIS-9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”.
Da quanto sopra deriva che tale disposizione riguarda solo le modalità di calcolo della base pensionabile, mentre non modifica il regime di spettanza dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, comunque applicabili in forza del richiamo dell'art. 1911, comma 3 (vedasi Cons. Stato cit.) ed invero ciò risulta dalla lettera della disposizione (" sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]") e dal riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l'importo della pensione.
Tale differenza di trattamento è giustificata dall'intrinseca diversità dei due emolumenti; difatti, la pensione ha chiaramente natura previdenziale, mentre l'indennità di buonuscita ha carattere di retribuzione differita e prescinde dal raggiungimento dei requisiti necessari per l'acquisto del diritto a pensione (cfr. ex multis , TAR Lombardia Milano, 13/11/2025, n. 3680; TRGA Trento, 22/4/2024, n. 63; T.A.R. Umbria, 6 febbraio 2024, n. -OMISSIS-).
B.3) Si rimarca peraltro che “ l'art. 1911 non ha un contenuto innovativo, in quanto l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si doveva ritenere già applicabile a tutte le Forze armate in ragione della funzione del decreto medesimo, indicata dall'art. 1, che ha disposto l'estensione dei <benefici economici>, previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia, ai sensi dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante <Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza>, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche con riguardo all'applicazione del richiamato art. 6-bis.
Invece, a seguito dell'abrogazione operata dall'art. 2268, comma 1, n. 872 C.o.m. dell'art. 11 della legge n. 231/1990, non si può ritenere in alcun modo avvenuta la reviviscenza del comma 15-bis dell'art. 1 del d.l. n. -OMISSIS-9 del 1987, che l'art. 11 aveva sostituito. Il comma 15-bis, infatti, pur non essendo stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010 deve ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione espressa dell'art. 11 della legge l. n. 231/1990, che aveva già sostituito l'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. -OMISSIS-9/1987, nonché della disciplina prevista dall'art. 1911 C.o.m., che ha richiamato espressamente l'art. 6-bis del d.l. -OMISSIS-7/1987. Infatti, con riguardo al comma 15-bis, si deve escludere che l'abrogazione di una disposizione, che novella una precedente disposizione, faccia rivivere la disposizione originaria. Piuttosto, si deve ritenere che il C.o.m. (art. 2268, comma 1, n. 872), nell'abrogare l'art. 11 legge n. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l'art. 1, comma 15-bis del d.l. n. -OMISSIS-9/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. -OMISSIS-9/1987, che limitava l'applicazione del beneficio in questione ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda, mentre è rimasto in vigore l'art. 6-bis del d.l. n. 387, in tutto il suo ambito di applicazione riferito a tutte le forze di polizia, tramite il richiamo operato dall'art. 1911, comma 3, C.o.m. ” (Cons. Stato, n. 8344/2025 cit.).
C) L’insieme delle suesposte argomentazioni porta all’accoglimento della domanda dei ricorrenti tendente all’accertamento del loro diritto di percepire il TFS comprensivo anche dell’incremento derivante dai sei scatti nella misura del 2,50 per cento ciascuno da computarsi sull’ultimo stipendio come definito dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’Istituto intimato a liquidare tale maggior somma in favore delle parti ricorrenti.
D) Relativamente alla posta relativa agli interessi, va altresì precisato che, poiché le disposizioni riguardanti l’erogazione del trattamento di fine servizio, prevedono che le stesse siano liquidabili in due tranches, la prima pagabile dopo due anni (l’I.N.P.S. ha 90 giorni di tempo da tale data) e la seconda l’anno successivo, a mente di quanto da ultimo disposto dall’art. 12, c. 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, gli interessi medesimi saranno computati sul predetto maggior importo spettante solo per le tranches di liquidazione già scadute ed a far data dalla scadenza originaria di ciascuna di esse.
E) La declaratoria d'incompetenza territoriale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra i ricorrenti-OMISSIS- e l'Amministrazione resistente.
F) Riguardo agli altri ricorrenti, le spese di lite, stante l’ormai consolidata giurisprudenza del Giudice d’appello e anche di questo Tribunale sull’oggetto del contendere, sono poste a carico della resistente Amministrazione - soccombente in giudizio - che non ha peraltro ancora colto l’invito - che qui ancora si rinnova - di questo Giudice “ pro futuro a rimuovere, mediante solleciti provvedimenti da adottare in autotutela, ogni residua ragione di lite per gli omologhi contenziosi a tutt’oggi pendenti ” (cfr. T.R.G.A, Trento, 19 dicembre 2025, n. 201; 19 giugno 2025, n. 111; 19 gennaio 2024 n. 9; 13 febbraio 2024, n. 24) e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell'avv. Ennio Cerio, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1) dichiara la propria incompetenza territoriale in relazione alla domanda proposta dai ricorrenti sigg. -OMISSIS-, residenti nella regione Veneto, e individua, quale Giudice territorialmente competente a conoscere la relativa controversia, il T.A.R. Veneto dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto a norma dell'art. 15, c. 4, c.p.a.;
2) accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti sigg. -OMISSIS- e, per l’effetto, accerta e dichiara, come da motivazione, il diritto dei detti ricorrenti di percepire il TFS comprensivo anche dell’incremento derivante dai sei scatti nella misura del 2,50 per cento ciascuno da computarsi sull’ultimo stipendio come definito dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987. Conseguentemente l’I.N.P.S. dovrà procedere a (ri)liquidare l’importo del TFS spettante ed a corrispondere il maggior importo così rideterminato oltre agli interessi, parimenti come da motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra i ricorrenti -OMISSIS- e l'Amministrazione resistente;
4) quanto ai ricorrenti -OMISSIS-, attesa la soccombenza nel merito del giudizio dell’amministrazione intimata, condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre al 15% di spese generali ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Ennio Cerio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES IN, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
MO AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO AR | ES IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.