Articolo 2 della Legge 11 ottobre 1986, n. 699
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 novembre 1986
Art. 2.

I concorsi di cui al precedente articolo sono espletati, entro il 31 luglio di ogni anno, presso le sovrintendenze regionali nei medesimi giorni, con le medesime prove scritte, decise dal Ministro della pubblica istruzione, uguali per tutte le sedi dei concorsi.
I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso anno.
Entrata in vigore il 12 novembre 1986