Sentenza 7 novembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/11/2003, n. 16731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16731 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 673 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0.3 Tetto SEZIONE SECONDA CIVILE DIFESA Possesso. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 23398/00 Cron.34324 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - + Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 4366 - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud. 12/06/03 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato MARIO BUSSOLETTI, che lo difende unitamente all'avvocato MICHELE AMBROSINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RB LUIGI, elettivamente ER LD, domiciliati in ROMA VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato CRESCENTINO RADICCHI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCO TEO ALUIGI, per procura 1 2003 speciale n.rep.6328 Notaio CAFIERO DI MONDOLFO del 981 5/12/2000; -1- controricorrenti avverso la sentenza n. 247/00 del Tribunale di URBINO, depositata il 12/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Lucio FLORINO con delega dell'Avvocato Mario BUSSOLETTI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato RADICCHI Crescentino difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricoso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 30/8/1989 NN RI, premesso di essere proprietario di un immobile confinante con un edificio adibito a stalla di proprietà di VE LD e IN LU, deduceva che questi ultimi ave- vano aperto due finestre che erano chiuse con mattoni ed avevano allargato una terza luce. L'istante chiedeva quindi che venisse ordinato ai citati vicini di chiudere le finestre illegittimamente aperte. VE LD e IN LU, costituitisi, resistevano alle domande del ricorrente sollevando numerose eccezioni in fatto e in diritto. Con sentenza 8/2/1995 il pretore di Urbino condannava i convenuti al ri- pristino della parete del loro fabbricato, adibito a stalla, mediante riduzione delle realizzate vedute in prese d'aria e luce in maniera da non consentire l'affaccio sul fondo del RI. Avverso la detta sentenza l'IN e la VE proponevano appello al quale resisteva il RI. Con sentenza 12/4/2000 il tribunale di Urbino, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda del RI osservando: che, come emergeva dalle risultanze del materiale probatorio acquisito, le aperture situate sulla facciata dell'edificio degli appellanti esistevano sin dalla costruzione dell'immobile avvenuta nel 1965; che le dimensioni di tali aperture, corri- spondenti a quelle di normali finestre, non erano mai state modificate nel corso del tempo;
che per singoli periodi, in relazione alle contingenti esi- genze dell'IN, dette aperture erano state "tamponate" con tele o tavole o mattoni;
che le deposizioni dei testimoni favorevoli agli appellanti non potevano ritenersi contraddette dalle dichiarazioni di NI CI e 3 di BE IZ, né dalla documentazione fotografica e dalla videocassetta prodotta dall'appellato; che i detti documenti, per loro natura, non potevano che riprodurre lo stato dei luoghi in relazione a singoli momenti;
che la do- cumentazione fotografica prodotta dal RI confermava che le aperture in questione, anche quando erano tamponate con mattoni, presentavano la for- ma e le dimensioni di vere e proprie finestre e che tali caratteristiche con- sentivano, una volta eliminati i mattoni, di affacciarsi sul fondo confinante;
che l'IN aveva realizzato nel suo edificio, sin dal 1965, delle vedute che lo stesso appellante, per limitati periodi, aveva provveduto a chiudere;
che pertanto gli appellanti avevano operato in conformità ad una situazione di fatto consolidatasi nel corso di un ventennio;
che era di conseguenza irri- levante la circostanza che gli appellanti nel 1988 avevano munito di infissi e di soglie di marmo tutte le venute;
che l'apertura centrale era già munita di infissi e le altre due, una volta eliminati i mattoni messi per determinazione unilaterale dell'IN, consentivano l'affaccio sul fondo RI. La cassazione della sentenza del tribunale di Urbino è stata chiesta da RI NN con ricorso affidato a due motivi. VE LD e IN LU hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso RI NN denuncia vizi di motivazione deducendo che il giudice di appello ha fornito una lettura singolare delle de- posizioni rese dai testi escussi in primo grado: da tali deposizioni non è pos- sibile pervenire alla conclusione della realizzazione da parte dell'IN di vedute nel suo edificio sin dal 1965. Ad avviso del ricorrente la situazione di fatto posta a base dell'azione possessoria risulta confermata dal sopral- luogo svolto dal pretore, dalla proiezione filmica riproducente lo stato dei luoghi nel 1990 e dalle fotografie prodotte da esso RI. Non si comprende per quali motivi il tribunale ha ritenuto veritiere solamente le dichiarazioni rese dai due testi BE e RI e non attendibili tutte le altre di- chiarazioni e la documentazione assunta in primo grado. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 900 c.c. so- stenendo che tale norma è stata interpretata nella giurisprudenza di legitti- mità nel senso che devono ritenersi finestre quelle aperture che manifestino una destinazione oggettiva all'esercizio della ispectio e della prospectio in alienum, in modo che ne derivi un inequivoco e permanente assoggetta- mento del fondo vicino alla veduta. Tutte le altre aperture prive di tali ca- ratteristiche ricadono nell'ambito oggettivo delle luci. La detta questione è stata semplicisticamente liquidata dal tribunale omettendo qualsiasi motiva- zione sulla riforma della sentenza di primo grado. Il giudice di appello avrebbe dovuto indicare ed individuare le caratteristiche strutturali idonee a manifestare una connotazione naturale di aperture a norma dell'art. 900 c.c. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza e che, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono essenzialmente: a) nella pretesa di contrastare il risultato di quanto accertato in fatto dal giudice di appello - in ordine alle caratteristiche obiettive delle aperture nel fabbricato dei resistenti al fine di verificare la ravvisabilità nella specie di luci o di vedute: trattasi di indagine istituzionalmente affidata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità se congruamente 5 motivata;
b) in una critica dell'apprezzamento delle prove operato dal tribu- nale ( omesso od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza conferita ad alcune prove rispetto ad altre ) incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di di- ritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di in- dividuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Inammissibilmente il ricorrente prospetta una di- versa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da con- sentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la con- cludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimo- strare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di pro- va. Né per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è te- nuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nella specie - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento do- vendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbe- ne non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. 106 Nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motiva- zione, né l'asserita violazione di legge: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di elementi e circostanze qualificanti, ha coerentemente affermato che le aperture sulla facciata del corpo di fabbrica dell'IN e della VE, esistenti sin dal 1965, erano di dimensioni corrispondenti a normali finestre ed avevano permanenti caratteristiche obiettive ed esteriori tali da consentire di affac- ciarsi sul fondo confinante del RI. Il tribunale è pervenuto a tale conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata con particolare riferimento alle numerose deposi- zioni testimoniali raccolte. Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che il giudice di secondo grado, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli 7 alle tesi dell'IN e della VE ha implicitamente espresso una valuta- zione negativa delle contrapposte tesi del RI. In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricor- rente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accer- tate circostanze di fatto come operata dal tribunale non collima con le sue aspettative e confutazioni. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e la dedotta violazione di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Va aggiunto che le censure mosse dal RI non sono meritevoli di acco- glimento oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riser- vati al giudice del merito anche per la loro genericità non essendo stato precisato il contenuto specifico e completo delle deposizioni testimoniali non o mal considerate dal tribunale ed indicate nel primo motivo di ricorso. Sotto il detto profilo il ricorso è carente per non aver riportato il conte- nuto specifico e completo delle dette prove testimoniali il che non consente di ricostruire il senso complessivo di tali risultanze istruttorie. Ciò impedi- sce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del preteso errore commesso dal giudice di secondo grado nell'interpretare e valutare le prove in questione. Infatti, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (in considerazio- ne del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare 8 i il contenuto delle prove non ( o mal) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: nella specie il detto onere non è stato rispettato dal ricorrente. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sa- rebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trat- tasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperi- bile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 50,00, oltre € 1.500,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge. Roma 12 giugno 2003 Il presidente Il consigliere estensore Achoury IL CANCELLIERE C1 Haolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA -7 NOV. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 9 Telazica