Art. 14. Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici 1. Il rappresentante autorizzato fornisce all'autorita' di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del mandato di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento, redatta in lingua italiana.
2. I recapiti del fabbricante, di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.
3. I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.
4. L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.
Note all'art. 14:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.
2. I recapiti del fabbricante, di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.
3. I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.
4. L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.
Note all'art. 14:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.