TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di EG RI dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3742/2023 R.G. sul ricorso depositato il 26/07/2023 proposto da (difesa dagli avv. Antonino Battaglia ed avv. Melina Consuelo Parte_1
Sangiovanni) nei confronti di (difeso dall'avv. Ettore Controparte_1
Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ex art 8 co.19, del d.lvo n. 468/1997, per i periodi di impiego nelle attività di lavori
CP_ socialmente utili di cui al ricorso;
condanna l' a provvedere all'accreditamento di cui sopra.
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2200,00 per compensi oltre alle spese forfetarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento ai fini pensionistici dei contributi figurativi maturati dal 08 Novembre 2010 al 30 Dicembre 2021;
1 CP_ 2) conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare i contributi figurativi maturati nel periodo indicato in ricorso, ordinando l'aggiornamento dell'estratto estratto contributivo riferibile alla ricorrente;
CP_ 3) in via estremamente gradata, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare i contributi figurativi maturati in capo al ricorrente per il periodo che sarà ritenuto dovuto di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Parte ricorrente deduceva che: era stata utilizzata quale lavoratore sociale utile (L.S.U.) dall'Amministrazione Comunale di
EG RI dal 08 Novembre 2010 al 30 Dicembre 2021. Ma verificando il proprio estratto contributivo, ha appurato tuttavia, come nessuna contribuzione figurativa risulti accreditata per il tutto il periodo in cui è stata impiegata in attività socialmente utile, malgrado la regolare percezione dell'assegno di utilizzo.
Si costituiva il resistente come in epigrafe contestando la domanda CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La controversia concerne la pretesa alla contribuzione figurativa in favore di quale lavoratore sociale utile (LSU) .
CP_ Quanto alla giurisdizione ordinaria contestata dalla parte , non sussistono le condizioni per negare la giurisdizione del G.O. in mancanza di rapporto di lavoro subordinato e non essendo il ricorrente dipendente pubblico nel periodo per cui chiede l'accredito contributivo .
Quanto all'interesse ad agire, parte ricorrente ha fatto istanza di riconoscimento senza CP_ accoglimento da parte dell' e, per altro verso, la situazione giuridica è regolata dalla legge e la sua tutela non richiede una lesione o pregiudizio ulteriore dalla stessa sussistenza dei requisiti.
L'interesse al conseguimento della corretta posizione contributiva è tutelato dal nostro ordinamento.
Come richiamato da parte ricorrente la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che < Come è noto la giurisprudenza della Corte ha da sempre considerato (per tutte, vedi Cass. 18 novembre
1965 n. 2392) il lavoratore titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del
2 diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela.
Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto, ritiene la
Corte che vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all'"utilità" della stessa ai fini pensionistici.
Sussiste quindi un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato alla informazione, speculare, peraltro, al dovere di dare certezza sulla consistenza del credito contributivo via via maturato dagli assicurati, che costituisce un obbligo specifico dell'Istituto assicuratore, iscritto nel rapporto giuridico previdenziale, come è argomentabile dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (e, in generale, dalla legge 8 luglio 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); sicché ove il diritto stesso rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione della consistenza della contribuzione, il richiedente ha un interesse qualificato ad agire, di cui è indubbia: l'attualità, per farne accertare la lesione, derivante dall'inadempimento.> cosi Cass 9125 del 2002.
In ordine alla prescrizione , va rilevato che l'eccezione di prescrizione non è fondata alla luce del fatto che si tratta di posizioni soggettive funzionali al diritto a pensione che è imprescrittibile in sé .
Quanto al merito va rilevato che l'art 8 dlgs 468 del 1998. prevede < 19. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.>.
L'art 7 co. 9 legge 223/91 recita: <
9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione
3 salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. >
La normativa è dunque chiara .
Non si evince alcuna altra condizione diversa dalla attività
In ordine alla attività risulta invece attestata da attestazione dal Comune di EG RI .
In ordine alla mancata prova della erogazione dell'indennità , sul punto si richiama l'indirizzo espresso dalla locale Corte di Appello ( sent n. 1003/15 del 14.luglio -3 settembre 2015 ) secondo cui si tratta di contributi figurativi ossia che non sono versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore.
L'attestazione del Comune di EG cal. riporta comunque l'erogazione di assegno ASU.
CONSIDERAZIONI FINALI
Spese del giudizio a carico di resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore della causa e alle difese necessarie per contrastare quelle avversarie .
EG RI, 22.4.2025 .
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di EG RI dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3742/2023 R.G. sul ricorso depositato il 26/07/2023 proposto da (difesa dagli avv. Antonino Battaglia ed avv. Melina Consuelo Parte_1
Sangiovanni) nei confronti di (difeso dall'avv. Ettore Controparte_1
Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ex art 8 co.19, del d.lvo n. 468/1997, per i periodi di impiego nelle attività di lavori
CP_ socialmente utili di cui al ricorso;
condanna l' a provvedere all'accreditamento di cui sopra.
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2200,00 per compensi oltre alle spese forfetarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento ai fini pensionistici dei contributi figurativi maturati dal 08 Novembre 2010 al 30 Dicembre 2021;
1 CP_ 2) conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare i contributi figurativi maturati nel periodo indicato in ricorso, ordinando l'aggiornamento dell'estratto estratto contributivo riferibile alla ricorrente;
CP_ 3) in via estremamente gradata, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare i contributi figurativi maturati in capo al ricorrente per il periodo che sarà ritenuto dovuto di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Parte ricorrente deduceva che: era stata utilizzata quale lavoratore sociale utile (L.S.U.) dall'Amministrazione Comunale di
EG RI dal 08 Novembre 2010 al 30 Dicembre 2021. Ma verificando il proprio estratto contributivo, ha appurato tuttavia, come nessuna contribuzione figurativa risulti accreditata per il tutto il periodo in cui è stata impiegata in attività socialmente utile, malgrado la regolare percezione dell'assegno di utilizzo.
Si costituiva il resistente come in epigrafe contestando la domanda CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La controversia concerne la pretesa alla contribuzione figurativa in favore di quale lavoratore sociale utile (LSU) .
CP_ Quanto alla giurisdizione ordinaria contestata dalla parte , non sussistono le condizioni per negare la giurisdizione del G.O. in mancanza di rapporto di lavoro subordinato e non essendo il ricorrente dipendente pubblico nel periodo per cui chiede l'accredito contributivo .
Quanto all'interesse ad agire, parte ricorrente ha fatto istanza di riconoscimento senza CP_ accoglimento da parte dell' e, per altro verso, la situazione giuridica è regolata dalla legge e la sua tutela non richiede una lesione o pregiudizio ulteriore dalla stessa sussistenza dei requisiti.
L'interesse al conseguimento della corretta posizione contributiva è tutelato dal nostro ordinamento.
Come richiamato da parte ricorrente la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che < Come è noto la giurisprudenza della Corte ha da sempre considerato (per tutte, vedi Cass. 18 novembre
1965 n. 2392) il lavoratore titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del
2 diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela.
Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto, ritiene la
Corte che vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all'"utilità" della stessa ai fini pensionistici.
Sussiste quindi un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato alla informazione, speculare, peraltro, al dovere di dare certezza sulla consistenza del credito contributivo via via maturato dagli assicurati, che costituisce un obbligo specifico dell'Istituto assicuratore, iscritto nel rapporto giuridico previdenziale, come è argomentabile dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (e, in generale, dalla legge 8 luglio 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); sicché ove il diritto stesso rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione della consistenza della contribuzione, il richiedente ha un interesse qualificato ad agire, di cui è indubbia: l'attualità, per farne accertare la lesione, derivante dall'inadempimento.> cosi Cass 9125 del 2002.
In ordine alla prescrizione , va rilevato che l'eccezione di prescrizione non è fondata alla luce del fatto che si tratta di posizioni soggettive funzionali al diritto a pensione che è imprescrittibile in sé .
Quanto al merito va rilevato che l'art 8 dlgs 468 del 1998. prevede < 19. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.>.
L'art 7 co. 9 legge 223/91 recita: <
9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione
3 salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. >
La normativa è dunque chiara .
Non si evince alcuna altra condizione diversa dalla attività
In ordine alla attività risulta invece attestata da attestazione dal Comune di EG RI .
In ordine alla mancata prova della erogazione dell'indennità , sul punto si richiama l'indirizzo espresso dalla locale Corte di Appello ( sent n. 1003/15 del 14.luglio -3 settembre 2015 ) secondo cui si tratta di contributi figurativi ossia che non sono versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore.
L'attestazione del Comune di EG cal. riporta comunque l'erogazione di assegno ASU.
CONSIDERAZIONI FINALI
Spese del giudizio a carico di resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore della causa e alle difese necessarie per contrastare quelle avversarie .
EG RI, 22.4.2025 .
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4