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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 816/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6229/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1178113680 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15165/2025 depositato il 18/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso Per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento IMU n. 117811/3680, notificato il 08/01/2025, anno 2022 elevato per omesso versamento, euro 5.731,73, relativo a n.6 cespiti ubicati nel Comune di Napoli.
Con lo stesso eccepisce che in data 08/08/2018 l'immobile di Indirizzo_1 è stato dichiarato abusivo ed oggetto di sequestro
Ritiene pertanto non sussistere il presupposto impositivo.
Evidenzia inoltre l'illegittimità per carenza di legittimazione della società procedente, in quanto non iscritta all'albo dei concessionari ex art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Ne chiede, quindi, l'annullamento.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha eccepito il suo difetto di legittimazione.
Sono intervenute volontariamente la MUNICIPIA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate
Comunali, e la Municipia S.p.a., eccependo la propria legittimazione all'emissione dell'atto impugnato e l'infondatezza nel merito.
All'udienza del 18.09.2025 la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, si richiama, quanto alla legittimità dell'operato di Napoli Obiettivo Valore S.r.l. (NOV) nell'emissione di atti di accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Napoli, la previsione legislativa, di cui alla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 27 dicembre
2024, n. 202, introducendo l'Art. 3, comma 14 septies.
In ogni caso, è opportuno premettere che il Comune di Napoli, in linea con una prassi storica di affidamento esterno delle attività di riscossione, ha conferito in concessione i servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali.
L'aggiudicataria primaria della gara d'appalto è stata Municipia S.p.A., regolarmente iscritta all'albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione.
Successivamente all'aggiudicazione, Municipia S.p.A. ha costituito Napoli Obiettivo Valore S.r.l. (NOV), il
17 aprile 2023, come società di progetto interamente partecipata da sé stessa.
Questo modello di "finanza di progetto" è esplicitamente consentito dall'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 (ora Art.
194 del D.Lgs. 36/2023), il quale prevede che la società di progetto subentri nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione ulteriore, senza che ciò costituisca cessione di contratto. Il contratto di concessione tra il Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore S.r.l. è stato stipulato il 5 giugno 2023. NOV
è stata incaricata di svolgere le attività di accertamento e riscossione di tributi comunali quali IMU, TARI e multe non pagate, con l'obiettivo di migliorare le risorse finanziarie del Comune. Le operazioni di NOV hanno generato significative complessità legali, poiché la società non era direttamente iscritta all'albo ministeriale, come richiesto dall'Art. 53 del D.Lgs. 446/1997. Questa situazione ha dato luogo a numerose contestazioni legali e ricorsi, che hanno anche raggiunto la Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale di questa Corte di
Giustizia Tributaria (cfr., Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 23/05/2024 con n. 330609/2024 e Cass. 20 marzo 2025, n. 7495).
In risposta a tale scenario, è intervenuto il legislatore con un emendamento al Decreto Milleproroghe 2025
(Decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024), convertito nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15. Tale normativa ha introdotto il comma 14 septies all'Art. 3, fornendo una interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997: <
… le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società>>.
Tale disposizione, come chiarisce la sua stessa natura di norma di interpretazione autentica, ha lo scopo di vincolare e privilegiare un determinato significato tra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata, fornendo la corretta esegesi del quadro normativo in materia di riscossione delle entrate degli enti locali da parte delle società di scopo. La norma sopravvenuta espressamente statuisce che le società di scopo o di progetto, come Napoli Obiettivo Valore S.r.l., non sono tenute all'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo, a condizione che la società aggiudicataria del bando di gara (Municipia S.p.A.), socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. La norma, inoltre, precisa che gli atti di accertamento e di riscossione emessi da tali società sono da considerarsi legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicataria, la quale rimane comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento delle prestazioni. Tale intervento legislativo ha avuto un effetto sanante retroattivo, mirando a convalidare le operazioni già svolte da NOV.
A fronte di tale ius superveniens, la questione della legittimazione di Napoli Obiettivo Valore S.r.l. a emettere gli avvisi di accertamento deve ritenersi inequivocabilmente risolta. Dal momento che è pacifico e non contestato che Municipia S.p.A. sia la società aggiudicataria e sia regolarmente iscritta all'albo ministeriale, la sopravvenuta disposizione normativa dirime la questione, sancendo la piena legittimità dell'operato di
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. ad agire.
Non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica, in mancanza di elementi di contrasto con i principi costituzionali. La natura stessa della norma di interpretazione autentica
è quella di chiarire il significato di una disposizione preesistente, vincolando l'interpretazione giudiziaria.
L'intervento mira a salvaguardare la continuità di un servizio pubblico essenziale e a prevenire un grave dissesto finanziario per l'Ente locale.
Inoltre, la circostanza che la Corte di Cassazione, seppur con alcune riserve iniziali, abbia ritenuto legittimi gli atti emessi da NOV, e non abbia sollevato d'ufficio questioni di legittimità costituzionale in relazione alla sopravvenuta normativa, depone nel senso di un implicito riconoscimento della conformità costituzionale dell'intervento legislativo.
Pertanto, le contestazioni della ricorrente relative al difetto di legittimazione di Napoli Obiettivo Valore s.r.l. , sono infondate.
Nel merito, ritiene questo giudice di dover condividere e pienamente applicare al caso di specie il principio affermato reiteratamente dalla Cassazione Civile (v. tra le varie, sez. VI, Ordinanza n. 31783 del 4 novembre
2021), richiamando quanto già espresso in tema di ICI, secondo cui “finché non sia data effettiva esecuzione alla demolizione degli immobili, rimanendo essi oggetto di disponibilità, diretta o indiretta, del soggetto sottoposto ai procedimento, quest'ultimo risulta soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili”.
Pertanto, il proprietario di immobili sottoposti a sequestro, finché gli stessi non saranno demoliti, deve essere considerato soggetto passivo IMU, in quanto in tal caso non viene meno il presupposto impositivo dell'imposta.
Il ricorso, per i motivi sopra esposti, va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi € 750,00, oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna delle parti costituite.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6229/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1178113680 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15165/2025 depositato il 18/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso Per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento IMU n. 117811/3680, notificato il 08/01/2025, anno 2022 elevato per omesso versamento, euro 5.731,73, relativo a n.6 cespiti ubicati nel Comune di Napoli.
Con lo stesso eccepisce che in data 08/08/2018 l'immobile di Indirizzo_1 è stato dichiarato abusivo ed oggetto di sequestro
Ritiene pertanto non sussistere il presupposto impositivo.
Evidenzia inoltre l'illegittimità per carenza di legittimazione della società procedente, in quanto non iscritta all'albo dei concessionari ex art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Ne chiede, quindi, l'annullamento.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha eccepito il suo difetto di legittimazione.
Sono intervenute volontariamente la MUNICIPIA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate
Comunali, e la Municipia S.p.a., eccependo la propria legittimazione all'emissione dell'atto impugnato e l'infondatezza nel merito.
All'udienza del 18.09.2025 la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, si richiama, quanto alla legittimità dell'operato di Napoli Obiettivo Valore S.r.l. (NOV) nell'emissione di atti di accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Napoli, la previsione legislativa, di cui alla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 27 dicembre
2024, n. 202, introducendo l'Art. 3, comma 14 septies.
In ogni caso, è opportuno premettere che il Comune di Napoli, in linea con una prassi storica di affidamento esterno delle attività di riscossione, ha conferito in concessione i servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali.
L'aggiudicataria primaria della gara d'appalto è stata Municipia S.p.A., regolarmente iscritta all'albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione.
Successivamente all'aggiudicazione, Municipia S.p.A. ha costituito Napoli Obiettivo Valore S.r.l. (NOV), il
17 aprile 2023, come società di progetto interamente partecipata da sé stessa.
Questo modello di "finanza di progetto" è esplicitamente consentito dall'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 (ora Art.
194 del D.Lgs. 36/2023), il quale prevede che la società di progetto subentri nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione ulteriore, senza che ciò costituisca cessione di contratto. Il contratto di concessione tra il Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore S.r.l. è stato stipulato il 5 giugno 2023. NOV
è stata incaricata di svolgere le attività di accertamento e riscossione di tributi comunali quali IMU, TARI e multe non pagate, con l'obiettivo di migliorare le risorse finanziarie del Comune. Le operazioni di NOV hanno generato significative complessità legali, poiché la società non era direttamente iscritta all'albo ministeriale, come richiesto dall'Art. 53 del D.Lgs. 446/1997. Questa situazione ha dato luogo a numerose contestazioni legali e ricorsi, che hanno anche raggiunto la Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale di questa Corte di
Giustizia Tributaria (cfr., Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 23/05/2024 con n. 330609/2024 e Cass. 20 marzo 2025, n. 7495).
In risposta a tale scenario, è intervenuto il legislatore con un emendamento al Decreto Milleproroghe 2025
(Decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024), convertito nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15. Tale normativa ha introdotto il comma 14 septies all'Art. 3, fornendo una interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997: <
… le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società>>.
Tale disposizione, come chiarisce la sua stessa natura di norma di interpretazione autentica, ha lo scopo di vincolare e privilegiare un determinato significato tra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata, fornendo la corretta esegesi del quadro normativo in materia di riscossione delle entrate degli enti locali da parte delle società di scopo. La norma sopravvenuta espressamente statuisce che le società di scopo o di progetto, come Napoli Obiettivo Valore S.r.l., non sono tenute all'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo, a condizione che la società aggiudicataria del bando di gara (Municipia S.p.A.), socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. La norma, inoltre, precisa che gli atti di accertamento e di riscossione emessi da tali società sono da considerarsi legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicataria, la quale rimane comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento delle prestazioni. Tale intervento legislativo ha avuto un effetto sanante retroattivo, mirando a convalidare le operazioni già svolte da NOV.
A fronte di tale ius superveniens, la questione della legittimazione di Napoli Obiettivo Valore S.r.l. a emettere gli avvisi di accertamento deve ritenersi inequivocabilmente risolta. Dal momento che è pacifico e non contestato che Municipia S.p.A. sia la società aggiudicataria e sia regolarmente iscritta all'albo ministeriale, la sopravvenuta disposizione normativa dirime la questione, sancendo la piena legittimità dell'operato di
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. ad agire.
Non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica, in mancanza di elementi di contrasto con i principi costituzionali. La natura stessa della norma di interpretazione autentica
è quella di chiarire il significato di una disposizione preesistente, vincolando l'interpretazione giudiziaria.
L'intervento mira a salvaguardare la continuità di un servizio pubblico essenziale e a prevenire un grave dissesto finanziario per l'Ente locale.
Inoltre, la circostanza che la Corte di Cassazione, seppur con alcune riserve iniziali, abbia ritenuto legittimi gli atti emessi da NOV, e non abbia sollevato d'ufficio questioni di legittimità costituzionale in relazione alla sopravvenuta normativa, depone nel senso di un implicito riconoscimento della conformità costituzionale dell'intervento legislativo.
Pertanto, le contestazioni della ricorrente relative al difetto di legittimazione di Napoli Obiettivo Valore s.r.l. , sono infondate.
Nel merito, ritiene questo giudice di dover condividere e pienamente applicare al caso di specie il principio affermato reiteratamente dalla Cassazione Civile (v. tra le varie, sez. VI, Ordinanza n. 31783 del 4 novembre
2021), richiamando quanto già espresso in tema di ICI, secondo cui “finché non sia data effettiva esecuzione alla demolizione degli immobili, rimanendo essi oggetto di disponibilità, diretta o indiretta, del soggetto sottoposto ai procedimento, quest'ultimo risulta soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili”.
Pertanto, il proprietario di immobili sottoposti a sequestro, finché gli stessi non saranno demoliti, deve essere considerato soggetto passivo IMU, in quanto in tal caso non viene meno il presupposto impositivo dell'imposta.
Il ricorso, per i motivi sopra esposti, va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi € 750,00, oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna delle parti costituite.