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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/10/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata così composto:
Dott. ssa RInna Lopiano Presidente
Dott. ssa RI Rosaria Barbato Giudice
Dott. ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 aventi ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
, nato il [...] ad [...] residente a [...]
n. 655 (c.f. ) , elett.te dom.to in Gragnano (NA) alla via Roma n.85, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Gennaro Somma, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), con ultima CP_1 C.F._2 residenza in Sant'Antonio Abate, alla via Stabia n. 655;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025, il ricorrente deduceva di aver notificato alla resistente contumace il ricorso introduttivo ai sensi dell'art 143 c.p.c.presso il comune di ultima residenza della stessa, in Sant'Antonio
Abate, stante il certificato di irreperibilità della già allegato in atti;
si riportava al contenuto del CP_1 ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, instando per la rimessione della causa in decisione al collegio
Il Pm concludeva come da parere reso in data 3.07.2025 per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Castellammare di Stabia in data 30.045.1995 con;
che dal predetto matrimonio CP_1 erano nati due figli, ( nato il [...]) oramai maggiorenne ed economicamente indipendente, e Per_1
RI ( nata l'[...] in [...] anch'ella maggiorenne ma non anche economicamente indipendente in quanto studentessa;
che, tuttavia, l'unione coniugale si dissolveva irrimediabilmente sin dal
2019, allorchè la resistente si allontanava dalla casa familiare per non farvi più ritorno, rendendosi di fatto irreperibile come attestato dal certificato di irreperibilità del comune di Sant'Antonio Abate;
che, dunque, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1142/2024 pubblicata in data 18 aprile 2024, ed ormai passata in giudicato (come da certificazione di cancelleria del 22.01.2025), veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Antonio
Abate, alla via Stabia n. 655, al ricorrente affinchè l'abitasse unitamente alla figlia RI, ancora studentessa e quindi non indipendente economicamente;
che dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente nell'ambito del menzionato giudizio di separazione, i coniugi non si erano più riconciliati né si erano più incontrati.
Tanto dedotto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con Parte_1 conferma dell'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e senza altre statuizioni accessorie.
sebbene abbia ricevuto regolare notifica del ricorso introduttivo in data 28.03.2025 ai sensi CP_1 dell'art 143 c.p.c., come da certificato di residenza emesso dal Comune di Sant'Antonio Abate, da cui risulta che la in data 30.6.2020 è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del predetto CP_1
Comune per irreperibilità, non ha inteso costituirsi in giudizio di talchè ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26.06.2025 innanzi al giudice delegato, compariva il solo ricorrente il quale si riportava al ricorso e chiedeva riservarsi la causa in decisione al collegio;
il giudice delegato, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui alla separazione e rimetteva la causa in decisione al collegio, previa acquisizione del parere del PM
Il Pm concludeva in data 3.07.2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castellammare di Stabia in data 30.045.1995 da e CP_1
, ossia la separazione personale pronunciata dei coniugi pronunciata con sentenza n. Parte_1
1142/24 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 18.04.2024 ed oramai passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del 22 gennaio 2025.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, ossia dalla data dell'udienza Presidenziale del giudizio di separazione il 4.11.2022, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
In ordine ai rapporti accessori, ritiene il collegio di confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Antonio Abate alla via Stabia n. 655, al ricorrente il quale vi abiterà unitamente alla figlia RI, maggiorenne ma studentessa e non ancora economicamente indipendente. In mancanza di figli minori e di domanda di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente da parte del padre convivente ed in difetto di domande di assegno divorzile, alcuna altra pronuncia è richiesta al Tribunale, non dovendosi quindi null'altro statuire in ordine ai rapporti accessori.
Le spese di lite in ragione della natura del giudizio, del tenore della decisione e della contumacia del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castellammare di
Stabia in data 30.045.1995 da n Napoli in data 1.12.1992 da , nato il [...] Parte_1 ad AN (NA) (c.f. ) e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
28.01.1971 (c.f. ), (atto n. 69, P.II serie A, del registro degli atti di matrimonio C.F._2 del Comune di Castellammare di Stabia dell'anno 1995);
b) Assegna la casa coniugale sita in Sant'Antonio Abate, alla via Stabia nl 665 a Parte_1 affinchè la abiti unitamente alla figlia RI, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L. n 898/1970 ed agli artt. 133 n 2 e 88
n 7 ord. stato civile;
d) Spese irripetibili
Così deciso in Torre Annunziata li 16.07.2025
Il Giud. est. Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa RInna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata così composto:
Dott. ssa RInna Lopiano Presidente
Dott. ssa RI Rosaria Barbato Giudice
Dott. ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 aventi ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
, nato il [...] ad [...] residente a [...]
n. 655 (c.f. ) , elett.te dom.to in Gragnano (NA) alla via Roma n.85, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Gennaro Somma, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), con ultima CP_1 C.F._2 residenza in Sant'Antonio Abate, alla via Stabia n. 655;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025, il ricorrente deduceva di aver notificato alla resistente contumace il ricorso introduttivo ai sensi dell'art 143 c.p.c.presso il comune di ultima residenza della stessa, in Sant'Antonio
Abate, stante il certificato di irreperibilità della già allegato in atti;
si riportava al contenuto del CP_1 ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, instando per la rimessione della causa in decisione al collegio
Il Pm concludeva come da parere reso in data 3.07.2025 per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Castellammare di Stabia in data 30.045.1995 con;
che dal predetto matrimonio CP_1 erano nati due figli, ( nato il [...]) oramai maggiorenne ed economicamente indipendente, e Per_1
RI ( nata l'[...] in [...] anch'ella maggiorenne ma non anche economicamente indipendente in quanto studentessa;
che, tuttavia, l'unione coniugale si dissolveva irrimediabilmente sin dal
2019, allorchè la resistente si allontanava dalla casa familiare per non farvi più ritorno, rendendosi di fatto irreperibile come attestato dal certificato di irreperibilità del comune di Sant'Antonio Abate;
che, dunque, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1142/2024 pubblicata in data 18 aprile 2024, ed ormai passata in giudicato (come da certificazione di cancelleria del 22.01.2025), veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Antonio
Abate, alla via Stabia n. 655, al ricorrente affinchè l'abitasse unitamente alla figlia RI, ancora studentessa e quindi non indipendente economicamente;
che dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente nell'ambito del menzionato giudizio di separazione, i coniugi non si erano più riconciliati né si erano più incontrati.
Tanto dedotto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con Parte_1 conferma dell'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e senza altre statuizioni accessorie.
sebbene abbia ricevuto regolare notifica del ricorso introduttivo in data 28.03.2025 ai sensi CP_1 dell'art 143 c.p.c., come da certificato di residenza emesso dal Comune di Sant'Antonio Abate, da cui risulta che la in data 30.6.2020 è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del predetto CP_1
Comune per irreperibilità, non ha inteso costituirsi in giudizio di talchè ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26.06.2025 innanzi al giudice delegato, compariva il solo ricorrente il quale si riportava al ricorso e chiedeva riservarsi la causa in decisione al collegio;
il giudice delegato, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui alla separazione e rimetteva la causa in decisione al collegio, previa acquisizione del parere del PM
Il Pm concludeva in data 3.07.2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castellammare di Stabia in data 30.045.1995 da e CP_1
, ossia la separazione personale pronunciata dei coniugi pronunciata con sentenza n. Parte_1
1142/24 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 18.04.2024 ed oramai passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del 22 gennaio 2025.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, ossia dalla data dell'udienza Presidenziale del giudizio di separazione il 4.11.2022, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
In ordine ai rapporti accessori, ritiene il collegio di confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Antonio Abate alla via Stabia n. 655, al ricorrente il quale vi abiterà unitamente alla figlia RI, maggiorenne ma studentessa e non ancora economicamente indipendente. In mancanza di figli minori e di domanda di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente da parte del padre convivente ed in difetto di domande di assegno divorzile, alcuna altra pronuncia è richiesta al Tribunale, non dovendosi quindi null'altro statuire in ordine ai rapporti accessori.
Le spese di lite in ragione della natura del giudizio, del tenore della decisione e della contumacia del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castellammare di
Stabia in data 30.045.1995 da n Napoli in data 1.12.1992 da , nato il [...] Parte_1 ad AN (NA) (c.f. ) e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
28.01.1971 (c.f. ), (atto n. 69, P.II serie A, del registro degli atti di matrimonio C.F._2 del Comune di Castellammare di Stabia dell'anno 1995);
b) Assegna la casa coniugale sita in Sant'Antonio Abate, alla via Stabia nl 665 a Parte_1 affinchè la abiti unitamente alla figlia RI, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L. n 898/1970 ed agli artt. 133 n 2 e 88
n 7 ord. stato civile;
d) Spese irripetibili
Così deciso in Torre Annunziata li 16.07.2025
Il Giud. est. Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa RInna Lopiano