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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1080/2023 L.P. Il Giudice, Dott. HE IG Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MANNI FRANCESCA per la parte ricorrente
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa HE IG, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1080 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via a. Gargana, 40, presso lo studio dell'Avv. Francesca Manni, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ricostituzione APE sociale. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.7.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare con sentenza - il diritto del ricorrente al ricalcolo dell'anticipo pensionistico - dell'APE sociale, avente n.
, per effetto dell'accredito dei contributi inerenti il servizio di leva, con decorrenza dal 01 ottobre P.IVA_2
2017 sino al 01.04.2021 o con la giusta decorrenza accertata in corso di causa e per l'effetto- condannare Contr l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva per differenze sui ratei APE percepiti da ottobre 2017 a marzo 2021, pari ad € 8.396,13 oltre interessi oppure della maggiore o minor somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse non fondata a qualsiasi titolo la domanda di ricalcolo avanzata dall'istante, si chiede che l' CP_1 venga comunque sanzionata per l'illegittimo ritardo (2013 – 2021) con il quale ha accredito i contributi maturati durante il servizio di leva, così da impedire all'istante di accedere all'anticipo pensionistico calcolato sul corretto e maggiore monte contributivo, e per l'effetto - condannare l' al risarcimento del danno
CP_1 provocato al ricorrente da quantificarsi nelle differenze sui ratei di APE di cui l'istante non ha potuto godere oppure nella misura che il Sig. Giudice riterrà equa e di giustizia;
- con vittoria di compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Il ricorrente ha esposto di aver presentato, alla sede di Viterbo in data 19.6.2017,
CP_1 domanda per la verifica dei requisiti per l'accesso all'APE sociale, ex art. 1, co. 179, L. n. 232/2016; che in data 20.10.2017, dopo aver ottenuto dall' l'attestazione della
CP_1 sussistenza delle condizioni per l'accesso alla prestazione, ha presentato domanda per la liquidazione dell'APE sociale;
che con comunicazione del 15.12.2017 l' Controparte_3 ha liquidato la prestazione richiesta avente n. 01430520 cat. APE con decorrenza dall'1.10.2017, per l'importo di € 1.168,59 mensili;
che in data 5.2.2021, avendo maturato i requisiti per il trattamento di collocamento a riposo, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia, la quale è stata accolta dall' con decorrenza dall'1.4.2021 (n. 33029343 Cat.
CP_1
VOART); che nel 2013, precedentemente alla richiesta dell'anticipo pensionistico e del trattamento di vecchiaia, aveva presentato domanda di accredito della contribuzione relativa al servizio di leva senza ricevere alcun riscontro;
che l' solo in data 5.7.2021 ha CP_1 provveduto all'accredito dei contributi del periodo suddetto inserendo la contribuzione per il servizio di leva prestato dal mese di aprile 1974 al mese di maggio 1975; che, preso atto dell'accredito del periodo inerente lo svolgimento del servizio militare, in data 5.10.2021 ha presentato domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia per motivi contributivi al fine di ottenere un aumento del trattamento pensionistico;
che, per le stesse ragioni e in considerazione dell'accredito di ulteriore contribuzione utile alla determinazione della misura del trattamento di anticipazione pensionistica, il 26.11.2021 ha presentato domanda di ricostituzione dell'APE sociale;
che l' con comunicazione del 22.12.2021, ha accolto CP_1 la domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia e ne ha riliquidato l'importo dalla decorrenza iniziale dell'1.4.2021 con un incremento da € 1.296,16 ad € 1.473,39; che, stante il silenzio dell' previdenziale, ha più volte sollecitato l'accoglimento della domanda CP_1 di ricalcolo dell'APE sociale senza avere riscontro e in data 20.6.2022, in via cautelativa, ha ritrasmesso la domanda di ricostituzione in via telematica;
che l con provvedimento CP_1 del 23.9.2022, ha rigettato la domanda presentata il 20.6.2022 con la seguente motivazione
“la contribuzione risulta tutta accreditata sulla pensione”, riportando erroneamente, come riferimento, la pensione di vecchiaia n. 33029343 Cat. VOART anziché la prestazione APE avente n. 01430520; che a ministero del Patronato INCA di Civita Castellana, in data 17.10.2022, ha presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale insistendo CP_1 nel ricalcolo dell'anticipo pensionistico per variazione in aumento del montante contributivo;
che, con delibera n. 223540 del 4.11.2022, il ha rigettato Controparte_4 il ricorso reiterando quanto già espresso nella precedente reiezione del 23.9.2022. Tanto premesso in fatto, in diritto ha dedotto l'illegittimità del diniego dell' avendo CP_1 quest'ultimo accolto con notevole ritardo la domanda di accredito dei contributi per il servizio militare, così da rendere detta contribuzione non fruibile all'epoca della domanda di APE, arrecandogli pertanto un danno economico quantificabile nella maggior somma che gli sarebbe spettata a titolo di APE sociale (€ 1.350,66 anziché 1.168,59 mensili, per una differenza complessiva da ottobre 2017 a marzo 2021 pari ad € 8.396,13) ove fosse stato considerato il maggiore monte contributivo sin dalla liquidazione. L' pur ritualmente vocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Come noto la prestazione APE sociale è una misura di accompagnamento alla pensione prevista dalla L. n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017), commi da 179 a 186, in favore di determinate categorie di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge che, presupponendo a monte un rapporto di natura contributiva (la legge prevede un'anzianità contributiva minima di 30 o 36 anni a seconda della categoria di appartenenza), può qualificarsi come prestazione latu sensu previdenziale. È inoltre di carattere temporaneo in quanto volta appunto ad “accompagnare” il soggetto fino al conseguimento dell'età anagrafica necessaria per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di altro trattamento anticipato) ed è diversa dalla prestazione pensionistica in senso proprio alla quale il soggetto potrà accedere solo una volta raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o gli altri requisiti prescritti per la pensione anticipata. Quanto all'importo della prestazione, il comma 181 dell'art. 1 della legge citata prevede che:
“L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.” Tanto premesso, nella specie risulta per tabuals che il ricorrente ha presentato il 12.8.2013 all' domanda di accredito dei contributi relativi al periodo del servizio di leva da aprile CP_1
1974 a maggio 1975, domanda accolta dall' solo il 5.10.2021. In ragione del CP_5 riconoscimento tardivo della predetta contribuzione aggiuntiva, il ricorrente ha presentato, in data 5.10.2021, domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia (in godimento con decorrenza dall'1.4.2021) e, in data 26.11.2021, domanda di ricostituzione della prestazione APE sociale (goduta dall'1.10.2017 a marzo 2021). La prima domanda è stata accolta il 22.12.2021, con rideterminazione dell'importo mensile della pensione in € 1.473,39 (a fronte di un importo originario di € 1.168,59) e liquidazione di € 1.658,19 per arretrati dall'1.4.2021 al 31.1.2022. La seconda domanda è invece stata respinta in quanto la ricostituzione richiesta è stata erroneamente riferita dall' alla pensione di vecchiaia, CP_1 già riliquidata il 22.12.2021. Invero il tardivo accredito dei contributi per il servizio militare ha determinato, oltre che l'erronea quantificazione della pensione di vecchiaia, anche l'erronea quantificazione dell'indennità APE sociale, da calcolarsi con gli stessi criteri della pensione e pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. Detto importo è stato rideterminato dal ricorrente sulla base di corretti parametri nel conteggio allegato al ricorso. Ne deriva in favore del ricorrente un credito per arretrati dall'1.10.2017 al 31.3.2021 pari ad € 8.396,13. L' va pertanto condannato a CP_1 corrispondere al ricorrente il predetto importo, oltre interessi legali come per legge. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna l' in persona del Presidente p.t, al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di € 8.396,13 a titolo di arretrati sull'indennità APE sociale
[...] dall'1.10.2017 al 31.3.2021, oltre interessi come per legge;
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del procuratore CP_1 antistatario del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
HE IG
Proc. R.G.L.P. n. 1080/2023 L.P. Il Giudice, Dott. HE IG Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MANNI FRANCESCA per la parte ricorrente
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa HE IG, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1080 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via a. Gargana, 40, presso lo studio dell'Avv. Francesca Manni, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ricostituzione APE sociale. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.7.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare con sentenza - il diritto del ricorrente al ricalcolo dell'anticipo pensionistico - dell'APE sociale, avente n.
, per effetto dell'accredito dei contributi inerenti il servizio di leva, con decorrenza dal 01 ottobre P.IVA_2
2017 sino al 01.04.2021 o con la giusta decorrenza accertata in corso di causa e per l'effetto- condannare Contr l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva per differenze sui ratei APE percepiti da ottobre 2017 a marzo 2021, pari ad € 8.396,13 oltre interessi oppure della maggiore o minor somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse non fondata a qualsiasi titolo la domanda di ricalcolo avanzata dall'istante, si chiede che l' CP_1 venga comunque sanzionata per l'illegittimo ritardo (2013 – 2021) con il quale ha accredito i contributi maturati durante il servizio di leva, così da impedire all'istante di accedere all'anticipo pensionistico calcolato sul corretto e maggiore monte contributivo, e per l'effetto - condannare l' al risarcimento del danno
CP_1 provocato al ricorrente da quantificarsi nelle differenze sui ratei di APE di cui l'istante non ha potuto godere oppure nella misura che il Sig. Giudice riterrà equa e di giustizia;
- con vittoria di compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Il ricorrente ha esposto di aver presentato, alla sede di Viterbo in data 19.6.2017,
CP_1 domanda per la verifica dei requisiti per l'accesso all'APE sociale, ex art. 1, co. 179, L. n. 232/2016; che in data 20.10.2017, dopo aver ottenuto dall' l'attestazione della
CP_1 sussistenza delle condizioni per l'accesso alla prestazione, ha presentato domanda per la liquidazione dell'APE sociale;
che con comunicazione del 15.12.2017 l' Controparte_3 ha liquidato la prestazione richiesta avente n. 01430520 cat. APE con decorrenza dall'1.10.2017, per l'importo di € 1.168,59 mensili;
che in data 5.2.2021, avendo maturato i requisiti per il trattamento di collocamento a riposo, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia, la quale è stata accolta dall' con decorrenza dall'1.4.2021 (n. 33029343 Cat.
CP_1
VOART); che nel 2013, precedentemente alla richiesta dell'anticipo pensionistico e del trattamento di vecchiaia, aveva presentato domanda di accredito della contribuzione relativa al servizio di leva senza ricevere alcun riscontro;
che l' solo in data 5.7.2021 ha CP_1 provveduto all'accredito dei contributi del periodo suddetto inserendo la contribuzione per il servizio di leva prestato dal mese di aprile 1974 al mese di maggio 1975; che, preso atto dell'accredito del periodo inerente lo svolgimento del servizio militare, in data 5.10.2021 ha presentato domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia per motivi contributivi al fine di ottenere un aumento del trattamento pensionistico;
che, per le stesse ragioni e in considerazione dell'accredito di ulteriore contribuzione utile alla determinazione della misura del trattamento di anticipazione pensionistica, il 26.11.2021 ha presentato domanda di ricostituzione dell'APE sociale;
che l' con comunicazione del 22.12.2021, ha accolto CP_1 la domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia e ne ha riliquidato l'importo dalla decorrenza iniziale dell'1.4.2021 con un incremento da € 1.296,16 ad € 1.473,39; che, stante il silenzio dell' previdenziale, ha più volte sollecitato l'accoglimento della domanda CP_1 di ricalcolo dell'APE sociale senza avere riscontro e in data 20.6.2022, in via cautelativa, ha ritrasmesso la domanda di ricostituzione in via telematica;
che l con provvedimento CP_1 del 23.9.2022, ha rigettato la domanda presentata il 20.6.2022 con la seguente motivazione
“la contribuzione risulta tutta accreditata sulla pensione”, riportando erroneamente, come riferimento, la pensione di vecchiaia n. 33029343 Cat. VOART anziché la prestazione APE avente n. 01430520; che a ministero del Patronato INCA di Civita Castellana, in data 17.10.2022, ha presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale insistendo CP_1 nel ricalcolo dell'anticipo pensionistico per variazione in aumento del montante contributivo;
che, con delibera n. 223540 del 4.11.2022, il ha rigettato Controparte_4 il ricorso reiterando quanto già espresso nella precedente reiezione del 23.9.2022. Tanto premesso in fatto, in diritto ha dedotto l'illegittimità del diniego dell' avendo CP_1 quest'ultimo accolto con notevole ritardo la domanda di accredito dei contributi per il servizio militare, così da rendere detta contribuzione non fruibile all'epoca della domanda di APE, arrecandogli pertanto un danno economico quantificabile nella maggior somma che gli sarebbe spettata a titolo di APE sociale (€ 1.350,66 anziché 1.168,59 mensili, per una differenza complessiva da ottobre 2017 a marzo 2021 pari ad € 8.396,13) ove fosse stato considerato il maggiore monte contributivo sin dalla liquidazione. L' pur ritualmente vocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Come noto la prestazione APE sociale è una misura di accompagnamento alla pensione prevista dalla L. n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017), commi da 179 a 186, in favore di determinate categorie di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge che, presupponendo a monte un rapporto di natura contributiva (la legge prevede un'anzianità contributiva minima di 30 o 36 anni a seconda della categoria di appartenenza), può qualificarsi come prestazione latu sensu previdenziale. È inoltre di carattere temporaneo in quanto volta appunto ad “accompagnare” il soggetto fino al conseguimento dell'età anagrafica necessaria per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di altro trattamento anticipato) ed è diversa dalla prestazione pensionistica in senso proprio alla quale il soggetto potrà accedere solo una volta raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o gli altri requisiti prescritti per la pensione anticipata. Quanto all'importo della prestazione, il comma 181 dell'art. 1 della legge citata prevede che:
“L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.” Tanto premesso, nella specie risulta per tabuals che il ricorrente ha presentato il 12.8.2013 all' domanda di accredito dei contributi relativi al periodo del servizio di leva da aprile CP_1
1974 a maggio 1975, domanda accolta dall' solo il 5.10.2021. In ragione del CP_5 riconoscimento tardivo della predetta contribuzione aggiuntiva, il ricorrente ha presentato, in data 5.10.2021, domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia (in godimento con decorrenza dall'1.4.2021) e, in data 26.11.2021, domanda di ricostituzione della prestazione APE sociale (goduta dall'1.10.2017 a marzo 2021). La prima domanda è stata accolta il 22.12.2021, con rideterminazione dell'importo mensile della pensione in € 1.473,39 (a fronte di un importo originario di € 1.168,59) e liquidazione di € 1.658,19 per arretrati dall'1.4.2021 al 31.1.2022. La seconda domanda è invece stata respinta in quanto la ricostituzione richiesta è stata erroneamente riferita dall' alla pensione di vecchiaia, CP_1 già riliquidata il 22.12.2021. Invero il tardivo accredito dei contributi per il servizio militare ha determinato, oltre che l'erronea quantificazione della pensione di vecchiaia, anche l'erronea quantificazione dell'indennità APE sociale, da calcolarsi con gli stessi criteri della pensione e pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. Detto importo è stato rideterminato dal ricorrente sulla base di corretti parametri nel conteggio allegato al ricorso. Ne deriva in favore del ricorrente un credito per arretrati dall'1.10.2017 al 31.3.2021 pari ad € 8.396,13. L' va pertanto condannato a CP_1 corrispondere al ricorrente il predetto importo, oltre interessi legali come per legge. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna l' in persona del Presidente p.t, al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di € 8.396,13 a titolo di arretrati sull'indennità APE sociale
[...] dall'1.10.2017 al 31.3.2021, oltre interessi come per legge;
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del procuratore CP_1 antistatario del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
HE IG