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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1052/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 3387/2025 depositato il 06/10/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via Giorgione N.106 00142 Roma RM Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013384060000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il 16/02/2026.
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
Ricorrente_1Il sig. , rappresentato e difeso dall'Avv.
Difensore_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2025 90133840 60/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo, in relazione alla cartella n. 296 2014
1 0028242942000, per IRPEF, anno 2010, notificata al contribuente in data
4.07.2025, per l'importo di euro 5.823,59.
Sosteneva il ricorrente che, prima del luglio 2025, non gli era stata inviata alcuna richiesta di pagamento, né cartella.
Eccepiva la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti ad essa presupposti.
Eccepiva la prescrizione del credito vantato.
Si duoleva della nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 14 gennaio
2026 e chiedeva il rigetto esponendo le proprie articolate difese.
Per ragioni di ortodossia logico giuridica occorre nell'ordine esaminare le doglianze avverso la intimazione di pagamento, atto di Agenzia delle Entrate riscossione e avverso le cartelle, atti anch'essi di Agenzia delle Entrate riscossione.
In premessa si osserva che poiché l'atto impugnato è una intimazione di pagamento che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità delle cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto, stante che, qualora non vi sia prova della regolarità della notifica delle cartelle indicate, o siano prescritte le somme da esse portate anche l'intimazione risulterebbe nulla o prescritta.
Invero, nulla viene dedotto sulla intimazione di pagamento. 2 Occorre allora esaminare le doglianze relative alle cartelle ad esso sottese.
Il ricorrente si duole della asserita omessa notificazione della cartella di pagamento quale atto prodromico all'atto impugnato, della prescrizione e della carenza motivazionale di quest'ultimo atto.
Si osserva, preliminarmente, che con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (cfr., Ord. Cass.,
Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del
27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa 3 Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente, si rileva che l'atto prodromico alla intimazione di pagamento è stato regolarmente notificato e non impugnato, così come risulta dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Per la precisione si osserva quanto segue.
La cartella n. 29620140028242942000 è stata notificata ai sensi dell'art 140 cpc.
Ebbene, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., all'indirizzo risultante da certificazione anagrafica.
Segnatamente, si è proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale;
all'invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento.
Per quanto concerne la eccepita prescrizione si rammenta che i crediti erariali, in contestazione, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Sul punto, si richiama il principio, costantemente confermato dalla Suprema
Corte anche in seno alle Ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n.
32308/2019, secondo cui: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale,
4 www.agenziaentrateriscossione.gov.it 3 previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass.
Sent. n. 24322/2014) e alle più recenti Ordinanze n. 2794/2024, n. 22689/2024, n.
7574/2024).
Ciò premesso l'invocata prescrizione per cartella n. 29620140028242942000 risulta preservata dalla notifica dell'intimazione n. 2962025901338406000 opposta.
Si precisa, infine, che la notifica di quest'ultimo atto (avviso di intimazione n.
296202590133846000) è stata effettuata avuto riguardo all'interruzione del termine di sospensione come introdotto dall'art. 68 del DL n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid 19) ed al riguardo preme rilevare, come l'eccepita prescrizione non risulti affatto maturata in virtù di tale disciplina.
Da ultimo, sulla carenza di motivazione il ricorrente lamentava il vizio dell'assenza di motivazione dell'intimazione impugnata.
Tuttavia, tale disposizione è applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi e certamente non può intendersi come tale l'atto di intimazione di pagamento.
5 Nel caso di specie nell' intimazione è indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre ovviamente alla debenza intimata.
Del resto, non va sottaciuto che l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese vanno compensate stante la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni
6
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 3387/2025 depositato il 06/10/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via Giorgione N.106 00142 Roma RM Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259013384060000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il 16/02/2026.
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
Ricorrente_1Il sig. , rappresentato e difeso dall'Avv.
Difensore_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2025 90133840 60/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo, in relazione alla cartella n. 296 2014
1 0028242942000, per IRPEF, anno 2010, notificata al contribuente in data
4.07.2025, per l'importo di euro 5.823,59.
Sosteneva il ricorrente che, prima del luglio 2025, non gli era stata inviata alcuna richiesta di pagamento, né cartella.
Eccepiva la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti ad essa presupposti.
Eccepiva la prescrizione del credito vantato.
Si duoleva della nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 14 gennaio
2026 e chiedeva il rigetto esponendo le proprie articolate difese.
Per ragioni di ortodossia logico giuridica occorre nell'ordine esaminare le doglianze avverso la intimazione di pagamento, atto di Agenzia delle Entrate riscossione e avverso le cartelle, atti anch'essi di Agenzia delle Entrate riscossione.
In premessa si osserva che poiché l'atto impugnato è una intimazione di pagamento che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità delle cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto, stante che, qualora non vi sia prova della regolarità della notifica delle cartelle indicate, o siano prescritte le somme da esse portate anche l'intimazione risulterebbe nulla o prescritta.
Invero, nulla viene dedotto sulla intimazione di pagamento. 2 Occorre allora esaminare le doglianze relative alle cartelle ad esso sottese.
Il ricorrente si duole della asserita omessa notificazione della cartella di pagamento quale atto prodromico all'atto impugnato, della prescrizione e della carenza motivazionale di quest'ultimo atto.
Si osserva, preliminarmente, che con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (cfr., Ord. Cass.,
Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del
27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa 3 Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente, si rileva che l'atto prodromico alla intimazione di pagamento è stato regolarmente notificato e non impugnato, così come risulta dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Per la precisione si osserva quanto segue.
La cartella n. 29620140028242942000 è stata notificata ai sensi dell'art 140 cpc.
Ebbene, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., all'indirizzo risultante da certificazione anagrafica.
Segnatamente, si è proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale;
all'invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento.
Per quanto concerne la eccepita prescrizione si rammenta che i crediti erariali, in contestazione, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Sul punto, si richiama il principio, costantemente confermato dalla Suprema
Corte anche in seno alle Ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n.
32308/2019, secondo cui: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale,
4 www.agenziaentrateriscossione.gov.it 3 previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass.
Sent. n. 24322/2014) e alle più recenti Ordinanze n. 2794/2024, n. 22689/2024, n.
7574/2024).
Ciò premesso l'invocata prescrizione per cartella n. 29620140028242942000 risulta preservata dalla notifica dell'intimazione n. 2962025901338406000 opposta.
Si precisa, infine, che la notifica di quest'ultimo atto (avviso di intimazione n.
296202590133846000) è stata effettuata avuto riguardo all'interruzione del termine di sospensione come introdotto dall'art. 68 del DL n. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid 19) ed al riguardo preme rilevare, come l'eccepita prescrizione non risulti affatto maturata in virtù di tale disciplina.
Da ultimo, sulla carenza di motivazione il ricorrente lamentava il vizio dell'assenza di motivazione dell'intimazione impugnata.
Tuttavia, tale disposizione è applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi e certamente non può intendersi come tale l'atto di intimazione di pagamento.
5 Nel caso di specie nell' intimazione è indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre ovviamente alla debenza intimata.
Del resto, non va sottaciuto che l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese vanno compensate stante la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni
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