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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/07/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 10362/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Fabrizio DEL VECCHIO e Stefano DE ROSIS- Ricorrente - contro
« , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano MUSIO
- Convenuta -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI TURNO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 28 ottobre 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese condannarsi la parte convenuta, datrice di lavoro, al pagamento in suo favore della complessiva somma asseritamente spettante a titolo di indennità di turno ex art. 61 par. 4 punto B del CCNL AIOP, per il periodo da gennaio 2020 a ottobre 2024 e per 20 giorni al mese, avendo espletato il servizio su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano).
Si costituiva la « , deducendo di avere Controparte_1 provveduto alla liquidazione e corresponsione di quanto richiesto limitatamente a quanto di ragione (per la precisione, nella misura di netti
€.1.660,oo, corrisposti in data 24 gennaio 2025), rilevando altresì che – contrariamente a quanto considerato nei conteggi attorei – non per tutte le mensilità parte ricorrente aveva prestato attività per 20 giorni al mese, come risulterebbe dalle stesse buste-paga depositate dal lavoratore: chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con riferimento alle somme erogate, e rigettarsi il ricorso per la restante parte della domanda, con integrale compensazione delle spese di giudizio
Parte ricorrente ha concordato nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha insistito nella condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che parte convenuta ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto alla liquidazione e corresponsione di quanto richiesto, limitatamente a quanto ritenuto di ragione, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: deve pertanto dichiararsi in parte qua cessata la materia del contendere.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della 2 Sentenza R.G. n° 10362/24 soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 31
OTTOBRE 2023 N° 30251).
°°°°°°°°°°°
Per gli ulteriori importi richiesti in ricorso, invece, la domanda deve essere rigettata. Ed invero, a fronte della specifica contestazione di parte convenuta
(secondo cui non per tutte le mensilità parte ricorrente aveva prestato attività per 20 giorni al mese, come invece considerato nei conteggi attorei), il lavoratore non ha formulato alcuna specifica contestazione: e, del resto, la circostanza risulta effettivamente ex actis, in base all'esame delle stesse buste-paga prodotte dalla parte ricorrente.
Sul punto, occorre ovviamente rimarcare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti
e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e 3 Sentenza R.G. n° 10362/24 non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 CP_2
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione”
(CASS. SEZ. III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748). 4 Sentenza R.G. n° 10362/24 Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N°
3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità (CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Il ricorso, pertanto, è in parte qua da ritenersi infondato (e quindi da rigettare).
******************
Quanto alla liquidazione delle spese, emerge certamente la (seppur parziale) virtuale soccombenza a carico della parte convenuta, poiché essa non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente.
E' stato infatti rimarcato che può rilevare – ai fini di un'eventuale compensazione delle spese – solo la condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno comunque la precisa finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che la prestazione sia eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria nel processo, e che non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto (cfr. 9 GENNAIO 2023 N° 273). Controparte_3
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che la parte convenuta non ha addotto 5 Sentenza R.G. n° 10362/24 alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, né che fosse richiesta alcuna espressa diffida, avuto anche riguardo al lungo periodo di tempo durante il quale si era protratto l'inadempimento.
Del resto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, circostanza che all'evidenza è in concreto asseverabile solo dopo il pagamento del debito (cfr. CASS. 20 2009 N° 6909). Pt_2 Pt_3
Ed ancora, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
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Né può configurarsi alcuna reciproca soccombenza, in relazione al fatto che la domanda – articolata in un unico capo – sia stata soddisfatta solo parzialmente, dovendosi infatti ritenere che: «In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la 6 Sentenza R.G. n° 10362/24 compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (sic CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061).
Le spese, quindi, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico della parte convenuta, in ragione (ed ovviamente nei limiti) della sua (virtuale) soccombenza.
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano
3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del Parte_4
R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n°
55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alla somma riconosciuta dalla parte convenuta come dovuta, rigettando il ricorso per il residuo;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.1.030,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Fabrizio DEL VECCHIO e Stefano DE
ROSIS, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 14 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 10362/24
7 Sentenza R.G. n° 10362/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Fabrizio DEL VECCHIO e Stefano DE ROSIS- Ricorrente - contro
« , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano MUSIO
- Convenuta -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI TURNO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 28 ottobre 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese condannarsi la parte convenuta, datrice di lavoro, al pagamento in suo favore della complessiva somma asseritamente spettante a titolo di indennità di turno ex art. 61 par. 4 punto B del CCNL AIOP, per il periodo da gennaio 2020 a ottobre 2024 e per 20 giorni al mese, avendo espletato il servizio su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano).
Si costituiva la « , deducendo di avere Controparte_1 provveduto alla liquidazione e corresponsione di quanto richiesto limitatamente a quanto di ragione (per la precisione, nella misura di netti
€.1.660,oo, corrisposti in data 24 gennaio 2025), rilevando altresì che – contrariamente a quanto considerato nei conteggi attorei – non per tutte le mensilità parte ricorrente aveva prestato attività per 20 giorni al mese, come risulterebbe dalle stesse buste-paga depositate dal lavoratore: chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con riferimento alle somme erogate, e rigettarsi il ricorso per la restante parte della domanda, con integrale compensazione delle spese di giudizio
Parte ricorrente ha concordato nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha insistito nella condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che parte convenuta ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto alla liquidazione e corresponsione di quanto richiesto, limitatamente a quanto ritenuto di ragione, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: deve pertanto dichiararsi in parte qua cessata la materia del contendere.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della 2 Sentenza R.G. n° 10362/24 soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 31
OTTOBRE 2023 N° 30251).
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Per gli ulteriori importi richiesti in ricorso, invece, la domanda deve essere rigettata. Ed invero, a fronte della specifica contestazione di parte convenuta
(secondo cui non per tutte le mensilità parte ricorrente aveva prestato attività per 20 giorni al mese, come invece considerato nei conteggi attorei), il lavoratore non ha formulato alcuna specifica contestazione: e, del resto, la circostanza risulta effettivamente ex actis, in base all'esame delle stesse buste-paga prodotte dalla parte ricorrente.
Sul punto, occorre ovviamente rimarcare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti
e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e 3 Sentenza R.G. n° 10362/24 non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 CP_2
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione”
(CASS. SEZ. III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748). 4 Sentenza R.G. n° 10362/24 Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N°
3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità (CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Il ricorso, pertanto, è in parte qua da ritenersi infondato (e quindi da rigettare).
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Quanto alla liquidazione delle spese, emerge certamente la (seppur parziale) virtuale soccombenza a carico della parte convenuta, poiché essa non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente.
E' stato infatti rimarcato che può rilevare – ai fini di un'eventuale compensazione delle spese – solo la condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno comunque la precisa finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che la prestazione sia eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria nel processo, e che non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto (cfr. 9 GENNAIO 2023 N° 273). Controparte_3
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che la parte convenuta non ha addotto 5 Sentenza R.G. n° 10362/24 alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, né che fosse richiesta alcuna espressa diffida, avuto anche riguardo al lungo periodo di tempo durante il quale si era protratto l'inadempimento.
Del resto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, circostanza che all'evidenza è in concreto asseverabile solo dopo il pagamento del debito (cfr. CASS. 20 2009 N° 6909). Pt_2 Pt_3
Ed ancora, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
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Né può configurarsi alcuna reciproca soccombenza, in relazione al fatto che la domanda – articolata in un unico capo – sia stata soddisfatta solo parzialmente, dovendosi infatti ritenere che: «In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la 6 Sentenza R.G. n° 10362/24 compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (sic CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061).
Le spese, quindi, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico della parte convenuta, in ragione (ed ovviamente nei limiti) della sua (virtuale) soccombenza.
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano
3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del Parte_4
R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n°
55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alla somma riconosciuta dalla parte convenuta come dovuta, rigettando il ricorso per il residuo;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.1.030,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Fabrizio DEL VECCHIO e Stefano DE
ROSIS, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 14 luglio 2025.
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