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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 4 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 6668/2022
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Aurora Notarianni, e dall'avv. Maria Grazia Belfiore elettivamente domiciliato in
Messina, Viale S. Martino, 146, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(cf. P. IV , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa
1, assistita dall'avv. Rosa Pino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Messina
Via XXVII Luglio n. 40, giusta procura depositata separatamente, rilasciata dall'institore avv.
Nicola Nero, in forza dei poteri conferiti con procura per atto Notar Dott. del Persona_1
09 marzo 2023, repertorio n. 87281, Rogito n.25393
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 28/11/2022 il sig. adiva questo Tribunale per sentir condannare la società al pagamento degli Pt_1 CP_2 scatti d'anzianità maturati per € 12.151,82 o della diversa somma accertata.
Premetteva il ricorrente di essere un marittimo iscritto nei registri della gente di mare della
Capitaneria di Porto di Messina, e che, avendo ottenuto il riconoscimento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dei connessi diritti patrimoniali nei confronti della società a far data dal 7.10.1997 (sentenze Trib Messina n. CP_2
5666/2012 e sent. 147/2016 Corte d'Appello Ordinanza Suprema Corte Cassazione n.
16967/2017), nel perdurare dell'inadempimento datoriale, depositava ricorso giudiziario (rg.
2700/2018 del 25.05.2018) per il pagamento delle retribuzioni maturate da gennaio 2013 a gennaio 2016 nonché delle ulteriori retribuzioni maturate dal mese di luglio 2016 ad aprile
2018, oltre la maggior somma per l'anzianità di servizio maturata dal 7.10.1997.
Nella specie chiedeva la condanna di al pagamento della somma di euro € CP_2
99.921,56 a titolo di retribuzione maturate da gennaio 2013 a gennaio 2016 nonché dal mese di luglio 2016 ad aprile 2018 oltre gli scatti di anzianità e la rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con sentenza n. 1402/2020 il GL adito in accoglimento del ricorso ha disposto
“definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, condanna la a corrispondere a la complessiva somma lorda Controparte_1 Parte_1
99.921,56 euro (comprensiva di quella ingiunta ex art. 423 c.p.c.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, per le causali di cui in premessa.”.
Lo rilevava però che il calcolo non ricomprendeva le somme dovute per scatti di Pt_1
anzianità, come richieste al n. 2 delle domande con il termine “oltre” e, quindi, omettendo di dichiarare il diritto del lavoratore al riconoscimento degli scatti d'anzianità maturati come richiesti.
Contr Avverso la superiore sentenza proponeva appello e lo resisteva spiegando anche Pt_1
appello incidentale.
La Corte d'Appello adita, con sentenza n. 307/2022 del 20.04.2022, passata in giudicato, statuiva: “definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Controparte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1402/2020
[...] Parte_1 emessa dal Giudice del lavoro del tribunale di Messina in data 20/10/ 2020, così provvede: - Contr rigetta l'appello proposto da in accoglimento dell'appello incidentale, condanna la
[...]
a corrispondere a la complessiva somma di Euro Controparte_1 Parte_1
99.921,56 ( comprensiva di quella ingiunta ex art 423 cpc ), oltre gli scatti di anzianità maturati dal 7/10/1997, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Con nota pec del 6.05.2022 il ricorrente chiedeva lo spontaneo adempimento della sentenza n. 307/2022 nella parte relativa al diritto alla percezione delle somme ulteriori per scatti di anzianità maturati dal 7 ottobre 1997.
L'istanza, tuttavia, rimaneva senza riscontro costringendo lo a introdurre il presente Pt_1 giudizio.
Contr Si costituiva ontestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con unico motivo eccepiva il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento degli scatti di anzianità maturati in favore del ricorrente a decorrere dal 7/10/1997.
Contr Secondo e somme illegittimamente pretese sarebbero state ricomprese nell'indennità ex art. 32 L. 183/2010 e l'unica anzianità rivendicabile sarebbe quella maturata con l'effettivo servizio così come statuito dai precedenti citati.
Ritenuta fondata l'istanza di CTU contabile avanzata dallo e disposta la consulenza le Pt_1
parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLA DOMANDA DEL RICORRENTE
Con l'unica domanda svolta nel presente giudizio lo SC chiede Dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio decorrente dal 7 ottobre 1997 e per
l'effetto condannare la società al pagamento degli scatti d'anzianità maturati per € CP_2
12.151,82 o della diversa somma accertata.
Contr ontesta la domanda opponendo il presunto giudicato formatosi sul punto in forza della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 147/2016.
L'eccezione di giudicato non coglie nel segno in quanto, oggetto del presente giudizio non è una rivendicazione patrimoniale riguardante il periodo coperto dall'indennità ex art. 32 L.
183/2010 ma il maturare, nel detto periodo, degli scatti di anzianità ed il loro conseguente valore alla data del 15/12/2012 – ovvero il giorno successivo la pubblicazione della sentenza di primo grado n. 5666/12 del 14.12.2012 che ha disposto la conversione del rapporto.
Detto ciò il ricorso appare solo parzialmente fondato.
Secondo lo SC i suoi scatti di anzianità biennali dovrebbero cominciare a maturare Contr automaticamente sin dall'inizio del rapporto di lavoro con avvenuto con il primo contratto a termine del 7/10/1997.
Di conseguenza, alla data del 15/12/2012 il ricorrente avrebbe già raggiunto l'anzianità massima di 7 scatti e, pertanto, gli andrebbe riconosciuta a questo titolo la somma di € 176,54 mensili sino a dicembre 2018.
Contr contesta il superiore assunto richiamando le pronunce rese sul punto dalla Corte
d'Appello di Messina e sostenendo che l'anzianità può maturare solo a seguito dello svolgimento di effettivo servizio alle dipendenze del datore di lavoro.
Le doglianze appaiono fondate.
La Corte territoriale sul rilievo mosso della società resistente ha così motivato: “L'indennità prevista dall'art. 32 della L. n. 183/2010 ha natura risarcitoria e, come tale, è volta a riparare quel danno subito dal lavoratore derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad uno o più contratti a termine illegittimi. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza
n.17248/18, “se l'indennità serve a risarcire le conseguenze retributive e contributive del danno da mancato lavoro è evidente che il legislatore considera solo i periodi di non lavoro ai fini di tale risarcimento”, rimanendo fuori i periodi lavorati per i quali il dipendente è già stato compensato, ricevendo la relativa contribuzione. Tuttavia – precisa la Corte - egli mantiene il diritto a che il relativo periodo lavorato sia computato ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità.
Dunque ai fini degli scatti stipendiali è evidente che vanno presi in considerazione solo i periodi di lavoro effettivamente espletati. Ha errato, pertanto, il ctu che, nel determinare le retribuzioni dovute per i mesi di aprile, maggio e giugno 2017, ha invece tenuto conto anche dei periodi di non lavoro coperti dall'indennità ex art. 32, così attribuendo sette scatti. Nella specie invece sulla scorta dell'effettivo servizio prestato dal (782 giorni) avrebbe Pt_2 dovuto riferirsi al primo scatto di anzianità. Le suddette retribuzioni vanno conseguentemente rideterminate con l'attribuzione di un solo scatto pari ad Euro 25,22 per ogni mese (in luogo dei 176,54 euro mensili conteggiati). E ciò in conformità della richiamata sentenza definitiva di appello n. 320/2016 che nel richiamare
a tal fine l'anzianità di servizio maturata dalla stipula del primo contratto a viaggio
(7/6/1996) intendeva evidentemente riferirsi solo a quella effettiva conseguita in relazione ai soli periodi lavorati”. (Corte d'Appello di Messina n.71/2023)
Applicando il suddetto principio al caso di specie al ricorrente possono essere riconosciuti solo tre scatti di anzianità così come risultante dall'elaborato peritale depositato dal CTU dott. in quanto, tra la data del 7/10/1997 (stipula del primo contratto a termine) e il Per_2
15/12/2012 (data di conversione del rapporto) lo non ha maturato con l'effettivo Pt_1
servizio nemmeno uno scatto di anzianità.
Il primo scatto veniva a maturare solo nel gennaio del 2013 e da quella data partivano i successivi scatti (questa volta automatici e indipendenti dal servizio in ragione dell'inadempimento datoriale).
Pertanto, sulla base dei conteggi sviluppati che si ritengono esaustivi e correttamente motivati, al ricorrente a titolo di scatti di anzianità può essere riconosciuta la somma complessiva di €
2.265,60.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 con applicazione dei parametri minimi in ragione della durata infratriennale del giudizio e compensazione di ½ a seguito dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 6668/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso riconosce e dichiara che ha diritto Parte_1
agli scatti di anzianità maturati nel periodo dal 15.12.2012 al 30.04.2018 in suo favore per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto condanna al pagamento in CP_2
favore di della somma di € 2.265,60 a titolo di scatti di anzianità; Parte_1 2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si CP_2
quantificano già compensate in € 656,50 oltre spese generali, cpa, iva da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Messina il 05.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando