CASS
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2025, n. 9575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9575 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 17066/2024 DE 21/12/2023 DEla Corte di Cassazione;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
sentite le conclusioni DE Sostituto Procuratore generale, AR Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso;
udito il difensore, l'avvocato AT D'NI, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. VO GI è stato condannato all'ergastolo con sentenza n. 44/21 emessa in data 20/12/2021 dalla Corte di Assise di Napoli, confermata dalla sentenza n.08/2023 emessa in data 16/2/2022 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, divenuta definitiva il 21/12/2023, allorché questa Corte ha rigettato, con sentenza n. 17066/2024, i ricorsi proposti dai suoi difensori. L'imputato è stato ritenuto responsabile DEl'omicidio, avvenuto a Napoli il 29/6/2002, di ON SI, vittima di 19 colpi appartenenti a due pistole di grosso calibro, aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e dalle finalità agevolatrici DE clan camorristico "OL". Penale Sent. Sez. 5 Num. 9575 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 23/01/2025 2. VO, tramite il suo difensore, avv. AT D'NI, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi DEl'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la detta sentenza n. 17066/2024 emessa da questa Corte, assumendo che sia affetta da errori di fatto percettivi decisivi nella lettura degli atti. 2.1. Il ricorrente inizialmente elenca gli errori di fatto supposti, che sarebbero insiti: nell'esame DEle deposizioni di RI AR e DE RR GI;
nel non aver aderito a quanto acclarato, in modo irrevocabile, in altro processo a carico degli assunti correi DE VO, IL ES e IG NI;
nell'omessa valutazione DEla deposizione DE collaboratore di giustizia TO UD;
nella "omessa valutazione DEle dichiarazioni rese ex. art. 195 c.p.p. dal IL NI", "con riferimento alla testimonianza de relato esperita dal TA NI"; nella "omessa valutazione DEle deposizioni rese dai testi di PG NO e CO"; nella "omessa/erronea valutazione DEla deposizione DE RI ET". Il ricorso, poi, tratta analiticamente i detti errori. 2.2. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che prova principale valorizzata dai giudici di merito fosse la deposizione di RI AR, suffragata da quelle DE marito, RR QU, e di TI AT. Per contro, per parte ricorrente la sentenza d'appello aveva ritenuto, quale principale prova a carico, le parole DE collaboratore di giustizia AG ZO e, quali elementi di contorno, tutte le ulteriori acquisizioni istruttorie (tra cui le deposizioni di RI AR, RR QU e TI AT, l'intercettazione tra TA MI e TI AT, le pronunzie attestanti l'esistenza DE clan OL, le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia). Tale errore percettivo, secondo parte ricorrente, aveva portato la Suprema Corte ad invertire l'ordine logico DEl'analisi probatoria. 2.3. La Cassazione, si assume da parte ricorrente, avrebbe omesso di valutare correttamente la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Napoli (n. 39/22 DE 21/4/2022), che aveva assolto IL ES e IG NI per la medesima accusa. La sentenza qui impugnata aveva ritenuto ineccepibile quella d'appello laddove aveva concluso che le persone in moto nella zona DEl'omicidio fossero 2 armate e, in generale, per il coinvolgimento nell'omicidio DE VO, in quanto: in tal senso militava la conversazione telefonica tra TA e TI, avvenuta in epoca prossima ai fatti (TI: "c'è UC e tutti questi qua sopra le motociclette con le cose in mano"; TA: "AT non parlare per telefono"); non era credibile RI AR (che aveva smentito quanto inizialmente detto nel corso DEle indagini, ossia di aver visto le persone in moto armate) perché altrimenti non vi sarebbe stato motivo di allarmarsi tanto da telefonare subito al fratello, ET, e da uscire in piena notte per avvisare il TI e mettere entrambi in guardia su quanto visto;
credibili erano le parole di AG ZO, sia perché aveva detto di aver saputo DE coinvolgimento DE VO proprio da questi, oltre che da IG NI e OL IN (il quale ultimo gli aveva pure confidato i propositi di vendetta di uno dei fratelli DEla vittima, ON US, e DEl'omicidio di un altro fratello, ON AT, nel 2004), sia perché confermate da quelle DEl'altro collaboratore di giustizia, TA NI (secondo il quale il VO - braccio destro di IL ES e dedito agli omicidi per conto DE clan OL, tanto che IL NI, figlio di IL ES, temeva potesse collaborare con la giustizia e rovinare il padre - si era rifugiato in Spagna per evitare il suo coinvolgimento nella guerra in atto tra i clan OL e Altamura, appartenendo a quest'ultimo i fratelli ON). Tuttavia, per parte ricorrente la sentenza impugnata si era, così, posta in contrasto con quella assolutoria irrevocabile emessa nei riguardi degli assunti correi DE VO, IL ES e IG NI, senza "alcuna valutazione" in merito al detto accertamento assolutorio, limitandosi a citare giurisprudenza sulla libertà di giudizio garantita al giudice, in simili casi. La stessa non aveva, dunque, considerato che per la menzionata sentenza assolutoria i soggetti in moto non erano armati, né che (come si legge nella parte che viene riportata a p. 18 DE ricorso in esame) "MI TA e AT TI (intercettati al momento DE DEitto) e RI AR", testi le cui dichiarazioni erano state valorizzate sia dai giudici di merito che nella sentenza qui impugnata, non sapevano "nulla DEl'omicidio in questione". In particolare, nonostante la telefonata tra TA MI e TI AT fosse successiva all'arrivo in ospedale DEla vittima, la detta sentenza assolutoria aveva rilevato come nessun riferimento all'uccisione o ai colpi d'arma da fuoco fosse stato fatto dai soggetti intercettati (pagine 22, 38 e 58 ricorso in 3 esame). La sentenza confermativa DEla condanna DE VO sarebbe incorsa anche in un errore di diritto, per non aver rilevato che non avrebbe potuto ricostruirsi un fatto in modo diverso da quanto acclarato in una sentenza irrevocabile. 2.3. Ulteriore errore denunciato dal ricorrente (alle pagine 28 e seguenti) sarebbe insito nel fatto che la sentenza impugnata non aveva «valutato complessivamente il motivo 4.9» DEl'originario ricorso in Cassazione e tanto perché - a dire DEla medesima sentenza impugnata -alla dodicesima riga di pag. 111 DE ricorso originario proposto dall'avv. D'NI, era stato erroneamente scritto, nel riportare la sentenza d'appello, che «VO e i suoi complici attraversarono Corso San GI poche ore prima DEl'uccisione DE ON», laddove, per contro, in essa si leggeva: «attraversarono il Corso San GI poco prima DEl'uccisione DE ON». Tuttavia, la Corte di legittimità non aveva, in tal modo, considerato che, in altra parte DE ricorso originario DEl'avv. D'NI, precisamente a pag. 99, la medesima frase era stata riportata in modo corretto (con le parole: «poco prima»). A causa di tale errore, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che RI AR aveva detto di aver visto le moto e di aver chiamato per telefono il fratello, RI ET, per metterlo in guardia, intorno alle ore 22.00, e dunque circa due ore prima DEl'omicidio, e che solo in un secondo momento si era recata da TI AT, per la stessa ragione, col marito, RR QU (il quale aveva collocato tale ultimo episodio alle ore 23.30). E, sempre in ragione DEla detta svista, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto DEle contestazioni mosse a RI ET, all'udienza DE 13/7/2021, dal Pubblico Ministero, in relazione a quanto da costui affermato nel corso DEle indagini preliminari e, in particolare, che lo stesso avesse "visto quattro ore prima UC che girava a San GI a bordo di un ciclomotore". 2.4. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un ulteriore errore di fatto, laddove aveva rilevato che la diversa collocazione, da parte di RR QU (che aveva detto di aver accompagnato la moglie RI AR a casa DE TI), DEl'orario di avvistamento DEle moto (a suo dire, alle 23,30), rispetto a quello indicato dalla moglie, fosse dovuta al "clima di intimidazione creato dal clan OL", per come "spiegato in modo plausibile" dai giudici di merito, a pag. 29 DEla sentenza d'appello. In realtà, per parte ricorrente il RR non aveva affermato di aver visto le moto alle ore 23.30, bensì che a quell'ora, con la moglie, era andato dal TI. Inoltre, nel ritenere che la sentenza d'appello avesse congruamente 4 tf giustificato le divergenze (circa l'orario di avvistamento DE gruppo in moto ed il fatto che esso fosse armato) emerse nelle deposizioni, attribuendole al clima intimidatorio narrato dal TA (che aveva parlato DEle pressioni sul TI affinché modificasse le dichiarazioni che aveva reso nel corso DEle indagini), la sentenza impugnata avrebbe commesso l'ulteriore errore di «non considerare i fatti/prova acclarati nella sentenza irrevocabile a carico di IG NI e IL ES» e, in particolare, che «i soggetti sulle moto non fossero armati» e che non vi fossero riscontri sufficienti alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (pagine 53 e 54 ricorso). Tanto anche in violazione DEl'art. 238-bis cod. proc. pen., avendo la detta sentenza assolutoria irrevocabile così statuito: TA, RI e TI avevano riferito «la presenza nella zona di propria residenza DE gruppo IL, la notte DEl'omicidio», «in tempi coevi all'omicidio» stesso, «in sicuro possesso di motociclette ma senza che siano stati visti armati». 2.5. Ulteriore errore di fatto sarebbe consistito, secondo parte ricorrente, nell'avere, la sentenza qui impugnata, considerato irrevocabile quella d'appello relativa all'omicidio DE fratello DEla vittima di questo processo, ovvero di ON AT, avvenuto 18/3/2004: per il quale, invece, la sentenza d'appello di condanna di OL IN, IG NI e IA DR era stata annullata da questa Corte. Tutto il ragionamento basato su tale dato (ovvero che l'omicidio di ON AT fosse stato deciso perché questi voleva vendicare la morte DE fratello e continuava a spacciare droga senza pagare alcunché al clan OL), dunque, era frutto di tale fraintendimento. 2.6. Ennesimo errore sarebbe stato commesso, dalla sentenza qui impugnata, nel mancato esame DE motivo n.
4.3 DE ricorso originario a firma DEl'avv. AT D'NI e, in particolare, nel non aver tenuto conto DEle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, TO UD. Questi aveva detto di aver conosciuto a San GI a Teduccio, e non in Spagna, il AG, smentendolo. E non aveva, invece, detto nulla DEl'incontro con costui in Spagna, nonostante ciò dovesse essergli rimasto impresso, per la peculiarità DEla vicenda (incontro all'estero con esponente di spicco DE clan). In modo incongruo sarebbe stato valorizzato, per parte ricorrente, che sul punto non fosse stata posta alcuna domanda all'TO, in quanto, per la sua rilevanza, tale episodio avrebbe dovuto comunque esser narrato dall'TO. Ne discenderebbe, per il ricorso in esame, l'inattendibilità DE AG e, dunque, DEle sue affermazioni secondo cui il VO gli aveva detto, allorché i due erano in Spagna, di essersi allontanato da casa per paura di ritorsioni in 5 relazione all'omicidio di ON SI. Circostanza, peraltro, anch'essa mai evidenziata dall'TO e che sarebbe smentita pure dai testi di P.G., NO e CO, come evidenziato alle pag. 51-53 e al paragrafo 4.2. DE ricorso originario (riportato, poi, per intero, alle pagine 85-90 DEl'odierno ricorso), in quanto dalla nota informativa DE 28/9/2022, relativa all'arresto in Spagna, il 9/12/2003, DE AG non emergeva "la contestuale presenza DEl'TO UD e DE VO GI con il Cdg AG, nonché la riferibilità DEl'immobile occupato dal AG al VO GI", evidenziandosi, invece, "la presenza di altri due soggetti, nel momento DEl'arresto DE Cdg AG, non menzionati dal collaborante in sede di istruttoria dibattimentale" (pp. 90-91 DE ricorso in esame). 2.7. Infine, erroneamente, per parte ricorrente, la sentenza impugnata aveva valorizzato le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia TA NI. Questi aveva riferito che il VO fosse braccio destro di IL ES e dedito agli omicidi per conto DE clan OL, tanto che IL NI, figlio di IL ES, dopo l'arresto di quest'ultimo, gli aveva detto che lo stesso VO aveva partecipato all'omicidio di ON SI e che temeva che, se fosse stato arrestato, lo stesso avrebbe potuto collaborare e così rovinare il padre. Sempre secondo il TA, per questo il VO si era rifugiato in Spagna, essendo in atto una guerra tra il clan OL e il clan degli Altamura, di cui facevano parte i fratelli ON. Nel riportare le dichiarazioni DE TA, tuttavia, la sentenza qui impugnata non aveva valutato «le espresse deduzioni formulate in merito alle dichiarazioni DE teste di riferimento IL NI ripotate al motivo n. 4.6 - pagine 69-70 DE ricorso» a firma DEl'avv. AT D'NI: motivo di ricorso 4.6 riportato, poi, integralmente, alle pagine 65-83 DE ricorso in esame (senza altra specifica indicazione). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti DEla Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello 6 effettivo. L'errore di fatto deve determinare, con immediata consequenzialità, una decisione che sia manifestamente errata: trasmodando, altrimenti, in un errore di giudizio. Deve trattarsi, cioè, di una decisione «incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata» se non fosse stato commesso, secondo un «rapporto di derivazione causale necessaria», privo di profili valutativi (così Sez. 2, n. 53657 DE 17/11/2016, Rv. 268982-01, in motivazione;
confronta, negli stessi termini, Sez. 4, n. 34156 DE 21/06/2004, Rv. 229099-01). Sono, insomma, estranei all'area DEl'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione, ove pure asseritannente dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti DE processo di cassazione, che sono da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione DE significato DEle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 DE 01/06/2018, Rv. 273193-01; Sez. 5, n. 14058 DE 04/04/2024, Rv. 286330-01, in motivazione). Dunque, «qualora la causa DEl'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte DE rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (così Sez. 2, n. 29450 DE 08/05/2018, Rv. 273060-01, in motivazione, e la giurisprudenza ivi richiamata: Sez. U, n. 18651 DE 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez. U, n. 37505 DE 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. 5, n. 7469 DE 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531-01). Neppure il travisamento DEla prova o, ancor meno, quello DE fatto possono essere oggetto di ricorso straordinario. Invero, tale doglianza implicherebbe un'errata valutazione di un dato di fatto la cui «deducibilità è sottoposta ad una rigorosa valutazione dei presupposti di ammissibilità (dovere di allegazione DEla prova che sia assume travisata, novità o persistenza DE travisamento in caso di doppia conforme) che, all'evidenza, implicano una attività valutativa non sindacabile con il ricorso straordinario» (ancora Sez. 2, n. 29450 DE 08/05/2018, Rv. 273060-01, in motivazione;
così pure: Sez. 3, n. 11172 DE 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 286048-01 e Sez. 3, n. 26635 DE 26/04/2013, Rv. 256293-01). In estrema sintesi, «sono estranei all'ambito di applicazione DEl'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza DEle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento DE fatto - soltanto nelle forme 7 e nei limiti DEle impugnazioni ordinarie» (Sez. U, n. 18651 DE 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 29450 DE 08/05/2018, Rv. 273060-01»). Per contro, è stato ritenuto esser deducibile, attraverso il ricorso straordinario, l'errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione e consistito nel mancato rilievo DEla notifica DEl'avviso di fissazione DEl'udienza al difensore in precedenza revocato dall'imputato, anziché a quello nominato in sua vece (Sez. 5, n. 40275 DE 16/05/2014, Rv. 262548-01), come pure l'esame di un motivo di ricorso estraneo a quelli proposti e l'omessa integrale trattazione di uno invece proposto (si veda, in tal senso, ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 8071 DE 5/12/2017, dep. 2018, non massimata): sempre che tratti, come anzidetto, di errori di fatto decisivi, nel senso che abbiano condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se non vi fossero stati, senza margini valutativi, dunque (Sez. 4, n. 13525 DE 21/01/2020, Rv. 279004-01; Sez. 2, n. 53657 DE 17/11/2016, Rv. 268982-01). 3. Nel caso di specie il ricorrente, in contrasto con tali indicazioni ermeneutiche, chiede una mera rivalutazione DEle prove, che sarebbe stata già, per vero, di dubbia ammissibilità in origine, e lo è ancor meno nella presente sede. Infatti, si portano espressamente all'attenzione di questa Corte esattamente gli stessi argomenti già prospettati in occasione DE ricorso originario, non solo oggetto di decisione contraria, ma, per giunta, niente affatto trascurati dalla Suprema Corte, come pure sarebbe stato ben possibile: non occorrendo una valutazione specifica di quegli argomenti da ritenere semplicemente disattesi perché incompatibili con la struttura e con l'impianto DEla motivazione (si vedano in tal senso, ad esempio: Sez. 1, n. 391 DE 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 285553- 01; Sez. 3, n. 27622 DE 26/04/2023, Rv. 284804-01; Sez. 3, n. 26635 DE 26/04/2013, Rv. 256293-01, in motivazione). Invero, parte ricorrente mette in discussione, in questa sede, nuovamente l'orario di passaggio DEle moto nella zona DEl'omicidio in prossimità DE suo accadimento e il possesso di armi da parte di chi era su di esse: e tanto fa valorizzando dati istruttori non certo oggettivi, mal percepiti o semplicemente trascurati, bensì motivatamente disattesi dal giudice DE merito, con un percorso logico ritenuto congruo ed immune da vizi dalla sentenza impugnata. Nel ricorso in esame si mira a far dichiarare inattendibili elementi probatori (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di testimoni, nonché intercettazioni) ritenuti, per converso, solidi, credibili e, dunque, probanti in sede di merito, con valutazione che è stata, a sua volta, giudicata come priva di vizi di sorta dalla 8 4 Corte di Cassazione: e tanto si sostiene sulla base di altri dati che, solo a seguito di (ulteriore) ponderata valutazione (di merito) sarebbero (secondo l'assunto di parte ricorrente) maggiormente credibili. Insomma, i temi prospettati sono stati tutti esaustivamente affrontati dalla sentenza impugnata o comunque motivatamente disattesi. E le uniche effettive (e davvero marginali, nel contesto DEla motivazione) ipotetiche aporie - sull'erronea supposizione DE passaggio in giudicato di una sentenza (quella, peraltro, inerente il diverso omicidio di ON AT) e sulla (assunta) non centralità DEle parole DE AG, a differenza di quanto emergente nella sentenza d'appello (per quanto la sentenza qui impugnata, a pagina 14, rilevi proprio la decisività DE AG: «la posizione DEl'imputato è stata legittimamente valutata in modo differente da quelle giudicate con sentenza definitiva con riguardo agli altri complici DElo stesso DEitto, per i quali le prove erano solo in parte le stesse, [...] soprattutto perché AG aveva udito proprio dall'imputato la diretta confessione stragiudiziale DEl'omicidio, oltre ad essere destinatario DEle confidenze di OL IN sulla partecipazione DE VO all'esecuzione DE DEitto») - non sono in alcun modo decisive, in modo incontrovertibile, diretto ed immediato, nel senso voluto da parte ricorrente: esse, infatti, sollecitano necessariamente un processo eminentemente valutativo precluso in questa sede. Per il resto, la sentenza di legittimità impugnata tratta, tra l'altro, e anche in modo sin troppo dovizioso: DEla sentenza assolutoria, nei riguardi di IL ES e IG NI, alle pagine 22 (dal 31° rigo) e seguenti, come, per giunta, si ammette nello stesso ricorso in esame (in cui si richiamano la conversazione telefonica in cui il TI dice all'TA: «c'è UC e tutti questi qua sopra le motociclette con le cose in mano»; l'allarmata condotta di RI AR, che rendeva non credibile la sua ultima versione sull'essersi inventata di aver visto persone armate;
le plurime fonti di conoscenza, citate da AG ZO;
le concordi dichiarazioni DEl'altro collaboratore di giustizia, TA NI); DEl'orario in cui la RI aveva detto di aver visto il gruppo in moto e, in generale, DEl'ora di accadimento di tale fatto, alle pagine 16 (dal 34° rigo) e 21 (dal 1° rigo) e seguenti;
DEl'orario in cui RR QU aveva asserito di aver accompagnato la moglie a casa di TI, sempre a pagina 21; DEle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, tra cui TO UD, e DE perché fosse stata ritenuta, nonostante esse, corretta la 9 sentenza d'appello, a pagina 25; DEle dichiarazioni confermative DEl'accusa rese dal collaboratore di giustizia TA NI, alle pagine 14, 17 e, soprattutto, 21 (dal 26° rigo) e seguenti, corroboranti la credibilità DE AG (così superando, in modo chiaro, tutti gli argomenti non oggettivamente decisivi di segno - apparentemente - opposto, ivi incluse quelli basati sulle deposizioni dei testi di P.G., NO e CO, e di RI ET). Inoltre, a pagina 23 (dal 18° rigo in poi) la sentenza qui impugnata tratta anche DEl'ipotizzata violazione DEl'art. 238-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza assolutoria emessa nei riguardi di IL ES e IG NI, menzionando, correttamente, principi di diritto, oltre che non censurabili (per quanto detto) in questa sede, ove pure fossero stati scorretti, per giunta assolutamente pacifici nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11140 DE 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 266338-01; Sez. 4, n. 10103 DE 01/02/2023, Rv. 284130-01; Sez. 2, n. 52589 DE 06/07/2018, Rv. 275517-01). In estrema sintesi, il ricorso de quo, in quanto manifestamente volto a sollecitare una rinnovata valutazione di difese già oggetto DEl'originario ricorso, in modo DE tutto eccentrico rispetto agli errori materiali o di fatto teoricamente prospettabili in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile. 4. Ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento DEle spese DE procedimento e DEla sanzione pecuniaria, a favore DEla cassa DEle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni DEl'inammissibilità ed all'attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione DEla stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Così è deciso, 23/01/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
sentite le conclusioni DE Sostituto Procuratore generale, AR Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso;
udito il difensore, l'avvocato AT D'NI, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. VO GI è stato condannato all'ergastolo con sentenza n. 44/21 emessa in data 20/12/2021 dalla Corte di Assise di Napoli, confermata dalla sentenza n.08/2023 emessa in data 16/2/2022 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, divenuta definitiva il 21/12/2023, allorché questa Corte ha rigettato, con sentenza n. 17066/2024, i ricorsi proposti dai suoi difensori. L'imputato è stato ritenuto responsabile DEl'omicidio, avvenuto a Napoli il 29/6/2002, di ON SI, vittima di 19 colpi appartenenti a due pistole di grosso calibro, aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e dalle finalità agevolatrici DE clan camorristico "OL". Penale Sent. Sez. 5 Num. 9575 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 23/01/2025 2. VO, tramite il suo difensore, avv. AT D'NI, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi DEl'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la detta sentenza n. 17066/2024 emessa da questa Corte, assumendo che sia affetta da errori di fatto percettivi decisivi nella lettura degli atti. 2.1. Il ricorrente inizialmente elenca gli errori di fatto supposti, che sarebbero insiti: nell'esame DEle deposizioni di RI AR e DE RR GI;
nel non aver aderito a quanto acclarato, in modo irrevocabile, in altro processo a carico degli assunti correi DE VO, IL ES e IG NI;
nell'omessa valutazione DEla deposizione DE collaboratore di giustizia TO UD;
nella "omessa valutazione DEle dichiarazioni rese ex. art. 195 c.p.p. dal IL NI", "con riferimento alla testimonianza de relato esperita dal TA NI"; nella "omessa valutazione DEle deposizioni rese dai testi di PG NO e CO"; nella "omessa/erronea valutazione DEla deposizione DE RI ET". Il ricorso, poi, tratta analiticamente i detti errori. 2.2. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che prova principale valorizzata dai giudici di merito fosse la deposizione di RI AR, suffragata da quelle DE marito, RR QU, e di TI AT. Per contro, per parte ricorrente la sentenza d'appello aveva ritenuto, quale principale prova a carico, le parole DE collaboratore di giustizia AG ZO e, quali elementi di contorno, tutte le ulteriori acquisizioni istruttorie (tra cui le deposizioni di RI AR, RR QU e TI AT, l'intercettazione tra TA MI e TI AT, le pronunzie attestanti l'esistenza DE clan OL, le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia). Tale errore percettivo, secondo parte ricorrente, aveva portato la Suprema Corte ad invertire l'ordine logico DEl'analisi probatoria. 2.3. La Cassazione, si assume da parte ricorrente, avrebbe omesso di valutare correttamente la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Napoli (n. 39/22 DE 21/4/2022), che aveva assolto IL ES e IG NI per la medesima accusa. La sentenza qui impugnata aveva ritenuto ineccepibile quella d'appello laddove aveva concluso che le persone in moto nella zona DEl'omicidio fossero 2 armate e, in generale, per il coinvolgimento nell'omicidio DE VO, in quanto: in tal senso militava la conversazione telefonica tra TA e TI, avvenuta in epoca prossima ai fatti (TI: "c'è UC e tutti questi qua sopra le motociclette con le cose in mano"; TA: "AT non parlare per telefono"); non era credibile RI AR (che aveva smentito quanto inizialmente detto nel corso DEle indagini, ossia di aver visto le persone in moto armate) perché altrimenti non vi sarebbe stato motivo di allarmarsi tanto da telefonare subito al fratello, ET, e da uscire in piena notte per avvisare il TI e mettere entrambi in guardia su quanto visto;
credibili erano le parole di AG ZO, sia perché aveva detto di aver saputo DE coinvolgimento DE VO proprio da questi, oltre che da IG NI e OL IN (il quale ultimo gli aveva pure confidato i propositi di vendetta di uno dei fratelli DEla vittima, ON US, e DEl'omicidio di un altro fratello, ON AT, nel 2004), sia perché confermate da quelle DEl'altro collaboratore di giustizia, TA NI (secondo il quale il VO - braccio destro di IL ES e dedito agli omicidi per conto DE clan OL, tanto che IL NI, figlio di IL ES, temeva potesse collaborare con la giustizia e rovinare il padre - si era rifugiato in Spagna per evitare il suo coinvolgimento nella guerra in atto tra i clan OL e Altamura, appartenendo a quest'ultimo i fratelli ON). Tuttavia, per parte ricorrente la sentenza impugnata si era, così, posta in contrasto con quella assolutoria irrevocabile emessa nei riguardi degli assunti correi DE VO, IL ES e IG NI, senza "alcuna valutazione" in merito al detto accertamento assolutorio, limitandosi a citare giurisprudenza sulla libertà di giudizio garantita al giudice, in simili casi. La stessa non aveva, dunque, considerato che per la menzionata sentenza assolutoria i soggetti in moto non erano armati, né che (come si legge nella parte che viene riportata a p. 18 DE ricorso in esame) "MI TA e AT TI (intercettati al momento DE DEitto) e RI AR", testi le cui dichiarazioni erano state valorizzate sia dai giudici di merito che nella sentenza qui impugnata, non sapevano "nulla DEl'omicidio in questione". In particolare, nonostante la telefonata tra TA MI e TI AT fosse successiva all'arrivo in ospedale DEla vittima, la detta sentenza assolutoria aveva rilevato come nessun riferimento all'uccisione o ai colpi d'arma da fuoco fosse stato fatto dai soggetti intercettati (pagine 22, 38 e 58 ricorso in 3 esame). La sentenza confermativa DEla condanna DE VO sarebbe incorsa anche in un errore di diritto, per non aver rilevato che non avrebbe potuto ricostruirsi un fatto in modo diverso da quanto acclarato in una sentenza irrevocabile. 2.3. Ulteriore errore denunciato dal ricorrente (alle pagine 28 e seguenti) sarebbe insito nel fatto che la sentenza impugnata non aveva «valutato complessivamente il motivo 4.9» DEl'originario ricorso in Cassazione e tanto perché - a dire DEla medesima sentenza impugnata -alla dodicesima riga di pag. 111 DE ricorso originario proposto dall'avv. D'NI, era stato erroneamente scritto, nel riportare la sentenza d'appello, che «VO e i suoi complici attraversarono Corso San GI poche ore prima DEl'uccisione DE ON», laddove, per contro, in essa si leggeva: «attraversarono il Corso San GI poco prima DEl'uccisione DE ON». Tuttavia, la Corte di legittimità non aveva, in tal modo, considerato che, in altra parte DE ricorso originario DEl'avv. D'NI, precisamente a pag. 99, la medesima frase era stata riportata in modo corretto (con le parole: «poco prima»). A causa di tale errore, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che RI AR aveva detto di aver visto le moto e di aver chiamato per telefono il fratello, RI ET, per metterlo in guardia, intorno alle ore 22.00, e dunque circa due ore prima DEl'omicidio, e che solo in un secondo momento si era recata da TI AT, per la stessa ragione, col marito, RR QU (il quale aveva collocato tale ultimo episodio alle ore 23.30). E, sempre in ragione DEla detta svista, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto DEle contestazioni mosse a RI ET, all'udienza DE 13/7/2021, dal Pubblico Ministero, in relazione a quanto da costui affermato nel corso DEle indagini preliminari e, in particolare, che lo stesso avesse "visto quattro ore prima UC che girava a San GI a bordo di un ciclomotore". 2.4. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un ulteriore errore di fatto, laddove aveva rilevato che la diversa collocazione, da parte di RR QU (che aveva detto di aver accompagnato la moglie RI AR a casa DE TI), DEl'orario di avvistamento DEle moto (a suo dire, alle 23,30), rispetto a quello indicato dalla moglie, fosse dovuta al "clima di intimidazione creato dal clan OL", per come "spiegato in modo plausibile" dai giudici di merito, a pag. 29 DEla sentenza d'appello. In realtà, per parte ricorrente il RR non aveva affermato di aver visto le moto alle ore 23.30, bensì che a quell'ora, con la moglie, era andato dal TI. Inoltre, nel ritenere che la sentenza d'appello avesse congruamente 4 tf giustificato le divergenze (circa l'orario di avvistamento DE gruppo in moto ed il fatto che esso fosse armato) emerse nelle deposizioni, attribuendole al clima intimidatorio narrato dal TA (che aveva parlato DEle pressioni sul TI affinché modificasse le dichiarazioni che aveva reso nel corso DEle indagini), la sentenza impugnata avrebbe commesso l'ulteriore errore di «non considerare i fatti/prova acclarati nella sentenza irrevocabile a carico di IG NI e IL ES» e, in particolare, che «i soggetti sulle moto non fossero armati» e che non vi fossero riscontri sufficienti alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (pagine 53 e 54 ricorso). Tanto anche in violazione DEl'art. 238-bis cod. proc. pen., avendo la detta sentenza assolutoria irrevocabile così statuito: TA, RI e TI avevano riferito «la presenza nella zona di propria residenza DE gruppo IL, la notte DEl'omicidio», «in tempi coevi all'omicidio» stesso, «in sicuro possesso di motociclette ma senza che siano stati visti armati». 2.5. Ulteriore errore di fatto sarebbe consistito, secondo parte ricorrente, nell'avere, la sentenza qui impugnata, considerato irrevocabile quella d'appello relativa all'omicidio DE fratello DEla vittima di questo processo, ovvero di ON AT, avvenuto 18/3/2004: per il quale, invece, la sentenza d'appello di condanna di OL IN, IG NI e IA DR era stata annullata da questa Corte. Tutto il ragionamento basato su tale dato (ovvero che l'omicidio di ON AT fosse stato deciso perché questi voleva vendicare la morte DE fratello e continuava a spacciare droga senza pagare alcunché al clan OL), dunque, era frutto di tale fraintendimento. 2.6. Ennesimo errore sarebbe stato commesso, dalla sentenza qui impugnata, nel mancato esame DE motivo n.
4.3 DE ricorso originario a firma DEl'avv. AT D'NI e, in particolare, nel non aver tenuto conto DEle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, TO UD. Questi aveva detto di aver conosciuto a San GI a Teduccio, e non in Spagna, il AG, smentendolo. E non aveva, invece, detto nulla DEl'incontro con costui in Spagna, nonostante ciò dovesse essergli rimasto impresso, per la peculiarità DEla vicenda (incontro all'estero con esponente di spicco DE clan). In modo incongruo sarebbe stato valorizzato, per parte ricorrente, che sul punto non fosse stata posta alcuna domanda all'TO, in quanto, per la sua rilevanza, tale episodio avrebbe dovuto comunque esser narrato dall'TO. Ne discenderebbe, per il ricorso in esame, l'inattendibilità DE AG e, dunque, DEle sue affermazioni secondo cui il VO gli aveva detto, allorché i due erano in Spagna, di essersi allontanato da casa per paura di ritorsioni in 5 relazione all'omicidio di ON SI. Circostanza, peraltro, anch'essa mai evidenziata dall'TO e che sarebbe smentita pure dai testi di P.G., NO e CO, come evidenziato alle pag. 51-53 e al paragrafo 4.2. DE ricorso originario (riportato, poi, per intero, alle pagine 85-90 DEl'odierno ricorso), in quanto dalla nota informativa DE 28/9/2022, relativa all'arresto in Spagna, il 9/12/2003, DE AG non emergeva "la contestuale presenza DEl'TO UD e DE VO GI con il Cdg AG, nonché la riferibilità DEl'immobile occupato dal AG al VO GI", evidenziandosi, invece, "la presenza di altri due soggetti, nel momento DEl'arresto DE Cdg AG, non menzionati dal collaborante in sede di istruttoria dibattimentale" (pp. 90-91 DE ricorso in esame). 2.7. Infine, erroneamente, per parte ricorrente, la sentenza impugnata aveva valorizzato le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia TA NI. Questi aveva riferito che il VO fosse braccio destro di IL ES e dedito agli omicidi per conto DE clan OL, tanto che IL NI, figlio di IL ES, dopo l'arresto di quest'ultimo, gli aveva detto che lo stesso VO aveva partecipato all'omicidio di ON SI e che temeva che, se fosse stato arrestato, lo stesso avrebbe potuto collaborare e così rovinare il padre. Sempre secondo il TA, per questo il VO si era rifugiato in Spagna, essendo in atto una guerra tra il clan OL e il clan degli Altamura, di cui facevano parte i fratelli ON. Nel riportare le dichiarazioni DE TA, tuttavia, la sentenza qui impugnata non aveva valutato «le espresse deduzioni formulate in merito alle dichiarazioni DE teste di riferimento IL NI ripotate al motivo n. 4.6 - pagine 69-70 DE ricorso» a firma DEl'avv. AT D'NI: motivo di ricorso 4.6 riportato, poi, integralmente, alle pagine 65-83 DE ricorso in esame (senza altra specifica indicazione). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti DEla Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello 6 effettivo. L'errore di fatto deve determinare, con immediata consequenzialità, una decisione che sia manifestamente errata: trasmodando, altrimenti, in un errore di giudizio. Deve trattarsi, cioè, di una decisione «incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata» se non fosse stato commesso, secondo un «rapporto di derivazione causale necessaria», privo di profili valutativi (così Sez. 2, n. 53657 DE 17/11/2016, Rv. 268982-01, in motivazione;
confronta, negli stessi termini, Sez. 4, n. 34156 DE 21/06/2004, Rv. 229099-01). Sono, insomma, estranei all'area DEl'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione, ove pure asseritannente dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti DE processo di cassazione, che sono da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione DE significato DEle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 DE 01/06/2018, Rv. 273193-01; Sez. 5, n. 14058 DE 04/04/2024, Rv. 286330-01, in motivazione). Dunque, «qualora la causa DEl'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte DE rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (così Sez. 2, n. 29450 DE 08/05/2018, Rv. 273060-01, in motivazione, e la giurisprudenza ivi richiamata: Sez. U, n. 18651 DE 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez. U, n. 37505 DE 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. 5, n. 7469 DE 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531-01). Neppure il travisamento DEla prova o, ancor meno, quello DE fatto possono essere oggetto di ricorso straordinario. Invero, tale doglianza implicherebbe un'errata valutazione di un dato di fatto la cui «deducibilità è sottoposta ad una rigorosa valutazione dei presupposti di ammissibilità (dovere di allegazione DEla prova che sia assume travisata, novità o persistenza DE travisamento in caso di doppia conforme) che, all'evidenza, implicano una attività valutativa non sindacabile con il ricorso straordinario» (ancora Sez. 2, n. 29450 DE 08/05/2018, Rv. 273060-01, in motivazione;
così pure: Sez. 3, n. 11172 DE 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 286048-01 e Sez. 3, n. 26635 DE 26/04/2013, Rv. 256293-01). In estrema sintesi, «sono estranei all'ambito di applicazione DEl'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza DEle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento DE fatto - soltanto nelle forme 7 e nei limiti DEle impugnazioni ordinarie» (Sez. U, n. 18651 DE 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 29450 DE 08/05/2018, Rv. 273060-01»). Per contro, è stato ritenuto esser deducibile, attraverso il ricorso straordinario, l'errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione e consistito nel mancato rilievo DEla notifica DEl'avviso di fissazione DEl'udienza al difensore in precedenza revocato dall'imputato, anziché a quello nominato in sua vece (Sez. 5, n. 40275 DE 16/05/2014, Rv. 262548-01), come pure l'esame di un motivo di ricorso estraneo a quelli proposti e l'omessa integrale trattazione di uno invece proposto (si veda, in tal senso, ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 8071 DE 5/12/2017, dep. 2018, non massimata): sempre che tratti, come anzidetto, di errori di fatto decisivi, nel senso che abbiano condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se non vi fossero stati, senza margini valutativi, dunque (Sez. 4, n. 13525 DE 21/01/2020, Rv. 279004-01; Sez. 2, n. 53657 DE 17/11/2016, Rv. 268982-01). 3. Nel caso di specie il ricorrente, in contrasto con tali indicazioni ermeneutiche, chiede una mera rivalutazione DEle prove, che sarebbe stata già, per vero, di dubbia ammissibilità in origine, e lo è ancor meno nella presente sede. Infatti, si portano espressamente all'attenzione di questa Corte esattamente gli stessi argomenti già prospettati in occasione DE ricorso originario, non solo oggetto di decisione contraria, ma, per giunta, niente affatto trascurati dalla Suprema Corte, come pure sarebbe stato ben possibile: non occorrendo una valutazione specifica di quegli argomenti da ritenere semplicemente disattesi perché incompatibili con la struttura e con l'impianto DEla motivazione (si vedano in tal senso, ad esempio: Sez. 1, n. 391 DE 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 285553- 01; Sez. 3, n. 27622 DE 26/04/2023, Rv. 284804-01; Sez. 3, n. 26635 DE 26/04/2013, Rv. 256293-01, in motivazione). Invero, parte ricorrente mette in discussione, in questa sede, nuovamente l'orario di passaggio DEle moto nella zona DEl'omicidio in prossimità DE suo accadimento e il possesso di armi da parte di chi era su di esse: e tanto fa valorizzando dati istruttori non certo oggettivi, mal percepiti o semplicemente trascurati, bensì motivatamente disattesi dal giudice DE merito, con un percorso logico ritenuto congruo ed immune da vizi dalla sentenza impugnata. Nel ricorso in esame si mira a far dichiarare inattendibili elementi probatori (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di testimoni, nonché intercettazioni) ritenuti, per converso, solidi, credibili e, dunque, probanti in sede di merito, con valutazione che è stata, a sua volta, giudicata come priva di vizi di sorta dalla 8 4 Corte di Cassazione: e tanto si sostiene sulla base di altri dati che, solo a seguito di (ulteriore) ponderata valutazione (di merito) sarebbero (secondo l'assunto di parte ricorrente) maggiormente credibili. Insomma, i temi prospettati sono stati tutti esaustivamente affrontati dalla sentenza impugnata o comunque motivatamente disattesi. E le uniche effettive (e davvero marginali, nel contesto DEla motivazione) ipotetiche aporie - sull'erronea supposizione DE passaggio in giudicato di una sentenza (quella, peraltro, inerente il diverso omicidio di ON AT) e sulla (assunta) non centralità DEle parole DE AG, a differenza di quanto emergente nella sentenza d'appello (per quanto la sentenza qui impugnata, a pagina 14, rilevi proprio la decisività DE AG: «la posizione DEl'imputato è stata legittimamente valutata in modo differente da quelle giudicate con sentenza definitiva con riguardo agli altri complici DElo stesso DEitto, per i quali le prove erano solo in parte le stesse, [...] soprattutto perché AG aveva udito proprio dall'imputato la diretta confessione stragiudiziale DEl'omicidio, oltre ad essere destinatario DEle confidenze di OL IN sulla partecipazione DE VO all'esecuzione DE DEitto») - non sono in alcun modo decisive, in modo incontrovertibile, diretto ed immediato, nel senso voluto da parte ricorrente: esse, infatti, sollecitano necessariamente un processo eminentemente valutativo precluso in questa sede. Per il resto, la sentenza di legittimità impugnata tratta, tra l'altro, e anche in modo sin troppo dovizioso: DEla sentenza assolutoria, nei riguardi di IL ES e IG NI, alle pagine 22 (dal 31° rigo) e seguenti, come, per giunta, si ammette nello stesso ricorso in esame (in cui si richiamano la conversazione telefonica in cui il TI dice all'TA: «c'è UC e tutti questi qua sopra le motociclette con le cose in mano»; l'allarmata condotta di RI AR, che rendeva non credibile la sua ultima versione sull'essersi inventata di aver visto persone armate;
le plurime fonti di conoscenza, citate da AG ZO;
le concordi dichiarazioni DEl'altro collaboratore di giustizia, TA NI); DEl'orario in cui la RI aveva detto di aver visto il gruppo in moto e, in generale, DEl'ora di accadimento di tale fatto, alle pagine 16 (dal 34° rigo) e 21 (dal 1° rigo) e seguenti;
DEl'orario in cui RR QU aveva asserito di aver accompagnato la moglie a casa di TI, sempre a pagina 21; DEle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, tra cui TO UD, e DE perché fosse stata ritenuta, nonostante esse, corretta la 9 sentenza d'appello, a pagina 25; DEle dichiarazioni confermative DEl'accusa rese dal collaboratore di giustizia TA NI, alle pagine 14, 17 e, soprattutto, 21 (dal 26° rigo) e seguenti, corroboranti la credibilità DE AG (così superando, in modo chiaro, tutti gli argomenti non oggettivamente decisivi di segno - apparentemente - opposto, ivi incluse quelli basati sulle deposizioni dei testi di P.G., NO e CO, e di RI ET). Inoltre, a pagina 23 (dal 18° rigo in poi) la sentenza qui impugnata tratta anche DEl'ipotizzata violazione DEl'art. 238-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza assolutoria emessa nei riguardi di IL ES e IG NI, menzionando, correttamente, principi di diritto, oltre che non censurabili (per quanto detto) in questa sede, ove pure fossero stati scorretti, per giunta assolutamente pacifici nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11140 DE 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 266338-01; Sez. 4, n. 10103 DE 01/02/2023, Rv. 284130-01; Sez. 2, n. 52589 DE 06/07/2018, Rv. 275517-01). In estrema sintesi, il ricorso de quo, in quanto manifestamente volto a sollecitare una rinnovata valutazione di difese già oggetto DEl'originario ricorso, in modo DE tutto eccentrico rispetto agli errori materiali o di fatto teoricamente prospettabili in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile. 4. Ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento DEle spese DE procedimento e DEla sanzione pecuniaria, a favore DEla cassa DEle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni DEl'inammissibilità ed all'attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione DEla stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Così è deciso, 23/01/2025