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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/09/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RG 324/2024
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.09.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Murianni Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.01.2024 parte ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento di postumi per infortuni del 19.07.2003, del 24.02.2006 e dell'11.02.2013 rispettivamente pari al 6%, 9% e 3% e per infortunio del 9.05.2022 con una valutazione del danno biologico pari al 5% e una valutazione complessiva pari al 20% di invalidità permanente in applicazione del cumulo, asseriva, con riguardo all'infortunio del 9.05.2022, di aver riportato esiti invalidanti e un'invalidità temporanea di maggiore entità rispetto a quelle già riconosciute in sede amministrativa. Invano proponeva ricorso amministrativo.
Con il presente ricorso, pertanto, il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_1 ottenere l'accertamento della maggiore entità dei postumi invalidanti già accertati nell'an in sede amministrativa e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa, con applicazione del cumulo. Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita a mezzo produzione documentale e CTU, la causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si condividono, Per_1 ha accertato, anche alla luce delle osservazioni svolte dal perito di parte, che a seguito dell'infortunio del 9.05.2022, il ricorrente è affetto da “Politrauma della strada con trauma cranico, petecchie emorragiche e distacco posteriore del vitreo.
Contusione spalla sinistra con lesione del tendine del sovraspinato (trattata chirurgicamente nell'ottobre 2022). Contusioni multiple” e che tali menomazioni comportano un grado di invalidità pari al 9% a decorrere dalla data dell'infortunio, nonché un ulteriore periodo di inabilità lavorativa di 90 giorni;
il CTU ha inoltre stabilito che in applicazione del cumulo con quanto già riconosciuto per altri pregressi infortuni, il grado complessivo di invalidità è da quantificarsi nella misura del 25% a decorrere dal maggio 2022.
In altri termini, all'esito delle operazioni peritali, la domanda deve ritenersi fondata con riferimento alla maggiore entità dei postumi derivati al ricorrente, avendoli il ctu quantificati nella maggior misura del 9% rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa pari al 5%, così quantificando un grado complessivo di invalidità in applicazione del cumulo pari al 25%, a fronte di quello accertato in sede amministrativa (20%).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale del 25%, può rientrare nell'indennizzo e, pertanto, la domanda va accolta con la condanna dell CP_1 CP_1 al pagamento di una rendita complessivamente pari al 25% di inabilità permanente, a decorrere dal 9.05.2022, oltre quanto dovuto a titolo di ITT (art. 2 e
68 DPR 1124) per l'ulteriore periodo di inabilità lavorativa di 90 gg.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di una rendita pari al 25% di inabilità, con decorrenza dal 9.05.2022 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o rivalutazione sino al soddisfo.
2. Dichiara che l'astensione dal lavoro del ricorrente è da considerarsi dovuta ad inabilità temporanea assoluta in conseguenza dell'infortunio del 9.05.2022 nella misura di ulteriori 90 giorni;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' CP_1 decreto.
Taranto, 12.09.2025
le spese di ctu liquidate in separato
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.09.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Murianni Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.01.2024 parte ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento di postumi per infortuni del 19.07.2003, del 24.02.2006 e dell'11.02.2013 rispettivamente pari al 6%, 9% e 3% e per infortunio del 9.05.2022 con una valutazione del danno biologico pari al 5% e una valutazione complessiva pari al 20% di invalidità permanente in applicazione del cumulo, asseriva, con riguardo all'infortunio del 9.05.2022, di aver riportato esiti invalidanti e un'invalidità temporanea di maggiore entità rispetto a quelle già riconosciute in sede amministrativa. Invano proponeva ricorso amministrativo.
Con il presente ricorso, pertanto, il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_1 ottenere l'accertamento della maggiore entità dei postumi invalidanti già accertati nell'an in sede amministrativa e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa, con applicazione del cumulo. Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita a mezzo produzione documentale e CTU, la causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si condividono, Per_1 ha accertato, anche alla luce delle osservazioni svolte dal perito di parte, che a seguito dell'infortunio del 9.05.2022, il ricorrente è affetto da “Politrauma della strada con trauma cranico, petecchie emorragiche e distacco posteriore del vitreo.
Contusione spalla sinistra con lesione del tendine del sovraspinato (trattata chirurgicamente nell'ottobre 2022). Contusioni multiple” e che tali menomazioni comportano un grado di invalidità pari al 9% a decorrere dalla data dell'infortunio, nonché un ulteriore periodo di inabilità lavorativa di 90 giorni;
il CTU ha inoltre stabilito che in applicazione del cumulo con quanto già riconosciuto per altri pregressi infortuni, il grado complessivo di invalidità è da quantificarsi nella misura del 25% a decorrere dal maggio 2022.
In altri termini, all'esito delle operazioni peritali, la domanda deve ritenersi fondata con riferimento alla maggiore entità dei postumi derivati al ricorrente, avendoli il ctu quantificati nella maggior misura del 9% rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa pari al 5%, così quantificando un grado complessivo di invalidità in applicazione del cumulo pari al 25%, a fronte di quello accertato in sede amministrativa (20%).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale del 25%, può rientrare nell'indennizzo e, pertanto, la domanda va accolta con la condanna dell CP_1 CP_1 al pagamento di una rendita complessivamente pari al 25% di inabilità permanente, a decorrere dal 9.05.2022, oltre quanto dovuto a titolo di ITT (art. 2 e
68 DPR 1124) per l'ulteriore periodo di inabilità lavorativa di 90 gg.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di una rendita pari al 25% di inabilità, con decorrenza dal 9.05.2022 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o rivalutazione sino al soddisfo.
2. Dichiara che l'astensione dal lavoro del ricorrente è da considerarsi dovuta ad inabilità temporanea assoluta in conseguenza dell'infortunio del 9.05.2022 nella misura di ulteriori 90 giorni;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' CP_1 decreto.
Taranto, 12.09.2025
le spese di ctu liquidate in separato
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli