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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2024, n. 28541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28541 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) RO NO, nato a [...] il [...] 2) RO EL, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza emessa in data 22/05/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. Alessandro Sacca, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/05/2023, il G.i.p. dlel Tribunale di Venezia ha applicato a RO NO e a RO EL la pena da costoro concordata in relazione - quanto a RO NO - ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestati ai capi e), limitatamente all'anno di imposta 2015, e j), limitatamente Penale Sent. Sez. 3 Num. 28541 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 14/06/2024 agli anni 2014-2017; nonché - quanto a RO EL - al reato continuato di dichiarazione fraudolenta, contestato al capo h), limitatamente agli anni 2014- 2017. 2. Ricorre per cassazione RO NO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 448-bis cod. proc. pen. per avere il G.i.p. modificato la qualificazione giuridica del fatto quale falsa fatturazione oggettivamente inesistente, anziché - come prospettato nell'istanza di applicazione pena - soggettivamente inesistente. Si deduce l'illegittimità di tale modifica, essendo tra l'altro prevista, per l'ipotesi ritenuta dal G.i.p., una sanzione tributaria molto più grave di quella relativa all'inesistenza soggettiva della fatturazione, e si lamenta la mancata restituzione degli atti al P.M. in conseguenza della diversità di qualificazione giuridica ritenuta. 2.2. Violazione dell'art. 448, comma 2-bis, "avendo il G.i.p. violato la volontà dell'imputato che subordinava la richiesta di applicazione della pena all'emissione di decreto di archiviazione per i reati di cui ai capi E), F), G)". 3. Ricorre per cassazione RO EL, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in termini sovrapponibili a quelli dedotti nel primo motivo di ricorso del coimputato RO NO. 4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziandone la manifesta infondatezza. 5. Con memorie tempestivamente trasmesse, il difensore replica alle argomentazioni del P.G. e insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per dà che riguarda il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui, da un lato, «l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo» (Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692 - 01). D'altro lato, con riferimento al reato ascritto a IN EL, si è di recente affermato che «in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri 2 documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta) In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che qui si intende ribadire, deve convenirsi con le considerazioni svolte nella requisitoria del Procuratore Generale in ordine al fatto che le connotazioni soggettive o oggettive della falsità delle fatture non danno luogo a diverse figure di reato, costituendo unicamente modalità di realizzazione del reato di cui all'art. 8. Tra l'altro, l'imputazione ascritta agli IN nemmeno precisava su quale tipologia di inesistenza si fondasse l'ipotesi accusatoria, sicché il passaggio della motivazione del G.i.p, che in sede di esclusione dei presupposti di applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. ha fatto riferimento alla inesistenza oggettiva, non comporta vizi di qualificazione giuridica, né - tanto meno - può fondare una doglianza deducibile avverso una sentenza di patteggiamento (sentenza che, comunque, non ha efficacia vincolante nel giudizio tributario). Questa Suprema Corte ha invero ripetutamente chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01). 3. Priva di qualsiasi consistenza risulta l'ulteriore censura prospettata da RO NO. È invero del tutto evidente che una condizione quale quella menzionata in ricorso, ove realmente apposta ad una richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., risulterebbe totalmente abnorme. Peraltro, ogni ulteriore approfondimento al riguardo appare ultroneo, dal momento che, dall'istanza di patteggiamento (allegata al ricorso), emerge che l'istanza stessa era stata condizionata non già all'emissione di un provvedimento di archiviazione per altri reati (semplicemente sollecitato in quella sede), ma alla concessione del beneficio della sospensione condizionale (cfr. pag. 7 della richiesta di patteggiamento). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consiglie stensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. Alessandro Sacca, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/05/2023, il G.i.p. dlel Tribunale di Venezia ha applicato a RO NO e a RO EL la pena da costoro concordata in relazione - quanto a RO NO - ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestati ai capi e), limitatamente all'anno di imposta 2015, e j), limitatamente Penale Sent. Sez. 3 Num. 28541 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 14/06/2024 agli anni 2014-2017; nonché - quanto a RO EL - al reato continuato di dichiarazione fraudolenta, contestato al capo h), limitatamente agli anni 2014- 2017. 2. Ricorre per cassazione RO NO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 448-bis cod. proc. pen. per avere il G.i.p. modificato la qualificazione giuridica del fatto quale falsa fatturazione oggettivamente inesistente, anziché - come prospettato nell'istanza di applicazione pena - soggettivamente inesistente. Si deduce l'illegittimità di tale modifica, essendo tra l'altro prevista, per l'ipotesi ritenuta dal G.i.p., una sanzione tributaria molto più grave di quella relativa all'inesistenza soggettiva della fatturazione, e si lamenta la mancata restituzione degli atti al P.M. in conseguenza della diversità di qualificazione giuridica ritenuta. 2.2. Violazione dell'art. 448, comma 2-bis, "avendo il G.i.p. violato la volontà dell'imputato che subordinava la richiesta di applicazione della pena all'emissione di decreto di archiviazione per i reati di cui ai capi E), F), G)". 3. Ricorre per cassazione RO EL, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in termini sovrapponibili a quelli dedotti nel primo motivo di ricorso del coimputato RO NO. 4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziandone la manifesta infondatezza. 5. Con memorie tempestivamente trasmesse, il difensore replica alle argomentazioni del P.G. e insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per dà che riguarda il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui, da un lato, «l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo» (Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692 - 01). D'altro lato, con riferimento al reato ascritto a IN EL, si è di recente affermato che «in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri 2 documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta) In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che qui si intende ribadire, deve convenirsi con le considerazioni svolte nella requisitoria del Procuratore Generale in ordine al fatto che le connotazioni soggettive o oggettive della falsità delle fatture non danno luogo a diverse figure di reato, costituendo unicamente modalità di realizzazione del reato di cui all'art. 8. Tra l'altro, l'imputazione ascritta agli IN nemmeno precisava su quale tipologia di inesistenza si fondasse l'ipotesi accusatoria, sicché il passaggio della motivazione del G.i.p, che in sede di esclusione dei presupposti di applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. ha fatto riferimento alla inesistenza oggettiva, non comporta vizi di qualificazione giuridica, né - tanto meno - può fondare una doglianza deducibile avverso una sentenza di patteggiamento (sentenza che, comunque, non ha efficacia vincolante nel giudizio tributario). Questa Suprema Corte ha invero ripetutamente chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01). 3. Priva di qualsiasi consistenza risulta l'ulteriore censura prospettata da RO NO. È invero del tutto evidente che una condizione quale quella menzionata in ricorso, ove realmente apposta ad una richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., risulterebbe totalmente abnorme. Peraltro, ogni ulteriore approfondimento al riguardo appare ultroneo, dal momento che, dall'istanza di patteggiamento (allegata al ricorso), emerge che l'istanza stessa era stata condizionata non già all'emissione di un provvedimento di archiviazione per altri reati (semplicemente sollecitato in quella sede), ma alla concessione del beneficio della sospensione condizionale (cfr. pag. 7 della richiesta di patteggiamento). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consiglie stensore Il Presidente