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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
2811/2924
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale ordinario Catania in funzione di giudice del lavoro , nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 27.01.2025, come sostituita dal deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter cpc , contenenti le sole istanze e conclusioni, come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2811/2024 R.G. Lavoro , promosso
[...]
, c. f. , nato ad [...] il [...] , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente , via Seminara 22 , col patrocinio dell'avv. Armando Verborosso , come da procura in atti domiciliato in Catania presso il suo studio in via Ammiraglio Caracciolo 96;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv.
Floro Flori ed avv. Susanna Mazzaferri , come da procura in atti di giudizio , domiciliato in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione avverso avviso di addebito n. 59320160001587867000 e n. 5932016000570
3222000 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 parte ricorrente impugnava gli avvisi di addebito n. 59320160001587867000 e n. 593 20160005703222000, epigrafe indicati , ed i crediti ivi portati conosciuti , secondo la prospettazione attorea , solo a seguito di notifica di intimazione di paga –
mento avventa il 13.3.2024.
CP_ Deduceva che i contributi portati dagli atti impugnati erano riferiti all'anno 2014 e si palesa-
vano prescritti, data la risalenza nel tempo dell'annualità di riferimento rispetto l'intimazione di pagamento notificata nel 2024.
Dichiarava pertanto che la situazione di incertezza circa la sussistenza dei crediti in capo all'istituto previdenziale , aveva indotto il ricorrente ad adire il Tribunale per accertare l'insussistenza dei crediti vantati , a fronte della possibilità di subire procedure esecutive a seguito di notifica di intimazione di pagamento.
A sostegno dell'opposizione proposta deduceva la nullità della notifica degli avvisi di addebito eseguita a mezzo semplice raccomandata postale , tale modalità sarebbe illegittima e si porrebbe in violazione dell'art. 26 DPR 602/1973 poiché la parte notificante si era avvalsa di soggetti privi della qualificazione di pubblico ufficiale e pertanto non abilitati dalla legge ad eseguire le notifiche.
Gli eventuali atti di notificazione sarebbero nulli e non produrrebbero alcun effetto giuridico.
Sotto altro profilo deduceva che si fosse compiuto il decorso della prescrizione contributiva successivamente alla data di notificazione degli avvisi di addebito impugnati , non essendo stati notificati atti interruttivi.
Pertanto i crediti risultavano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del
13.3.2024.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse illegittimi gli avvisi di addebito impugnati e che di-
chiarasse detti crediti prescritti.
CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva
L'istituto contestava il ricorso e deduceva la regolare notifica degli avvisi di addebito e riteneva il proprio credito non opposto nei termini di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 divenuto incontestabile come da previsione di legge . In ordine alla prescrizione successiva alla formazione di ciascun titolo esecutivo, osservava che toccava all' fornire la prova di atti interruttivi poiché l'azione ese- Controparte_2
cutiva competeva a quell'ente. Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto sussistente il credito contributivo ed in caso di accertamento di prescrizione , fossero poste a carico dell' le spese di CP_3
giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo di deposito di note scritte e documenti , succes sivamente l'esito dell'udienza del 09.10.2024 questo decidente veniva delegato della discussione e decisione del giudizio all'esame . Sostituita l'udienza del 27 gennaio 2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter , scaduti i termini ed esaminate le istanze e conclusioni come in atti depositate la causa viene decisa col presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti che seguono.
Occorre evidenziare innanzi tutto la mancata impugnazione degli avvisi di addebito all'esame di giudizio nel termine di legge , ritenuto pacificamente perentorio.
L'omessa impugnazione dell'avviso di addebito 593 20160005703222000 , che risulta notificato il 17.11.2016 , come da documentazione in atti versata dalla resistente , determina l'inammissibilità
del ricorso.
Parimenti l'avviso di addebito 593 2016 0001587867000 che risulta notificato il 13.5.2016 viene opposto in questo giudizio con ricorso depositato il 15 marzo 2024 ben oltre il termine perentorio di legge .
Parte ricorrente ha omesso di impugnare i titoli specificati nel termine perentorio di quaranta giorni, disposto dall'art. 24 , comma 5 , Decreto Legislativo n. 46/1999.
Pertanto risulta inammissibile l'azione promossa , nel tentativo di aggirare la decadenza dalla op-
posizione , attraverso l'intimazione di pagamento notificata dal concessionario per la riscossione.
Dalle evidenze documentali e probatorie gli avvisi di addebito risultano notificati correttamente e legittimamente e parte ricorrente risulta decaduta dalla opposizione , proposta in violazione del termine perentorio.
In ordine alla perentorietà del termine di opposizione ,questo giudice si riporta all'insegnamento di Cassazione , richiamando ex multis i seguenti principi : “…in tema di contributi previdenziali, per
contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio pre
visto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 , poiché, in caso contrario , il titolo diviene definitivo e il
diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
2.3 Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartel
la esattoriale prevista dal D.Lgs. 46 del 1999 , art. 24, richiede , perché sia evitata la definitività
del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ri-
corso giudiziale ( comma 5 ) , che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il
merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss. ( comma 6 ).
La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposi-
zione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva
ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo
e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva pro-
posizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente pre-
cluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata , ossia l'emanazione nell'ambito del giudizio
promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esat
toriale opposta”. ( si cfr. Cass. Civ. n. 17978/2008).
Altrettanto infondata risulta la doglianza secondo la quale i titoli notificati a mezzo raccomandata postale sarebbero illegittimi poiché notificati da soggetti non abilitati alla notificazione di atti.
Ed invero la notifica degli avvisi di addebito a mezzo posta raccomandata ordinaria trova fonda-
mento nell'art. 26 D.P.R. 602/1973 che prevede tale modalità di notifica diretta a mezzo posta e in tale caso la raccomandata è regolata dall'apposito DM che regolamenta i plichi postali ordinari non essendo necessario compilazione di relazione di notifica.
Tale punto è stato ribadito dal Giudice di Legittimità ( Cass. 17723/2006 ; 17598/2010; 20027/2011
n. 270/2012, n. 9111/2012) , il quale ha statuito che” non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato conse-
ganto il plico , e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Principio ribadito da Cass. sent. n. 10245/2017. Sulla non necessità di redigere relata di notifica si richiama Cass. sent. n. 6395/2014, sent. n. 15315/2014, n. 14501/2016.
Nella fattispecie emerge che gli avvisi di addebito siano stati notificati , segnatamente : avviso addebito n. 5932016 0001587867000 a mezzo raccomandata a. r. ricevuta il 13.5.2016; l'avviso addebito 593 2016 0005703222000 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è stato
CP_ ricevuto il 17.11.2016 , come da allegati a memoria di costituzione Dagli atti si evince che ciascun avviso di avviso di addebito reca il numero della raccomandata , riportato sull'avviso di ricevimento corrispondente, dando sicurezza sul collegamento dell'atto all'esame con l'avviso di ricevimento. Le notifiche a mezzo raccomandata diretta risultano legittime e regolari.
Alla luce dei superiori rilevi non può trovare accoglimento la doglianza proposta dal ricorrente che ritiene nulli o insussistenti i titoli opposti per omessa rituale notifica.
∗∗∗
Sotto il profilo della prescrizione maturata successivamente la data di notifica , il ricorso popone un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che non è soggetta a termine di decadenza.
Nella fattispecie in giudizio non sono prodotti atti interruttivi del decorso di prescrizione da parte dell'istituto resistente , unico legittimo contraddittore , secondo la posizione espressa dalle SS. UU.
della Cassazione con sentenza 7514/2022 ,i cui princìpi espressi sono fatti propri da questo Ufficio
e da questo giudice ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Nel percorso motivazionale delle Sezioni Unite l'opposizione proposta dal debitore nel caso in cui intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del cre-
dito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa quanto per intervenuta prescrizione , oppo nendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24 , comma 5 , d.
lgs. 46/1999 , sul rilievo della mancata notifica dell'avviso di addebito , l'azione partecipa della natura di opposizione all'esecuzione.
In questo caso “ 6. [… ] ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della
pretesa creditoria o , in ogni caso , della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa
contributiva” ( cfr. SS.UU. sent. 7514/2022).
Dopo avere inquadrato la natura giuridica dell'opposizione, la richiamata pronuncia ricostruisce la specifica opposizione ai contributi previdenziali ex art. 615 c.p.c. escludendo l'applicabilità di norme proprie dei giudizi tributari ove viene applicato l'art. 39 d.lgs. n.112/1999, che prevede la partecipazione in giudizio del concessionario del servizio di riscossione , tenuto a chiamare in causa l'ente impositore , rispondendo altrimenti in proprio delle conseguenze della lite.
La sentenza richiamata esclude in questi giudizi di opposizione all'esecuzione , afferenti crediti previdenziali , la partecipazione del concessionario , , innanzi tutto Controparte_2
sulla base del disposto di legge.
Ed invero il legislatore con l'art. 4, comma 2 quater, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002 , ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5 , prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi “ all'ente impositore” ed espungendo quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, l'art. 24 d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, dispone , dunque , che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore .
“ 12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante
ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla
legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione,
adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta,
fatta propria dal giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione derivata da illecito amministra-
tivo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritenersi, invece,per un verso , sussi-
stente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione
ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa con-
tributiva,rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo , e ciò in conformità al disposto
del citato articolo 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legit-
timazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un 'ipotesi di
litisconsorzio necessario : considerato che nel giudizio non si fa questione di legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la
partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del
ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario
del pagamento o, più precisamente , avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ. , comma 1,
soggetto( incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla
decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( Cass. 25 luglio2007n 16412).
Alla luce dei principi sopra esposti , fatti propri da questo giudice, l'opposizione all'esecuzione pro posta dal ricorrente odierno per fatti sopravvenuti alla notifica degli avvisi di addebito impugnati ,
trova come legittimo contraddittore l' , tantomeno nel corso di giudizio è stato Controparte_4
ritenuto di chiamare in causa il concessionario.
Il decorso del termine quinquennale di prescrizione non risulta interrotto dalla notifica di alcun atto avente efficacia interruttiva di prescrizione , ed alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 13.3.2024 , i crediti risultavano prescritti .
Pertanto , alla luce dei documenti offerti in giudizio l'opposizione proposta ex art. 615 cpc deve tro vare accoglimento , le spese seguono la soccombenza e non possono essere poste a carico del
CP_ concessionario , come richiesto da poiché il concessionario medesimo non è legittimato passivamente a resistere in questo giudizio.
Avuto riguardo alla soccombenza del ricorrente in ordine la domanda di illegittimità dei titoli impugnati per omessa notifica degli avvisi di addebito, le spese di giudizio sono compensate per
CP_ metà. La rimanente metà è a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2811/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria domanda , eccezione ,
difesa , così provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente la prescrizione , successiva alla notifica , dei crediti portati dagli avvisi di addebito 593 2016 0001587867 000 e n. 593 2016 0005703222 000;
Compensa per metà le spese di giudizio tra le parti alla luce della reciproca soccombenza ex art.92 comma 2 , c.p.c. ;
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento della metà di spese di CP_1
giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 450,00 , oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Armando Verborosso ex art. 93 c.p.c.
Catania 27.01.2025 Il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale ordinario Catania in funzione di giudice del lavoro , nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 27.01.2025, come sostituita dal deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter cpc , contenenti le sole istanze e conclusioni, come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2811/2024 R.G. Lavoro , promosso
[...]
, c. f. , nato ad [...] il [...] , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente , via Seminara 22 , col patrocinio dell'avv. Armando Verborosso , come da procura in atti domiciliato in Catania presso il suo studio in via Ammiraglio Caracciolo 96;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv.
Floro Flori ed avv. Susanna Mazzaferri , come da procura in atti di giudizio , domiciliato in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione avverso avviso di addebito n. 59320160001587867000 e n. 5932016000570
3222000 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 parte ricorrente impugnava gli avvisi di addebito n. 59320160001587867000 e n. 593 20160005703222000, epigrafe indicati , ed i crediti ivi portati conosciuti , secondo la prospettazione attorea , solo a seguito di notifica di intimazione di paga –
mento avventa il 13.3.2024.
CP_ Deduceva che i contributi portati dagli atti impugnati erano riferiti all'anno 2014 e si palesa-
vano prescritti, data la risalenza nel tempo dell'annualità di riferimento rispetto l'intimazione di pagamento notificata nel 2024.
Dichiarava pertanto che la situazione di incertezza circa la sussistenza dei crediti in capo all'istituto previdenziale , aveva indotto il ricorrente ad adire il Tribunale per accertare l'insussistenza dei crediti vantati , a fronte della possibilità di subire procedure esecutive a seguito di notifica di intimazione di pagamento.
A sostegno dell'opposizione proposta deduceva la nullità della notifica degli avvisi di addebito eseguita a mezzo semplice raccomandata postale , tale modalità sarebbe illegittima e si porrebbe in violazione dell'art. 26 DPR 602/1973 poiché la parte notificante si era avvalsa di soggetti privi della qualificazione di pubblico ufficiale e pertanto non abilitati dalla legge ad eseguire le notifiche.
Gli eventuali atti di notificazione sarebbero nulli e non produrrebbero alcun effetto giuridico.
Sotto altro profilo deduceva che si fosse compiuto il decorso della prescrizione contributiva successivamente alla data di notificazione degli avvisi di addebito impugnati , non essendo stati notificati atti interruttivi.
Pertanto i crediti risultavano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del
13.3.2024.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse illegittimi gli avvisi di addebito impugnati e che di-
chiarasse detti crediti prescritti.
CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva
L'istituto contestava il ricorso e deduceva la regolare notifica degli avvisi di addebito e riteneva il proprio credito non opposto nei termini di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 divenuto incontestabile come da previsione di legge . In ordine alla prescrizione successiva alla formazione di ciascun titolo esecutivo, osservava che toccava all' fornire la prova di atti interruttivi poiché l'azione ese- Controparte_2
cutiva competeva a quell'ente. Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto sussistente il credito contributivo ed in caso di accertamento di prescrizione , fossero poste a carico dell' le spese di CP_3
giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo di deposito di note scritte e documenti , succes sivamente l'esito dell'udienza del 09.10.2024 questo decidente veniva delegato della discussione e decisione del giudizio all'esame . Sostituita l'udienza del 27 gennaio 2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter , scaduti i termini ed esaminate le istanze e conclusioni come in atti depositate la causa viene decisa col presente provvedimento.
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Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti che seguono.
Occorre evidenziare innanzi tutto la mancata impugnazione degli avvisi di addebito all'esame di giudizio nel termine di legge , ritenuto pacificamente perentorio.
L'omessa impugnazione dell'avviso di addebito 593 20160005703222000 , che risulta notificato il 17.11.2016 , come da documentazione in atti versata dalla resistente , determina l'inammissibilità
del ricorso.
Parimenti l'avviso di addebito 593 2016 0001587867000 che risulta notificato il 13.5.2016 viene opposto in questo giudizio con ricorso depositato il 15 marzo 2024 ben oltre il termine perentorio di legge .
Parte ricorrente ha omesso di impugnare i titoli specificati nel termine perentorio di quaranta giorni, disposto dall'art. 24 , comma 5 , Decreto Legislativo n. 46/1999.
Pertanto risulta inammissibile l'azione promossa , nel tentativo di aggirare la decadenza dalla op-
posizione , attraverso l'intimazione di pagamento notificata dal concessionario per la riscossione.
Dalle evidenze documentali e probatorie gli avvisi di addebito risultano notificati correttamente e legittimamente e parte ricorrente risulta decaduta dalla opposizione , proposta in violazione del termine perentorio.
In ordine alla perentorietà del termine di opposizione ,questo giudice si riporta all'insegnamento di Cassazione , richiamando ex multis i seguenti principi : “…in tema di contributi previdenziali, per
contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio pre
visto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 , poiché, in caso contrario , il titolo diviene definitivo e il
diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
2.3 Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartel
la esattoriale prevista dal D.Lgs. 46 del 1999 , art. 24, richiede , perché sia evitata la definitività
del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ri-
corso giudiziale ( comma 5 ) , che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il
merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss. ( comma 6 ).
La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposi-
zione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva
ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo
e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva pro-
posizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente pre-
cluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata , ossia l'emanazione nell'ambito del giudizio
promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esat
toriale opposta”. ( si cfr. Cass. Civ. n. 17978/2008).
Altrettanto infondata risulta la doglianza secondo la quale i titoli notificati a mezzo raccomandata postale sarebbero illegittimi poiché notificati da soggetti non abilitati alla notificazione di atti.
Ed invero la notifica degli avvisi di addebito a mezzo posta raccomandata ordinaria trova fonda-
mento nell'art. 26 D.P.R. 602/1973 che prevede tale modalità di notifica diretta a mezzo posta e in tale caso la raccomandata è regolata dall'apposito DM che regolamenta i plichi postali ordinari non essendo necessario compilazione di relazione di notifica.
Tale punto è stato ribadito dal Giudice di Legittimità ( Cass. 17723/2006 ; 17598/2010; 20027/2011
n. 270/2012, n. 9111/2012) , il quale ha statuito che” non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato conse-
ganto il plico , e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Principio ribadito da Cass. sent. n. 10245/2017. Sulla non necessità di redigere relata di notifica si richiama Cass. sent. n. 6395/2014, sent. n. 15315/2014, n. 14501/2016.
Nella fattispecie emerge che gli avvisi di addebito siano stati notificati , segnatamente : avviso addebito n. 5932016 0001587867000 a mezzo raccomandata a. r. ricevuta il 13.5.2016; l'avviso addebito 593 2016 0005703222000 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è stato
CP_ ricevuto il 17.11.2016 , come da allegati a memoria di costituzione Dagli atti si evince che ciascun avviso di avviso di addebito reca il numero della raccomandata , riportato sull'avviso di ricevimento corrispondente, dando sicurezza sul collegamento dell'atto all'esame con l'avviso di ricevimento. Le notifiche a mezzo raccomandata diretta risultano legittime e regolari.
Alla luce dei superiori rilevi non può trovare accoglimento la doglianza proposta dal ricorrente che ritiene nulli o insussistenti i titoli opposti per omessa rituale notifica.
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Sotto il profilo della prescrizione maturata successivamente la data di notifica , il ricorso popone un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che non è soggetta a termine di decadenza.
Nella fattispecie in giudizio non sono prodotti atti interruttivi del decorso di prescrizione da parte dell'istituto resistente , unico legittimo contraddittore , secondo la posizione espressa dalle SS. UU.
della Cassazione con sentenza 7514/2022 ,i cui princìpi espressi sono fatti propri da questo Ufficio
e da questo giudice ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Nel percorso motivazionale delle Sezioni Unite l'opposizione proposta dal debitore nel caso in cui intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del cre-
dito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa quanto per intervenuta prescrizione , oppo nendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24 , comma 5 , d.
lgs. 46/1999 , sul rilievo della mancata notifica dell'avviso di addebito , l'azione partecipa della natura di opposizione all'esecuzione.
In questo caso “ 6. [… ] ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della
pretesa creditoria o , in ogni caso , della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa
contributiva” ( cfr. SS.UU. sent. 7514/2022).
Dopo avere inquadrato la natura giuridica dell'opposizione, la richiamata pronuncia ricostruisce la specifica opposizione ai contributi previdenziali ex art. 615 c.p.c. escludendo l'applicabilità di norme proprie dei giudizi tributari ove viene applicato l'art. 39 d.lgs. n.112/1999, che prevede la partecipazione in giudizio del concessionario del servizio di riscossione , tenuto a chiamare in causa l'ente impositore , rispondendo altrimenti in proprio delle conseguenze della lite.
La sentenza richiamata esclude in questi giudizi di opposizione all'esecuzione , afferenti crediti previdenziali , la partecipazione del concessionario , , innanzi tutto Controparte_2
sulla base del disposto di legge.
Ed invero il legislatore con l'art. 4, comma 2 quater, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002 , ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5 , prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi “ all'ente impositore” ed espungendo quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, l'art. 24 d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, dispone , dunque , che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore .
“ 12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante
ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla
legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione,
adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta,
fatta propria dal giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione derivata da illecito amministra-
tivo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritenersi, invece,per un verso , sussi-
stente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione
ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa con-
tributiva,rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo , e ciò in conformità al disposto
del citato articolo 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legit-
timazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un 'ipotesi di
litisconsorzio necessario : considerato che nel giudizio non si fa questione di legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la
partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del
ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario
del pagamento o, più precisamente , avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ. , comma 1,
soggetto( incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla
decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( Cass. 25 luglio2007n 16412).
Alla luce dei principi sopra esposti , fatti propri da questo giudice, l'opposizione all'esecuzione pro posta dal ricorrente odierno per fatti sopravvenuti alla notifica degli avvisi di addebito impugnati ,
trova come legittimo contraddittore l' , tantomeno nel corso di giudizio è stato Controparte_4
ritenuto di chiamare in causa il concessionario.
Il decorso del termine quinquennale di prescrizione non risulta interrotto dalla notifica di alcun atto avente efficacia interruttiva di prescrizione , ed alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 13.3.2024 , i crediti risultavano prescritti .
Pertanto , alla luce dei documenti offerti in giudizio l'opposizione proposta ex art. 615 cpc deve tro vare accoglimento , le spese seguono la soccombenza e non possono essere poste a carico del
CP_ concessionario , come richiesto da poiché il concessionario medesimo non è legittimato passivamente a resistere in questo giudizio.
Avuto riguardo alla soccombenza del ricorrente in ordine la domanda di illegittimità dei titoli impugnati per omessa notifica degli avvisi di addebito, le spese di giudizio sono compensate per
CP_ metà. La rimanente metà è a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2811/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria domanda , eccezione ,
difesa , così provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente la prescrizione , successiva alla notifica , dei crediti portati dagli avvisi di addebito 593 2016 0001587867 000 e n. 593 2016 0005703222 000;
Compensa per metà le spese di giudizio tra le parti alla luce della reciproca soccombenza ex art.92 comma 2 , c.p.c. ;
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento della metà di spese di CP_1
giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 450,00 , oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Armando Verborosso ex art. 93 c.p.c.
Catania 27.01.2025 Il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo