Art. 14.
I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19 , 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e del Comitato consultivo di cui all' articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10 , restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.
Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell' articolo 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89 .
I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sono nominati sentita la Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91 .
I componenti che risulteranno assenti per piu' di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.
I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19 , 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e del Comitato consultivo di cui all' articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10 , restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.
Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell' articolo 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89 .
I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sono nominati sentita la Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91 .
I componenti che risulteranno assenti per piu' di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.