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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2264/2025 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 26/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
DI. ESSE. corrente in SA (NA), in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con mandati in atti, dall'Avvocato Orlando Santaniello
Opponente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avvocato ST NI CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/2/2025 DI. ESSE. ha proposto Parte_1 opposizione al Decreto N.23/2025 emesso dal Giudice del Lavoro di Lecce in data 9/1/2025, notificato nella stessa data del 9/1/2025 a mezzo PEC, con il quale veniva ingiunto alla società opponente di pagare ad la CP_1 somma di Euro 6.600,61 a titolo di saldo di retribuzione Giugno 2024, a titolo di competenze finali del rapporto lavorativo e a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto, sostenendo di aver adempiuto correttamente agli obblighi retributivi ed eccependo l'estinzione per integrale pagamento del debito per TFR, per avere la società versato l'intero importo dovuto, pari ad € 2.048,97, alla società
in virtù di contratto di cessione del quinto dello stipendio a suo Parte_2 tempo stipulato dal sig. CP_1
Si è costituita in giudizio parte opposta con memoria nella quale chiede la reiezione del ricorso e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle somme riportate nel Decreto opposto o, in subordine, al pagamento delle somme determinate in corso di causa.
Tanto premesso, si osserva che in data 25/11/2025 la difesa di parte opponente ha dichiarato:
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Con le presenti note di trattazione scritta, lo scrivente procuratore, atteso
l'avvenuto pagamento così come concordato in via transattiva a seguito di trattative di bonario componimento della sorta capitale in favore del Sig.
per € 3.093,14 nette nonché dei compensi in favore dell'Avv. CP_1
ST NI per € 1.615,48, nonché all'esito della rinuncia al decreto ingiuntivo ed all'esecuzione formulata dal procuratore, dichiara la volontà della
Società mia assistita di rinunciare al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si intenderà ad ogni effetto di legge e di diritto completamente abbandonato, con espressa rinuncia da parte della ad ogni eventuale sua prosecuzione, come da pec depositata agli atti Pt_3
e contabili
“”””””””””””””””””””””””””.”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Parte opposta con note anche esse depositate il 25/11/2025 ha dichiarato:
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In ossequio al provvedimento reso da Codesto Ill.mo Sig. Giudice, lo scrivente procuratore formula le proprie note di trattazione scritta, con cui dà atto che
l'odierno opposto, sig. ha integralmente ricevuto le somme pattuite a CP_1 titolo transattivo con la difesa avversaria, unitamente alle competenze legali.
Pertanto, previa formale rinuncia al decreto ingiuntivo n. 23/2025, oggetto del presente giudizio di opposizione, l'avv. NI, nella qualità di procuratore costituito e domiciliatario del sig. , chiede che venga dichiarata CP_1
l'estinzione del presente procedimento per intervenuta transazione tra le parti..
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Va inoltre rilevato che dalla documentazione allegata alle note depositate dalla
DI. ESSE. il 25/11/2025 risulta che nella medesima data del Parte_1
25/11/2025 la società ha effettuato un bonifico di € 3.093,14 in favore di e un bonifico di € 1.615,48 in favore dell'Avvocato ST CP_1
NI.
Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che, stante l'avvenuto pagamento delle somme concordata tra le parti in sede transattiva extragiudiziale, siano venuti meno l'interesse ad agire del ricorrente per ingiunzione al Decreto e l'interesse ad agire della opponente rispetto alla opposizione.
2 Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e deve essere revocato il Decreto opposto.
Si ritiene di dover compensare le spese processuali tra le parti a motivo della transazione già intervenuta in sede stragiudiziale tra le medesime e della determinazione sulle spese assunta in sede transattiva.
P.Q.M.
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il Decreto
Ingiuntivo opposto.
Spese compensate.
Lecce, 26 - 27 Novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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